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| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 20 novembre 2006 |  | Perequazione  automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2006.  Valore definitivo anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 di concerto con
 IL MINISTRO DEL LAVORO
 E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
 Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
 Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
 Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art.  69,  comma 1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
 Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  18 novembre  2005  (Gazzetta  Ufficiale - serie generale  -  n.  278 del 29 novembre 2005) concernente: «Perequazione automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2005. Valore definitivo per l'anno 2004»;
 Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in data  6 giugno  2006,  prot.  3715,  dalla  quale  si  rileva  che la variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio - dicembre  2004  ed  il periodo gennaio - dicembre 2005 e' risultata pari a + 1,7;
 Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in data  25 ottobre  2006,  prot.  6878,  dalla  quale  si rileva che la variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio - dicembre  2005  ed  il periodo gennaio - dicembre 2006 e' risultata pari  a + 2,0, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre e novembre 2006 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2006 e  per  il  mese di dicembre 2006 la ripetizione dell'indice del mese di novembre 2006 maggiorato della variazione pari a + 0,2;
 Considerata la necessita':
 di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale per   l'aumento   di   perequazione  automatica  con  decorrenza  dal 1° gennaio 2006;
 di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di perequazione  automatica  con  effetto  dal  1° gennaio  2007,  salvo conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006;
 di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa speciale;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione delle  pensioni per l'anno 2005 e' determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione delle  pensioni per l'anno 2006 e' determinata in misura pari a + 2,0 dal  1° gennaio  2007,  salvo  conguaglio  da  effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
 |  |  |  | Art. 3. Le  percentuali  di variazione di cui agli articoli precedenti, per le  pensioni  alle  quali  si  applica  la disciplina dell'indennita' integrativa  speciale  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive    modificazioni   ed   integrazioni,   sono   determinate separatamente  sull'indennita'  integrativa  speciale, ove competa, e sulla pensione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 novembre 2006
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
 Damiano
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