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| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | CIRCOLARE 2 dicembre 2006, n. 2 |  | Applicazione  del  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11  marzo  2006,  n.  81  (articolo  2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele. |  | 
 |  |  |  | Alle   associazioni   ed  oranizzazioni della filiera miele
 Alle  regioni  e  province  autonome  -
 Assessorati agricoltura
 All'Ispettorato   centrale  repressione
 frodi
 Al Ministero dello sviluppo economico
 Al Ministero della salute
 Al   Consiglio  per  la  ricerca  e  la
 sperimentazione in agricoltura
 Il  decreto  legislativo 21 maggio 2004, n. 179, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  168 del 20 luglio 2004 hanno dato attuazione alla    direttiva    2001/110/CE,   concernente   la   produzione   e commercializzazione   del   miele,   prevedendo  l'abrogazione  della precedente  normativa  nazionale  costituita  dalla  legge 12 ottobre 1982, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.
 Successivamente la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge  10 gennaio 2006, n. 2, recante «interventi urgenti per i  settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in  materia di fiscalita' di imprese», con l'art. 2-bis ha modificato l'art.  3,  comma  2, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 179/2004.
 Le  organizzazioni  professionali del settore hanno rappresentato la  necessita'  di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei Paesi  di  origine  di  una  miscela  di  mieli ed in particolare sul commercio  di  confezioni  etichettate  anteriormente  all'entrata in vigore della legge n. 81/2006.
 La  richiamata  legge n. 81/2006 ha infatti soppresso la facolta' di  indicare  in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da due  o  piu'  Paesi UE e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione  di  tutti  i  Paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni:
 1) miscela di mieli originari della CE;
 2) miscela di mieli non originari della CE;
 3) miscela di mieli originari e non originari della CE.
 La  piu'  volte  citata  legge  n. 81/2006 introduce pertanto una norma piu' restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela del  consumatore  in  quanto  il Paese o i Paesi di origine del miele devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.
 Le  organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato la necessita' di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte  di  prodotti  etichettati anteriormente all'entrata in vigore della  legge n. 81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato un   tempo   adeguato   ai   produttori   per  adeguarsi  alla  nuova disposizione.
 In   mancanza   di  cio',  si  ritiene  possa  essere  applicato, nell'attuale  e  analoga situazione, il principio fissato dal decreto legislativo   n.   179/2004   che   all'art.   8,   comma   2   sulla commercializzazione  del  miele etichettato anteriormente all'entrata in  vigore  del  provvedimento.  Pertanto  le  confezioni  contenenti miscele   di   mieli   originari   di   Paesi   diversi,  etichettate conformemente  al richiamato decreto legislativo n. 179/2004, possono continuare  ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.
 Roma, 2 dicembre 2006
 Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo: Ambrosio
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