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| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Miron Valeriu, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza del sig. Miron Valeriu, nato il 21 dicembre 1966 a Tirnova (Repubblica Moldova), cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale rumeno   di   ingegnere   elettrico   conseguito  presso  l'«Istituto Politecnico  S.  Lazo»  di  Chisinau  (Repubblica Moldova) nel 1991 e rilasciato in data 3 luglio 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri  -  sezione  A  settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Vista l'esperienza professionale maturata dal richiedente in Italia dal 2005 al 2006, come documentato in atti;
 Preso  atto che da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a  Bucarest datata 3 novembre 2005 risulta che il titolo di cui e' in possesso  l'istante  conferisce allo stesso la facolta' di esercitare la professione di ingegnere nella Repubblica Moldova;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Grosseto  in  data  21  maggio 2003, rinnovato  il  21 gennaio  2006 con validita' fino al 21 gennaio 2008 per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al   sig.  Miron  Valeriu,  nato  il  21 dicembre  1966  a  Tirnova (Repubblica  Moldova),  cittadino  moldavo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato al compimento di un tirocinio di   adattamento,  per  un  periodo  di  sei  mesi  volto  a  fornire all'istante una sufficiente preparazione in materia di reti e sistemi di  telecomunicazioni,  ordinamento  e  deontologia professionale; le modalita'   di   svolgimento   sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 27 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto  ad ampliare ed approfondire le conoscenze in materia di reti e   sistemi   di   telecomunicazioni,   ordinamento   e   deontologia professionale.
 Il  richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale  allegando  la  copia  autenticata del presente provvedimento, nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente  e  che  abbiano  un'anzianita'  di  iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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