| 
| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Iannaccone  Giuliano,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive  modifiche,  n.  189,  che prevede l'applicabilita' del decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista l'istanza del sig. Iannaccone Giuliano, nato il 29 marzo 1972 a  San  Dona'  di  Piave  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del  titolo  professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui e' in possesso dall'11 dicembre 2000, come attestato dalla «Appellate Division  of  the  Supreme  Court  of  the  State of New York - First Judicial  Department»,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  il  sig.  lannoccone  ha  conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 16 luglio 1997 presso l'Universita' degli studi di Trieste;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Master  of  Laws in Comparative Law» rilasciato dalla «University of Florida» di Gainesville (USA) in data 1°maggio 1999;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Iannaccone Giuliano, nato il 29 marzo 1972 a San Dona' di Piave   (Italia),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 27 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b)  La  prova  scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una  materia  scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto    penale,   3)   diritto   amministrativo   (sostanziale   e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  scelta  dal  candidato  tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  |  |