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| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Simionato  Frederico Augusto, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Simionato  Frederico  Augusto  nato il 7 luglio  1972  a Sao Jiaquim da Barra (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Advogado»  conseguito  in Brasile, come attestato dall'«Ordem  do  Advogados  do Brasil Secao do Parana», per l'accesso all'albo  degli  avvocati ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Bacharel  em Ciencias Juridicas e Sociais» presso l'«Universidade de Ribeirao  Preto»  nel  1995  ed  il diploma post-laurea di «Doutor em Direito  - Direito Comercial» presso l'«Universidade de Sao Paulo» in data 9 ottobre 2000;
 Preso atto che il sig. Simionato ha, altresi', conseguito il master in studi europei presso l'Universita' di Firenze nell'anno accademico 2001-2002;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Simionato  Frederico  Augusto nato il 7 luglio 1972 a Sao Jiaquim  da  Barra  (Brasile), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo  professionale  di « Advogada» di cui in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 27 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie indicate nel comma 2.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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