IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13, 14, 50 e 52 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero; Visto l'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di conferma delle disposizioni del predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e della loro applicabilita' ai medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, ferma restando la necessita', per l'introduzione nel territorio nazionale di questi ultimi prodotti, di un'autorizzazione del Ministero della salute; Vista la lista delle sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale prevista dall'International Narcotics Control Board (INCB) in applicazione della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, nella quale e' iscritto il delta-9-tetraidrocannabinolo e le sue varianti stereochimiche; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 10 marzo 2006 concernente «Importazione, per motivi terapeutici, di farmaci registrati all'estero contenenti principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo»; Considerato che i medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo sono somministrati, come sintomatici, a pazienti affetti da patologie fortemente invalidanti; Preso atto che il Governo ha recentemente approvato, in via preliminare, un disegno di legge che, fra l'altro, contiene una disciplina legislativa concernente «Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria», su cui si e' successivamente pronunciata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Ravvisata la necessita' e l'urgenza, in attesa dell'entrata in vigore di detta disciplina, di intervenire per continuare a garantire l'approvvigionamento nel territorio nazionale di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo a tutela dei pazienti che dovessero avere bisogno di tali medicinali; Ordina: Fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa concernente misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria, e comunque non oltre il 31 marzo 2007, l'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute puo' autorizzare l'importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo o trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per la somministrazione, a scopo terapeutico, in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che necessitano di tali medicinali. La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2006 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 239 |