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| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 9 novembre 2006 |  | Mercati  dei  servizi  telefonici  locali,  nazionali  e fisso-mobile disponibili  al  pubblico  e  forniti in postazione fissa per clienti residenziali   e  non  residenziali  (mercati  n.  3  e  n.  5  della raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE). Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo  potere  di  mercato  e definizione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 642/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA 
 NELLA sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;
 
 VISTA  la  legge  14  novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
 
 VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
 
 VISTO  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999, n. 185, recante "Attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla protezione dei consumatori  in  materia  di  contratti  a distanza" pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 143 del 21 giugno 1999;
 
 VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante "Codice  delle  comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 
 VISTA  la  delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato il  regolamento  concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 141 del 20 giugno 2001,  come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 
 VISTA  la  propria  delibera  n.  350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole  forza di mercato per l'anno 2000" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;
 
 VISTA  la  Raccomandazione  della Commissione europea n. 311/03/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto   dalla   direttiva   2002/21/CE,   dell'11  febbraio  2003, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 
 VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per   l'anno   2001",   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;
 
 VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la  procedura  di  consultazione  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo  1  °  agosto  2003,  n.  259"  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
 
 VISTA  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio 2004, recante "Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 
 VISTA  la  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 
 VISTA  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 
 VISTA  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
 
 VISTA  la  delibera  n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante "Modifica  della  delibera n. 118/04/CONS " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;
 
 VISTA  la  delibera  n.  2/06/CONS  del  12  gennaio 2006, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
 
 VISTA  la determina n. 2/05 del 17 giugno 2006, recante "Modifiche alla  determinazione  n.  2/04 "Modifiche alla determinazione n. 1/04 "disposizioni organizzative relative alla delibera n. 118/04/CONS sui procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni   elettroniche":   sostituzione  del  responsabile  dei procedimenti  relativi  all'analisi  dei  mercati  n.  3,  4,  5 e 6" pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.145 del 24 giugno 2005;
 
 VISTA  la delibera n. 85/98/CONS del 22 dicembre 1998, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;
 
 VISTA  la  delibera  n.  101/99/CONS,  concernente  le  condizioni economiche  di  offerta  del  servizio  di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione   dei   meccanismi  concorrenziali  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
 
 VISTA la delibera n. 171/99/CONS concernente la regolamentazione e controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da Telecom  Italia  a  partire  dal  1  °  agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;
 
 VISTA   la   delibera   n.  197/99/CONS,  del  7  settembre  1999, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
 
 VISTA  la  delibera  n.  274/99/CONS,  concernente  i  criteri  di ammissibilita'  di  pacchetti  tariffari  ai  fini della verifica del vincolo  di  "price  cap",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;
 
 VISTA  la  delibera  n. 847/00/CONS, recante "Revisione dei valori del  sistema di price cap" di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2000, n. 303;
 
 VISTA  la  delibera  n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei valori del  sistema  di  price  cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli  effetti  prodotti  dall'applicazione  del  sub-cap  relativo a contributi  e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;
 
 VISTA  la  delibera  n.  152/02/CONS  del  15 maggio 2002, recante "Misure  atte  a  garantire  la  piena  applicazione del principio di parita'  di  trattamento  interna ed esterna da parte degli operatori aventi  notevole  forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 giugno 2002, n. 153;
 
 CONSIDERATI  il  parere  del  Consiglio  di Stato, reso in data 29 maggio  2002,  n.  598/2001  Sezione  I, che esclude le comunicazioni preventive  alle  Autorita' di vigilanza delle offerte nelle gare per pubblici  appalti;  il parere del Consiglio di Stato, reso in data 25 febbraio  2004, n. 5611/2003 Sezione I, secondo il quale "l'Autorita' ha pieno titolo ad esercitare i poteri di vigilanza e, eventualmente, sanzionatori anche nei confronti degli atti e dei comportamenti posti in  essere  dalle  imprese  nell'ambito  dei procedimenti di gara che interessano   lo   specifico  mercato  delle  telecomunicazioni";  la decisione  del  Consiglio  di Stato, n. 1271/06 Sezione VI, in cui si ribadisce  che  Telecom Italia e' tenuta a rispettare gli obblighi in materia  di  controllo  dei  prezzi  anche per le offerte definite in occasione di gare per pubblici appalti;
 
 SENTITE,  in  data  3  febbraio  2005,  in audizione congiunta, le societa'  ALBACOM,  COLT  TELECOM,  EUTELIA,  FASTWEB,  TISCALI, WIND TELECOMUNICAZIONI;
 
 SENTITA,  in  data  7  febbraio  2005  la  societa' Telecom Italia S.p.A.;  SENTITA,  in  data  7  febbraio  2005  la  societa' VODAFONE OMNITEL;
 
 VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 
 CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera  n.  410/04/CONS  e  le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A1 alla presente delibera;
 
 VISTA  la  delibera  n.  87/06/CONS  del 22 febbraio 2006, recante "Integrazione  alla  Consultazione  pubblica sulla identificazione ed analisi  dei  mercati  dei  servizi  telefonici  locali,  nazionali e fisso-mobile  disponibili  al  pubblico e forniti in postazione fissa per  clienti  residenziali  e  non residenziali, sulla valutazione di sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che  dispongono  di  un  tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e  dei  servizi della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2006, n. 64;
 
 SENTITE,  in  data  18  aprile  2006,  in  audizione congiunta, le societa' ALBACOM, FASTWEB e WIND TELECOMUNICAZIONI;
 
 SENTITA, in data 18 aprile 2006 la societa' Telecom Italia S.p.A.;
 
 VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 
 CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera  n.  87/06/CONS  e  le  valutazioni dell'Autorita' contenute nell'Allegato A2 alla presente delibera;
 
 VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 6 luglio 2006, relativo allo schema di  provvedimento concernente "Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali  e  fisso-mobile  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi della Commissione Europea)" adottato  dall'Autorita'  in data 16 maggio 2006 e trasmesso all'AGCM in data 31 maggio 2006;
 
 CONSIDERATO  che  l'AGCM,  nel condividere l'individuazione di due distinti   mercati  rilevanti  per  i  servizi  di  chiamata  locale, nazionale  e fisso-mobile, uno riferito alla clientela residenziale e l'altro relativo alla clientela non residenziale, ha osservato che la deroga  all'obbligo  di  comunicazione  preventiva  delle offerte, di valore  superiore  a  500.000  mila  euro,  presentate nell'ambito di procedure   ad   evidenza   pubblica,   sembrerebbe  configurare  una segmentazione del mercato non residenziale;
 
 CONSIDERATO  che,  a  tale riguardo, l'Autorita' valuta che non vi siano  elementi tali da individuare un distinto mercato per i servizi di  traffico  non  residenziale in relazione alla introduzione di una soglia  di  spesa per le offerte esenti dall'obbligo di comunicazione preventiva;
 
 RITENUTO,  pertanto, che la previsione di esonerare tale tipologia di   offerta  dai  soli  obblighi  di  comunicazione  preventiva  non comporta,  in  ogni  caso,  una  segmentazione  del  mercato  per  la clientela  non  residenziale che ricorre alla selezione del fornitore attraverso procedure ad evidenza pubblica;
 
 CONSIDERATO che l'AGCM ha evidenziato che la diffusione di offerte aggregate  di servizi di accesso e di traffico telefonico, come anche l'offerta  congiunta  di  servizi  di  telefonia fissa e di telefonia mobile  da  parte dell'incumbent, potrebbe rafforzare la posizione di dominanza  di  Telecom  Italia  sui  diversi  mercati interessati dai processi di integrazione;
 
 RITENUTO  che  l'Autorita' concorda con tali valutazioni, ed a tal fine  promuove un costante monitoraggio dei mercati in questione, con specifico  riferimento  alla diffusione di offerte aggregate da parte dell'operatore  notificato.  In tal senso, peraltro, l'Autorita', con delibera 324/06/CONS, ha avviato un'indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile,  anche  al  fine  di  riesaminare l'adeguatezza dell'impianto regolamentare vigente;
 
 CONSIDERATO  che  l'AGCM  in  merito  all'introduzione  di tariffe differenziate   on   net/off   net   ha  osservato  che  "l'eventuale introduzione  di  una differenziazione dei prezzi finali in relazione all'operatore  di  terminazione,  non  appare  allo  stato una misura proporzionata,  anche  sulla  base  dei  limitati  volumi di traffico tuttora terminati sulle reti degli operatori alternativi";
 
 RITENUTO  che  l'Autorita'  condivide  la  posizione dell'AGCM, in quanto  ritiene  che l'introduzione eventuale di una differenziazione dei  prezzi  finali in relazione all'operatore di terminazione, oltre ad   influire   negativamente   sulla   trasparenza   delle  offerte, rischierebbe  di  costituire  -  al  momento  -  un  pregiudizio allo sviluppo  di  una  effettiva concorrenza, tenuto conto della notevole forza  di  mercato detenuta da Telecom Italia sui mercati dei servizi di traffico;
 
 RITENUTO,  pertanto,  di  confermare  in  capo a Telecom Italia il divieto   a   formulare   prezzi  finali  differenziati,  sulla  base dell'operatore   di   terminazione,   con  riferimento  alla  singola chiamata;
 
 VISTA    la    lettera   della   Commissione   Europea   SG-Greffe (2006) D/203407   del   29   giugno  2006  relativa  allo  schema  di provvedimento  concernente  "Mercati  dei  servizi telefonici locali, nazionali  e  fisso-mobile  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi della Commissione Europea)" adottato  dall'Autorita'  in  data  16  maggio 2006 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 31 maggio 2006;
 
 CONSIDERATO  che la Commissione Europea, nel condividere l'analisi del   mercato  svolta  dall'Autorita',  ha  ritenuto  che,  ai  sensi dell'articolo  7,  comma  5  della  Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' possa  procedere  ad  adottare le misure presentate nella proposta di provvedimento sui mercati n. 3 e n. 5;
 
 CONSIDERATO,  inoltre,  che  la  Commissione  Europea nella stessa nota,  ha  richiamato  quanto  la  stessa  aveva  gia'  avuto modo di rappresentare  nel  precedente parere del 24 maggio 2006 sullo schema di  provvedimento relativo ai mercati dei servizi di interconnessione (mercati   nn.  8,  9  e  10),  laddove  si  invitava  l'Autorita'  a specificare   il   percorso  regolamentare  che  conduce  alla  piena simmetria  tra  le tariffe di terminazione di Telecom Italia e quelle degli operatori fissi concorrenti;
 
 RITENUTO  che  l'Autorita'  ha tenuto nella massima considerazione quanto  osservato  dalla  Commissione  Europea, individuando gia' nel provvedimento  n.  417/06CONS,  relativo  ai  mercati  dei servizi di interconnessione  (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 fra quelli identificati dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi  della  Commissione Europea), un percorso regolamentare (c.d. glide  path) che  consente  entro cinque anni di pervenire alla piena simmetria delle tariffe di terminazione;
 
 RITENUTO,  inoltre, di aver anche recepito l'invito da parte della Commissione  a  definire  con  maggior dettaglio il suddetto percorso regolamentare,  cosi'  da garantire al mercato una maggiore certezza, mediante  l'avvio  di un'attivita' per la costruzione ed applicazione di un modello contabile finalizzato alla definizione delle tariffe di terminazione   di   un   operatore  alternativo  efficiente,  con  la previsione di concludere tale attivita' a marzo 2007;
 
 CONSIDERATO che, a tale scopo, l'Autorita' si avvarra' anche della collaborazione  di  consulenti  internazionali ed operera' in stretta collaborazione  con  l'ERG,  come  peraltro  auspicato  dalla  stessa Commissione Europea;
 
 CONSIDERATO,  infine,  che  l'applicazione  del  suddetto  modello contabile  condurra'  alla verifica ed alla probabile revisione tanto della durata del glide path, come auspicato dalla Commissione, quanto del  livello  delle  tariffe  di  terminazione degli OLO per gli anni successivi  al  2006,  attualmente stabilite in virtu' di una diversa metodologia (c.d delayed approach);
 
 CONSIDERATO   che   la  Commissione  rilevando  "l'ancora  piccola dimensione  degli  operatori  alternativi  sul  mercato italiano", ha ritenuto  "giustificato  porre il divieto, in capo agli operatori con quote  di  mercato  molto  elevate  in  confronto a quelle dei propri concorrenti,  di  differenziare  i  prezzi  tra  chiamate tra onnet e off-net".
 
 RITENUTO di condividere la posizione della Commissione, cosi' come anche  evidenziato al riguardo dall'AGCM, e , quindi, di ribadire, al momento  ed  in  virtu'  dell'elevato  potere  di  mercato di Telecom Italia,  il divieto per quest'ultimo di differenziare il prezzo della singola chiamata in base all'operatore di terminazione;
 
 RITENUTO   che,   nel   rispetto   dei  principi  a  tutela  della concorrenza,   e   limitatamente  alle  c.d.  "offerte  tariffarie  a pacchetto",    sia    possibile   per   Telecom   Italia   sottoporre all'approvazione  dell'Autorita'  una  formulazione  dell'offerta che preveda  anche  modalita'  per contenere entro un tetto ragionevole i differenziali di costo relativi alle chiamate originate dalla propria rete  e terminate su rete di altro operatore, ossia che sia possibile per  Telecom  Italia prevedere clausole comunemente definite di "stop loss";
 
 CONSIDERATO   che   la   Commissione  Europea  ha  contestualmente osservato  che  "gli  operatori  debbano  avere  la  possibilita'  di recuperare  i  maggiori  costi wholesale regolamentati, attraverso la definizione  di prezzi appropriati a livello retail e senza incorrere in  pratiche  restrittive  della  concorrenza" e che " considerata la differenza  nei  valori  di  terminazione  tra  TI  e  gli  operatori alternativi,  che  e'  attesa in progressiva diminuzione nei prossimi quattro    anni",   ha   invitato   l'Autorita'   a   monitorare   la proporzionalita'  della regolamentazione al dettaglio nei mercati dei servizi  telefonici locale e nazionale sulla base dell'evoluzione del mercato";
 
 RITENUTO  di  condividere l'indicazione della Commissione Europea, l'Autorita'  ha  intanto  verificato  l'appropriatezza  delle  misure assunte  in  materia  di  prezzi  per  i servizi oggetto del presente provvedimento,  con  specifico  riferimento  a quelli sottoposti alla regolamentazione  mediante  il  meccanismo  di  price  cap, mentre ha ritenuto opportuno monitorare gli effetti concorrenziali e di mercato della  disciplina  dei prezzi finali, cosi' da garantire un effettivo recupero dei maggiori costi wholesale per tutti gli operatori e - nel contempo  -  non  determinare un innalzamento dei prezzi sottoposti a regolamentazione, oltre il recupero dell'inflazione;
 
 CONSIDERATO,  sotto  questo  profilo, che le attivita' di verifica circa  la  possibilita'  di  recuperare  i  maggiori  costi wholesale regolamentati  attraverso  la  definizione  di  prezzi  appropriati a livello  retail  devono  tenere  conto  -  oltre  ai  maggiori  costi sostenuti dall'operatore notificato - anche dell'incremento eventuale dei  ricavi  reso possibile per Telecom Italia a seguito di riduzioni dei vincoli di price cap sui servizi di chiamata locale e nazionale;
 
 CONSIDERATO  che,  a  tal fine, Telecom Italia ha rappresentato le proprie  valutazioni  e  quantificazioni  al  riguardo, da ultimo con lettera  del  25  luglio  u.s.,  ed in particolare ha evidenziato che l'incremento  di  ricavi legato alla menzionata revisione del vincolo di  price  cap  consentirebbe  solo un parziale recupero dei maggiori oneri di terminazione che la stessa dovra' sopportare;
 
 CONSIDERATO  che  le  valutazioni  svolte  a questo riguardo dagli Uffici  dell'Autorita'  conducono  ad una differente minore stima dei maggiori oneri per Telecom Italia legati alle tariffe di terminazione stabilite  con  la  delibera  417/06/CONS e che, in ogni caso, appare plausibile che tali maggiori oneri non siano completamente recuperati allorche'  -  come  propone Telecom Italia - questi siano confrontati con  i  maggiori  ricavi resi possibili dalla misura di revisione del price cap sulle chiamate locali e nazionali;
 
 RITENUTO  che  la  richiesta  della  Commissione  in  merito  alla proporzionalita'  delle  misure  adottate in materia di prezzi finali possa  -  quindi  -  essere  valutata  solo con riferimento ai prezzi dell'offerta generalizzata sottoposti al meccanismo di price cap, dal momento  che, con riferimento alle offerte tariffarie (c.d "pacchetti tariffari") le strategie di prezzo sono definite da Telecom Italia;
 
 RITENUTO,  in  tal senso, che un allentamento del vincolo di price cap  anche per i servizi di chiamata fisso mobile, reso possibile dai progressi   registrati  nelle  condizioni  di  concorrenzialita'  del segmento  di  mercato  in  esame, oltre a permettere un miglioramento della  competitivita'  di  prezzo  per  gli  operatori concorrenti di Telecom  Italia,  possa  anche  consentire  a  quest'ultimo eventuali ulteriori  incrementi di ricavi, garantendo in ogni caso, una discesa significativa dei prezzi per le chiamate fisso-mobile;
 
 RITENUTO,   in   conclusione,   che,  in  esito  all'attivita'  di monitoraggio  degli  effetti concorrenziali e di mercato delle misure assunte  in  materia di prezzi finali, sia opportuno procedere, entro un   anno,  ad  una  verifica  delle  misure  adottate  nel  presente provvedimento  fino ad una eventuale revisione di quanto stabilito in materia  di  prezzi  finali.  In  tal senso, oltre alla necessita' di valutare  la  concreta applicazione delle misure relative al rispetto di  determinati  indici  di  qualita'  da parte di TI nell'ambito del meccanismo   di   price   cap,   particolare   rilievo   riveste   la disponibilita'   di   dati  consuntivi  circa  gli  effettivi  ricavi conseguiti  da Telecom Italia - in virtu' dei minori vincoli di price cap  - ed i maggiori costi sostenuti dalla stessa impresa, sulla base dei  reali  volumi  di  traffico  terminato  su  reti degli operatori alternativi  e dei prezzi di terminazione effettivamente riconosciuti agli operatori alternativi;
 
 RITENUTO  in  particolare  che,  da  questo punto di vista, sia di fondamentale  importanza, come piu' volte segnalato dalla Commissione Europea,  procedere  alla ridefinizione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi - oltre che della durata del glide path - sulla scorta di una piu' accurata metodologia, quale quella garantita dalla  applicazione  di  un  modello di costi che definisca il valore della   tariffa   di   terminazione   per  un  operatore  alternativo efficiente;
 
 RITENUTO  che  le  modifiche  introdotte  al testo precedentemente adottato, vertendo su elementi non essenziali, distanti nel tempo del provvedimento  -  e  destinate,  tra l'altro, a riesame entro un anno dall'entrata  in  vigore dello stesso provvedimento - non esigono una rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito;
 
 UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 DELIBERA
 Art. 1
 Definizioni e riferimenti
 
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 a) "Autorita'",  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 b) "Codice",  il Codice delle comunicazioni elettroniche adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 c) "operatore   notificato",   l'operatore   di  rete  telefonica pubblica  fissa  identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore   avente   significativo  potere  di  mercato  nel  mercato nazionale  al  dettaglio  dei  servizi  telefonici locali,nazionali e fisso-mobile,  disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali;
 d) "servizi  di  chiamata  locale",  chiamate  destinate a numeri appartenenti allo stesso distretto del chiamante;
 e) "servizi  di  chiamata nazionale", chiamate destinate a numeri appartenenti a distretti diversi del chiamante;
 f) "servizi di chiamata fisso-mobile", chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile;
 g) "retention",  quota  di  spettanza  del  prezzo delle chiamate fisso-mobile   di   competenza  dell'operatore  di  rete  fissa,  con l'esclusione  della  quota  di terminazione direttamente riconosciuta all'operatore mobile;
 h) "clienti   residenziali",  le  persone  fisiche  residenti  in abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore;
 i) "clienti   non   residenziali",   le  persone  giuridiche  che acquistano   i  servizi  per  finalita'  di  tipo  imprenditoriale  o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
 j) "offerta  generalizzata", listini base praticati agli abbonati di  Telecom  Italia  per  i  servizio di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, residenziale e non residenziale;
 k) "offerte  tariffarie",  pacchetti  tariffari,  ovvero  listini specifici  la  cui  sottoscrizione  avviene per adesione da parte del cliente comprensivi di quelli che richiedono soluzioni specifiche;
 l) "procedure   ad   evidenza   pubblica  per  la  selezione  del fornitore",  procedure di gara in cui il cliente fissa la tipologia e le  caratteristiche  dei servizi che vuole acquisire, con le relative quantita'  e  modalita'  di  contratto  e  svolge una comparazione di offerte  presentate  da piu' fornitori, scegliendo quella che risulta economicamente piu' vantaggiosa;
 m) "Wholesale  Line  Rental"  (di  seguito  WLR),  il servizio di rivendita del canone all'ingrosso.
 2.  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.
 |  |  |  | Art. 2 Identificazione e definizione dei mercati rilevanti
 
 1. L'Autorita',  nell'ambito  del  mercato  dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  (mercato  n.  3 della Raccomandazione  della Commissione europea n. 2003/311/CE), individua i seguenti mercati rilevanti in base alla direttrice di traffico:
 a) mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 b) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 c) mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in postazione fissa per clienti residenziali.
 2.  L'Autorita',  nell'ambito  del  mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  (mercato  n.  5 della Raccomandazione  della Commissione europea n. 2003/311/CE), individua i seguenti mercati rilevanti in base alla direttrice di traffico:
 a) mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 b) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 c) mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in postazione fissa per clienti non residenziali.
 3.  I  confini  geografici dei mercati di cui ai commi 1 e 2 hanno dimensione nazionale.
 |  |  |  | Art.3 Identificazione  e  notifica  degli  operatori  aventi  significativo potere di mercato
 
 1. Nei  mercati  rilevanti  di  cui  all'art.  2  commi 1 e 2, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
 2.  L'operatore  Telecom  Italia  S.p.A.  detiene un significativo potere  di  mercato nei mercati rilevanti di cui all'art. 2 commi 1 e 2,  ai sensi dell'art. 17 del Codice, e quindi e' notificato, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
 |  |  |  | Art. 4 Obblighi  in capo all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato
 
 1. Ai  sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n.  249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato  nei  mercati  di  cui  all'art. 2, commi 1 e 2, gli obblighi specifici descritti nel presente Capo II.
 2.  Le  condizioni  attuative  degli obblighi specifici imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III.
 3.  Ove  non  diversamente  specificato,  gli  obblighi  in capo a Telecom Italia si applicano ai servizi di cui all'art. 2.
 |  |  |  | Art. 5 Obbligo di contabilita' dei costi
 
 1. Telecom  Italia  e'  soggetta  all'obbligo  di contabilita' dei costi  ai  sensi  dell'art. 67, comma 4 del Codice. Restano in vigore gli  obblighi  in  materia  di  contabilita' dei costi previsti dalla delibera  n.  152/02/CONS,  tenuto  conto  di  quanto disciplinato al riguardo  nell'ambito  dei  mercati  della  raccolta,  terminazione e transito   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  fissa, (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 tra quelli indicati dalla Raccomandazione della  Commissione Europea n. 497/03/CE), dando evidenza separata dei valori economici secondo quanto dettagliato al Capo III.
 2. In ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente, Telecom Italia fornisce all'Autorita' i rendiconti del capitale impiegato e i conti  economici per ciascun servizio di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile,   separatamente   per  i  clienti  residenziali  e  non residenziali.
 3.   Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi  precedenti,  le condizioni  attuative  relative all'obbligo di contabilita' dei costi sono disciplinate al Capo III.
 |  |  |  | Art. 6 Obbligo di controllo dei prezzi
 
 1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi, nella   fornitura   dei  servizi  di  chiamata  locale,  nazionale  e fisso-mobile in postazione fissa ai clienti residenziali e ai clienti non residenziali, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del Codice. Tale obbligo   prevede   diverse  modalita'  di  controllo  per  l'offerta generalizzata  e  per  le offerte tariffarie e le offerte definite in ambito  di  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione del fornitore.
 2.  Il controllo dei prezzi per l'offerta generalizzata e' attuato adottando  il  meccanismo  di  programmazione  pluriennale dei prezzi massimi   (price  cap),  di  cui  alle  delibere  n.  47/03/CONS,  n. 289/03/CONS  e  al  Capo  III,  che fissa un vincolo complessivo alla modifica  del  valore  economico  dei panieri di consumo composti dai servizi  di  chiamata locale e nazionale per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali e dai servizi di chiamata fisso-mobile per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali.
 3.  Il  controllo  dei  prezzi  per le offerte tariffarie, verso i clienti residenziali e non residenziali, e per le offerte definite in ambito  di  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione del fornitore,  e' attuato attraverso l'impiego del test di prezzo di cui alla delibera n. 152/02/CONS, con le integrazioni di cui al Capo III.
 4.   Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi  precedenti,  le condizioni  attuative  del  controllo dei prezzi (price cap e test di prezzo) sono disciplinate al Capo III del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 7 Obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali 
 1. Nella  fornitura  dei  servizi  di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile  in  postazione  fissa  ai  clienti  residenziali  e non residenziali,   Telecom   Italia   e'  soggetta  all'obbligo  di  non privilegiare  ingiustamente  determinati  clienti  finali,  ai  sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.
 2.  Telecom  Italia deve applicare condizioni simili a transazioni equivalenti  e  condizioni  dissimili  a transazioni non equivalenti. Telecom  Italia  puo'  offrire  differenti  condizioni  economiche  e tecniche  a  differenti  gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze siano giustificate in modo oggettivo.
 |  |  |  | Art. 8 Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti
 
 1. Telecom  Italia  e'  soggetta,  nella  fornitura dei servizi di chiamata  locale,  nazionale  e  fisso-mobile  in postazione fissa ai clienti residenziali e ai clienti non residenziali all'obbligo di non accorpare  in modo indebito i servizi offerti, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.
 |  |  |  | Art. 9 Obbligo  di  trasparenza, di pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta
 
 1. Telecom   Italia   assicura  che  informazioni  trasparenti  ed aggiornate,  in  merito  ai  prezzi  e  alle  tariffe,  nonche'  alle condizioni  generali  di  uso  relative a ciascuno dei servizi di cui all'art.   2,  siano  rese  disponibili  agli  utenti  finali  ed  ai consumatori, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice.
 2.  Telecom  Italia  ha  l'obbligo  di informare gli abbonati, con adeguato   preavviso,   in  merito  alla  modifica  delle  condizioni contrattuali  per  essi  in  vigore  e  alla modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice.
 |  |  |  | Art. 10 Obbligo di selezione del vettore e preselezione del vettore
 
 1. Telecom Italia e' tenuta a consentire ai propri abbonati, siano essi  residenziali  o  non  residenziali,  ai  sensi dell'art. 69 del Codice,  di  accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico nella modalita' di selezione  del  vettore e nelle modalita' di preselezione del vettore previste.
 |  |  |  | Art. 11 Condizioni attuative dell'obbligo della contabilita' dei costi
 
 1. Telecom    Italia,   sulla   base   del   prospetto   riportato nell'allegato    A    della   delibera   152/02/CONS   e   successive modificazioni,  fornisce i conti economici e i rendiconti di capitale relativi  ai  servizi  di  traffico locale, nazionale e fisso-mobile, distinguendoli   per  tipologia  di  clientela  (residenziale  e  non residenziale) e fornendo i dettagli dei ricavi e dei costi.
 2.  Il  conto  economico per i singoli servizi di chiamata locale, nazionale  e fisso-mobile, deve indicare, separatamente per i clienti residenziali e non residenziali:
 a) ricavi;
 b) costi operativi;
 c) transfer   charge   per   l'acquisto   dei   servizi  di  rete all'ingrosso.
 3.  I  transfer  charge  di  cui al comma precedente sono ottenuti individuando  coefficienti  di  utilizzo  specifici  per i servizi di chiamata  locale,  nazionale  e  fisso  mobile,  separatamente  per i clienti  residenziali  e non residenziali. A tal fine, Telecom Italia deve  modificare  le tabelle dei routing factor, di cui alla delibera 152/02/CONS,  tenuto  conto di quanto a riguardo previsto nell'ambito dei  mercati  della  raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella  rete  telefonica  pubblica fissa (mercati n. 8, n.9 e n.10 tra quelli  indicati  dalla  Raccomandazione della Commissione Europea n. 497/03/CE) indicando  separatamente  per  ogni  tipologia di chiamata (locale,  nazionale,  fisso-mobile),  i  routing factor riferiti alle chiama-te effettuate da clienti residenziali e non residenziali.
 4.  Telecom  Italia,  per  i  singoli  servizi di chiamata locale, nazionale  e fisso-mobile, deve indicare, separatamente per i clienti residenziali e non residenziali:
 a) i volumi di traffico venduti (minuti di traffico);
 b) il numero di chiamate.
 5.  Telecom  Italia  trasmette  i  dati  di consuntivo relativi ai volumi   di  traffico  e  ai  ricavi  di  cui  ai  commi  precedenti, separatamente per le offerte generalizzate e le offerte tariffarie.
 6.  Le  informazioni  di  cui ai commi precedenti, accompagnate da un'autocertificazione   della  veridicita'  dei  dati  e  della  loro congruenza  rispetto  ai dati contabili da predisporre allo scopo, ai sensi  del  dPR  403/98,  sono  comunicati  all'Autorita'  secondo le modalita'  e i termini previsti per la contabilita' regolatoria dalla delibera  n.152/02/CONS  tenuto  conto  di quanto a riguardo previsto nell'ambito dei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate  nel-la  rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, n.9 e n.10  tra  quelli  indicati  dalla  Raccomandazione della Commissione Europea n. 497/03/CE).
 7.  Ai  sensi  dell'art. 67, comma 4 del Codice, la conformita' al sistema  di  contabilita'  dei  costi  di  cui ai commi precedenti e' verificata  da  un  organismo indipendente, designato dall'Autorita'. Telecom  Italia  rende disponibile al pubblico le informazioni di cui all'Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e secondo i criteri  come  integrati  ai  commi precedenti, entro 45 giorni dalla pubblicazione  da parte dell'Autorita' della relazione di conformita' di  cui  al  punto  prece-dente. L'Autorita' puo' rendere accessibile alle  parti  interessate  informazioni  di  contabilita'  regolatoria relative  agli  esercizi  contabili disponibili, secondo i principi e alle modalita' che regolano l'accesso ai documenti dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 12 Condizioni attuative del meccanismo di price cap
 
 1. Ai  prezzi  dell'offerta  generalizzata dei servizi di chiamata locale,  nazionale e fisso-mobile destinati ai clienti residenziali e non  residenziali, offerti da Telecom Italia e inclusi nei panieri di riferimento  si  applica,  per  gli  anni  2007,  2008  e 2009, salvo revisioni   nell'ambito  delle  successive  analisi  di  mercato,  un meccanismo  pluriennale  di  controllo  basato sulla fissazione di un vincolo  complessivo  alla  modifica del valore economico del paniere dei  consumi  di  tali  servizi  (price  cap),  come disciplinato dal presente articolo.
 2.  L'ottemperanza  agli  obblighi  di  controllo  dei  prezzi  e' verificata sui seguenti panieri dei servizi:
 a) Chiamate locali e nazionali offerte ai clienti residenziali;
 b) Chiamate   locali   e   nazionali   offerte   ai  clienti  non residenziali;
 c) Chiamate fisso-mobile, per la sola quota di retention, offerte ai clienti residenziali;
 d) Chiamate fisso-mobile, per la sola quota di retention, offerte ai clienti non residenziali.
 3.  La  variazione  percentuale  del  valore di ciascun paniere e' soggetta  ad  uno  specifico vincolo definito nella misura di IPC - X (cap),  dove  IPC  (Indice  dei  Prezzi  al  Consumo) rappresenta  la variazione  percentuale  su  base  annua  dell'indice  dei  prezzi al consumo  delle  famiglie  di  operai  e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza  tabacchi),  e  X  il  livello  di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi appartenenti allo stesso paniere.
 4.  L'Autorita'  fissa i seguenti valori di variazione percentuale annua:
 a) La  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del paniere  dei  servizi  di  chiamata  locale e nazionale per i clienti residenziali e' fissata in IPC - IPC;
 b) La  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del paniere  dei servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti non residenziali e' fissata in IPC- IPC;
 c) La  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del paniere  dei  servizi  di chiamata fisso-mobile, per la sola quota di retention, per i clienti residenziali e' fissata in IPC - 6%;
 d) La  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del paniere  dei  servizi  di chiamata fisso-mobile, per la sola quota di retention, per i clienti non residenziali e' fissata in IPC - 6%.
 5.  I  vincoli  per  tutti  i  servizi  di  cui  al comma 4 , sono stabiliti  in  IPC-0  qualora l'Autorita' verifichi, a inizio di ogni anno  di  applicazione  del  meccanismo  di  cap, che l'impresa abbia effettuato  investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi di  qualita'  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa e del servizio universale.  A  tal  fine, vengono presi a riferimento i valori degli indicatori  di  qualita',  in  linea  con la "Direttiva in materia di qualita'  e  carte  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa ai sensi dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  b),  numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249", approvata con delibera n. 254/04/CSP.
 6.  Limitatamente  all'anno  2007,  l'eventuale  applicazione  del vincolo  di  cap secondo le modalita' previste al comma 5, al paniere dei servizi di chiamata fisso-mobile per i clienti residenziali e non residenziali,  per la sola quota di retention, avverra' a partire dal 1 ° luglio 2007.
 7.  In  relazione  alle  variazioni  dei  prezzi  del  servizio di terminazione  su rete mobile, di cui alla delibera 3/06/CONS, Telecom Italia deve adeguare i prezzi al pubblico delle chiamate fisso-mobile nel rispetto del principio di non discriminazione e ferme restando le riduzioni, per la quota di retention, previste ai commi 4, 5 e 6.
 8.  Le  modalita'  applicative  per la verifica dei vincoli di cap sono stabilite come segue:
 a.  i  panieri  di traffico contenenti le informazioni di consumo della   cliente-la,  sono  distinti,  oltre  che  per  servizio,  per tipologia  di  clientela  residenziale  e non residenziale, per fasce orarie coerenti con le modalita' di tariffazione;
 b.  i  valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali sono i prezzi generalizzati praticati da Telecom Italia al 31 dicembre  2006  per  i  servizi inclusi nei panieri di cui al comma 2 lettera  a) e  b);  il  valore  iniziale  della quota di retention e' quello risultante al 31 dicembre 2006 per i panieri di cui al comma 2 lettera  c) e  d);  per gli anni successivi, i valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali sono i prezzi dei panieri di cui al comma 2, praticati al 31 dicembre di ogni anno precedente.
 c. i panieri dei consumi di riferimento, relativamente al periodo che  intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a  quello  di  riferimento  sono trasmessi all'Autorita' entro il 1 ° giugno  di  ogni  anno,  accompagnati  da un'autocertificazione della veridicita'  dei  dati,  ai  sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle  forme  e  modalita'  previste ai sensi del dPR 403/98, e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo;
 d.  i  prezzi praticati nell'ambito delle offerte tariffarie e di offerte  definite  in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione  del  fornitore  promosse  da  clienti  privati,  non  sono computati ai fini del meccanismo di price cap;
 e.  i volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non sono conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di cap;
 f.  il valore medio effettivo dei panieri sottoposti al price cap risultante  al  termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore  medio  effettivo  del  paniere si intende la somma dei valori giornalieri  del  paniere  per  ciascun  giorno  dell'anno. Il valore giornaliero  del  paniere  e'  uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti  nel  giorno  diviso  per  il numero di giorni dell'anno. Per valore  iniziale  del  paniere  si  intende  il  valore  del  paniere calcolato  sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente.  Per  valore  finale  del  paniere  si  intende il valore iniziale  del  paniere  moltiplicato  per  (1 + il valore del cap sul paniere dei servizi);
 g.  qualora  l'Autorita'  verifichi  che  il  vincolo relativo al valore medio effettivo dei panieri di cui al punto precedente non sia stato  rispettato,  Telecom  Italia  dovra'  attuare  una  manovra di riduzione  della  spesa che con-senta di recuperare la differenza tra il  valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere, sulla base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita';
 h.  qualora  dal  computo  del  price  cap dei singoli panieri si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte  o  incrementi  di  spesa  inferiori  a  quelli  permessi, la differenza  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 i.  qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti  del  quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio   universale,   la   differenza,  maggiorata  del  100%,  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 j.  i  prezzi  praticati  al  pubblico  per i servizi di chiamata locale,   nazionali   e  fisso-mobile  per  la  quota  di  retention, separatamente  per  i  clienti  residenziali  e  per  i  clienti  non residenziali,  non  sono differenziati sul territorio nazionale e non dipendono  dalla  tipologia  di  traffico  ovvero  dall'operatore  di terminazione;  rimane  ferma  la possibilita' di articolare il prezzo delle chiamate nazionali sulla base della distanza;
 k.  l'operatore di rete fissa notificato puo' articolare la quota di  retention  su  due  fasce orarie intera e ridotta; l'operatore di rete  fissa  notificato  e'  tenuto  a  dimostrare  all'Autorita'  il rispetto  del  valore di cap di cui al comma 4 lettera c), sulla base di  ciascun  paniere  del  traffico  fisso-mobile  e nel rispetto del principio   di  non  discriminazione;  la  verifica  sulla  quota  di retention  viene  effettuata  utilizzando  i  valori  di terminazione mobile  risultanti  dagli  accordi di interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS;
 l. le  variazioni  dei  prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento,  che  non  comportino  variazioni  della  struttura  del paniere, sono comunicate da Telecom Italia all'Autorita' entro il 60° giorno   precedente   la  data  di  commercializzazione  dei  servizi medesimi.  L'Autorita'  si  pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;
 m.  l'introduzione  di  nuove  modalita'  di  offerta dei servizi inclusi  nei  panieri  che comportino la modifica della struttura dei panieri  dei  consumi  di riferimento e' comunicata da Telecom Italia all'Autorita'   entro   il   90°   giorno   precedente   la  data  di commercializzazione.  L'Autorita'  si  pronuncia  entro 60 giorni dal ricevimento della proposta;
 n.  il  periodo di riferimento per l'applicazione dei vincoli del cap va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
 o.  la verifica del rispetto dei vincoli imposti e' effettuata al termine di ogni anno di riferimento.
 |  |  |  | Art. 13 Condizioni attuative dei test di prezzo per le offerte tariffarie
 
 1. Ai  fini  della verifica dei prezzi delle offerte tariffarie di Telecom  Italia  si applicano le linee guida previste dall'allegato E di  cui  alla  delibera  n.  152/02/CONS, come integrate dal presente articolo.
 2.  I  test  di prezzo, in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti  individuati,  sono applicati in modo distinto per ciascuno dei   servizi   a   traffico   (locale,   nazionale,   fisso-mobile), separatamente tra clientela residenziale e non residenziale.
 3.  L'Autorita' individua il test di replicabilita' (test 2) quale soglia  minima  che  le offerte di Telecom Italia devono superare per essere commercializzate. Le condizioni economiche dell'offerta devono in  ogni  caso  consentire  all'operatore  do-minante il recupero dei costi.
 4.  Gli  algoritmi  dei  test  da  utilizzare  sono  quelli di cui all'allegato   E   della  delibera  n.  152/02/CONS  e  le  variabili economiche  e  tecniche assumono a riferimento i costi effettivamente sostenuti  nella  fornitura  dei  diversi servizi a traffico (locale, nazionale,  fisso-mobile),  separatamente  tra clienti residenziali e non  residenziali.  Nell'applicazione  dei  test  per le verifiche di replicabilita',  l'Autorita'  tiene in considerazione gli effetti sui costi  relativi  alle  diverse  tecnologie  adottate  e  i profili di consumo della clientela di riferimento.
 5.  Ai  fini della verifica delle offerte, l'Autorita' utilizza la piu'    recente    contabilita'   regolatoria   di   Telecom   Italia autocertificata  e trasmessa all'Autorita' secondo quanto definito al precedente art.11.
 6.  In  sede  di  valutazione del rispetto dei vincoli, al fine di garantire un'effettiva corrispondenza economica e contabile tra i due test,  l'Autorita'  puo'  valutare le modalita' di allineamento delle basi  di  costo  utilizzate, anche considerando l'andamento dei costi dei servizi intermedi impiegati per la fornitura dell'offerta finale.
 7.  Per la quota di retention dei servizi di chiamata fisso-mobile Telecom  Italia  e'  tenuta a dimostrare il rispetto del principio di non  discriminazione  tra i diversi operatori mobili, calcolata sulla base del piu' recente paniere di traffico fisso-mobile ed utilizzando i   valori   di  terminazione  mobile  risultanti  dagli  accordi  di interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS.
 8.  I  prezzi  dei servizi di singola chiamata locale e nazionale, offerti  da  Telecom  Italia,  non possono essere differenziati sulla base   dell'operatore  di  terminazione,  salvo  la  possibilita'  di formulare  offerte  tariffarie  che prevedano modalita' per contenere entro  un  tetto  ragionevole  i differenziali di costo relativi alle chiamate  originate  dalla  propria rete e terminate su rete di altro operatore.
 9.  L'Autorita' conferma l'obbligo, propedeutico alla verifica del rispetto  del test di prezzo, previsto nell'allegato D della delibera n.  152/02/CONS,  in  base  al  qua-le le nuove condizioni di offerta rivolte   alla  clientela  residenziale  e  non  residenziale,  o  le modifiche  a  condizioni  di  offerta  preesistenti,  sono presentate all'Autorita'  con  almeno  30  giorni di anticipo rispetto alla data prevista  per  la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito  alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per la selezione del fornitore di cui all'art. 14 del presente provvedimento.
 10. Contestualmente alla comunicazione delle condizioni economiche dell'offerta,   che  devono  riportare  tutti  i  dettagli  contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare  ai  clienti finali, Telecom Italia trasmette all'Autorita' le  informazioni  necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili  di  consumo  della clientela di riferimento, evidenziando le modalita'  di  attribuzione ai singoli servizi degli eventuali canoni aggiuntivi.
 11.  Fatte  salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti,  l'Autorita'  si  esprime in ordine alla conformita' della proposta  sottoposta  al  test  di  prezzo  nel  termine di 30 giorni decorrenti  dal  ricevimento della comunicazione. Qualora le proposte soggette  a  verifica  richiedano  un  approfondimento di analisi, il termine  iniziale  puo'  essere  prorogato  di  ulteriori  30 giorni, dandone  motivata comunicazione all'operatore. La commercializzazione delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto per le verifiche dell'Autorita'.
 12. L'Autorita' puo' effettuare verifiche sulle offerte tariffarie in  commercio  e richiedere a Telecom Italia di trasmettere i dati di consuntivo  relativi  ai  volumi  di  traffico  e ai ricavi associati all'offerta.
 13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle offerte tariffarie che richiedono soluzioni tecniche specifiche, per  le  quali Telecom Italia deve fornire il dettaglio ai fini delle verifiche dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 14 Condizioni  attuative  dei  test  di prezzo delle offerte definite in ambito  di  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione del fornitore
 
 1.Telecom  Italia e' tenuta a seguire le procedure di cui ai commi 2  e  3  ai  fini delle verifiche delle offerte definite in ambito di procedure  ad  evidenza  pubblica per la selezione del fornitore ed a garantire  il  rispetto  dei  criteri  di controllo dei prezzi di cui all'art. 13.
 2.  L'Autorita' definisce la seguente procedura di verifica per le offerte  dei  servizi  di  cui  all'art.  2,  definite  in  ambito di procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del  fornitore promosse  da clienti privati che superino il valore di 500.000 €, per ciascun anno di fornitura e per le offerte definite in ambito di gare per pubblici appalti:
 a) sono  escluse  dall'obbligo  di  comunicazione  preventiva  le offerte  definite  in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornito-re, purche' opportunamente documentabili;
 b) Telecom   Italia   comunica   l'avvenuta   aggiudicazione  dei contratti,  di  cui  alla  lettera precedente, entro il termine di 30 giorni   dalla   stipula   del  contratto.  A  tal  fine,  a  partire dall'entrata  in  vigore  della  presente  delibera,  Telecom  Italia realizzera'  un  database sempre accessibile alla sola Autorita', per il  quale si indichera' un responsabile per il trattamento dei dati e delle informazioni, che conterra' le seguenti informazioni:
 i) la data di inserimento del contratto;
 ii) il nome del cliente;
 iii) i   riferimenti   che   dimostrino  l'espletamento  di  una procedura  selettiva  estesa  a  piu'  concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, home page, e-procurement);
 iv) il valore economico e la durata del contratto;
 v) la data di sottoscrizione del contratto;
 vi) la  descrizione  dei  singoli  servizi  forniti  e  relativi volumi;
 vii) le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.
 c) La  verifica  di  tali  contratti puo' essere svolta d'ufficio dall'Autorita'   o   su   segnalazione   da  parte  di  un  operatore alternativo,   indicando  i  motivi  di  contestazione  dell'offerta. L'Autorita'  puo'  convocare l'operatore alternativo che ha segnalato la  non  conformita'  dell'offerta  affinche'  esponga, motivando, le proprie osservazioni.
 d) L'Autorita' comunica a Telecom Italia l'avvio del procedimento di  valutazione  corredato  con  le informazioni relative all'offerta sotto   esame  richiedendo  la  copia  del  contratto  oltre  che  la descrizione  delle  soluzioni  tecniche  specifiche realizzate per il cliente,   degli   eventuali  sconti,  e  della  struttura  di  costo sottostante, nel termine perentorio di 15 giorni.
 e) L'Autorita'  si  pronuncia  sul rispetto dei vincoli di prezzo delle  offerte,  entro  30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatte   salve   le  sospensioni  dei  termini  per  le  richieste  di informazioni e/o documenti. Nel caso l'Autorita' rilevi la necessita' di  un  approfondimento  di  analisi,  puo'  prorogare  i  termini di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione.
 3.  Nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per la selezione del fornitore  promosse  da clienti privati, di valore inferiore a quello indicato  al  comma  2, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicazione   preventiva  delle  condizioni  economiche  praticate, secondo  le  modalita'  previste  all'art.13.  Per partecipare a tali negoziazioni,   Telecom   Italia   potra'  richiedere  l'approvazione preventiva  delle  offerte  tariffarie  relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorita' manterra' riservate.
 |  |  |  | Art. 15 Condizioni   attuative  per  l'implementazione  dell'obbligo  di  non accorpare in modo indebito i servizi offerti
 
 1. L'operatore  notificato,  nell'offrire congiuntamente i servizi di  chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali con i servizi di  accesso  telefonico  a seguito dell'effettiva commercializzazione del  servizio  di  Wholesale  Line Rental (WLR), di cui alla delibera 33/06/CONS, e' tenuta;
 a. ad aggregare tali servizi in modo ragionevole;
 b.  a  garantire  che  i servizi di accesso e servizi di chiamata dell'offerta  congiunta  siano acquistabili separatamente dal cliente finale   e   a   sottoporre  le  condizioni  economiche  dell'offerta all'Autorita' secondo le procedure definite al presente Capo III.
 2. L' Autorita' verifica le offerte sulla base dei test di prezzo, separatamente  per  ciascun  servizio,  e  valuta  la  ragionevolezza dell'offerta  sulla  base  della  contiguita'  merceologica  dei beni aggregati   e   della   loro  appartenenza  a  mercati  sottoposti  a regolamentazione ex-ante.
 3.  Telecom  Italia  e tenuta a fornire all'Autorita' gli elementi utili  al fine di svolgere gli opportuni controlli di prezzo, tra cui le  modalita'  di attribuzione ai singoli servizi di eventuali prezzi comuni,  comprese  le  eventuali  classi  di  sconto e le economie di integrazione e di scopo realizzate.
 |  |  |  | Art. 16 Condizioni    attuative   per   l'implementazione   dell'obbligo   di trasparenza e pubblicazione delle informazioni
 
 1. Telecom Italia assicura la trasparenza dei prezzi delle offerte e  delle  condizioni di uso dei servizi di cui all'art. 2 e provvede, pertanto,  a  pubblicare  le condizioni economiche, di fornitura ed i termini  delle  offerte  di  servizi  di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile destinati ai clienti residenziali e non residenziali.
 2. Telecom Italia provvede alla pubblicazione sul proprio sito web delle  nuove offerte tariffarie, salvo quelle per le quali esiste una motivata  esigenza  di  riservatezza, o delle variazioni alle offerte gia'  esistenti,  riportando i prezzi applicati per ciascun servizio, le  condizioni  ed i termini di fornitura, che dovranno essere quelli per  i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante, oltre che la data in cui sono entrate in vigore.
 3.  Telecom  Italia  informa  gli  abbonati a qualunque titolo con adeguato  preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro  attuazione,  della  modifica  delle condizioni contrattuali per essi  in  vigore,  compresa  la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi e contestualmente della possibilita' di recedere dal contratto senza penali.
 |  |  |  | Art. 17 
 1. Le valutazioni dell'Autorita' all'esito dell'analisi di mercato e  delle  risultanze  della  consultazione  pubblica  sono  riportate nell'allegato  A  al  presente provvedimento che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 2.  La  revisione  degli obblighi di cui al presente provvedimento potra'  avvenire  entro  un  anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento  e,  comunque,  nell'ambito  delle  prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni.
 La presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 Avverso  il  presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al  TAR  del  Lazio  ai  sensi  dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 La  presente  delibera  e' notificata alla societa' Telecom Italia S.p.a.,  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it.
 
 Roma, 9 novembre 2006
 IL PRESIDENTE
 Corrado Calabrò
 
 IL COMMISSARIO RELATORE                   IL COMMISSARIO RELATORE
 
 Roberto Napoli                            Enzo Savarese
 
 Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Roberto Viola
 |  |  |  | Allegato A1 alla delibera 642/06/CONS IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI TELEFONICI
 LOCALI, NAZIONALI E FISSO-MOBILE DISPONIBILI AL PUBBLICO E
 FORNITI IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON
 RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL
 SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI
 E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE
 IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE:
 
 (MERCATI N. 3 E N. 5 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA
 COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE).
 1. Introduzione
 
 1.1 Il procedimento istruttorio
 
 1. L'Autorita',  con  delibera  n.  410/04/CONS,  ha  avviato il 3 gennaio   2005,   la   consultazione   pubblica   sulla  proposta  di provvedimento  in  merito  all'identificazione ed analisi dei mercati dei  servizi  telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al  pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e  non  residenziali,  valutazione  e  sussistenza  del significativo potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere   (mercati   n.  3  e  n.  5  fra  quelli  identificati  dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della  Commissione  Europea).  La  consultazione  pubblica  e'  stata finalizzata  ad  acquisire  osservazioni,  elementi di informazione e documentazione  da  soggetti  portatori  di interessi nei mercati dei servizi  telefonici  locali,  nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico  e  forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali.
 2.  In risposta alla consultazione pubblica gli operatori Albacom, Atlanet,  AIIP,  Coli  Telecom,  Eutelia,  Fastweb, H3G, MCI, Telecom Italia,   Tele   2,   Tiscali,   Vodafone,   Welcome   Italia,   Wind Telecomunicazioni  hanno presentato le loro osservazioni. I documenti di  risposta sono stati illustrati nell'ambito di audizioni che hanno avuto  luogo  in  data 3 febbraio 2005, per le societa' Albacom, Colt Telecom,   Eutelia,   Fastweb,  Tiscali,  Wind  Telecomunicazioni  in audizione  congiunta; in data 7 febbraio 2005 per la societa' Telecom Italia e per la societa' Vodafone.
 3.  L'Autorita'  ha inoltre richiesto, con lettera del 22 novembre 2005,  un aggiornamento dei dati di traffico per i servizi telefonici al  dettaglio  distinti  per  segmento  di clientela e per direttrice locale,  nazionale  e  fisso-mobile  per  gli  anni  2003-2005. Hanno risposto gli operatori Albacom, Atlantet, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.
 4.  In  considerazione  dei  recenti  sviluppi  dei  servizi  VoIP l'Autorita'  ha  richiesto  agli  operatori,  con  la  lettera del 17 febbraio  2006,  di fornire i dati di traffico per i servizi VoIP con lo  scopo  di  acquisire informazioni circa lo sviluppo dei servizi a traffico  offerti tramite tecnologie VoIP da decade O. Hanno risposto gli  operatori  Albacom,  Atlantet, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind.
 5.   A   seguito   delle  osservazioni  ricevute  dagli  operatori nell'ambito   della  consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera 410/04/CONS,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di dover approfondire alcuni orientamenti integrativi, rispetto a quanto espresso nel documento di consultazione,  relativi  alle misure per il controllo sui prezzi dei servizi   al   dettaglio,  alle  procedure  per  la  presentazione  e valutazione  delle  offerte,  nonche'  alle  misure  proposte  per la valutazione  di offerte in bundling da parte di Telecom Italia. A tal fine,  in  data  17  marzo 2006, l'Autorita' ha avviato, con delibera 87/06/CONS,  una  consultazione  pubblica  ad  integrazione di quanto stabilito  nella  delibera  410/04/CONS,  allo  scopo di acquisire le osservazioni  degli  operatori circa gli orientamenti proposti. Hanno risposto  all'integrazione  di  consultazione  gli operatori Albacom, Colt,  Eutelia,  Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind che hanno presentato un documento congiunto (successivamente condiviso da Welcome Italia), e  gli  operatori  Telecom  Italia e Vodafone. I documenti sono stati illustrati  nel  corso  di  un'audizione in data 18 aprile 2006 dalla societa'  Telecom  Italia;  ed  in audizione congiunta dalle societa' Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind in data 18 aprile 2006.
 
 2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare
 
 6.  Nel  corso  del  2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
 7.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  si  basa, con riferimento al presente procedimento, principalmente sulle seguenti 5 direttive:
 a.   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"(1);
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
 c.  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"(3);
 d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"(4);
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).
 8.  Con  riferimento al procedimento in esame, particolare rilievo rivestono altri tre atti:
 a. la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei prodotti  e  dei  servizi  nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure  ex  ante,  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE adottata 1'11 febbraio 2003(6) (di seguito, la Raccomandazione);
 b. le  Linee  Guida della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro   normativo   comunitario   per   le  reti  ed  i  servizi  di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002(7) (di seguito, le Linee Guida o Linee guida);
 c. la  Raccomandazione  relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 9. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la  direttiva  servizio  universale sono state recepite in Italia dal d.lgs.   259/03   del   1   °  agosto  2003,  recante  "Codice  delle comunicazioni elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice).
 10.  La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma  3,  e  l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno  Stato  membro,  ove  ricorrano  particolari  circostanze,  possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 11. Le Linee Guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  Nazionali di Regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione come mercati  rilevanti  per  accertare  se  le  imprese  che  vi  operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato.
 12. Merita un cenno, infine, la Posizione Comune adottata dall'ERG -  European  Regulators  Group  -  sull'approccio  da  seguire per la definizione  di  rimedi  appropriati  nel  nuovo quadro regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche,  approvata  il  1 aprile 2004. Il documento  ha  l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima fase   del  processo  regolamentare  (quella  della  definizione  dei rimedi),  un  approccio  armonico  nell'applicazione del nuovo quadro regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione, in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario e  con  gli  obiettivi  fondamentali di promuovere la concorrenza, di contribuire  allo  sviluppo  del  mercato interno e di promuovere gli interessi  dei  cittadini  europei,  definiti  all'articolo  8  della Direttiva Quadro.
 13.  Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di  liberalizzazione  dei  mercati  e  sancisce  la  convergenza  tra disciplina  regolamentare  e  disciplina  antitrust,  in  primo luogo attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato   e   posizione   dominante.  Infatti,  la  direttiva  quadro (considerando  25) indica  che  "la  definizione  di quota di mercato significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e dinamiche.  Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui alla presente direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10)
 14.  Il  percorso  che  il  nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 15. Gli obblighi regolamentari imposti in esito a ciascuna analisi di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di mercato  successiva"(11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita'  di  revisione e verifica, qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 16.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  all'art.  7,  negli  artt.  11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS(12)  e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto che,  qualora  l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 17.  Entrando  nello specifico dei mercati analizzati nel presente documento,   la  Raccomandazione  individua  i  seguenti  mercati  al dettaglio rilevanti per servizi vocali forniti in postazione fissa:
 
 1. Accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;
 2. Accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;
 3. Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 4. Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 5. Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 6. Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
 18.  La  regolamentazione  dei  servizi  offerti nei mercati sopra elencati  introdotta  ai  sensi  del  precedente quadro normativo, e' stata  ed  e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale fra   i   mercati  indicati,  nel  senso  che  la  gran  parte  delle disposizioni  emanate  hanno  riguardato,  in  generale, i servizi di accesso  e  quelli  a  traffico  cosi'  come  quelli  riservati  alla clientela residenziale e non residenziale.
 19.  Di  seguito,  si  richiamano  brevemente  i provvedimenti che l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati.
 20.  In  primo  luogo,  si ricorda che il processo di riequilibrio tariffario  e'  stato  avviato  con  la delibera n. 85/98(14), cui ha fatto  seguito la delibera n. 101/99 con la quale e' stato realizzato l'intervento tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti i tempi per lo svolgimento delle attivita' di controllo dei prezzi di Telecom Italia attraverso il criterio del controllo preventivo, sulla base del rispetto di un vincolo triennale di price cap.
 21.I  criteri e i parametri del modello sono stati determinati con la  delibera  n.  171/99,  nella  quale l'Autorita' ha identificato i mercati  cui  applicare  il  price  cap(15).  Negli  anni successivi, l'Autorita'  e'  intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali le    delibere    n.    847/00/CONS,    469/01/CONS,   47/03/CONS   e 289/03/CONS(16).
 22.Infine,  particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS, recante  "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa"(17), adottata dall'Autorita'  il  15  maggio 2002, in cui sono stati disciplinati i principi  della  parita'  di  trattamento e della non discriminazione attraverso la declinazione dei criteri da seguire per la verifica dei prezzi    delle    offerte    dei   servizi   finali   dell'operatore notificato(18).
 
 3. La definizione del mercato rilevante
 
 23. La Raccomandazione della Commissione dell' 11 febbraio 2003 ha individuato,   in   base   alle   caratteristiche   della  domanda  e dell'offerta,  i  mercati  dei  servizi/prodotti  forniti agli utenti finali (c.d. "mercati al dettaglio").
 24.  Ai  fini della presente consultazione sono stati analizzati i mercati relativi ai:
 a) Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico  forniti  in  postazione  fissa per clienti residenziali (di seguito "Mercato 3");
 b) Servizi   telefonici   locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali (di seguito "Mercato 5").
 25. Nella definizione dei mercati rilevanti e' stata valutata:
 a) la  possibilita'  di  identificare mercati diversi in funzione delle principali direttrici (locale, nazionale e fisso-mobile);
 b) l'opportunita'  di  distinguere  i  mercati  per  categoria di clientela (residenziale e non residenziale);
 c) la dimensione geografica del mercato.
 26.  Si ritiene opportuno evidenziare che il mercato rilevante del prodotto/servizio  comprende  "i  prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente  intercambiabili,  in  funzione  non solo delle loro caratteristiche  obiettive,  grazie alle quali sono atti a soddisfare bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati,  ma  anche  in  funzione  della domanda e dell'offerta sul mercato  in  questione"(19). In tal senso, i prodotti o i servizi che sono  solo  scarsamente  o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato.
 27.  Una  volta definito il mercato rilevante per direttrici e per categorie di clientela, si e' proceduto alla definizione dello stesso dal  punto  di  vista  geografico in base "all'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei prodotti o servizi in  questione,  in  cui  le  condizioni  di concorrenza sono simili o sufficientemente  omogenee  e  che  puo'  essere  distinta dalle aree adiacenti,  in  cui  le  condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse"(20).
 28.  Nello  svolgimento  dell'analisi finalizzata alla definizione del  mercato  rilevante,  sono  state  tenute  in  massimo  conto  la Raccomandazione  e  le  Linee Guida. Sulla base di quanto indicato in queste  ultime,  si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta.
 29.  Per  quanto riguarda la definizione merceologica del mercato, la   sostituibilita'   della   domanda   consente  di  verificare  la possibilita'  che  i  consumatori  sostituiscano  un  prodotto  o  un servizio   con   un  altro  a  causa  di  un  incremento  modesto  ma significativo  e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita' dell'offerta  permette  di  valutare  la possibilita' che imprese non attive  sul  mercato  possano  decidere  di  entrarvi a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.
 30.   Con   riferimento   al   mercato   geografico,   invece,  la sostituibilita' della domanda va valutata sulla base delle preferenze dei  consumatori,  nonche' dei modelli geografici di acquisto, mentre dal  punto  di  vista  dell'offerta  si  tratta  di  ampliare  l'area geografica  a quei fornitori che decidessero di entrare sul mercato a seguito  dell'aumento  modesto  ma significativo e non temporaneo del prezzo.
 31.Infine,   coerentemente   con   il   principio  di  neutralita' tecnologica,  nelle analisi non sono state considerate, ai fini della definizione   del   mercato,   ne'   le  diverse  tipologie  di  rete sottostante,  ne'  la  banda  associata alla fornitura dei servizi in oggetto.  Non  e'  stata  considerata rilevante neppure la tecnologia utilizzata  per  il  trasporto del segnale vocale. Da questo punto di vista,  l'interesse  del  consumatore  e'  essenzialmente  quello  di instaurare   una  comunicazione  interpersonale  in  tempo  reale,  a prescindere  dal  mezzo  trasmissivo  utilizzato  e  dalle tecnologie impiegate dal fornitore del servizio.
 
 3.1 Il mercato merceologico
 
 3.1.1. Articolazione delle chiamate per direttrice
 32.  Le  direttrici esaminate per identificare i mercati rilevanti dei servizi sono:
 
 1. la direttrice locale: chiamate destinate a numeri appartenenti allo stesso distretto del chiamante (intradistrettuali);
 2. la   direttrice   nazionale:   chiamate   destinate  a  numeri appartenenti a distretti diversi del chiamante (interdistrettuali);
 3. la direttrice fisso-mobile: chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile.
 33.  Relativamente  al  grado  di  sostituibilita'  dal lato della domanda,   le  chiamate  locali  e  nazionali  non  sono  considerate sostituibili dall'utente finale(21).
 34.  Dal  lato dell'offerta si e' valutata la possibilita' per gli operatori   alternativi   di  acquistare  gli  elementi  all'ingrosso necessari  per  reagire  nel  caso  in  cui  un ipotetico monopolista tentasse  di  aumentare  i  prezzi  su  una  specifica direttrice; si ritiene  che  nessun  operatore alternativo sia in grado di replicare perfettamente   la   struttura   dell'operatore  storico,  nonostante l'attuale  capillarita'  dei  livelli  di  interconnessione. Infatti, anche  a  fronte  di  una  struttura di raccolta speculare rispetto a quella  di  Telecom  Italia,  l'operatore  alternativo  che  opera in modalita'   di   accesso   indiretto  (carrier  selection  o  carrier preselection),  deve  sostenere un livello aggiuntivo di commutazione per   alcune  direttrici.  In  sostanza,  si  ritiene  che,  data  la differente  redditivita'  delle chiamate, nel caso di innalzamento di prezzo  sulla  direttrice locale da parte di un ipotetico monopolista non  e'  plausibile l'ingresso sul mercato locale di operatori attivi sul mercato delle chiamate nazionali.
 35.  D'altro  canto,  non  risulta  verosimile la realizzazione da parte  di un ipotetico monopolista di nuove infrastrutture di accesso per contrastare un innalzamento del prezzo delle chiamate locali.
 36. Per quanto riguarda il grado di sostituibilita' dal lato della domanda  tra  chiamate  fisso-fisso  e  fisso-mobile,  non  si rileva sostituibilita',  dal  momento  che  l'esigenza  di comunicare con un utente  e'  caratterizzata,  nel  secondo  caso,  dal requisito della "mobilita'",  ovvero  dalla  possibilita'  di  contattare  l'utente a prescindere   dalla   sua   ubicazione   sul   territorio.  Dal  lato dell'offerta,  la  differente struttura dei costi delle direttrici in esame,  in  particolare  delle  chiamate  fisso-fisso e fisso-mobile, rende  tali servizi tra loro non sostituibili; quanto affermato trova conferma  nell'elevato  divario  di  prezzo esistente tra le chiamate locali  e nazionali, rispetto alle chiamate verso numerazioni di rete mobile.
 37.  Infine,  un  accenno  merita  la possibile distinzione tra le chiamate   con   fatturazione   in  base  al  consumo  e  quelle  con fatturazione  forfetaria,  laddove  si  ritiene che non costituiscano mercati distinti, ma solo modalita' diverse di fatturazione(22).
 38.  Sulla  base  delle  considerazioni  suesposte  si  ritiene di identificare i seguenti mercati distinti per direttrice:
 
 1. chiamate verso numerazioni locali (intradistrettuali);
 2. chiamate verso numerazioni nazionali (interdistrettuali);
 3. chiamate  da  rete  fissa  verso  numerazioni  di  rete mobile (fisso-mobile).
 
 3.1.2. Articolazione per tipologia di clientela
 39.  Nell'ambito  dei mercati indicati al precedente paragrafo, e' possibile  effettuare  una  ulteriore  suddivisione  per tipologia di clientela.
 40.  Infatti,  le offerte degli operatori si distinguono a seconda che  siano  indirizzate  alla  clientela  residenziale e a quella non residenziale.
 41.I  clienti  residenziali  sono  le persone fisiche residenti in abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore.
 42.  I  clienti  non  residenziali  sono, diversamente, le persone giuridiche   che   acquistano   i   servizi  per  finalita'  di  tipo imprenditoriale  o  professionale  e  che  riportano sul contratto la partita I.V.A.
 43.  In  tal  senso, la distinzione tra clienti residenziali e non residenziali   in   base   all'identificativo   fiscale   continua  a caratterizzare  l'offerta  degli  operatori.  Inoltre, anche se da un punto  di  vista strettamente funzionale il servizio e' lo stesso per le  due  tipologie  di  utenti, le esigenze complessive in termini di qualita'  del  servizio  e  assistenza  differiscono  sostanzialmente passando dalla clientela residenziale a quella non residenziale.
 44.   Un'ulteriore   diversita'  e'  rinvenibile  nei  profili  di traffico:  la  clientela  residenziale concentra la maggior parte del proprio traffico nelle ore serali (nella cosiddetta fascia off-peak), mentre  quella  non  residenziale svolge la maggior parte del proprio traffico nelle ore di ufficio (nella cosiddetta fascia peak).
 45.  Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad organizzare   la  propria  offerta  in  funzione  delle  due  diverse tipologie  di  clientela,  che  vengono  indirizzate  con  specifiche politiche   commerciali   e   di   marketing.   Anche  le  condizioni contrattuali,  in  termini  di  opzioni  speciali, servizi aggiuntivi offerti,  pacchetti  tariffari  e  sconti  a volume, differiscono tra clientela residenziale e non residenziale.
 46.   All'interno   del  mercato  non  residenziale  e'  possibile individuare differenti tipologie di clientela: studi professionali ed esercizi  commerciali  (SOHO  -  Small Office Home Office), piccole e medie     imprese     (PMI),    imprese    di    grandi    dimensioni (Corporate) differenziabili  tra societa' private, pubbliche e gruppi industriali.  Tuttavia,  dal momento che non si riscontrano rilevanti diversita'  nelle  modalita'  tecniche ed economiche di fornitura dei servizi offerti alle differenti tipologie di clientela, nonche' nelle esigenze  della domanda di servizi di fonia, si ritiene opportuno non individuare   segmenti   di   mercato  all'interno  dei  mercati  non residenziali in base alla tipologia di clientela.
 47.  Nel  contesto  descritto,  si  ritiene  che  se  un ipotetico monopolista  sul  mercato delle chiamate destinate alla clientela non residenziale innalzasse il livello dei prezzi, non si genererebbe una migrazione   della   clientela   verso   il  mercato  delle  chiamate residenziali,  in  quanto  le condizioni economiche e contrattuali, i servizi  a valore aggiunto, i servizi di assistenza e, non ultimo, il regime  fiscale  sono  molto diversi. Simmetricamente, un aumento del prezzo  delle  chiamate  per la clientela residenziale da parte di un ipotetico  monopolista non provocherebbe sostanziali migrazioni verso l'offerta non residenziale, se non per fasce marginali di clientela.
 48.  Dal  lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un operatore  che  fornisce  servizi  alle imprese risponda ad eventuali aumenti  di  prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul mercato dei  servizi  di telefonia per la clientela residenziale entrando sul mercato  residenziale  e  viceversa, in quanto le caratteristiche dei servizi   e   la  necessaria  struttura  organizzativa  (commerciale, marketing,  distribuzione,  etc.) per  sviluppare e gestire l'offerta possono essere significativamente diverse(23).
 49.  Le  differenti  condizioni  economiche  e  articolazioni  dei servizi,  il  diverso  identificativo  fiscale  del  cliente, nonche' l'effettiva  capacita'  degli  operatori  di  discriminare tra le due tipologie di clientela, dimostrano che le caratteristiche del mercato dei  servizi  telefonici destinati alla clientela residenziale e alla clientela  non  residenziale  siano  tali  da  condurre a due mercati distinti.
 
 3.2 Il mercato geografico
 
 50.  Come  indicato  nelle  Linee  Guida  "per definire un mercato geografico  non  e'  necessario  che le condizioni di concorrenza tra operatori  o  fornitori  dei servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente  che  esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si puo'  quindi  ritenere  che  solo  le aree in cui le condizioni della concorrenza    sono   eterogenee   non   costituiscono   un   mercato uniforme".(24)
 51.  In  Italia, i servizi di telefonia vocale locale, nazionale e fisso-mobile  sono  disponibili  in  maniera  uniforme  su  tutto  il territorio  nazionale  in  termini sia di copertura geografica sia di prezzo.  Si  ritiene che l'esistenza di operatori locali non sia tale da  modificare  in misura significativa il contesto competitivo nelle singole aree territoriali.
 52. Dal lato della domanda, un incremento di prezzo da parte di un ipotetico   monopolista   potrebbe   comportare   per  i  consumatori l'accettazione  delle nuove condizioni economiche oppure la richiesta ad  altri  operatori  concorrenti  degli  stessi servizi di telefonia vocale.  In  ogni  caso,  gli  utenti  per  fruire  del  servizio non avrebbero la necessita' di spostarsi fisicamente in aree limitrofe.
 53.   Dal  lato  dell'offerta,  l'uniformita'  territoriale  della copertura  e  del  prezzo  dei servizi telefonici da parte di Telecom Italia  fa  si'  che  esista di fatto un vincolo nella fissazione dei prezzi  a  livello  nazionale che influenza la definizione dei prezzi anche  degli  altri  operatori  (sia  nazionali  sia locali), i quali offrono  i  propri  servizi  a condizioni economiche omogenee su base nazionale.
 54.  Nel  contesto descritto l'Autorita' ritiene che la dimensione geografica del mercato di riferimento sia nazionale.
 
 3.3 Conclusioni
 
 55.   Sulla  base  delle  considerazioni  esposte  nei  precedenti paragrafi,  l'Autorita'  ritiene  di  individuare  i seguenti mercati rilevanti  concernenti i servizi telefonici disponibili in postazione fissa,  suddivisi  per  direttrice  di  traffico  e  per tipologia di clientela:
 
 1. chiamate locali residenziali;
 2. chiamate locali non residenziali;
 3. chiamate nazionali residenziali;
 4. chiamate nazionali non residenziali;
 5. chiamate fisso-mobile residenziali;
 6. chiamate fisso-mobile non residenziali.
 56.  L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei mercati individuati sia nazionale.
 
 1. Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di individuare
 sei   mercati   rilevanti   costituiti   dalle   chiamate   locali
 residenziali,  locali  non  residenziali,  nazionali residenziali,
 nazionali    non   residenziali,   fisso-mobile   residenziali   e
 fisso-mobile non residenziali?
 2. In particolare, con riferimento ai mercati non residenziali,
 si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  non individuare
 ulteriori  segmenti  di  mercato  all'interno  dei mercati locale,
 nazionale e fisso-mobile?
 3. Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di considerare
 nazionale il mercato geografico?
 
 Le osservazioni degli operatori
 57.  L'Analisi  condotta dall'Autorita' circa l'individuazione dei mercati   rilevanti   non  e'  condivisa  da  un  operatore  (Telecom Italia) ritenendo  che,  l'articolazione  dei  mercati delle chiamate residenziali  e  non residenziali nelle tre direttrici corrispondenti ai  servizi di traffico locale, interdistrettuale e fisso-mobile deve prescindere  dalla segmentazione tra direttrici di traffico in quanto "le  chiamate  locali,  nazionali  e  fisso-mobile  costituiscano  un cluster  market  dal  lato  della  domanda  e  dell'offerta anche per effetto  di  sostituibilita'  tra  telefonia fissa e mobile". Telecom Italia  chiede, nel caso in cui l'Autorita' decidesse di mantenere in vigore un meccanismo di price cap, di definire un unico "paniere" del traffico telefonico nazionale. Inoltre, nel caso di offerte congiunte di  servizi  e prodotti, sia generalizzate che negoziate, ritiene che la  soglia di prezzo sia calcolata con riferimento all'intero insieme di  servizi  compresi  nell'offerta. La maggior parte degli operatori (Albacom,  AIIP,  Colt,  Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Tele 2, Tiscali, Welcome    Italia,    e   Wind) condivide   l'orientamento   espresso dall'Autorita'  di  individuare sei mercati rilevanti della telefonia fissa  al  dettaglio. E' opinione di alcuni operatori (AIIP, Albacom, Colt,  Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) che, in applicazione del principio di neutralita' tecnologica, i mercati individuati includono i  servizi  di  telefonia  offerti  con  tecnologia  VoIP.  Pertanto, l'osservanza,   da  parte  dell'operatore  notificato,  dei  medesimi obblighi  definiti  per  i  servizi  offerti  con tecnologie dovrebbe essere  estesa  anche per i servizi di telefonia forniti per mezzo di nuove  tecnologie. Per tali servizi, gli operatori chiedono che venga garantito agli operatori nuovi entranti la possibilita' di attribuire numerazioni   pubbliche   per   i   servizi  offerti  con  tecnologie innovative.  La maggior parte degli operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali e Wind Telecomunicazioni) sottolineano la necessita'  che,  anche  attraverso  le  decisioni prese nel presente provvedimento,  l'Autorita'  salvaguardi  le  condizioni  di  Carrier Selection  (CS) e Carrier Pre Selection (CPS) che consentono l'utenza di  poter scegliere le offerte di operatori alternativi che si basano su  questo  tipo  di servizi. Infine, un operatore (Vodafone) ritiene che  la  segmentazione  dei  mercati  di riferimento non debba essere effettuata  in  fase  preliminare  di  analisi,  bensi'  in  sede  di applicazione dei rimedi.
 58.   In   relazione   all'orientamento   dell'Autorita'   di  non distinguere  ulteriori  segmenti di mercato in base alla tipologia di clientela,  alcuni  operatori (Albacom, AIIP, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI,   Tele   2,  Tiscali,  Welcome  Italia,  e  Wind) sono  concordi nell'individuare  un solo segmento di clientela non residenziale. Gli operatori  ritengono  arbitraria  la  segmentazione  del  mercato non residenziale  in  base  ai  livelli  di  spesa dell'utenza laddove le modalita'  tecniche  ed  economiche dell'offerta siano le stesse. Gli operatori  rinviano  alle  conclusioni  raggiunte  dall'AGCM  che  ha escluso   tale  ipotesi  nelle  sue  considerazioni  in  merito  alla definizione  del  mercati  rilevanti  nell'ambito  del  provvedimento conclusivo  contro  Telecom Italia, n. 13752 del 16 novembre 2004 del procedimento  A/351.  L'AGCM,  infatti  non ha ritenuto sussistere le condizioni  per  effettuare  ulteriori  segmentazioni all'interno del mercato  non  residenziale  tra  clientela  Small  Office Home Office (SOHO), Piccole e Medie Imprese (PMI) e Grandi Clienti Affari (GCA).
 59.  Sempre  con  riferimento  alla  distinzione tra mercato delle chiamate  per  utenti  residenziali  e  non residenziali un operatore (Telecom Italia) ritiene che la segmentazione della clientela posta a consultazione  non  sia  conclusiva  e che l'Autorita' avrebbe dovuto analizzare  le  "caratteristiche specifiche dei Grandi Clienti Affari (GCA),   che   li   distinguono   dal   resto   della  clientela  non residenziale".   In  considerazione  delle  specificita'  della  GCA, Telecom  Italia,  ritiene che "assoggettare anche il segmento dei GCA alle regole che l'Autorita' propone di applicare alla generalita' dei clienti  non  residenziali  e  per  dei piccoli e medi clienti affari determinerebbe  l'impossibilita'  totale  e  permanente  per  Telecom Italia di competere in questo segmento di mercato". Pertanto, propone l'individuazione  di mercati rilevanti separati per "I Piccoli e Medi Clienti  Affari  (P&MCA), che accedono ad offerte per "adesione", con un  importo di spesa annua inferiore a circa 36.000 Euro annui" e per "I  Grandi  Clienti  Affari  (GCA),  che  accedono  esclusivamente ad offerte "negoziate".
 60.  Le  osservazioni  di  alcuni  operatori (Albacom, AIIP, Colt, Eutelia,   Fastweb,   MCI,   Tele   2,  Tiscali,  Welcome  Italia,  e Wind) concordano   con  l'analisi  svolta  dall'Autorita'  in  merito all'individuazione di un mercato geografico nazionale, poiche' sia le condizioni  di  concorrenza,  sia le politiche di offerta dei servizi risultano  sufficientemente  omogenee  sul  territorio nazionale. H3G ritiene,  anche, che la valutazione circa la dimensione nazionale del mercato  sia  avvalorata  dall'esistenza  di licenze e autorizzazioni nazionali.  Un  operatore  (Telecom  Italia) ritiene  che l'Autorita' dovrebbe  effettuare  un'analisi  accurata  del  differente  grado di concorrenza  presente  in  alcune  aree  del territorio nazionale. In ottica  prospettica  si  individuano  delle  differenze  tra  le aree geografiche,  in  particolare le grandi realta' metropolitane, in cui si  concentrano  gli investimenti in accesso diretto degli OLO di cui occorre tener conto in sede di definizione degli obblighi.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 61.  L'Autorita'  non condivide la posizione di Telecom Italia, in merito  all'individuazione  di  un  cluster  market  per  le chiamate locali,  nazionali e fisso-mobile. Affermare che le tre direttrici di traffico  formano  un  unico  mercato  equivarrebbe ad affermare, che un'impresa,  che producesse solo uno dei tre servizi di traffico, non sarebbe  capace  di  competere  con un'impresa che produce servizi di traffico  su  tutte  e  tre  le  direttrici,  o  perche'  i  costi di produzione  congiunta  dei  servizi sono sostanzialmente inferiori ai costi   di   produzione   disgiunta   o  perche'  i  consumatori  che acquistassero  i servizi di traffico disgiuntamente incorrerebbero in costi  addizionali.  Si  osserva, inoltre, che in presenza di cluster market  le economie di varieta' conseguibili al livello di produzione congiunta,  di distribuzione e/o di consumo, sono tali da spingere le imprese  a  competere non su singoli servizi, ma sul loro insieme. E' avviso  dell'Autorita'  che  l'esistenza  di  offerte,  che includono chiamate locali, nazionali e fisso-mobile, non dipende dalle economie di varieta', bensi' dalle politiche commerciali delle imprese stesse, volte,  piuttosto,  ad  incentivare  i  consumatori  di  acquistare i servizi  di  chiamata  locale,  nazionale  e fisso-mobile da un unico fornitore.  Pertanto,  con  riferimento al periodo di validita' della presente   analisi,  l'Autorita'  non  ritiene  che  le  economie  di produzione  o  di  consumo  congiunto  per tali servizi, sono tali da giustificare  l'inclusione  delle  chiamate  per le tre direttrici di traffico in un unico mercato cluster market.
 62.  In  relazione  alla  crescente  sostituibilita' tra i servizi erogati  dalle  piattaforme  fissa  e mobile l'Autorita' ritiene che, visto  l'attuale  quadro  tecnologico  e  di  mercato,  i  servizi da postazione  fissa  e  da  postazione mobile non siano percepiti dagli utenti  come sostituti e che, il quadro tecnologico e di mercato, non subira'  nell'arco  nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare le conclusioni raggiunte.
 63.Inoltre,   anche   in   considerazione  della  richiesta  degli operatori  di  salvaguardare gli obblighi di CS e CPS, si osserva che il  cliente  attraverso  tali servizi puo' scegliere di differenziare l'operatore  fornitore  del  servizio  di  chiamata  a  seconda della direttrice  di traffico. Si ricorda, infatti, come anche previsto dai mercati  n.  8,  n. 9 e n. 10, che la CPS e' realizzata attraverso la caratterizzazione di due profili di servizio:
 profilo  a):  include  le  chiamate  verso  altri distretti, le
 chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili;
 profilo  b):  include  le  chiamate  interne  al  distretto, le
 chiamate  verso  altri  distretti, le chiamate internazionali e le
 chiamate verso le reti mobili.
 64.  Infine,  in merito all'individuazione di mercati separati per le direttrici locali, nazionali e fisso-mobile si evidenzia come tale impostazione  sia  in  linea  con quanto deciso da altre autorita' di regolamentazione europee.
 65.  Per  quanto  concerne  i  servizi di traffico per le chiamate locale,   nazionale   e  fisso-mobile  offerti  per  mezzo  di  nuove tecnologie,   l'Autorita'   ribadisce  il  principio  di  neutralita' tecnologica  laddove un servizio offerto con una data tecnologia sia, dal  punto  di vista funzionale, sostituibile con un servizio offerto con tecnologia tradizionale.
 66.  Con  particolare  riferimento  al  servizio di chiamata VoIP, l'Autorita'  valuta  la sostituibilita' del servizio di chiamata VoIP da  decade  0, distinguendolo dal servizio VoIP in decade 5, definito come  servizio  di  comunicazione  vocale  nomadico (disciplinato con delibera 11/06/CIR su "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi  VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale  di  numerazione") che,  per  le  diverse  funzioni  d'uso, modalita'  di  fruizione  e  caratteristiche  tecniche non si ritiene rientri nell'ambito del mercato in esame.
 67.  Il  servizio  di  chiamata VoIP da decade o consente, al pari della   chiamata  su  rete  PSTN  (o  ISDN,  ecc),  la  comunicazione bi-direzionale  in  tempo  reale,  con modalita' analoghe al servizio telefonico   tradizionale  per  quanto  riguarda  la  qualita'  della chiamata,  la  possibilita'  per  l'utenza  di ricevere ed effettuare chiamate  tramite  numerazione  E164  e  la  modalita' di utilizzo di apparecchi   telefonici   con  funzionalita'  analoghe  o  superiori. Affinche'  un  utente  possa  accedere ad offerte VoIP da decade O e' necessario  che  egli  disponga  di  un  accesso alla rete IP a larga banda,  tramite  connessione  in  fibra  ottica o in tecnica ADSL, su doppino  telefonico. L'utenza che dispone sia di un accesso ADSL alla rete  a  larga  banda,  sia  dell'accesso  alla  rete  PSTN  (la rete tradizionale  a  commutazione  di  circuito  in  tecnica  TDM),  puo' scegliere  di  avvalersi  indifferentemente  del servizio telefonico: attraverso  la  tecnologia  VoIP oppure mediante la tradizionale rete PSTN. Ne segue che se il prezzo di una chiamata su rete PSTN aumenta, l'utente  potra'  utilizzare,  senza costi aggiuntivi, il servizio di telefonia  VoIP  da  decade  O  e viceversa. Il servizio di telefonia fornito   per   mezzo   di   tecnologia  VoIP  risulterebbe,  quindi, sostitutivo  del  servizio telefonico accessibile al pubblico fornito sulle reti tradizionali PSTN.
 68. Infine, in merito ai criteri di attribuzione delle numerazioni pubbliche per i servizi offerti con tecnologie innovative, sono stati disciplinati  con  delibera  11/06/CIR su "Disposizioni regolamentari per  la  fornitura  di  servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione", a cui si rimanda.
 69.  In  conclusione,  per  le ragioni sopra espresse, l'Autorita' ritiene   che  la  definizione  dei  mercati  concernenti  i  servizi telefonici disponibili in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali includa i seguenti mercati;
 
 1. Mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 2. Mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 3. Mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 4. Mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 5. Mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in postazione fissa per clienti residenziali;
 6. Mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in postazione fissa per clienti non residenziali.
 70.  L'Autorita'  non  condivide  la proposta di articolare, sulla base  dei  volumi  di  spesa  del traffico, il mercato delle chiamate locali,   nazionali   e   fisso-mobile   destinate  agli  utenti  non residenziali  distinguendo la grande clientela affari dal resto della clientela non residenziale, e rileva quanto segue.
 71.  Telecom  Italia  individua  due  mercati per la clientela non residenziale  in  considerazione  dei  volumi  di  spesa del traffico effettuato. Una soglia di spesa pari a 36.000 euro l'anno delimita il confine  del  mercato,  identificando  al  di  sopra  di  tale soglia l'utenza   grandi   clienti   affari  (GCA) dal  resto  del  mercato. L'Autorita'  ritiene  che  il  "volume  di  traffico" non puo' essere utilizzato  come  parametro  per  distinguere  i  comportamenti della domanda,  in  quanto  si  tratterebbe di una valutazione non derivata d'analisi   basata   sull'elasticita'   della  domanda  della  grande clientela  affari  e  del  resto  della  clientela  non  residenziale rispetto  alle variazioni di prezzo del servizio. La segmentazione in base  ai  volumi  determinerebbe una discriminazione dei prezzi delle offerte  commerciali  fra piccoli e medi clienti affari (P&MCA) e GCA e, comporterebbe per i primi prezzi maggiori rispetto a quelli che si potrebbero  formare  in  presenza  di un unico mercato, mentre i GCA, godrebbero  di  prezzi piu' bassi. L'Autorita' ritiene che non appare giustificabile una separazione della clientela non residenziale sulla base  di  considerazioni  in  merito alle caratteristiche fisiche del servizio offerto (livello di fatturato o di volume di traffico), o in merito  alle  sole  caratteristiche  della  domanda.  In conclusione, l'Autorita'  ritiene  che il criterio del volume di traffico non puo' essere  utilizzato  come  parametro  per  distinguere i comportamenti della  domanda, in quanto si tratterebbe di un limite non derivato da valutazioni circa le elasticita' della domanda delle due tipologie di clientela.
 72.  La  definizione  del  mercato merceologico e geografico cosi' come  individuata  dall'Autorita' e' in linea con la piu' consolidata tradizione  in  materia di analisi antitrust. Sul punto, anche l'AGCM ha  di  recente  affermato  nell'ambito  del provvedimento A/351, che "l'analisi  istruttoria  compiuta  non  consente di operare ulteriori distinzioni  all'interno  della  clientela  business, in quanto nella maggior  parte  dei  casi  non  e'  dato  riscontrare  una  rilevante diversita'  nei servizi offerti ai piccoli e medi clienti, rispetto a quelli  diretti verso la clientela di maggiori dimensioni" (punto 309 del prov. 13752, A/351 - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004).
 73.  In  linea  con  le  indicazioni  della  Commissione  Europea, l'Autorita'  rileva,  ancora,  che l'esame delle funzioni d'uso di un servizio,  ossia le caratteristiche economiche del bene e dal bisogno soddisfatto,   consente   di  derivare  l'esatta  individuazione  del perimetro merceologico dei mercati. Una separazione del mercato sulla base  di  considerazioni  in  merito  alle sole caratteristiche della domanda,   come  prevedono  le  Linee  Guida  (cfr.  43),  vuole  che l'estensione del mercato ad un prodotto/servizio analogo, puo' essere ridotta  in  presenza  di distinti gruppi di consumatori. Nel caso di specie,  nell'ambito  degli utenti non residenziali, l'Autorita', per procedere ad una eventuale separazione del mercato delle chiamate per la  grande  clientela affari dal resto degli utenti non residenziali, avrebbe  dovuto  individuare  caratteristiche  diverse  del  prodotto domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche dall'AGCM,  non  appare  possibile  in quanto nella maggior parte dei casi  non  e'  dato  riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale.
 74.  L'Autorita'  osserva infine che anche se si procedesse ad una segmentazione  del  mercato fra grandi clienti affari e altri clienti affari,  non avrebbe effetto sulle valutazioni circa l'individuazione dei  soggetti  dotati  di  significativo  potere  di mercato. Telecom Italia  risulterebbe,  infatti,  in  ogni  caso dominante nei mercati cosi' definiti.
 75.  In conclusione, ai fini dell'analisi non sono emersi elementi tali  da  sostenere  una  diversa  e piu' restrittiva definizione dei mercati  in  esame  rispetto  a  quanto individuato dalla Commissione Europea  nell'ambito  della Raccomandazione sui mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti.
 76.  L'Autorita'  e'  consapevole  che nel territorio nazionale ci sono  aree  in  cui  vi  e'  una  diversa  diffusione  dei servizi di telefonia  vocale  locale,  nazionale  e  fisso-mobile  per  l'utenza residenziale   e   non  residenziale,  sulla  base  di  una  maggiore concentrazione  del  traffico  in  alcune  aree  metropolitane  e del diverso   livello   di   sviluppo   di   infrastrutture  alternative. Ciononostante,  l'offerta  dei  servizi di telefonia vocale destinati agli  utenti  finali  presenta  le  medesime  condizioni economiche e tecniche  su  tutto  il  territorio  italiano.  La  presenza  di reti alternative  di  operatori  entranti,  gli  scenari  competitivi  non presentano  delle specificita' tali da giustificare la individuazione di  mercati  locali  non  essendo  gli  operatori  locali in grado di competere  quanto a livello di diffusione di rete che a condizioni di servizio con l'operatore ex monopolista.
 77.  In  riferimento  all'osservazione mossa da Telecom Italia, di valutazione  delle condizioni di concorrenza sul territorio nazionale in  ottica prospettica, l'Autorita' ritiene che le attuali condizioni di    mercato    non    dovrebbero   subire   sostanziali   modifiche nell'intervallo  di  tempo  di  riferimento della presente analisi di mercato.
 Sulla   base   dell'analisi   condotta   e   delle  risposte  alla consultazione  pubblica, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel  documento  di  consultazione  pubblica secondo cui i mercati dei servizi  di  telefonia  vocale  locale,  nazionale e fisso-mobile per l'utenza  residenziale  e  non  residenziale,  costituiscono  mercati nazionali.
 
 4. Valutazione del significativo potere di mercato
 
 78) L'analisi svolta nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute  nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, sono  stati  presi  in  considerazione  i  seguenti  criteri  per  la valutazione del significativo potere di mercato:
 79) quote di mercato (in minuti e ricavi);
 
 1) ulteriori   criteri,  tra  i  quali:  barriere  all'entrata  e all'uscita,   barriere   al   cambiamento,  barriere  all'espansione, economie  di  scala,  economie  di  scopo,  integrazione orizzontale, integrazione  verticale,  sviluppo  della  rete  di  distribuzione  e vendita, vincoli legislativi e regolamentari;
 2. scenari di breve e medio periodo.
 
 4.1. Quote di mercato
 
 80.Nel  mercato  dei  servizi  telefonici  i  principali operatori coprono  l'intero  territorio nazionale consentendo le chiamate verso tutte  le  direttrici  geografiche. I servizi telefonici sono offerti sia in modalita' di accesso diretto (fibra ottica, doppino in rame da parte  di Telecom Italia o di un suo concorrente con l'unbundling del local   loop),   sia   indiretto   (carrier   selection   o   carrier preselection) attraverso un contratto di interconnessione con Telecom Italia.
 81.  Il  volume  delle  vendite e i minuti di traffico, dichiarati all'Autorita' tramite questionario dalle imprese di telecomunicazioni che operano sia in accesso diretto sia indiretto, hanno fornito utili informazioni per la misurazione dei mercati.
 82.  Prima  di  analizzare  le  quote  di  mercato,  dunque, si e' proceduto  a  valutare la dimensione dei singoli mercati e i relativi andamenti  in  termini  di  volumi  di traffico e di ricavi nell'arco temporale 2000-2003(25).
 
 ---->  Vedere Tabelle da pag. 55 a pag. 63 del S.O.  <----
 
 4.2. Criteri diversi dalla quota di mercato
 103.  La  quota  di  mercato  di  Telecom Italia in termini sia di volumi  sia  di  ricavi  rimane  particolarmente  elevata su tutte le direttrici  esaminate e risulta essere in tutti i mercati considerati sempre superiore al 60%.
 104.  Sebbene la presenza di una quota di mercato superiore al 50% segnali  di per se' l'esistenza di una posizione di dominanza in capo al  soggetto  che  la  detiene(27),  si  ritiene opportuno effettuare un'analisi   anche   delle  caratteristiche  economiche  dei  mercati rilevanti,  attraverso  la  verifica  di  alcuni  criteri aggiuntivi, quali:   le   barriere  all'entrata  e  all'uscita,  le  barriere  al cambiamento,  le  barriere  all'espansione,  le economie di scala, le economie   di   scopo,   l'integrazione   verticale,   l'integrazione orizzontale,  lo  sviluppo  della  rete di distribuzione e vendita, i vincoli legislativi e regolamentari.
 
 4.2.1. Barriere all'entrata e all'uscita
 105.  Le  valutazioni  sulle  barriere  all'entrata nei mercati in esame  non  possono  prescindere dalla considerazione che nel settore delle telecomunicazioni esistono diverse modalita' di accesso.
 106.  A  seconda  della  tipologia  di  accesso  utilizzata  dagli operatori  si  rileva  un differente livello di barriere all'ingresso nel mercato del traffico telefonico locale, nazionale e fisso-mobile; e'  opportuno,  dunque,  distinguere  tra  accesso indiretto (carrier selection  o  carrier preselection) e accesso diretto (unbundling del locai loop e fibra ottica).
 107.  La  prima  tipologia  di accesso ha consentito ad un elevato numero  di  operatori  di entrare nel mercato della telefonia vocale. Infatti, l'esistenza di un'offerta all'ingrosso per i diversi livelli di  interconnessione  ha  permesso,  anche  ad  operatori  dotati  di limitate   infrastrutture   proprie,   di  offrire  traffico  locale, nazionale  e fisso-mobile su tutto il territorio nazionale sostenendo dei     costi    variabili    in    funzione    della    capillarita' dell'interconnessione.  Il  livello  delle  barriere all'ingresso, in questo caso, e' risultato relativamente contenuto.
 108.  Al  contrario, per quanto riguarda l'accesso diretto ad oggi e' presente sul mercato un numero limitato di operatori. Infatti, per poter  offrire  un  servizio  di  accesso  diretto, un operatore deve essere  in  grado di sviluppare una propria rete che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk  costs) e  tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Oltre agli   investimenti   in   infrastrutture  di  telecomunicazione  gli operatori  nuovi  entranti  devono  sostenere  anche elevati costi in attivita'  commerciali  di marketing e di vendita per la creazione di una  base  di  clienti sufficientemente ampia; anche questi costi non sono  facilmente recuperabili nell'ipotesi di uscita dal mercato. Nel caso  della fornitura di accesso diretto si riscontra un piu' elevato grado di barriere all'entrata e all'uscita.
 
 4.2.2. Barriere al cambiamento
 109. L'analisi delle barriere al cambiamento e' importante ai fini di una corretta valutazione delle quote di mercato.
 110.  L'introduzione  della number portability all'inizio del 2000 ha consentito di eliminare una potenziale barriera al cambiamento.
 111.  Per quanto concerne la clientela residenziale, sulla base di indagini di mercato si e' rilevato che:
 a) oltre 1'80% degli individui e' a conoscenza della possibilita' di  fruire  di servizi offerti da operatori concorrenti e su oltre il 25%  delle  famiglie  e'  stata  rilevata  la  presenza  di almeno un operatore alternativo; oltre il 50% delle famiglie dichiara, inoltre, di  essere a conoscenza di almeno due operatori alternativi a Telecom Italia;
 b) oltre  i  3/4  degli  individui  ritengono  di  disporre di un livello   sufficiente   di   informazioni   riguardo  agli  operatori alternativi  e  considera  che  il  cambiamento  sia  sostanzialmente facile;  anche  chi  si  e'  abbonato  a  piu'  operatori,  poi ne ha privilegiato uno solo;
 c) circa  il  20%  delle famiglie pensa di cambiare operatore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza.
 112. Per quanto attiene alla clientela non residenziale:
 a) oltre  il 90% delle imprese e' a conoscenza della possibilita' di  utilizzare  operatori alternativi e su oltre il 25% delle imprese viene  rilevata  la  presenza  di almeno un operatore alternativo; la maggior  parte  delle  imprese  e' a conoscenza dell'esistenza di due operatori alternativi a Telecom Italia;
 b) i  3/4  delle  imprese  ritiene  di  disporre  di  un  livello sufficiente  di  informazioni  riguardo  agli operatori alternativi e considera che il cambiamento sia sostanzialmente facile;
 c) poco meno di 1/4 delle imprese pensa di cambiare operatore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza.
 113.  Si  rileva  che  la  conoscenza  di  un'offerta  di  servizi alternativa  rispetto  all'operatore  storico e' ampiamente diffusa e che  gli  individui  che  dichiarano  di  essere  a  conoscenza della possibilita' di distaccarsi completamente da Telecom Italia sono, nel caso  della  clientela  residenziale,  meno del 50%. Un numero ancora inferiore di individui e' consapevole delle implicazioni e condizioni di tale distacco.
 114. Per le imprese occorre rilevare che possono esserci dei costi di  migrazione  legati  alla complessita' del processo di cambiamento dell'operatore, anche se, per quanto riguarda i servizi di base, tali costi appaiono comunque marginali.
 115.   Si   evidenzia   che   nel  2003  si  e'  assistito  ad  un consolidamento  del  numero  di clienti in carrier preselection, come riportato anche nei grafici 7 e 8 del presente provvedimento.
 
 4.2.3. Barriere all'espansione
 116.  Le barriere all'espansione da parte di operatori alternativi attivi   sul   mercato   dei   servizi  a  traffico  sembrano  essere riconducibili  essenzialmente  alla  difficolta' di conquistare nuove quote di mercato.
 117.  Se da un lato e' emerso che la maggior parte dei clienti che non   intende  migrare  dall'operatore  storico  ai  nuovi  operatori riconosce  come  il  passaggio potrebbe potenzialmente condurre ad un risparmio;  dall'altro,  a causa del ridotto differenziale tariffario tra  i diversi operatori, l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte  degli  operatori  alternativi  appare  sempre  piu'  difficile basandosi  prevalentemente  o  su nuove offerte in grado di integrare differenti   servizi   o   sulla   pratica   di   livelli  di  sconto particolarmente significativi.
 118.  In questo contesto l'espansione della quota di mercato degli operatori  alternativi  appare  fortemente  legata  alla capacita' di sviluppare  una propria offerta integrata di servizi e arricchita con servizi diversi dalla telefonia vocale.
 
 4.2.4. Economie di scala
 119. Le economie di scala nel settore delle telecomunicazioni sono ritenute  particolarmente  importanti nella fase iniziale di sviluppo del traffico sui singoli punti di interconnessione.
 120.    L'esistenza    di    costi    fissi   (kit   e   link   di interconnessione) richiede  un  volume  di  traffico minimo per poter ottimizzare  i  costi  complessivi  di  interconnessione  e  generare adeguati  margini;  la  presenza  di  economie  di  scala  spinge gli operatori  alternativi  ad utilizzare la leva del prezzo non solo per saturare  al  meglio  le risorse di rete e cercare di integrare sulle stesse  infrastrutture il trasporto di diverse tipologie di traffico, ma  anche  per  incrementare  le  proprie  quote  di mercato. I costi unitari decrescono anche in funzione della progressiva estensione dei punti di interconnessione e dello sviluppo della rete di trasporto.
 121.  In  considerazione  dell'attuale  livello  di sviluppo delle strutture di interconnessione degli operatori alternativi, si ritiene che  ulteriori  contenimenti  dei  costi unitari siano essenzialmente legati  a  maggiori  incrementi  dei volumi e ad interventi marginali sulla rete di trasporto.
 122.  Occorre  comunque  tener presente che, anche a fronte di una struttura  di raccolta speculare rispetto a quella di Telecom Italia, l'operatore  alternativo  che opera in modalita' di accesso indiretto deve  sostenere  un  livello  aggiuntivo  di  commutazione almeno per alcune  direttrici.  Di  conseguenza,  la  struttura  dei  costi  del traffico   di  un  operatore  alternativo  in  accesso  indiretto  e' tipicamente superiore a quella di Telecom Italia.
 
 4.2.5. Economie di scopo e integrazione orizzontale
 123.  La possibilita' di sfruttare le economie di scopo dipende in larga misura dalla capacita' di offrire un'ampia gamma di servizi che hanno  in  comune  alcune  componenti  di  costo;  di conseguenza, le economie  di  scopo  sono maggiori per l'operatore che e' in grado di veicolare il piu' ampio portafoglio di prodotti/servizi.
 124.  La  possibilita' di sfruttare le economie di scopo e' minore nelle  fasi  di  ingresso nel mercato, dal momento che non sempre gli operatori  alternativi  sono  in grado di sostenere costi di sviluppo (ad   esempio   costi   pubblicitari,   commerciali  di  marketing  e vendita) per un'ampia gamma di servizi.
 125.  Le  economie  di  scopo  per  il consolidamento del contesto concorrenziale  tendono,  inoltre,  ad  essere strettamente correlate alla dimensione dell'impresa e alla sua capacita' di generare elevati ricavi unitari per cliente.
 126.  Le  economie di scopo sono rilevabili non tanto nell'offerta bundled delle diverse tipologie di traffico, quanto nell'integrazione tra  il  traffico  ed  altri  servizi  (ad  esempio  quelli  a valore aggiunto).
 127.  Anche  nel caso dell'integrazione orizzontale, gli operatori con  un  elevato  livello  di  integrazione  possono  disporre  di un vantaggio competitivo. In una situazione nella quale l'acquisto di un servizio   e'  strettamente  dipendente  dall'acquisto  di  un  altro servizio  (come i servizi aggiuntivi), una posizione di leadership di costo  sul  primo  puo'  essere  utilizzata  per fare leva sull'altro servizio  attraverso  il meccanismo del bundling, ovvero rendendo gli acquisti dei due servizi interdipendenti.
 128.  Telecom  Italia  presenta un elevato livello di integrazione orizzontale  per quanto riguarda l'offerta di servizi su rete fissa e la  sua  offerta  e' di fatto la piu' articolata oggi disponibile sul mercato  delle  telecomunicazioni,  in  particolare,  per  i  servizi supplementari e accessori.
 
 4.2.6. Integrazione verticale
 129. L'esistenza di situazioni di significativo potere nel mercato a  monte (all'ingrosso) puo' influenzare in modo rilevante il livello concorrenziale  nei mercati a valle (al dettaglio). In altri termini, l'eventuale  difficolta' di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero la   difficolta'   di   accesso  a  condizioni  concorrenziali,  puo' accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio.
 130.  In una situazione di forte integrazione verticale si possono generare   situazioni  di  comportamenti  anticoncorrenziali  per  la riduzione,  ad  esempio,  della  forbice tra il prezzo al dettaglio e quello  all'ingrosso  con  la conseguente diminuzione dei margini dei concorrenti  (c.d. price squeeze) e il relativo abbassamento del loro livello di interesse al mercato.
 131. Anche gli operatori alternativi con propria infrastruttura di rete  possono  beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene  nessuno  con  la  stessa  intensita'  verificabile  nel caso dell'operatore  storico,  in  quanto  permane  l'utilizzo  di  alcune componenti di rete di Telecom Italia.
 132.   Nei  mercati  del  traffico  al  dettaglio  il  livello  di integrazione  verticale  con i mercati del traffico all'ingrosso puo' rappresentare  un  significativo  vantaggio  competitivo  per Telecom Italia  contribuendo  a limitare in maniera significativa il grado di concorrenza nei mercati oggetto del presente documento.
 
 4.2.7. Sviluppo della rete di distribuzione e di vendita
 133.  L'articolazione della struttura di vendita di Telecom Italia appare   essere   la   piu'   capillare   (con  strutture  dirette  e indirette) ed  estesa  sul  territorio;  essa  consente  una maggiore efficacia  dell'azione  commerciale che beneficia anche degli effetti indiretti  delle  iniziative  promozionali e pubblicitarie di entita' assolutamente superiore rispetto a quelle dei concorrenti.
 
 4.2.8. Vincoli legislativi e regolamentari
 134.  Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime  delle licenze a quello autorizzatorio riduce il livello delle barriere  di  tipo  legislativo  e  regolamentare  per l'ingresso sul mercato  in  oggetto.  Tali barriere non sono quindi considerate come rilevanti ai fini dell'accesso al mercato.
 
 4.3. Scenari di breve e medio periodo
 135.  Il  2003  e'  stato  caratterizzato dal consolidamento della quota  di  mercato  di Telecom Italia e dal progressivo avvicinamento delle quote del secondo e del terzo operatore.
 136.  Nell'arco  temporale  in  esame,  si  e'  assistito  ad  una riduzione  progressiva del differenziale di prezzo tra Telecom Italia e gli altri operatori, in una situazione complessiva di rallentamento della  crescita  dei  volumi  e  di aumento del numero di clienti che aderiscono ad offerteflat e semiflat.
 137.  Sulla direttrice locale i margini di competizione sul prezzo rimangono ridotti, cosi' come sulla direttrice fisso-mobile vincolata dalle  condizioni  di terminazione verso reti mobili. Piu' accentuata e'  la  riduzione  dei  prezzi  sulla  direttrice  nazionale  con  il consolidamento delle reti dei principali operatori alternativi.
 138.  Le  previsioni  per  il  biennio  2004-2005  degli  analisti finanziari  e  di mercato sono di una possibile riduzione della quota di  mercato  di  Telecom  Italia,  sebbene  a  tassi decisamente piu' ridotti   rispetto   al   passato,  in  un  contesto  di  progressiva contrazione  dei  volumi complessivi di traffico. La quota di mercato in  valore  rimane  piu'  alta rispetto a quella in volume, ma con un divario sempre meno rilevante.
 139.  Alla  luce  dell'attuale livello delle quote di mercato, del loro   progressivo   assestamento,   nonche'   delle  caratteristiche economiche   dei   mercati  analizzati  appare  improbabile  che,  in un'ottica  di  breve-medio  periodo,  la  posizione di Telecom Italia subisca sostanziali cambiamenti.
 
 4.4. Conclusioni
 140.  Alla  luce  delle analisi presentate si puo' concludere come solamente   l'operatore  Telecom  Italia  detenga  una  posizione  di significativo potere di mercato nei seguenti mercati:
 
 1) mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 2) mercato  dei  servizi  telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 3) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 4) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 5) mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in postazione fissa per clienti residenziali;
 6) mercato   dei   servizi  telefonici  fisso-mobile  forniti  in postazione fissa per clienti non residenziali.
 4.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare
 Telecom  Italia  quale  unico operatore detentore di significativo
 potere di mercato nei sei mercati rilevanti?
 
 Le osservazioni degli operatori
 141.  Le posizioni espresse in consultazione dalla quasi totalita' degli  operatori  (AIIP,  Albacom,  Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Tele  2,  Tiscali, Welcome Italia e Wind), sostanzialmente concordano con  l'analisi  svolta  dall'Autorita'  non solo con riferimento alle quote  di mercato, ma anche sulla base degli altri criteri aggiuntivi esaminati.   La   posizione  di  un  operatore  (Telecom  Italia) non conviene,   invece,   con  la  conclusione  raggiunta  dall'Autorita' ritenendo  che  le valutazioni addotte siano incomplete. La decisione dell'Autorita'  di  notificare  lo  stesso operatore non puo' basarsi solo  sul  criterio delle quote di mercato, mentre i criteri aggiunti non sono analizzati in modo adeguato.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 142.  L'Autorita',  con lettera del 22 novembre 2005, ha richiesto ai  principali  operatori  sul  mercato  per  i servizi telefonici al dettaglio  ulteriori  informazioni sui mercati in esame allo scopo di riesaminare le conclusioni raggiunte alla luce di dati aggiornati. Le quote di mercato relative al triennio 2003-2005 non sono direttamente comparabili  con  le quote di mercato del triennio 2000-2002. Cio' in considerazione del fatto che l'insieme di operatori che hanno fornito le  consistenze in risposta alla lettera del 22 novembre 2005, non e' omogeneo all'insieme di operatori che hanno fornito i dati in fase di avvio  delle  analisi  di  mercato,  in  quanto alcuni operatori sono usciti  dal  mercato, mentre altri sono stati acquisiti. Pertanto, le quote  di  mercato sono state calcolate sulla base delle informazioni fornite  dagli  operatori  Albacom,  Atlantet, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.
 143.  L'Autorita' ha esaminato l'andamento dei volumi e dei ricavi di   traffico   nei  mercati  di  telefonia  al  fissa  al  dettaglio residenziale  e  non residenziale relativamente alle chiamate locali, nazionali  e  fisso-mobile  per  gli  anni 2003, 2004 e 2005* (i dati relativi   al  2005  sono  stati  stimati  sulla  base  dei  dati  di preconsuntivo  comunicati  dagli operatori). I risultati dell'analisi sull'andamento  del  traffico mostrano una generale tendenza verso la riduzione, sia in termini di volumi che in termini di ricavi, sia nei mercati  per  i  servizi  di chiamata al dettaglio residenziale e non residenziale.
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 72 del S.O.  <----
 
 146.  A  fronte  di  una  diminuzione  del  traffico in valore dei servizi telefonici al dettaglio tradizionali, vi e' stata nell'ultimo quadrimestre  del  2005,  un  maggior  sviluppo  dei  servizi VoIP. A riguardo, l'Autorita' ha richiesto agli operatori, con la lettera del 17   febbraio  2006,  di  fornire  i  dati  di  volume  e  di  ricavo relativamente al traffico per i servizi VoIP da decade O distinti per tipologia  di clientela, con lo scopo di acquisire informazioni circa lo  sviluppo  dei  servizi a traffico offerti tramite tecnologie VoIP per  gli anni 2004 e 2005 (i dati relativi al 2005 sono stati stimati sulla base dei dati di preconsuntivo comunicati dagli operatori).
 147.  Sebbene  gia'  nel  2001  vi fossero sul mercato offerte per servizi  di  traffico  VoIP,  la  maggior  parte  degli  operatori ha lanciato  un  offerta  VoIP da decade O solo nell'ultimo quadrimestre del  2005.  I  dati  di  traffico raccolti nel 2003 e 2004 non davano evidenza della componente di traffico per i servizi VoIP da decade O. I  volumi  imputabili  al  traffico  VoIP, ancora nel 2003, risultano ancora  poco significative rispetto al traffico da servizi telefonici tradizionale.
 148.  I dati di traffico in volume realizzato nel 2005, attraverso l'impiego  di  tecnologie  VoIP da decade 0, rappresenta circa il 2 % del  traffico complessivo sia nel segmento residenziale che in quello non residenziale. Di tale valore percentuale il traffico attribuibile all'operatore   dominante   e'   <l%   in  entrambe  i  segmenti  del residenziale e non residenziale.
 149.  L'  Autorita'  si  aspetta  che  nei  prossimi  18  mesi  si assistera' ad un ulteriore sviluppo del traffico VoIP da decade O che pur rendendo il mercato piu' dinamico, tuttavia, non si ritiene possa influire  in  maniera  significativa sulle valutazioni in merito alla dominanza di Telecom Italia.
 150.  Alla  luce  dei dati aggiornati, l'Autorita' ha proceduto ad aggiornare  le  quote di mercato nei relativi mercati di telefonia al dettaglio.  L'Autorita' evidenzia che i periodi 2000-2002 e 2003-2005 mostrano differenti dinamiche.
 151.  In  particolare, nel triennio 2000-2002 si e' registrato una forte  diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia sia per i servizi  di  chiamata  locale, nazionale e fisso-mobile in entrambe i segmenti  del residenziale e non residenziale. Nel triennio 2000-2002 crescono  operatori  come Wind e Fastweb presenti in tutti i segmenti di mercato (seppure con caratteristiche diverse dei servizi offerti), sia  operatori come Albacom e Tele 2 che tendono a specializzarsi per quanto  riguarda  il  tipo  di clientela (non residenziale il primo e residenziale il secondo).
 
 ---->  Vedere Tabelle da pag. 74 a 76 del S.O.  <----
 
 159.  Inoltre in un mercato in calo, l'esistenza di switching cost pesano  maggiormente  che  in un mercato in espansione e questo rende piu'  facile  per l'operatore dominante mantenere la propria quota di mercato.  Infatti  i  vantaggi  connessi  ai  minori  prezzi  unitari richiesti  da  un operatore alternativo sono minori in un mercato che diminuisce rispetto ad un mercato in espansione.
 160.  In  conclusione,  le analisi aggiornate hanno confermato per Telecom  Italia  quote di mercato stabilmente al di sopra del 50% nei mercati  per  i  servizi di traffico residenziale e nei mercati per i servizi  di  traffico  non residenziale, pertanto l'Autorita' ritiene necessario   identificare   Telecom   Italia   quale   operatore  con significativo  potere  di  mercato  nei mercati concernenti i servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.
 
 5.  Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
 
 5.1.  Principi  e  riferimenti  normativi  per  la  definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti
 161.   Ai   sensi   del  vigente  quadro  normativo,  l'Autorita', individuati  i  mercati  rilevanti, e' chiamata a imporre, mantenere, modificare  o  revocare  gli obblighi regolamentari per le imprese in possesso di significativo potere di mercato in quei mercati in cui si e' riscontrata l'assenza di una concorrenza effettiva.
 162.  Si  rammenta che le Direttive europee (in particolare, per i sei   mercati   in  esame,  la  Direttiva  Servizio  Universale),  la Raccomandazione   (paragrafo   3.4.) e   le   Linee  Guida  (capitolo 4.) forniscono  indicazioni  chiare  e  dettagliate  sul percorso che l'Autorita'  segue  per  passare  all'azione  correttiva  in  caso di designazione di significativo potere di mercato.
 163.  L'Autorita'  e'  chiamata  a  verificare che ogni correttivo imposto  sia  compatibile  con  il  "principio  di proporzionalita'", ovvero  che  l'obbligo  sia  giustificato  alla  luce degli obiettivi fondamentali   perseguiti   con   l'azione   regolamentare   di   cui all'articolo  8  della  Direttiva  Quadro  e agli articoli 4 e 13 del Codice  delle  comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale principio  e'  ripreso dalle Linee Guida (paragrafo 117) e declinato, con  specifico  riferimento  agli  obblighi applicabili ai mercati al dettaglio,   all'articolo  17,  comma  2,  della  Direttiva  Servizio Universale  e  all'articolo  67,  comma 2, del Codice. Le Linee Guida forniscono,  infine, indicazioni circa l'applicazione del concetto di proporzionalita' a livello comunitario (paragrafo 118).
 164.  La  prassi corrente che si va instaurando a livello europeo, basata  anche  sulle indicazioni della Posizione Comune ERG, prevede, in  aggiunta  alla  coerenza  con gli obiettivi sopra richiamati, che l'Autorita'   si  premuri  di  disegnare  strumenti  applicativi  che incentivino  comportamenti  virtuosi da parte delle imprese tenute al rispetto  degli obblighi stessi. L'obiettivo del regolatore, in altri termini, deve essere quello di far si' che il pieno adempimento degli obblighi   ex   ante  risulti  preferibile  rispetto  agli  eventuali interventi correttivi ex post.
 165.  A  livello  nazionale,  l'articolo  13,  comma 8, del Codice prevede,  inoltre,  che  l'Autorita'  effettui  un'analisi di impatto regolamentare degli obblighi introdotti.
 166.  Una volta individuata una situazione di significativo potere di  mercato  in  un  mercato  rilevante,  l'Autorita'  e'  tenuta  ad applicare  almeno  un  obbligo  regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee Guida).
 167.  Con  specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del nuovo   quadro,   in  cui  risultano  ancora  operanti  gli  obblighi regolamentari   fissati   ai  sensi  del  quadro  ONP  (Open  Network Provision),   le   Autorita'   non  potranno  revocare  gli  obblighi preesistenti  "[...]  senza dimostrare chiaramente che detti obblighi hanno  raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]" (paragrafo  119  delle Linee Guida); l'attivita' di imposizione degli obblighi  non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza del  regime  vigente  con  le  condizioni concorrenziali che emergono dall'analisi   dei   singoli   mercati   rilevanti   e   si   risolve sostanzialmente   in   una   conferma   ovvero   in   una   modifica, un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti.
 168.  Un'ultima  importante  indicazione  fornita dal nuovo quadro (articolo  17,  comma  1,  della  direttiva  Servizio  Universale  ed articolo  67,  comma  1, del Codice) in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari sui mercati riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5  della  Raccomandazione,  e'  quella  secondo cui l'introduzione di obblighi  aggiuntivi  a livello di servizi al dettaglio potra' essere definita  soltanto  ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non  siano  ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro.
 169.   In  questo  caso,  la  possibilita'  di  definire  obblighi aggiuntivi  e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati al  dettaglio  (prezzi  eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra clienti  finali,  indebito  accorpamento dei servizi offerti, etc.) e indica   in   modo   non   tassativo   alcuni   possibili  correttivi regolamentari  (massimali  di  prezzo,  controllo del singolo prezzo, obblighi  di  orientamento  al  costo,  etc.);  la  condizione  posta all'esercizio  del  potere  regolamentare dell'Autorita' e' quella di definire  obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi del nuovo quadro.
 170.  In  coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorita' ha  proceduto alla definizione degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, in ragione della posizione di significativo potere di mercato  detenuta  dalla  medesima  impresa  sui mercati del traffico telefonico,   riconducibili   ai   mercati   n.   3   e  n.  5  della Raccomandazione, in base alle seguenti valutazioni:
 a) analisi  dei  problemi  concorrenziali connessi alla posizione dominante    nei    mercati    rilevanti    e   insufficienza   della regolamentazione a livello di mercato all'ingrosso (wholesale);
 b) valutazione  degli obblighi applicati nel regime regolamentare ONP ed esigenza di integrazione degli stessi.
 
 5.2.   I   problemi   concorrenziali  conseguenti  alla  posizione dominante  sui  mercati  rilevanti  e  l'insufficienza degli obblighi regolamentari a livello di mercati all'ingrosso.
 171.  Il  significativo  potere  di  mercato  accertato  in capo a Telecom  Italia  nei sei mercati riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5 della  Raccomandazione,  valutato  congiuntamente  con  le specifiche condizioni  concorrenziali  riscontrate  in  detti  mercati  e con la posizione  di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima societa' nei relativi mercati di rete fissa all'ingrosso, costituisce il   presupposto  di  possibili  distorsioni  e/o  restrizioni  della concorrenza.  In  proposito, sulla base della tradizionale tassonomia di  natura  antitrust, si individuano tre macro-aree afferenti ad una serie di comportamenti anticoncorrenziali tipici:
 a. estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati;
 b. estensione   della   dominanza   in   mercati  orizzontalmente integrati;
 c. dominanza sul singolo mercato.
 
 5.2.1.   Estensione   della  dominanza  in  mercati  verticalmente integrati
 172. In primo luogo, una serie di comportamenti anticoncorrenziali possono conseguire dalla concomitante posizione di dominanza detenuta da  Telecom  Italia  sui mercati all'ingrosso dell'interconnessione e sui  mercati al dettaglio, riconducibili ai mercati n. 3 e n. 5 della Raccomandazione.
 173.  La  natura  di  operatore verticalmente integrato consente a Telecom  Italia,  agendo  sulla  disponibilita' e sulle condizioni di fornitura  dei  fattori  produttivi  indispensabili  per  le  imprese concorrenti  (elementi  di rete e risorse correlate), di distorcere a proprio favore le dinamiche concorrenziali nei corrispondenti mercati al dettaglio.
 174.  Tra  le  fattispecie  considerabili si annovera il possibile diniego  di  negoziare l'accesso ai fattori produttivi, piuttosto che la  definizione  di  termini  e  condizioni contrattuali di fornitura irragionevoli,  tali  da tradursi in un sostanziale rifiuto a fornire detti input.
 175.  Altri  comportamenti suscettibili di incidere sui mercati al dettaglio  sono  riferibili  alle  specifiche condizioni di fornitura degli   input:   tempi   di   provisioning   e  standard  qualitativi discriminatori  rispetto a quelli riconosciuti alle proprie divisioni commerciali,   bundling   di  servizi/prestazioni  che  impongono  al concorrente  di  acquistare  prestazioni  non  necessarie  e  che  si risolvono  in  un  indebito aumento di costi, configurazioni tecniche che  limitano la capacita' di differenziazione dei prodotti finali da parte delle imprese concorrenti.
 176. Un altro filone di comportamenti anticoncorrenziali attuabili con  l'integrazione  verticale dell'operatore dominante e' quello del possibile   scambio  di  informazioni  tra  le  unita'  organizzative preposte   alla   gestione  della  rete  e  le  unita'  organizzative commerciali   di   Telecom   Italia   che   puo'   creare  condizioni discriminatorie sui mercati al dettaglio.
 177.  Al fine di ovviare ai comportamenti anticompetitivi connessi all'integrazione  verticale,  il  nuovo  quadro regolamentare mette a disposizione  dell'Autorita'  tutta  una  serie  di  obblighi  quali: trasparenza,  non  discriminazione, separazione contabile, accesso ed uso  degli  elementi di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei costi.
 178.   Relativamente  alla  possibilita'  per  Telecom  Italia  di estendere  sui mercati al dettaglio la propria posizione di dominanza detenuta  anche  sui mercati all'ingrosso, attraverso una modulazione delle  relazioni  tra  i prezzi dei servizi all'ingrosso e quelli dei corrispondenti  servizi  al  dettaglio,  l'Autorita'  e'  chiamata ad intervenire al fine di evitare fenomeni di compressione dei margini a scapito  delle imprese concorrenti tali da estromettere gli operatori alternativi   dal   mercato  al  dettaglio.  Gli  effetti  di  questi comportamenti   (price   squeeze) possono   essere  evitati  mediante l'applicazione  di  strumenti di regolamentazione e controllo ex ante dei prezzi delle offerte al dettaglio dell'operatore dominante.
 
 5.2.2.  Estensione  della  dominanza  su  mercati  orizzontalmente integrati.
 179.  Un  operatore che risulta essere dominante su un determinato mercato  al  dettaglio  potrebbe,  ove non adeguatamente sottoposto a specifici  obblighi  di  disgregazione  dell'offerta e a controlli ex ante  dei  prezzi  dei servizi che eroga, praticare offerte aggregate (cd.  bundling  dei servizi) in modo da creare condizioni di sussidio tra i servizi relativi al mercato in cui esso e' dominante (venduti a prezzi  eccessivi) e i servizi potenzialmente concorrenziali (venduti a prezzi predatori).
 
 5.2.3. Dominanza sul singolo mercato
 180.  A  prescindere  dai problemi concorrenziali conseguenti alla concomitante posizione dominante su due o piu' mercati (nella duplice accezione  sopra  descritta dell'integrazione verticale/orizzontale), la   semplice   posizione  dominante  su  ciascuno  dei  sei  mercati individuati  costituisce  comunque  la  condizione  per  una serie di comportamenti  anticoncorrenziali. Vi e', infatti, la possibilita' di praticare  comportamenti  che  ostacolino o impediscano l'ingresso di imprese concorrenti sul mercato in questione (ad. esempio mediante la definizione  di  condizioni  contrattuali o tecniche che vincolino la liberta'  di  scelta  del  cliente  finale),  di  definire condizioni economiche  e  di  fornitura  discriminatorie  nel  trattamento della clientela  finale,  di  sfruttare la posizione dominante per definire insufficienti  livelli  di investimenti in infrastrutture e produrre, conseguentemente, un peggioramento della qualita' dei servizi finali.
 181.   Anche   in   ordine   a   questa   serie  di  problemi,  la regolamentazione dei mercati all'ingrosso non sembra sufficiente e va supportata  da  una  puntuale disciplina a livello di servizi finali, indirizzata alla tutela della concorrenza e dei consumatori finali.
 5.    Si    condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   circa
 l'individuazione  dei  possibili  problemi concorrenziali connessi
 alla  posizione  di  significativo  potere  di mercato detenuta da
 Telecom  Italia  nei  sei  mercati  rilevanti  individuati e circa
 l'insufficienza dei rimedi definiti dal nuovo quadro per i mercati
 all'ingrosso per assicurare condizioni concorrenziali nei predetti
 mercati al dettaglio?
 
 Le osservazioni degli operatori
 182.  Un  operatore  (Telecom  Italia) ritiene  che  per  la quasi totalita'   dei   comportamenti   anticompetitivi  considerati  nella proposta  di  provvedimento,  la  posizione dell'Autorita' non sia in linea  con  la Posizione Comune sui rimedi adottata dall'ERG, laddove si  considerano sufficienti i rimedi sui mercati all'ingrosso gia' in vigore.  Inoltre  l'operatore (Telecom Italia) ritiene che in sede di definizione   dei   rimedi   sui   mercati   oggetto  della  presente consultazione l'Autorita' non ha tenuto in considerazione gli impegni assunti da Telecom Italia nel procedimento AGCM A351.
 183.  La  maggior  parte  degli  operatori  (AIIP,  Albacom, Colt, Eutelia,   Fastweb,   MCI,   Tele2,   Tiscali,   Welcome   Italia   e Wind) condivide  l'orientamento dell'Autorita' circa l'individuazione dei  possibili  problemi  concorrenziali  connessi  alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia.
 184. Alcuni operatori, (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) osservano anche che le valutazioni dell'Autorita' debbano tener conto   delle   informazioni   raccolte   dall'AGCM  nell'ambito  del provvedimento A351 in particolare in merito alle considerazioni circa le  differenti condizioni tecniche ed economiche praticate da TI alle sue  divisioni  commerciali  per l'acquisto di fattori produttivi che renderebbero l'offerta non replicabile e l'estensione della dominanza da  parte di Telecom Italia su mercati orizzontalmente integrati. Gli operatori  concordano  con  l'Autorita' nel ritenere insufficiente la sola  imposizione  di obblighi nei mercati all'ingrosso per garantire la  tutela  dei  consumatori  e  del  processo  competitivo  sia  per l'elevata  capacita'  di  Telecom  Italia  di  adottare comportamenti anticompetitivi in termini di strategie di discriminazione di prezzo, di  trasparenza  delle condizioni economiche e tecniche nelle offerte commerciali,  di  fissazione  di prezzi predatori, di aggregazione di offerte  di  servizi  che  abbiano  per  effetto la restrizione della concorrenza,   e   chiedono   di   confermare   l'attuale   normativa rafforzandola   con   ulteriori   obblighi  a  carico  dell'operatore dominante  e soprattutto rendendo piu' efficace l'azione di controllo sinora svolta dall'Autorita'.
 185.  Inoltre, altri operatori (Tele2 e Welcome Italia), ritengono necessario  introdurre  un  obbligo  per la fornitura del servizio di canone  in affitto (Wholesale Line Rental - WLR), mentre un operatore (AIIP) richiede  l'introduzione  di strumenti di regolamentazione nei mercati  a  monte, in specie l'obbligo di pubblicazione di un'offerta di bitstream a condizioni economiche cost plus.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 186.   Come   evidenziato   dall'analisi,  i  principali  problemi concorrenziali  nei mercati dei servizi di traffico locale, nazionale e  fisso-mobile  residenziale  e  non  residenziale  possono derivare dall'integrazione  verticale e orizzontale dell'operatore notificato, nonche' dalle caratteristiche strutturali del mercato.
 187.  L'Autorita'  ritiene  che  nei  mercati  in  esame  si possa riconoscere  un  potere  di  mercato  di  Telecom  Italia  in  quanto operatore  verticalmente  integrato che, controllando la fornitura di un input essenziale potrebbe, in virtu' di tale peculiare condizione, porre  in  essere condotte finalizzate ad impedire che si sviluppi un adeguato  livello  di concorrenza nell'offerta dei servizi ai clienti finali.
 188.  Inoltre  potrebbe estendere la propria dominanza sui mercati orizzontalmente    collegati    o   ancora   adottare   comportamenti anticompetitivi   atti  ad  elevare  le  barriere  all'ingresso  e  a trasferire il proprio potere nel mercato a valle.
 189. In assenza di intervento regolamentare, i potenziali problemi concorrenziali  che  potrebbero derivare dalla posizione di dominanza detenuta  da  Telecom Italia simultaneamente nei mercati all'ingrosso della  raccolta,  del  transito  e  della  terminazione  attengono ai vantaggi   derivanti  dal  controllo  della  fornitura  di  un  input essenziale, attraverso la commercializzazione di offerte congiunte di servizi  diversi,  livelli di prezzo e di qualita' non replicabili da parte  dei  concorrenti,  discriminazione nelle condizioni di offerta praticate alla clientela finale e sussidi incrociati.
 190.    Avendo   rilevato   l'esistenza   di   siffatti   problemi concorrenziali   e  dei  servizi  di  traffico  locale,  nazionale  e fisso-mobile  residenziale  e non residenziale ed, avendo esaminato i comportamenti che un operatore in posizione dominante avrebbe modo di porre  in  essere,  l'Autorita'  ritiene  necessaria l'imposizione di specifici obblighi sui mercati al dettaglio.
 191.  In  linea  con  quanto  previsto  dalla Posizione Comune sui rimedi  adottata dall'ERG, l'Autorita' ritiene che le misure adottate sui  mercati  all'ingrosso  non siano da sole sufficienti ad impedire che  Telecom Italia adotti dei comportamenti anticompetitivi ai danni della  concorrenza  e  del cliente finale. Sebbene sui corrispondenti mercati  all'ingrosso  esista  un  obbligo di fornitura nel mercato a monte,   l'operatore   integrato,   non  potendo  impedire  l'accesso all'input essenziale, potrebbe attuare pratiche direttamente volte ad alterare  le  dinamiche  concorrenziali  del  mercato a valle. In tal caso,  i  comportamenti  dell'operatore integrato potrebbero impedire che  nel  mercato  a valle si creino condizioni economiche e tecniche tali   da   permettere  la  diffusione  di  offerte  concorrenti.  In particolare,      potrebbero     essere     attuati     comportamenti anticoncorrenziali    basati   sulla   maggiore   disponibilita'   di informazioni  tecniche  e commerciali dell'operatore integrato, quali offerte congiunte di servizi diversi, livelli di prezzo e di qualita' non  replicabili  da  parte  dei  concorrenti,  discriminazione nelle condizioni  di  offerta  praticate  alla  clientela  finale e sussidi incrociati.
 192.  Si  ricorda  che,  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice, in relazione  all'applicazione  di  obblighi  regolamentari  nei mercati destinati agli utenti finali, l'introduzione di obblighi a livello di servizi  al  dettaglio  puo' essere definita ove gli obblighi imposti sui   mercati   all'ingrosso   non   siano  ritenuti  sufficienti  al conseguimento  degli  obiettivi del nuovo quadro. Di conseguenza, nel confermare   la   necessita'  di  una  regolamentazione  dei  servizi all'ingrosso  della  raccolta,  del  transito  e  della terminazione, l'Autorita'  non  ritiene  tali  misure  sufficienti a consentire, da sole,  un  efficiente  sviluppo  della  concorrenza sui mercati per i servizi telefonici al dettaglio.
 193.   Al  fine  di  prevenire  comportamenti  anticoncorrenziali, l'Autorita'  ritiene di dover intervenire nei mercati al dettaglio in esame   promuovendo  la  concorrenza  sull'accesso  e  garantendo  il controllo  delle  tariffe al dettaglio attraverso la regolamentazione del  prezzo  massimo (price cap) e attraverso la regolamentazione del prezzo minimo (price floor).
 194.  Pertanto,  l'Autorita'  ritiene  opportuno imporre in capo a Telecom  Italia  i  seguenti  obblighi  sui  mercati per i servizi di traffico   locale   nazionale  e  fisso  mobile  residenziale  e  non residenziale:
 a) obbligo di contabilita' dei costi;
 b) obbligo   di   controllo   dei  prezzi  praticati  ai  clienti residenziali e non residenziali;
 c) obbligo  di  non privilegiare ingiustamente determinati utenti finali;
 d) obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti;
 e) obbligo di trasparenza e pubblicazione delle informazioni;
 f) obbligo di selezione del vettore e preselezione del vettore.
 
 195.  In  merito  alle  richieste  degli  OLO di tener conto delle risultanze  istruttorie  del  provvedimento AGCM A351, l'Autorita' ha tenuto in massimo conto le considerazioni ivi contenute, in merito ai comportamenti  anticoncorrenziali  tenuti da Telecom Italia sia nella definizione delle condizioni tecniche ed economiche, che renderebbero l'offerta  non  replicabile,  che  sull'estensione della dominanza da parte di Telecom Italia su mercati orizzontalmente integrati.
 196.  In  merito alle richieste di Tele2 e Welcome Italia circa la necessita'  di introdurre un obbligo per la fornitura del servizio di WLR,   l'Autorita',  richiama  che  l'introduzione  del  servizio  di rivendita  del  canone  all'ingrosso  (WLR-Wholesale  Line  Rental) - ovvero   l'offerta  di  linee  di  accesso  da  parte  dell'operatore proprietario  della  rete  agli  operatori  concorrenti - si inquadra nell'ambito  dei  criteri  per  la  promozione  della concorrenza sui mercati dell'accesso, di cui alle analisi dei mercati 1 e 2.
 197.   Per   quanto   riguarda,  inoltre,  la  richiesta  di  AIIP sull'introduzione  dell'obbligo  di  pubblicazione  di  un'offerta di bitstream,   si   rileva   che   tale  argomento  non  rientra  nelle problematiche  relative  ai  mercati per i servizi telefonici locali, nazionali, fisso-mobile destinati sia alla clientela residenziale che non residenziale.
 198.  In merito alle valutazioni piu' volte avanzate dalla maggior parte   degli   operatori   sulla   necessita'  di  la  richiesta  di salvaguardare  gli  obblighi  di  CS  e  CPS,  l'Autorita'  ribadisce l'esigenza  di  imporre  gli  obblighi  relativi  alla  selezione del vettore  agli  operatori  con  significativo  potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (CS/CPS - Carrier Selection e Carrier Pre Selection).
 199.  L'Autorita'  ritiene  che  gli  obblighi  imposti  non siano sufficienti  ad  impedire  a Telecom Italia di comportarsi in maniera indipendente  dai  concorrenti  e dai clienti. Pertanto, osservata la dominanza  di  Telecom  Italia  nei  mercati  al  dettaglio in esame, l'Autorita'  valuta  che  ricorrano  le  condizioni,  che  consentono l'utenza  di poter scegliere le offerte di operatori alternativi, per l'imposizione   dell'obbligo   di   selezione  (Carrier  Selection) e preselezione  (Carrier  Pre  Selection) del  vettore,  sui mercati in esame,  ai  sensi  dell'art. 69 del Codice ed in base alle condizioni disposte  nel  provvedimento  relativo  all'analisi  dei  mercati dei servizi  di  raccolta,  transito  e  terminazione (mercati n.8, n.9 e n.10).
 200.  In  merito  alle  valutazioni  piu' volte avanzate da alcuni operatori  (AIIP) sulla necessita' di un intervento dell'Autorita' in merito  alla regolamentazione dei servizi offerti in tecnologia VoIP, l'Autorita' osserva quanto segue.
 201.  Tenuto  conto  del  relativo stadio di sviluppo del servizio nell'orizzonte  temporale  di  riferimento  della  presente  analisi, l'Autorita'  considera  che un'eventuale regolamentazione ex-ante sui servizi  VoIP  potra'  eventualmente  essere oggetto di uno specifico procedimento,  che  abbia come scopo quello di valutare l'imposizione di  obblighi  di  trasparenza  e  controllo  dei prezzi delle offerte commerciali   VoIP   in   decade  0,  ai  fini  della  replicabilita' tecnico-economica   delle   offerte  da  parte  dei  concorrenti.  In considerazione  della  sostanziale  equivalenza  del servizio VoIP in decade  O  con  il  servizio  tradizionale  di telefonia, l'Autorita' ritiene,   pertanto,  di  valutare  l'opportunita'  di  applicare  le medesime  modalita' di controllo dei prezzi previste per le offerte a traffico,  nelle  more  della  definizione di specifiche modalita' di interconnessione IP e di fornitura dei servizi di interconnessione in modalita' VoIP.
 
 5.3. Valutazione del quadro regolamentare.
 202.  Al  fine  di  tutelare  gli  utenti  finali e la concorrenza all'interno  dei  mercati  definiti  nel  capitolo  2  della presente proposta   di  provvedimento,  l'Autorita'  ritiene  di  imporre  nei confronti dell'operatore detentore di significativo potere di mercato obblighi volti a:
 a) prevenire  l'applicazione  ai  servizi  al dettaglio di prezzi eccessivi,
 b) impedire  la  fissazione  di  prezzi predatori che limitino la concorrenza,
 c) proibire  l'aggregazione di offerte di servizi che abbiano per effetto la restrizione della concorrenza,
 d) garantire la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta.
 
 203.  L'efficace applicazione di tali obblighi presuppone anche la definizione  di  adeguati  sistemi  di  contabilita'  dei  costi e di separazione    contabile,    finalizzati    a   verificare   la   non discriminazione  e la parita' di trattamento interna-esterna, nonche' di  obblighi  di comunicazione anticipata delle condizioni economiche di offerta dei servizi.
 204.  L'Autorita', tenuto conto dei rimedi introdotti ai sensi del regime  ONP  (ancora  in  vigore,  ai  sensi  dell'articolo  16 della direttiva  Servizio  Universale  recepita dall'art. 66 del Codice) ed anche alla luce degli esiti delle analisi effettuate sui sei mercati, ritiene  opportuno  riconfermare  tali obblighi apportando, tuttavia, delle integrazioni.
 
 5.3.1.  Obbligo  di  non  applicare prezzi eccessivi. Il regime di Price Cap.
 205.  Con  la delibera n. 171/99 i prezzi dei servizi di telefonia vocale  praticati  da  Telecom  Italia sono stati assoggettati per il triennio  2000-2002  a  un  meccanismo  di  controllo pluriennale dei prezzi  massimi (price cap), con l'obiettivo di stimolare, nella fase di  transizione verso un mercato concorrenziale, la rimodulazione dei prezzi    dell'operatore   ex-monopolista,   laddove   le   dinamiche competitive  risultavano ancora embrionali, ed ottenere, al contempo, livelli  di  prezzo  volti  a tutelare la clientela che utilizzava le offerte  generalizzate.  Il meccanismo di funzionamento del price cap e'  stato successivamente rivisto con le delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS.
 206.   Allo   scadere  del  primo  triennio  di  applicazione  del meccanismo,  l'Autorita'  con la delibera n. 289/03/CONS ha rilevato, sulla  base  delle  analisi  di  mercato  condotte,  la necessita' di mantenere  per  il  periodo  2003-2006  gli obblighi di controllo dei prezzi  massimi  dei  servizi  al  dettaglio di telefonia vocale, con l'impegno  di  rivedere  l'intera materia alla luce degli esiti delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo (art. 6, comma 1, della delibera n. 289/03/CONS).
 207.  In  ragione  del differente grado di sviluppo concorrenziale dei  diversi  servizi  sottoposti  al  vincolo  di  price  cap, si e' peraltro  provveduto  a  modificare  la  composizione  dei panieri di riferimento. In particolare, l'Autorita' ha riscontrato per i servizi a traffico un certo dinamismo nello sviluppo di offerte concorrenti.
 208.  Conseguentemente,  la  soluzione adottata e' stata quella di definire tre panieri distinti (servizi di accesso, servizi a traffico commutato e chiamate fisso-mobile), la cui valorizzazione, effettuata con  i  prezzi  del  listino  generalizzato  e  pesata  attraverso  i rispettivi  panieri  di consumo, e' stata sottoposta ad uno specifico price  cap,  elaborato  sulla  base  delle  condizioni concorrenziali presenti nel relativo segmento.
 209.  A  valle  delle  analisi  di  mercato contenute nel presente provvedimento,  la  rimodulazione  del  meccanismo  di  price  cap da effettuare  in  coerenza  con  la nuova segmentazione dei mercati, si pone,  in  realta',  in  piena  continuita'  con l'intervento operato dall'Autorita'  nel  2003  con  la  delibera  n.  289/03/CONS  che ha consentito   di   definire   dinamiche   ancora  piu'  specificamente dettagliate  in  base alle diverse condizioni concorrenziali presenti nei  singoli  mercati  individuati  e  nel rispetto degli obblighi di proporzionalita'.
 210. L'Autorita' ha rilevato che, nonostante la sensibile crescita negli  ultimi anni della concorrenza effettiva nei servizi a traffico di  telefonia  vocale,  i  prezzi praticati da Telecom Italia per gli stessi  servizi  si sono attestati intorno ai vincoli complessivi del price cap fissati dall'Autorita' a partire dal 2000.
 211.   Sulla   base   di   quanto  premesso,  l'Autorita'  ritiene giustificato e proporzionato mantenere gli obblighi in capo a Telecom Italia  previsti dalla delibera n. 289/03/CONS, che rinvia anche alle delibere  n.  171/99,  n. 847/00/CONS (revisione dei valori del price cap) e   n.   469/01/CONS   (modifiche  in  seguito  all'introduzione dell'euro),  concernente  il  meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi  massimi  dei  servizi  a  traffico  di  telefonia vocale sino all'entrata  in  vigore dei provvedimenti di cui alla successiva fase di  analisi  dei  mercati  e  verifica  della regolamentazione di cui all'art. 19 del Codice.
 6.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  circa  la
 giustificazione  e  la  proporzionalita'  del  mantenimento  degli
 obblighi  previsti  dalla  delibera  n.  289/03/CONS,  mediante un
 adeguamento degli stessi ai mercati rilevanti individuati?
 7.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli
 obblighi concernenti la durata del meccanismo di price cap fino al
 completamento  delle  successive  analisi di mercato da effettuare
 con le modalita' e i tempi previsti dall'art. 19 del Codice?
 
 Le osservazioni degli operatori
 212.  Un  operatore  (Telecom Italia) sostiene che l'esistenza del meccanismo  di  network  cap  sul mercato all'ingrosso, che riduce di anno in anno i prezzi dei servizi di interconnessione, e la pressione concorrenziale   sui   mercati  al  dettaglio  rendono  superfluo  il meccanismo  di  price  cap.  L'operatore non condivide l'orientamento dell'Autorita'  circa  il mantenimento degli obblighi di price cap, e auspica  l'eliminazione o una forte attenuazione del vincolo di price cap  per  il  traffico  commutato  nazionale  e  per la retention del traffico fisso-mobile.
 213. Alcuni operatori (MCI ,Tele 2 e Welcome Italia) non ritengono necessaria  l'applicazione del price cap; un operatore ritiene che se si implementeranno sufficienti misure a garanzia dello sviluppo della concorrenza  il  meccanismo  del price cap puo' essere eliminato. Gli altri  due operatori ritengono inefficace la regolamentazione di tipo price  cap  nei  riguardi dei mercati n.3 e n.5 contraddistinti da un elevato  grado  di  concorrenza e propongono di revocare gli obblighi previsti dalla delibera 289/03/CONS nella parte relativa al controllo dei prezzi massimi del paniere b (dei servizi a traffico commutato) e del  paniere  c  (delle  chiamate  fisso-mobile).  Tali  operatori al contrario  ribadiscono  la  necessita' che siano mantenuti i test sul controllo  dei prezzi che definiscono le soglie dei prezzi minimi, al fine  di impedire all'operatore di rete fissa verticalmente integrato di offrire prezzi alla clientela finale che si collochino al di sotto dei  costi sottostanti l'erogazione del servizio, e soprattutto della base  costi  accessibile  a  soggetti  nuovi  entranti sulla base del listino  di  interconnessione, con evidenti effetti di esclusione dal mercato.
 214.   Alcuni   operatori   (Telecom  Italia,  Tele  2  e  Welcome Italia) non  condividono  l'orientamento  dell'Autorita' di mantenere gli  obblighi  concernenti la durata del meccanismo di price cap fino al  completamento  delle successive analisi di mercato, da effettuare con le modalita' e tempi previsti dall'art.19 del Codice, concernenti il  meccanismo  di  controllo dei prezzi massimi (price cap) previsti dalla   delibera  289/03/CONS.  Un  operatore  (Telecom  Italia),  in particolare, applicherebbe l'introduzione di una "sunset clause", che stabilisca  l'abrogazione  definitiva  del  price  cap al termine del periodo 2003-06 stabilito dalla delibera 289/03/CONS e dalla delibera 47/03/CONS.
 215.     Un    operatore    (Vodafone) condivide    l'orientamento dell'Autorita'  nel  voler  confermare gli attuali obblighi in capo a Telecom  Italia.  Anche  altri  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia, Fastweb,  Tiscali  e  Wind) concordano  nel  mantenere l'impostazione attuale del meccanismo del price cap.
 216.  Gli  operatori  (Albacom,  Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito al mantenimento  del meccanismo di price cap fino al completamento delle successive   analisi  di  mercato.  Un  operatore  (Vodafone) ritiene necessario  che  il  regime  di  controllo  dei  prezzi  ex  delibera 289/03/CONS deve essere espressamente esteso sino all'anno 2007.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 217.  L'obbligo  di non applicare prezzi eccessivi determinati dai possibili   problemi   concorrenziali   connessi  alla  posizione  di significativo  potere  di  mercato  detenuta  da  Telecom  Italia sui mercati  per  i servizi al dettaglio di accesso e di chiamata locale, nazionale  e  fisso-mobile  e'  stato  previsto  dall'Autorita',  con delibera  n.  171/99  (successivamente  rivisto  con  le  delibere n. 847/00/CONS   e   n.   469/01/CONS).  L'Autorita'  ribadisce  che  il meccanismo   di  regolamentazione  del  prezzo  massimo  e'  volto  a realizzare  il principio generale del massimo beneficio per l'utenza, attraverso  riduzioni  programmate  dei  prezzi  dei servizi chiamata locale, nazionale e fisso-mobile (residenziali e non residenziali) e, contemporaneamente,  ad incentivare l'operatore dominante a diventare sempre  piu'  efficiente  garantendo  l'obbiettivo  di  una struttura tariffaria orientata ai costi.
 218.  In una fase di transizione da un mercato monopolistico ad un mercato  concorrenziale  siffatto meccanismo, mira ad evitare che sui mercati  dei  servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile si mantengano  prezzi monopolistici che potrebbero favorire l'entrata di concorrenti inefficienti. Il mantenimento del price cap nella fase di transizione  in  cui il peso dell'operatore dominante e' sostanziale, favorisce una struttura di mercato competitiva ed efficiente.
 219.  L'Autorita'  evidenzia,  che le prime delibere sul price cap disciplinavano  appunto  l'esigenza  di  controllo dei prezzi massimi tipiche  della fase di transizione da un contesto monopolistico ad un mercato  concorrenziale, laddove le dinamiche competitive risultavano ancora  embrionali  nella  generalita'  dei  segmenti  di mercato. La successiva delibera n. 289/03/CONS, rilevando ancora la necessita' di mantenere gli obblighi di controllo dei prezzi massimi dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile (per il periodo 2003-2006), differenzia  il  vincolo di price cap in ragione del differente grado di   sviluppo   concorrenziale   dei  diversi  servizi  e  rinvia  al completamento  delle  analisi  di  mercato  previste dal nuovo quadro regolamentare, la revisione dei vincoli di price cap.
 220.   Nell'ambito   delle   analisi  di  mercato  l'Autorita'  ha verificato  la sensibile crescita negli ultimi anni della concorrenza effettiva  nei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile e la  diminuzione dei prezzi praticati da Telecom Italia per gli stessi servizi. Tuttavia, l'analisi dei mercati dei servizi chiamata locale, nazionale  e  fisso-mobile in esame mostra che l'attuale struttura di detti  mercati  e'  ancora  contraddistinta da un rilevante dominanza dell'operatore  notificato e che occorre una regolamentazione ex-ante per evitare i rischi connessi allo sfruttamento del potere di mercato da parte di tale operatore.
 221.   L'Autorita'  riconosce  che  i  rischi  derivanti  da  tali comportamenti possano tradursi nella definizione di prezzi eccessivi, e  ritiene  necessario  confermare  gli  obblighi  di price cap per i servizi  di  chiamata locale, nazionale e fisso-mobile residenziale e non residenziale di cui alla delibera 289/03/CONS.
 222.  Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del limite  massimo  di  variazione  percentuale annuale consentita per i prezzi  dei  servizi di traffico l'Autorita' osserva che i prezzi dei servizi  di  traffico praticati da Telecom Italia consentono il pieno recupero  dei  costi  sottostanti  il  servizio,  inclusa una congrua remunerazione  del  capitale  investito.  Il  meccanismo di controllo della  variazione  percentuale  annuale  programmata  dei  prezzi dei servizi   di   traffico  deve  pertanto  garantire  una  fondamentale stabilita' dei prezzi nel corso dei prossimi anni.
 223.  Pertanto,  l'Autorita'  identifica  conformemente  all'art 2 della delibera 289/03/CONS seguenti panieri dei servizi di:
 a. chiamata locale e nazionale residenziale;
 b. chiamata locale e nazionale non residenziale;
 c. chiamata  fisso-mobile  residenziale  (per  la  sola  quota di retention);
 d. chiamata  fisso-mobile  non residenziale (per la sola quota di retention).
 
 224.   Il  paniere  dei  consumi  di  riferimento  e'  dato  dalle informazioni  di  consumo  distinte per utenze residenziali e affari, per   servizio,   per   fasce  orarie  e  per  diverse  modalita'  di tariffazione.
 225.  L'Autorita'  ritiene  giustificato e proporzionato mantenere gli  obblighi  in  capo  a  Telecom Italia previsti dalla delibera n. 171/99/CONS  e  successive  modifiche,  concernente  il meccanismo di controllo  pluriennale  dei  prezzi  massimi  dei servizi di chiamata locale,  nazionale  e  fisso-mobile in postazione fissa per i clienti residenziali  e  non  residenziali  sino  all'entrata  in  vigore dei provvedimenti  di  cui  alla successiva fase di analisi dei mercati e verifica della regolamentazione di cui all'art. 19 del Codice.
 226. L'articolo 19, comma 2, del Codice sancisce che le analisi di mercato sono effettuate: "...b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione; c) in ogni  caso,  ogni  diciotto mesi". Il Codice, pertanto, stabilisce il limite  massimo  di  validita' degli obblighi imposti a seguito delle analisi  di  mercato. L'Autorita' avrebbe modo dunque di modulare gli obblighi   esclusivamente  nell'ambito  dell'orizzonte  temporale  di riferimento  della  presente analisi. Pertanto l'Autorita' ritiene di opportuno definire l'applicazione di tale meccanismo limitatamente al prossimo  triennio, salvo la possibilita' di revisione del periodo di applicazione  di  tale misura nell'ambito delle successive analisi di mercato.
 227.  Con riferimento, quindi, alla richiesta di Telecom Italia di introdurre   una   "sunset   clause",  che  stabilisca  l'abrogazione definitiva  del  price cap, l'Autorita' ritiene che nell'ambito della presente analisi si sia data evidenza dell'esistenza di un livello di concorrenza  non  sufficiente  da  abolire  il  controllo  dei prezzi massimi  dei  servizi  in  esame,  tenuto  conto  della  posizione di dominanza  dell'operatore notificato anche nei corrispondenti mercati all'ingrosso.  Pertanto,  non  si ritiene che la posizione di Telecom Italia possa essere condivisa dall'Autorita'.
 228.  L'Autorita'  ritiene,  quindi,  che  il controllo dei prezzi realizzato  con  il  meccanismo  del  price  cap  nella misura appena indicata  sia  proporzionato  in  quanto  impedisce  la formazione di prezzi  ingiustificatamente  elevati  e  si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi.
 
 (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n. 410/04/CONS)
 
 229.  In particolare, per quanto riguarda il paniere dei servizi a traffico  commutato (composto dai servizi di telefonia distrettuale e interdistrettuale),   con   la   delibera  n.  289/03/CONS  e'  stato introdotto  un  cap  "di  salvaguardia",  onde evitare che in caso di eventuali  cambiamenti  del  contesto  concorrenziale  Telecom Italia potesse  incrementare  i propri prezzi al dettaglio e trarre maggiore profitti  a  danno  dell'utenza  finale. Il controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi a traffico di telefonia vocale pertanto e' stato  fissato,  ad  eccezione  delle  chiamate  fisso-mobile, in una variazione  percentuale  annuale  del tipo IPC - IPC (dove per IPC si intende  l'Indice  dei  Prezzi  al  Consumo) dei  prezzi al dettaglio praticati da Telecom Italia per l'intero periodo di vigenza del cap.
 230. Alla luce delle risultanze dell'analisi di mercato, che hanno condotto   ad  identificare  Telecom  Italia  quale  unico  operatore detentore  di  un  significativo  potere  di  mercato all'interno dei quattro   mercati   rilevanti   (locale   residenziale,   locale  non residenziale,  nazionale residenziale e nazionale non residenziale) e in  considerazione  degli andamenti delle quote di mercato di Telecom Italia  per  le  quali  nel  primo  semestre  2003 si registra per la clientela  residenziale  un consolidamento o lievi riduzioni e per la clientela  non  residenziale  dei  recuperi  delle quote, l'Autorita' ritiene  opportuno confermare il price cap per il paniere dei servizi a   traffico   commutato   cosi'  come  indicato  nella  delibera  n. 289/03/CONS.
 8.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere la
 variazione  percentuale  annuale  programmata  per  i  prezzi  dei
 servizi  contenuti  nel  paniere  dei servizi a traffico commutato
 nella misura di IPC - IPC?
 
 Le osservazioni degli operatori
 231.  Un operatore (Telecom Italia), in via subordinata al mancato accoglimento  da  parte dell'Autorita' della richiesta di abrogazione del   price   cap,   individua   (anche   sulla  base  dei  confronti internazionali),  quella che considera una "proporzionata" variazione percentuale  annuale  programmata  per i prezzi dei servizi contenuti nel  paniere  dei  servizi  a  traffico commutato, tenuto conto dello stato di maturita' del mercato e allo sviluppo della concorrenza.
 232.   Anche  alcuni  operatori  (Tele  2  e  Welcome  Italia) non condividono  l'orientamento  dell'Autorita' di mantenere gli obblighi concernenti  il  meccanismo  di  controllo dei prezzi massimi ("price cap") previsti  dalla  delibera  289/03/CONS  per  le ragioni esposte nella domanda n. 6.
 233.  Mentre  gli  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb, Tiscali,  Vodafone  e Wind) condividono l'orientamento dell'Autorita' di  mantenere  la  variazione  percentuale  annuale programmata per i prezzi  dei  servizi  contenuti  nel  paniere  dei servizi a traffico commutato nella misura di IPC-IPC.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 234. L'Autorita' considerato i risultati delle analisi svolte, che hanno   evidenziato  quote  di  mercato  al  di  sopra  del  60%  per l'operatore  dominante nei mercati per i servizi di chiamata locale e nazionale,  distinti  per  clientela residenziale e non residenziale, ritiene necessario mantenere il controllo regolamentare dei prezzi al fine   di   tutelare   i   consumatori   che  accedono  alle  offerta generalizzata della stessa.
 235.  Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del limite  massimo  di  variazione  percentuale annuale consentita per i prezzi  dei  servizi  di  chiamata  locale,  nazionale e fisso-mobile residenziale  e  non  residenziale,  l'Autorita' osserva che i prezzi dell'offerta  generalizzata praticata da Telecom Italia consentono il pieno recupero dei costi sottostanti il servizio, inclusa una congrua remunerazione  del  capitale  investito.  Il  meccanismo di controllo della  variazione  percentuale  annuale  programmata  dei  prezzi dei servizi di chiamata in esame deve pertanto garantire una fondamentale stabilita' dei prezzi nel corso dei prossimi anni.
 236.  L'Autorita'  ritiene  che  l'obiettivo della diminuzione dei prezzi  possa  essere  mantenuta,  date  le previsioni sulla dinamica dell'inflazione  e  senza  penalizzare  gli operatori, con i seguenti vincoli  per  quanto  riguarda  i  panieri  di consumo dei servizi di chiamata locale e nazionale:
 a) la  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del paniere  dei  servizi  di  chiamata  locale e nazionale per i clienti residenziali e' fissata in IPC - IPC;
 b) la  variazione  percentuale  annua  programmata dei prezzi del paniere  dei servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti non residenziali e' fissata in IPC - IPC.
 
 237.  L'Autorita'  ritiene,  tuttavia, che possa essere operato un allentamento  del  vincolo sui servizi di chiamata locale e nazionale condizionato  alla  verifica  del  miglioramento  della  qualita' dei servizi  offerti  da  Telecom  Italia,  anche  in  considerazione dei benefici di cui potrebbero godere gli utenti a fronte di investimenti da  parte  di  Telecom  Italia  volti al potenziamento dei livelli di qualita' nella fornitura del servizio.
 238. Si ritiene, pertanto, che i vincoli per i servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti residenziali e non residenziali sono stabiliti  in  IPC-0  qualora l'Autorita' verifichi, a inizio di ogni anno  di  applicazione  del  meccanismo  di  cap, che l'impresa abbia effettuato  investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi di  qualita'  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa e del servizio universale.  A  tal  fine, vengono presi a riferimento i valori degli indicatori  di  qualita',  in  linea  con la "Direttiva in materia di qualita'  e  carte  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa ai sensi dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  b),  numero 2), della legge 31 luglio  1997,  n.  249",  approvata  con  delibera  n. 254/04/CSP. Il parziale  allentamento  del  vincolo di price cap , che cosi' viene a determinarsi per i servizi di chiamata locale e nazionale, si ritiene contribuisca  anche  a  sostenere  la  competizione  nel  medio-lungo periodo,    ossia   quella   basata   sullo   sviluppo   di   proprie infrastrutture.  Tale  misura  appare  in  linea con quanto stabilito dall'Autorita'  nel  mercato della terminazione, laddove le dinamiche dei  costi  di Telecom Italia potrebbero subire delle incrementi alla luce  degli  obblighi in materia di determinazione dei prezzi massimi di terminazione reverse, praticati dagli operatori alternativi.
 239.  In  altri termini, la dinamica di competizione di prezzo che ne risulterebbe, consentendo maggiori margini di profittabilita' agli operatori,   permetterebbe   ai  concorrenti  di  Telecom  Italia  di acquisire  risorse  addizionali,  necessarie  alla  loro strategia di investimento in infrastrutture.
 240. Cio' anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n.2, della legge n. 249 del 1997, attuata con delibera  179/03/CSP  (di  approvazione  della  direttiva generale in materia  di  qualita'  e  carte  dei  servizi  di telecomunicazioni), l'Autorita'  e'  chiamata  a  verificare  il  rispetto degli standard qualitativi  e  tecnici  delle condizioni di uso dei servizi e che il price  cap,  come  osservato  anche nella delibera n. 289/03/CONS, si inquadra  nei  meccanismi  atti a garantire il principio generale del massimo  beneficio per l'utenza (da declinare sul piano della scelta, della qualita' e dei prezzi dei servizi), riaffermato dalla direttiva 2002/21 /CE.
 241.  L'Autorita'  ritiene  infine  che  il  controllo  dei prezzi realizzato  con  il  meccanismo  del  price  cap  nella misura appena indicata  sia  proporzionato  in  quanto  impedisce  la formazione di prezzi  ingiustificatamente  elevati  (a tutela dei consumatori) e si applica  esclusivamente  ai  servizi  oggetto della presente analisi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti e sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturiscono.
 
 (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n. 410/04/CONS)
 
 242.  Per  quanto concerne le chiamate fisso-mobile dell'operatore di  rete fissa notificato, il controllo sul relativo paniere e' stato introdotto  dall'Autorita'  (delibera n. 289/03/CONS) con l'obiettivo di  ridurre  il  valore  della  quota  di retention caratterizzata da margini,  da  incrementi  dei volumi, nonche' da limitata elasticita' della  domanda dovuta alla natura stessa della direttrice di traffico in esame.
 243.  In altri termini, l'applicazione del meccanismo di price cap a  tale  tipologia di traffico era finalizzata ad avviare un processo di   contenimento   dei  margini  di  Telecom  Italia  a  favore  dei consumatori e contemporaneamente ad assicurare che le riduzioni della quota  di spettanza di Telecom Italia, imposte mediante il meccanismo di price cap, fossero effettuate coerentemente con le riduzioni delle tariffe di terminazione mobile.
 244.  A seguito di opportune analisi e valutazioni, l'Autorita' ha fissato  con  la  delibera  n.  289/03/CONS la variazione percentuale annuale programmata della quota di retention di Telecom Italia pari a IPC - 6%.
 245. Alla luce delle risultanze delle nuove analisi di mercato che hanno  condotto  ad identificare, anche all'interno dei mercati delle chiamate fisso-mobile residenziali e non residenziali, Telecom Italia quale  unico  operatore  detentore  di  un  significativo  potere  di mercato,  ai  sensi  dell'art. 17 del Codice, l'Autorita' conferma le motivazioni  alla  base  della previsione di un sistema di cap pari a IPC-6% per le chiamate fisso-mobile.
 9.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere la
 variazione  percentuale  annuale  programmata  per  i  prezzi  dei
 servizi  contenuti  nel  paniere delle chiamate fisso-mobile nella
 misura di IPC - 6%?
 
 Le osservazioni degli operatori
 246.  Per  le  ragioni  gia'  espresse  alcuni  operatori (Telecom Italia,  Tele  2  e  Welcome  Italia) non  condividono  le  posizioni dell'Autorita'  in merito alla necessita' di mantenere il vincolo del price  cap  per  i  servizi di traffico fisso-mobile (per la quota di retention).  Un  operatore  (Vodafone) ritiene incongruente il valore proposto   (IPC   -  6%) rispetto  alla  riduzione  indicata  per  la terminazione  mobile dalla delibera 47/03/CIR. Mentre altri operatori (Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind) condividono di mantenere  la variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei  servizi  contenuti  nel paniere dei servizi a traffico commutato nella misura di IPC-6%.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 247.  In  merito alle richieste di eliminare il vincolo di cap per il  traffico  fisso-mobile,  l'Autorita'  sottolinea  che i risultati dell'analisi  svolte  che  hanno  evidenziato  quote  di  mercato per l'operatore dominante stabilmente al di sopra del 60% nei mercati per i   servizi   di  traffico  fisso-mobile  sia  residenziale  che  non residenziale.  A  differenza  di  quanto sostenuto da Telecom Italia, l'Autorita'  ritiene  necessario mantenere il controllo regolamentare dei  prezzi  al  fine  di  tutelare  i  consumatori che accedono alle offerta generalizzata della stessa.
 248.  L'Autorita'  ritiene  di  confermare  il  valore individuato all'art.  4,  comma  4 della delibera n. 289/03/CONS, nella misura di IPC  -  6%,  relativo alla variazione percentuale annuale programmata dei panieri dei servizi di traffico fisso-mobile destinati ai clienti residenziali e non residenziali.
 249.  L'Autorita'  ritiene,  tuttavia,  che  in  analogia a quanto previsto  per  i servizi di chiamata locale e nazionale, possa essere operato  un  allentamento del vincolo anche sulla quota di retention, per  i  servizi  di chiamata fisso-mobile, condizionato alla verifica del  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi  offerti da Telecom Italia. Si ritiene, pertanto, che il vincolo sulla quota di retention fisso-mobile  per  i  clienti  residenziali  e  non  residenziali sia stabilito  in  IPC-0  qualora l'Autorita' verifichi, a inizio di ogni anno  di  applicazione  del  meccanismo  di  cap, che l'impresa abbia effettuato  investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi di  qualita'  dei  servizi  di  telefonia vocale fissa e del servizio universale.  Per l'anno 2007, l'eventuale allentamento del vincolo di cap  sulla quota di retention per i servizi di chiamata fisso-mobile, per i clienti residenziali e non residenziali, e' applicato a partire dal 1° luglio 2007.
 250.  L'Autorita' ritiene che il parziale allentamento del vincolo di  price  cap  per  i servizi di chiamata fisso-mobile, contribuisca anche  a sostenere la competizione nel medio-lungo periodo, in quanto la   dinamica   di   competizione  di  prezzo  che  ne  risulterebbe, consentendo  maggiori  margini  di  profittabilita'  agli  operatori, permetterebbe  ai  concorrenti di Telecom Italia di acquisire risorse addizionali,  necessarie  alla  loro  strategia  di  investimento  in infrastrutture.
 251.   In  risposta  alle  considerazioni  esposte  dall'operatore (Vodafone) in  merito ai rischi di una discesa del prezzo della quota di  retention  non  proporzionata alla riduzione della componente del prezzo di terminazione mobile, l'Autorita' illustra quanto segue.
 252.  La  retention  e'  la  quota  dei  costi  delle attivita' di accesso,   rete   e   commerciali   dell'operatore   al  netto  della terminazione  versata  agli  operatori  mobili.  Anche  la  quota  di retention,  che  rappresenta  il  prezzo  del  servizio  praticato da Telecom  Italia  fino  al punto di consegna all'operatore mobile deve essere  orientata  ai  costi.  Non  e'  condivisibile la richiesta di Vodafone  di  allineare  la  riduzione  della quota di retention alla riduzione  della  terminazione  mobile,  in  quanto  i  meccanismi di riduzione  programmata  tengono  conto  che  alla fine del periodo di riferimento  i  prezzi  siano  orientati  ai costi. E' evidente che i costi  sostenuti  per  la fornitura dei servizi nonche' i recuperi di efficienza non sono uguali in considerazione delle peculiarita' della reti  e  delle  diverse  dinamiche  competitive  presenti nei diversi mercati di telefonia fissa e mobile.
 253.  Cio'  detto,  l'Autorita'  ritiene che non e' condivisile la proposta di riflettere sulla quota di retention dinamiche competitive proprie  del  mercato  della terminazione mobile. Tali dinamiche sono opportunamente  analizzate nel provvedimento relativo all'analisi del mercato n. 16.
 254.  In  ogni  caso,  in relazione alle variazioni del prezzo del servizio  di  terminazione  mobile,  di  cui alla delibera 3/06/CONS, Telecom  Italia  deve  adeguare  i  prezzi al pubblico delle chiamate fisso-mobile  nel  rispetto  del  principio  di non discriminazione e ferme  restando  le riduzioni, per la quota di retention previste dal meccanismo di cap.
 255.  Ovvero  deve  altresi' fornire comunicazione agli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di applicazione dei nuovi prezzi. Telecom  Italia  deve  adeguare i prezzi delle chiamate fisso-mobile, per la quota di retention, secondo le modalita' previste dagli art. 3 e  4  della delibera n. 47/03/CONS e ferme restando le riduzioni gia' previste   dal   sistema  di  price  cap  di  cui  alla  delibera  n. 289/03/CONS, come modificate dal presente provvedimento.
 256.  L'Autorita'  ritiene  che il controllo dei prezzi realizzato con  il  meccanismo  del  price  cap nella misura appena indicata sia proporzionato   in   quanto   impedisce   la   formazione  di  prezzi ingiustificatamente  elevati  e  si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi.
 
 (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n. 410/04/CONS)
 
 257.  Ai  fini delle modalita' applicative del meccanismo di price cap l'Autorita' reputa opportuno che:
 a) i  panieri, composti dalle informazioni di consumo di tutta la clientela,  siano  distinti,  oltre che per servizio, per segmento di clientela  residenziale e non residenziale, per fasce orarie coerenti con le modalita' di tariffazione;
 b) i  valori  iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali  siano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia al 31 dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nei panieri;
 c) i  panieri dei consumi di riferimento relativamente al periodo che  intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in corso siano trasmessi all'Autorita' entro il 1° giugno di ogni  anno,  accompagnati  da un'autocertificazione della veridicita' dei  dati  e  della  loro  congruenza  rispetto  ai dati contabili da predisporre allo scopo;
 d) i  prezzi  praticati  a  seguito della sottoscrizione da parte della  clientela  di  specifiche  offerte  tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non siano computati ai fini del meccanismo di price cap;
 e) i  volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non siano conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di cap;
 f) il  valore medio effettivo dei panieri sottoposti al price cap risultante  al termine di ciascun anno debba essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore  medio  effettivo  del  paniere si intende la somma dei valori giornalieri  del  paniere  per  ciascun  giorno  dell'anno. Il valore giornaliero  del  paniere  e'  uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti  nel  giorno  diviso  per  il numero di giorni dell'anno. Per valore  iniziale  del  paniere  si  intende  il  valore  del  paniere calcolato  sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente.  Per  valore  finale  del  paniere  si  intende il valore iniziale  del  paniere  moltiplicato  per  (1 + il valore del cap sul paniere dei servizi);
 g) qualora  l'Autorita'  verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso  della  precedente lettera f), non sia stato rispettato, la differenza  tra  il  valore  medio  effettivo  risultante  al termine dell'anno  e  la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere  dovra'  essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita';
 h) qualora  dal  computo  del  price  cap  dei singoli panieri si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte  o  incrementi  di  spesa  inferiori  a  quelli  permessi, la differenza  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 i) qualora,  invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti  del  quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio   universale,   la   differenza,  maggiorata  del  100%,  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 j) i  prezzi praticati al pubblico per le chiamate su numerazioni geografiche,  fatta salva l'articolazione fra chiamate distrettuali e interdistrettuali,  non sono differenziati sul territorio nazionale e non  dipendono  dalla  tipologia di traffico ovvero dall'operatore di terminazione;  rimane  ferma  la possibilita' di articolare il prezzo delle chiamate interdistrettuali sulla base della distanza;
 k) le  variazioni  dei  prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento   che  non  comportino  variazioni  della  struttura  del paniere,  sono  comunicate  da  Telecom  Italia all'Autorita', che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;
 l) l'introduzione  nel corso del meccanismo di price cap di nuove modalita'  di  offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportino la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento e' comunicata  all'Autorita',  che  si  pronuncia  entro  60  giorni dal ricevimento della proposta;
 m) l'anno  di  riferimento per l'applicazione dei vincoli del cap e' dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 n) la  verifica del rispetto dei vincoli imposti e' effettuata al termine di ogni anno di riferimento.
 10. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli
 obblighi  concernenti  le modalita' di applicazione del meccanismo
 di  controllo  pluriennale  dei  prezzi ai servizi inclusi nei sei
 mercati rilevanti definiti dall'Autorita' della presente delibera,
 cosi'   come   previste   dalle   delibere  n.  289/03/CONS  e  n.
 847/00/CONS?
 
 Le osservazioni degli operatori
 258.   Telecom   Italia,   qualora  non  venga  accolta  da  parte dell'Autorita'  la richiesta di abrogazione del price cap, in secondo ordine,  propone  le  seguenti  modifiche  alle  condizioni attuative indicate nel testo posto a consultazione:
 - il  meccanismo di price cap dovrebbe includere tutte le offerte speciali  ed  i  volumi  di  traffico  offerti a titolo gratuito alla totalita' della clientela;
 - il  vincolo  della  "linearizzazione"  stabilito dalla delibera 847/00/CONS dovrebbe essere rimosso;
 - la  sanzione  economica  stabilita  dalla  delibera 289/03/CONS dovrebbe essere sensibilmente ridotta;
 - dovrebbe  essere  consentita  la possibilita' di riflettere sul prezzo   al   dettaglio   delle  chiamate  geografiche  "fisso-fisso" eventuali  differenze nei prezzi di terminazione corrisposti ad altri operatori;
 - i  termini  entro  i  quali l'Autorita' si pronuncia dovrebbero essere sensibilmente ridotti.
 
 259.  In  merito  alle  variazioni dei prezzi, di cui alle lettere k) ed  l) del  testo  di consultazione, gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind) chiedono che venga data evidenza sul  sito  dell'Autorita'  della  presenza o meno dell'autorizzazione della stessa delle nuove offerte di Telecom Italia.
 260.  Infine, gli operatori Tele 2 e Welcome Italia ribadiscono di non   condividere  l'orientamento  dell'Autorita'  di  mantenere  gli obblighi concernenti il meccanismo di price cap.
 261.   Due   operatori   mobili   hanno   risposto   alla  domanda sull'applicazione del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi. Tra  le  richieste avanzate Vodafone richiede che il nuovo meccanismo di  price cap preveda l'articolazione in fasce peak ed off-peak della quota  di  retention; che sia data evidenza di un valore iniziale per la  quota di retention; che la data di applicazione del meccanismo di price  cap  nel  caso  di  prezzi  fisso-mobile  coincida  con quella relativa  ai  prezzi  di terminazione su reti mobili; che nel caso di riduzioni di spesa superiori a quelle imposte dal meccanismo di price cap  sul  fisso-mobile, le differenze non siano computate ai fini del rispetto  del vincolo dell'anno successivo; che sia definito un unico momento temporale nel quale applicare le variazioni percentuali della retention   e  della  terminazione  mobile  di  ciascun  operatore  e conseguentemente   definire  i  prezzi  fisso-mobile  alla  clientela finale.
 262.   Mentre,   H3G   pur   condividendo   le   misure   proposte dell'Autorita'   nel   documento   di   consultazione,   ritiene  che l'Autorita'  dovrebbe  considerare  la  revisione  di quanto disposto dalla  Delibera  289/03/CONS  nonche'  della  Delibera 47/03/CONS con l'introduzione  di una misura asimmetrica della terminazione a favore dei nuovi entranti, che avrebbe sia un effetto pro-competitivo sia un effetto favorevole per il consumatore finale.
 Le conclusioni dell'Autorita'
 263.  L'Autorita'  con  la  delibera  n. 171/99/CONS e seguenti ha disciplinato   le   modalita'   applicative   e   il   meccanismo  di funzionamento  del price cap declinando tutti i criteri utilizzati ai fini   del   computo   della   variazione   percentuale   dei  prezzi effettivamente  intervenuta  nell'anno. Le modalita' applicative sono state  poi  successivamente  riviste  con  la delibera n. 847/00/CONS (artt.   3  e  4).  L'Autorita',  in  considerazione  dell'esperienza maturata  nel  periodo 2000-2005, in cui le modalita' di applicazione sono  risultate  adeguate e funzionali alle attivita' di vigilanza in materia  di  verifica  delle  condizioni  economiche  di  offerta  al pubblico  praticate  da  Telecom Italia, intende quindi confermare la metodologia adottata e l'insieme dei criteri utilizzati.
 264.   In  merito  alla  richiesta  di  allineare  il  vincolo  di linearizzazione, l'Autorita' ritiene che tale criterio sia necessario a garantire un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo previste dal sistema di "price cap", in modo da tener conto dell'effetto   medio   di   variazione   della  spesa  effettivamente conseguito nel corso dell'anno. Analogamente la sanzione economica si ritiene  costituire  un disincentivo all'applicazione delle riduzioni di spesa inferiori rispetto a quanto stabilito dal vincolo. In merito alle   considerazioni  sui  termini  entro  i  quali  l'Autorita'  si pronuncia,  si  ritiene  tale  termine adeguato e coerente con quanto stabilito  per  le  offerte  tariffarie.  In merito ai maggiori tempi stabiliti  per  le  offerte  che comportano una modifica dei panieri, l'Autorita'  ritiene  che  siano necessari alle attivita' di verifica che in tali casi comporta l'approfondimento di analisi.
 265. In merito alla richiesta di TI secondo la quale il meccanismo di  price  cap  dovrebbe  conteggiare  tutte le offerte speciali ed i volumi  di  traffico  offerti  a titolo gratuito alla totalita' della clientela,  l'Autorita'  ritiene  che  al fine di evitare che offerte speciali  o  promozionali possano produrre effetti sul meccanismo del price cap, tali offerte e tali pacchetti tariffari non possono essere computati   ai   fini   del   rispetto  dei  vincoli  di  price  cap. Analogamente,  anche  le  forme  di  offerta  gratuita di servizi, in qualsiasi  modo  formulate,  non possono essere computate ai fini del rispetto  dei  vincoli  imposti  dalla  delibera  n. 289/03/CONS, ne' eventuali trasformazioni di tali offerte in variazioni permanenti dei prezzi potranno essere computate ai fini del price cap.
 266.  In  riferimento  alla richiesta di Telecom Italia, in merito alla  possibilita'  di  differenziare  i propri prezzi dei servizi di chiamata   locale,  nazionale  e  fisso-mobile  (residenziale  e  non residenziale),   in   base  alla  rete  di  terminazione  degli  OLO, l'Autorita' rileva quanto segue.
 267.  Il controllo del prezzo dell'offerta generalizzata e' legato alla tutela dell'utente finale nei confronti del potere di mercato di Telecom   Italia.   L'obbligo   di   non   discriminare  tra  tariffe generalizzate  on-net  ed off-net e', invece, motivato da esigenze di trasparenza  della  tariffa  verso l'utente finale e dall'esigenza di impedire  che  Telecom  Italia,  innalzando  il prezzo delle chiamate off-net,   annulli   gli   effetti   di   economia   di  rete  legati all'interconnessione con gli altri operatori.
 268.  L'Autorita' ritiene che la posizione di dominanza di Telecom Italia  sui  mercati  rilevanti  in  esame possa indurre la stessa ad adottare  strategie di prezzo a vantaggio della propria utenza con il duplice obbiettivo di elevare barriere tali da rendere non redditizia l'entrata  nel  mercato  ai  potenziali nuovi entranti e a recuperare quote di mercato a danno dei concorrenti presenti sul mercato.
 269. Il regime di controllo dei prezzi finali di Telecom Italia e' finalizzato  per  assicurare  il  pieno  rispetto  del  principio  di trasparenza  tariffaria, a garanzia degli utenti e di una equilibrata concorrenza  e di non discriminazione della tariffa indipendentemente dalla tipologia di traffico e dall'operatore di terminazione.
 270.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  proporzionato l'obbligo di mantenere i prezzi praticati sul territorio nazionale, delle chiamate locali,  nazionali  e  fisso-mobile  (ai  clienti  residenziali e non residenziali) non    differenziati    in    base   all'operatore   di terminazione.  Rimane  ferma  la possibilita' di articolare il prezzo delle chiamate nazionali sulla base della distanza.
 271.  Si  rammenta  che  Telecom  Italia  ha  la  possibilita'  di formulare   per  i  propri  utenti  finali  pacchetti  tariffari  non sottoposti a controllo di prezzo massimo. Per pacchetti tariffari, in assenza  di  limiti  di  prezzo  massimo,  pur  vigendo il divieto di differenziare  il prezzo della singola chiamata in base all'operatore di  terminazione,  Telecom Italia ha la possibilita' di rivalersi dei maggiori  costi  senza  problemi  di compressione dei margini, e cio' anche  in  ragione della ridotta incidenza della terminazione off-net sul  costo medio totale. Pertanto, nel rispetto dei principi a tutela della  concorrenza,  e  limitatamente alle c.d. "offerte tariffarie a pacchetto",  l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia possa sottoporre all'approvazione  della  stessa  offerte  che prevedano modalita' per contenere  entro  un  tetto  ragionevole  i  differenziali  di  costo relativi  alle  chiamate  originate dalla propria rete e terminate su rete di altro operatore;
 272.  In merito alla richiesta di articolazione della retention in due fasce peak e off peak, si ritiene che, fermo restando il rispetto del  principio  di non discriminazione, la possibilita' di articolare la  quota  di  retention  nelle  due fasce, rientri nell'ambito delle politiche  commerciali consentite all'operatore notificato, come gia' definito dalla delibera n. 47/03/CONS.
 273.  Alcuni operatori hanno avanzato la proposta di pubblicare le decisioni  di  autorizzazione  delle offerte sul sito dell'Autorita'. L'Autorita'  osserva  che  Telecom  Italia  qualora  non ottemperasse all'obbligo   di  comunicazione  di  tutte  le  offerte  che  intende introdurre  nel  mercato,  (salvo  l'eccezione  prevista  nel caso di procedure  di  selezione  del fornitore ad evidenza pubblica, oggetto dell'integrazione   alla   consultazione   di   cui   alla   delibera 87/06/CONS),  andrebbe  incontro  a  sanzioni  amministrative  - come previsto  all'art.  98,  commi 8 e 9, del Codice. L'Autorita' ritiene tale prescrizione sufficiente.
 274.  Inoltre,  ai  fini  della pubblicazione, si rimanda a quanto definito  in  merito all'obbligo di trasparenza e pubblicazione delle informazioni,  che  prevede  l'obbligo  di  comunicazione al pubblico delle   modifiche   delle   comunicazioni   economiche   dell'offerta generalizzata con preavviso non inferiore ad un mese.
 
 5.3.2  Obbligo di non applicare prezzi eccessivi. Regolamentazione del  prezzo  del  traffico  fisso-mobile dell'operatore di rete fissa notificato.
 275.  Con la delibera n. 47/03/CONS l'Autorita' ha imposto in capo a  Telecom  Italia il rispetto di alcuni obblighi regolamentari nella fissazione   dei   prezzi   praticati   al  pubblico  delle  chiamate fisso-mobile   con   l'obiettivo   di  "garantire  l'operativita'  di meccanismi  concorrenziali  efficienti  in  presenza  di posizioni di potere".
 276.  In considerazione del valore superiore al 65% delle quote di mercato  detenute  da Telecom Italia nel mercato fisso-mobile, per la clientela  residenziale e non residenziale, e delle ulteriori analisi che  confermano  la  sua  dominanza,  l'Autorita'  ritiene  opportuno confermare  nella  determinazione del prezzo quanto regolamentato con la  delibera  n.  47/03/CONS per le comunicazioni di rete fissa verso rete mobile.
 277.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  che  il prezzo delle chiamate  fisso-mobile  originate  dalla  rete dell'operatore di rete fissa  notificato  debba  articolarsi  in  due fasce orarie, intera e ridotta,  corrispondenti  alle  fasce  orarie vigenti per le chiamate interurbane. Tale prezzo e' indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto  dall'utente chiamato e varia in relazione al prezzo del servizio di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile.
 278.   L'operatore  di  rete  fissa  notificato  e'  obbligato  ad informare  la  clientela  dei  diversi prezzi che saranno praticati a seconda  dell'operatore  mobile  su  cui  e'  terminata  la chiamata, inoltre,  e'  tenuto a fornire, nella fatturazione al cliente finale, l'indicazione   della   quota  di  terminazione  di  spettanza  degli operatori mobili di terminazione delle chiamate fisso-mobile.
 279.  Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni   generali  offerte  alla  clientela  residenziale  e  non residenziale,  praticate  dall'operatore  di  rete  fissa notificato, devono  essere  comunicate  all'Autorita'  con  30 giorni di anticipo sulla data di entrata in vigore e da questa autorizzate.
 280.   Telecom  Italia,  inoltre,  comunica  all'Autorita'  ed  al pubblico,  entro  30  giorni  dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione  da parte degli operatori mobili, la nuova articolazione dei  prezzi  finali,  sulla base dei prezzi di terminazione; entro il medesimo  termine,  Telecom Italia comunica altresi' all'Autorita' le modalita' di calcolo della quota di retention.
 11.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di mantenere
 quanto  regolamentato  con la delibera n. 47/03/CONS relativamente
 alle   modalita'   di   formulazione  dei  prezzi  delle  chiamate
 fisso-mobile  praticati  dall'operatore di rete fissa notificato o
 si ritiene opportuno introdurre differenti modalita'?
 
 Le osservazioni degli operatori
 281.  Un operatore (Telecom Italia) non ritiene adeguato l'attuale schema  per  il  pricing  generalizzato  che  e'  ancorato  ai valori standard della terminazione richiesta dagli operatori mobili. Propone un  adeguamento  del meccanismo formazione dei prezzi per le chiamate fisso-mobile  stabilito  con  la  delibera  47/03/CONS in modo che il prezzo  fisso-mobile  retail  possa riflettere, in modo trasparente e non  discriminatorio,  i  minori  costi  sostenuti per alcune offerte destinate alla grande clientela affari.
 282. Un altro operatore (Vodafone) pur condividendo l'orientamento dell'Autorita'   di   confermare  gli  obblighi  regolamentari  nella fissazione  dei  prezzi  al  pubblico  per  i  servizi  fisso-mobile, richiede  i) l'applicazione  di un'articolazione diversa in relazione ai  diversi  livelli  e  strutture  dei  prezzi di terminazione degli operatori   di   rete   mobile;   ii) una   espressa   autorizzazione dell'Autorita'  alla  proposta  di  nuova  articolazione  avanzata da Telecom  Italia,  che dovra' essere comunicata con un preavviso di 45 giorni,  in  modo  da  consentire  un  intervento fattivo delle parti interessate,  ivi  inclusi  gli  operatori  mobili;  una procedura di autorizzazione  preventiva  analoga  alla  precedente  anche  per  le offerte diverse dalle condizioni generali, prevedendo anche in questo caso  l'intervento  delle  parti  interessate  e  un  preavviso di 45 giorni.
 283.  Alcuni  operatori  (Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali  e  Wind) condividono  la  proposta di mantenere in vigore le regole  definite  con la Delibera 47/03/CONS in merito alle modalita' di  formulazione  dei  prezzi delle chiamate fisso-mobile. Ritengono, tuttavia,    importante    integrare    le    considerazioni   svolte dall'Autorita'  alla  luce  del  controllo di TIM da parte di Telecom Italia  che  assicura un notevole vantaggio competitivo all'operatore dominante  nei  mercati  in oggetto. Pertanto, chiedono di rafforzare gli    strumenti   regolatori   dedicati   alla   valutazione   della replicabilita'  delle  offerte  di  TI  e  in  particolare, ritengono necessario  escludere  l'utilizzo  del  test  1  di cui alla delibera 152/02/CONS,  in  quanto  il  solo test 2 e' in grado di garantire il rispetto  del  principio  di  parita' di trattamento. Con riferimento alle  "offerte  a  volume  e  ai  profili  di  prezzo  diversi  dalle condizioni   generali   offerte   alla   clientela",   gli  operatori sottolineano che il provvedimento dell'Autorita' Antitrust (A351), ha sancito  che  tali  azioni  commerciali  devono  essere  condotte nel rispetto  di  criteri  oggettivi di determinazione degli sconti e non sulla  base  di  caratteristiche soggettive tipiche di un particolare cliente o categoria di clienti.
 284.  Due  operatori  (Tele  2  e  Welcome Italia) non condividono l'orientamento  dell'Autorita'  e richiedono di revocare gli obblighi di  cui alla delibera 47/03/CONS concernenti la fissazione del prezzo massimo  della quota di retention nonche' di introdurre il meccanismo di    controllo    basato    sulla   verifica   dei   prezzi   minimi ("price-floor") praticabili dall'operatore di rete fissa notificato.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 285.  In  merito al punto avanzato da Telecom Italia sull'ipotesi, che  l'attuale  schema  di  pricing  per le chiamate fisso-mobile sia proporzionato  in  base  ai minori costi sostenuti per alcune offerte destinate   alla   grande   clientela   affari,   non   e'  condiviso dall'Autorita'.  Siffatto  meccanismo  puo'  condurre  a strategie di prezzo  anticompetitive  da  parte dell'operatore dominante, il quale sarebbe   incentivato   a   praticare   condizioni   economiche  piu' vantaggiose,  relativamente alla componente di traffico fisso mobile, per le offerte rivolte alla grande clientela affari.
 286.  La  richiesta,  di  Vodafone  di  applicare un'articolazione diversa  in  relazione  ai  diversi livelli e strutture dei prezzi di terminazione degli operatori di rete mobile non puo' essere condivisa dall'Autorita'.  Il  mercato di terminazione mobile e' caratterizzato da  dinamiche  competitive  diverse da quelle presenti nei mercati in esame.  Tali  dinamiche  sono  opportunamente  analizzate nell'ambito dell'analisi del mercato n.16, cui si rimanda.
 287.  Con  riferimento  alla  richiesta  di  modifica  dei  tempi, l'Autorita'   ritiene  che  tale  termine  sia  coerente  con  quello stabilito  per i termini definiti per gli altri servizi sottoposti al vincolo   di   programmazione   pluriennale   dei  prezzi.  Pertanto, l'Autorita' conferma i termini precedentemente proposti.
 288.   A   seguito   delle   risposte   ricevute,  di  sostanziale condivisione  della  proposta  dell'Autorita'  di  confermare  quanto regolamentato   per   la   definizione   del  prezzo  delle  chiamate fisso-mobile,  ed  a  seguito  dell'esperienza  maturata  nel periodo 2000-2005,  in  cui  le  modalita'  di  applicazione  sono  risultate adeguate  e  funzionali  alle  attivita'  di  vigilanza in materia di verifica delle condizioni economiche di offerta al pubblico praticate da  Telecom  Italia,  l'Autorita',  intende confermare la metodologia adottata e l'insieme dei criteri utilizzati dalla delibera 47/03/CONS in  merito  alle  modalita' di formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticate dall'operatore dominate.
 289. In relazione alla definizione della quota di retention e alla modalita' di applicazione del meccanismo di price cap per le chiamate fisso-mobile,  si  conferma  l'art. 3 della delibera n. 47/03/CONS in merito  alla possibilita' per l'operatore di rete fissa notificato di articolare la quota di retention su due fasce orarie intera e ridotta nel  rispetto,  comunque,  del principio di non discriminazione e dei vincoli di cap.
 290.  La verifica del principio di non discriminazione sulla quota di  retention  viene  effettuata utilizzando i valori di terminazione mobile  risultanti  dagli  accordi di interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS.
 291.  Per  quanto riguarda il valore iniziale del sistema di price cap  per la quota di retention e' quello risultante, sulla base degli attuali  vincoli  stabiliti sulla base della 289/03/CONS e 47/03/CONS e' quello risultante al 31 dicembre 2006 per i due panieri sottoposti a vincolo.
 
 5.3.3.  Parita' di trattamento, non discriminazione e orientamento al costo: i test di prezzo.
 292.  I  controlli  che  l'Autorita'  effettua  sui  prezzi finali praticati  da  Telecom Italia hanno la doppia finalita' di tutelare i consumatori,  attraverso il meccanismo di price cap (prezzi massimi), e di salvaguardare le condizioni competitive mediante verifiche delle soglie  minime  di  prezzo (price floor). L'intervallo compreso fra i prezzi  massimi  e  i  price  floor  consente  contemporaneamente  di tutelare i consumatori e di garantire la competizione sul mercato.
 293.  L'Autorita',  al  fine  di  verificare il rispetto dei price floor  e di controllare che i prezzi delle offerte dei servizi finali siano  determinati dall'operatore avente notevole forza di mercato in considerazione  dei  principi  di  parita'  di  trattamento,  di  non discriminazione  e  di  orientamento  al  costo, ha introdotto con la delibera n. 152/02/CONS (articolo 4 - Linee guida per la verifica dei prezzi  dei  servizi  finali) l'obbligo  di  sottoporre le offerte di Telecom Italia ai test di prezzo.
 294.  Tale  obbligo  consente  di  prevenire, nella formazione dei prezzi finali da parte di Telecom Italia, l'insorgenza di fenomeni di compressione  dei  margini  a  scapito  degli  operatori concorrenti, garantendo  a  questi  ultimi  di  competere  a parita' di condizioni economiche con Telecom Italia sul mercato dei servizi finali.
 295.  La  discriminazione  si  riferisce sia alla possibilita' che servizi  simili  siano  offerti  a  gruppi  o  a  singoli  clienti  a condizioni  diverse  senza che cio' sia giustificato da una oggettiva differenza  dei  costi  sostenuti,  sia  alla circostanza nella quale servizi  con  costi  diversi  siano  offerti allo stesso prezzo. Tale pratica puo' essere finalizzata dall'operatore dominante ad acquisire segmenti  di  clientela  particolarmente  profittevoli  o a sottrarre quote  di  mercato  alla  concorrenza.  L'Autorita',  dunque, ritiene opportuno  controllare  le  condizioni  di offerta dei servizi finali dell'operatore  avente  notevole  forza di mercato per verificare che sia rispettato il principio di non discriminazione.
 296.  L'Autorita'  ha  fissato  con  la delibera n. 152/02/CONS le modalita'  e  i  criteri  necessari  per definire le soglie minime di prezzo   che   Telecom   Italia   e'  obbligata  a  rispettare  nella predisposizione  delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia locale,  nazionale e fisso-mobile rivolte alla clientela residenziale e non residenziale.
 297.  Le analisi di mercato svolte hanno portato alla designazione di  Telecom  Italia  quale operatore avente notevole forza di mercato nei  sei  mercati  individuati  che  risultano  caratterizzati  da un consolidamento  o  da  recuperi  delle  quote  di  mercato  da  parte dell'operatore  dominante.  All'esito  delle  analisi dei mercati dei servizi    intermedi,    con    specifico    riferimento   a   quelli dell'interconnessione appare opportuno mantenere, in capo all'impresa dominante gli obblighi concernenti la parita' di trattamento definiti con   la   delibera  n.  152/02/CONS  apportando  delle  integrazioni finalizzate a rafforzarne l'efficacia.
 298.  L'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia possa utilizzare la sua  posizione  di  operatore dominante e verticalmente integrato per ledere  i  concorrenti  nel  mercato dei servizi di telefonia locale, nazionale  e  fisso-mobile.  L'Autorita', inoltre, reputa che Telecom Italia  possa  assumere  comportamenti anticompetitivi soprattutto in quei  mercati  maggiormente  profittevoli,  come  quello  dei servizi rivolti   alla   clientela  non  residenziale;  a  conferma  di  tale osservazione,  si  segnala che nel primo semestre 2003 l'Autorita' ha registrato,  a  seguito  delle  analisi di mercato, un recupero delle quote di Telecom Italia nei mercati non residenziali.
 299.  Il Codice prevede che l'operatore detentore di significativo potere  di mercato non pratichi politiche di prezzo discriminatorie e prezzi  predatori  al fine di restringere la concorrenza nei mercati. In  particolare, l'art. 67 comma 2 del Codice prevede che l'Autorita' possa  imporre  obblighi  volti  a  prevenire  la  pratica  di prezzi predatori  da  parte  degli operatori dominanti. La pratica di prezzi predatori,  peraltro,  contrasta  con  gli  obiettivi  dell'attivita' regolamentare  previsti dall'art. 13 comma 4, lett. b) concernenti le restrizioni  e le distorsioni della concorrenza, e dal comma 5, lett. d) del  Codice  relativi  alle  discriminazioni nel trattamento delle imprese.
 300.  I  test  di prezzo, la cui disciplina trova supporto proprio nell'articolo  67 del Codice, consentono all'Autorita' di confrontare i  prezzi  proposti  da  Telecom  Italia  per  i servizi di telefonia locale,    nazionale    e    fisso-mobile    (per    la    parte   di retention) residenziali  e non residenziali con due livelli di soglia di costo:
 a) un  primo livello di soglia di costo e' determinato al fine di verificare  che  le  condizioni  economiche  dell'offerta  consentano all'operatore  dominante  il  recupero  dei costi di rete e dei costi commerciali  per  offrire  i  propri  servizi in maniera remunerativa (Test 1);
 b) un  secondo  livello  di  soglia  di  costo  e'  definito  per controllare   che  le  condizioni  economiche  dell'offerta  proposta dall'operatore  dominante  possano  essere  replicate da un operatore alternativo  efficiente  che  operi nel medesimo mercato del servizio esaminato (Test 2).
 
 301.  Nell'allegato  E alla delibera n. 152/02/CONS sono riportate al   paragrafo  1  le  modalita'  di  calcolo  e  gli  algoritmi  che l'Autorita'  ha  adottato  ai  fini  della  fissazione dei livelli di soglia dei test di prezzo.
 302.  La Contabilita' Regolatoria (art. 1, delibera 152/02/CONS) e l'Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) di Telecom Italia, (art.  3  delibera  n.  152/02/CONS), costituiscono la fonte dei dati utilizzati negli algoritmi di calcolo dei test 1 e 2.
 303.  L'Autorita'  ritiene  che  i  test  di prezzo definiti dalla delibera  n. 152/02/CONS rispondano all'esigenza di garantire, con un controllo  ex  ante,  da  un  lato  che  l'operatore  detentore di un significativo potere di mercato non pratichi prezzi predatori volti a restringere  la  concorrenza,  dall'altro che lo stesso operatore non pratichi   condizioni   economiche   discriminatorie   tra  operatori interconnessi  e  le  proprie  divisioni  interne fissando prezzi che comprimono i margini di profitto degli operatori concorrenti.
 304.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  di  realizzare  tale verifica  ex  ante  su  tutte  le  offerte che Telecom Italia intende commercializzare,   comprese   quelle   rivolte  alla  clientela  non residenziale  e  basate  su  listini  e/o  accordi  riservati  a tale mercato,  confermando  quanto  disciplinato  con  l'Allegato  D della delibera n. 152/02/CONS in base al quale tutte le nuove condizioni di offerta  rivolte  alla clientela residenziale e non residenziale o le modifiche  a  condizioni  di  offerta  preesistenti  sono  presentate all'Autorita' con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista  per la loro commercializzazione. Tale obbligo, propedeutico alla  verifica  del  rispetto dei test di prezzo 1 e 2 previsti dalla delibera   n.  152/02/CONS,  si  rende  necessario  alla  luce  della possibilita'   da  parte  dell'operatore  dominante  di  omettere  di sottoporre  al sistema di controlli ex ante le offerte potenzialmente lesive   della  concorrenza.  Le  offerte  sono  comunicate  da  tale operatore riportando tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima come,  ad  esempio,  le  eventuali  classi  di  sconto che si intende praticare  ai  clienti finali. Per quanto riguarda le gare pubbliche, sebbene, in base al parere del Consiglio di Stato n. Sezione 598/2001 del  29  maggio  2002,  l'obbligo di comunicazione preventiva "non e' applicabile  alle  offerte  presentate  in  sede  di  gara pubblica", l'Autorita'  ha  "pieno  titolo  ad  esercitare  i  propri  poteri di vigilanza  e,  eventualmente,  sanzionatori anche nei confronti degli atti  e  comportamenti  posti in essere dalle imprese nell'ambito dei procedimenti  di  gara  che  interessano  lo  specifico mercato delle telecomunicazioni"  in  base  al  parere  del  Consiglio  di Stato n. Sezione 5611/2003 del 25 febbraio 2004.
 305.  Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti,  l'Autorita'  si  esprime  in  ordine alla non conformita' della  proposta  sottoposta  ai  test  di  prezzo nei predetti trenta giorni   decorrenti   dal   ricevimento   della   comunicazione.   La commercializzazione  delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto.
 306.  Qualora  le  proposte  soggette  a  verifica  richiedano  un approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni puo' essere   prorogato  di  ulteriori  trenta  giorni,  dandone  motivata comunicazione all'operatore.
 12. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli
 obblighi   previsti  dalla  delibera  n.  152/02/CONS  concernenti
 modalita'   e   tempistiche   di  comunicazione  delle  condizioni
 economiche  dei  servizi offerti alla clientela residenziale e non
 residenziale?
 
 Le osservazioni degli operatori
 307. Un operatore (Telecom Italia) non ritiene che, soprattutto in relazione  alle  offerte  ai  grandi  clienti  affari,  gli  obblighi concernenti modalita' e tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche  siano  proporzionati.  Ritiene  piu'  efficiente  che  le informazioni   necessarie   per   la   verifica   dei   test  avvenga contestualmente  alla  commercializzazione  di  una nuova offerta o a modifiche   di   offerte   preesistenti   e   che  l'Autorita'  possa eventualmente  richiedere  modifiche dell'offerta successivamente. In particolare, nel caso di offerte presentate in sede di gara pubblica, gli  obblighi  di  comunicazione  non devono applicarsi. Sarebbe piu' efficiente   la   definizione   di  vincoli  che  incentivino  TI  ad auto-regolarsi attraverso l'assunzione di impegni.
 308.  Un  altro  operatore  (Vodafone) suggerisce di estendere gli obblighi  di  comunicazione  delle  condizioni  economiche da 30 a 45 giorni.  Tali obblighi dovrebbero essere integrati con il recepimento degli   impegni  sottoscritti  da  TI  nell'ambito  del  procedimento antitrust  A351,  impegni che andrebbero estesi anche alle offerte ai clienti  affari  di  piccole  e  medie  dimensioni. Nell'ambito delle offerte  integrate  ,si  dovrebbe  dare evidenza separata dei singoli servizi  di  rete  fissa.  Dovrebbe essere concesso agli OLO di poter esprimere  le  proprie  considerazioni  sulla base di un documento di sintesi della proposta tariffaria.
 309.  La  maggior  parte  degli  operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind), pur condividendo la proposta di mantenere  gli  obblighi  in  materia  di  modalita' e tempistiche di comunicazione  delle  condizioni  economiche dei servizi offerti alla clientela,   intende   sottolineare   l'importanza  di  garantire  la competizione  sul  mercato  al  fine  di  tutelare  i consumatori nel medio-lungo periodo attraverso l'applicazione di controlli sui prezzi finali  praticati da Telecom Italia. A proposito delle gare pubbliche gli  operatori ritengono ragionevole che, "TI non debba comunicare in anticipo  all'AGCOM  le offerte rese in ambito di gara per ragioni di riservatezza   commerciale",   tuttavia   "tale  deroga  dall'obbligo generale  la esenti anche dal rispetto della generale normativa della concorrenza,  pienamente  recepita  dalla  regolamentazione vigente". Tali   offerte   devono   comunque   essere   soggette  al  controllo dell'Autorita'   a  valle  dell'assegnazione  della  gara.  Ritengono sufficienti il termine di 30 giorni per la comunicazione dell'offerta prima della sua commercializzazione.
 310.  Alcuni  operatori (MCI, Tele 2 e Welcome Italia) condividono l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  di  mantenere  gli obblighi previsti  dalla  delibera  n.  152/02/CONS  concernenti  modalita'  e tempistiche  di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale. Gli operatori ritengono  opportuno  di mantenere un meccanismo di verifica dei test di  prezzo al fine di evitare pratiche di compressione dei margini da parte dell'operatore dominante.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 311.  In  risposta  alle osservazioni degli operatori, l'Autorita' ritiene,  ai sensi della 67 del Codice, di dover confermare l'obbligo di  controllo  dei prezzi delle offerte di Telecom Italia, al fine di garantire  il  rispetto del principio di non discriminazione, parita' di trattamento e il divieto di fissare prezzi predatori.
 312.  Tuttavia,  anche a seguito delle osservazioni ricevute dagli operatori  e  dell'integrazione  alla  consultazione pubblica, di cui alla  delibera  n.  87/06/CONS,  l'Autorita'  ha valutato che offerte caratterizzate  da  modalita'  diverse  di  selezione del servizio di selezione  del fornitore del servizio, possono giustificare procedure di comunicazione differenti. In particolare, l'Autorita' distingue le due  seguenti  tipologie di offerte sulla base dei diversi meccanismi di sottoscrizione:
 a) le  offerte  tariffarie, rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, che includono i pacchetti tariffari, ovvero listini specifici  la  cui  sottoscrizione  avviene per adesione da parte del cliente oltre a quelli che richiedono soluzioni specifiche;
 b) le  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del fornitore  promosse  da  clienti privati, ovvero procedure di gara in cui   il   cliente,   non  residenziale,  fissa  la  tipologia  e  le caratteristiche  dei  servizi  che  vuole  acquisire, con le relative quantita'  e  modalita'  di  contratto  e  svolge una comparazione di offerte  presentate  da piu' fornitori, scegliendo quella che risulta economicamente piu' vantaggiosa.
 
 313. L'Autorita' ritiene di declinare diversamente le procedure di comunicazione  delle  offerte  tariffarie  nelle  quali  il prezzo e' assunto  come  dato  o  poco modificabili da parte del cliente, dalle offerte  definite  in  ambito  di  selezione pubblica, nelle quali il cliente  definisce  le  condizioni  del  bando, ovvero cui oltre alle specifiche  tecniche,  le  condizioni  di  fornitura  ed  i  tempi di selezione.
 314.  Pertanto,  in  relazione  alle offerte tariffarie, affinche' l'Autorita'  possa  svolgere  la  verifica  delle offerte che Telecom Italia  intende  commercializzare, si ritiene di confermare l'obbligo di  comunicazione all'Autorita' delle nuove offerte nei termini e con le modalita' previste all'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS.
 315. In relazione alle modalita' di comunicazione delle offerte ad evidenza   pubblica   rivolte   alla   clientela   non  residenziale, l'Autorita'  ha  ritenuto, pertanto, di dover sottoporre ad ulteriore verifica  alcune proposte di modifica della delibera n.152/02/CONS. A tal  fine,  in  data  17  marzo  2006,  l'Autorita' ha pubblicato una consultazione  pubblica  ad  integrazione  di  quanto stabilito nella delibera   410/04/CONS   allo  scopo  di  approfondire  alcune  delle tematiche  emerse anche in merito alle procedure per la presentazione e valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia.
 316.  Sul  punto  le conclusioni dell'Autorita' sono riportate, in risposta alle valutazioni degli operatori, alla domanda n.2 del testo di consultazione, di cui all'Allegato A2.
 317.  Per  quanto  riguarda le modalita' di comunicazione, ai fini del  controllo  dei prezzi, per le offerte definite in ambito di gare per  pubblici  appalti,  si  rimanda, altresi', alla domanda n. 2 del testo di consultazione, di cui all'Allegato A2.
 
 (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n. 410/04/CONS)
 
 318.  L'Autorita',  inoltre, ritiene opportuno mantenere l'obbligo di  pubblicazione  dei  dati,  come  da  Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della medesima  delibera  e  ritiene  altresi' di confermare le linee guida previste   dall'Allegato  E  alla  delibera  n.  152/02/CONS  per  la valutazione  dei  livelli  di  soglia  dei  test di prezzo. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che il test di prezzo applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile) sia ulteriormente   differenziabile  tra  clientela  residenziale  e  non residenziale  in  coerenza  con  la definizione dei mercati rilevanti individuati. A tal fine dovranno essere adeguate le tabelle riportate nel  citato  Allegato  A.  Inoltre,  dal momento che relativamente al calcolo  del  ritorno  minimo  sul  capitale investito dell'aggregato commerciale   era   previsto   nell'Allegato   E  l'utilizzo  in  via provvisoria  del  WACC (Weighted Average Cost of Capital) fissato per gli  aggregati  regolatori  Telecom Rete di Accesso e Telecom Rete di Trasporto,    l'Autorita'    ritiene    opportuno    procedere   alla determinazione  del  tasso  di  remunerazione  del capitale anche per l'aggregato   regolatorio   Telecom   Commerciale,   ai   fini  della valutazione del test di recupero dei costi.
 13. Si ritiene che la metodologia utilizzata dall'Autorita' per
 la  verifica dei prezzi dei servizi di telefonia locale, nazionale
 e  fisso-mobile  (retention) residenziale e non residenziale siano
 sufficienti  per  garantire  la  parita'  di  trattamento,  la non
 discriminazione e l'orientamento al costo delle offerte di Telecom
 Italia?
 14. Si ritiene che vi siano altri strumenti o altre metodologie
 rispetto  a quelle previste dalla delibera n. 152/02/CONS in grado
 di  migliorare  l'efficacia del meccanismo di controllo dei prezzi
 delle nuove offerte commerciali di Telecom Italia?
 15.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare le
 soglie  di  costo  dei  test  1  e  2  differenziando non solo per
 tipologia   di   servizi   ma  distinguendo  anche  tra  clientela
 residenziale e non residenziale?
 16 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un
 tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato regolatorio di
 Telecom Commerciale ai fini del test 1?
 
 Le osservazioni degli operatori
 319.  Un operatore (Telecom Italia), ritiene che la metodologia di verifica   dei  prezzi  delle  offerte,  attraverso  il  test  1  (di sottocosto) e  il  test  2  (di  replicabilita), debba essere rivista nell'ambito  delle  analisi di mercato e che sia costituito un tavolo tecnico  tra  gli operatori e l'Autorita'. L'operatore sottolinea che la  previsione  di  soli  obblighi  di  contabilita'  regolatoria sia sufficiente  perche'  l'Autorita'  possa verificare il rispetto degli obblighi sul mercato al dettaglio da parte dell'operatore notificato.
 320. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind e  Vodafone) giudicano  positivamente  le norme vigenti in materia di parita'  di trattamento, e rimarcano che la verifica del prezzo venga fatta   separatamente   per  ciascun  servizio  a  traffico  (locale, nazionale,  fisso-mobile).  Gli  operatori, a tal proposito, chiedono che  l'Autorita'  integri  le  norme esistenti con la formalizzazione delle  procedure  di  gestione  del  test  di  prezzo per velocizzare l'attivita'  di  verifica dell'Autorita' attraverso la gestione di un database  generale  per il controllo delle offerte generalizzate e di un  database  campionario  per  le  offerte  rivolte  ad un target di clienti.
 321.  Alcuni  operatori  (Tele2  e  Welcome Italia) ritengono, che l'attuale  metodologia  utilizzata dall'Autorita' per la verifica dei prezzi dei servizi di telefonia locale, nazionale e fisso-mobile, non sia   sufficiente   a   garantire  la  parita'  di  trattamento,  ne' appropriata  nel  garantire il rispetto dell'orientamento al costo da parte di Telecom Italia.
 322.   In  merito  all'eventualita'  di  rivedere  la  metodologia utilizzata   per   i   test   di   prezzo,   un   operatore  (Telecom Italia) auspica  che  questa  sia  rivista  nel senso di applicare la medesima  base di costi nel calcolo dei price floor e nell'offerta di riferimento  di  TI  e  che  si  applichi la metodologia del LRIC per determinare i costi dell'operatore efficiente.
 323.  Alcuni operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) intendono  sottoporre a codesta Autorita' l'introduzione di uno strumento  aggiuntivo  e  di  una  modifica  procedurale che concerne l'applicazione  del  test di prezzo. In merito gli operatori chiedono che   le   decisioni   di   autorizzazione   delle   offerte  vengano pubblicizzate  sul  sito  Web  dell'Autorita'  nello stesso giorno di avvio  e  pubblicazione  dell'offerta.  In merito alle metodologie di applicazione   del   test  di  prezzo  gli  operatori  ritengono  che l'Autorita'  debba  rivedere  le  modalita'  applicative  dei test di prezzo  in  considerazione  del  diverso  grado di competitivita' dei mercati.   Altri  operatori,  (Tele  2  e  Welcome  Italia),  invece, propongono di effettuare una nuova analisi economica per definire gli incentivi  all'infrastrutturazione  nella  rete  di  accesso da parte degli  operatori alternativi, di rimuovere il fattore di attenuazione applicabile  ai  costi di interconnessione, ne' alla realizzazione di infrastrutture proprietarie nella rete di accesso.
 324.  Circa  l'orientamento  dell'Autorita' di calcolare le soglie dei test 1 e 2 differenziando per tipologia di clientela residenziale e   non   residenziale,  un  operatore  (Telecom  Italia) auspica  la differenziazione dei test di prezzo per tipologia di clientela affari e  residenziale  e, con riferimento alla clientela affari, tra PMCA e GCA.  Inoltre, in considerazione del fatto della differente struttura impiantistica  di  riferimento  e  dei  differenti costi commerciali, l'operatore  auspica  che le soglie siano differenziate per tipologia di  offerta,  per  adesione  o negoziata. In relazione alle offerte a pacchetto,  l'operatore  ritiene  che  la verifica dei test di prezzo vada  fatta  in  riferimento  all'intero pacchetto e non come propone l'Autorita'   per   ciascuno  dei  servizi  a  traffico  inclusi  nel pacchetto.
 325.  Alcuni operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind), rilevano l'orientamento dell'Autorita', di distinguere i costi fra  clientela  residenziale  e  non  residenziali,  non apporterebbe vantaggi conoscitivi significativi, comportando difficolta' operative nella ripartizione dei costi.
 326. Un operatore (Telecom Italia) non ritiene opportuno procedere alla determinazione del tasso di remunerazione dell'aggregato Telecom Commerciale  in quanto l'ammontare del costo del capitale commerciale dei  servizi  di  fonia  e'  del tutto trascurabile. La maggior parte degli  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind e Vodafone,   Tele   2   e   Welcome   Italia) sono   favorevoli   alla determinazione   del   tasso   di   remunerazione  del  capitale  per l'aggregato  regolatorio  Telecom  Commerciale,  ma  solo  dopo  aver determinato  il  corrispondente  tasso,  in maniera separata, per gli aggregati Accesso e Trasporto.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 327.  In  risposta  alle  osservazione  avanzate  da  un operatore (Telecom  Italia),  l'Autorita'  evidenzia che l'esistenza di diversi meccanismi  di  sottoscrizione delle offerte, deriva dalla necessita' di  adottare modalita' di adesione - a seguito di negoziazione oppure moduli  standardizzati  - atte a soddisfare le diverse esigenze della clientela  nella  selezione  del  fornitore del servizio. L'Autorita' ritiene  che  l'esistenza  di strategie commerciali differenziate, in funzione della modalita' di selezione del fornitore del servizio (per adesione o negoziazione dell'offerta), non sia condizione sufficiente per  distinguere segmenti di mercato, in particolar modo, all'interno della  clientela  affari.  Cio', in quanto, fatto salvo il differente meccanismo di selezione del fornitore, la dinamica della domanda e le caratteristiche dell'offerta sono comuni a tutta l'utenza affari.
 328.  Una  distinzione  dei price floor, per le offerte tariffarie rivolte   alla   clientela  affari,  su  questa  base,  permetterebbe all'operatore  notificato di attuare una discriminazione dei prezzi e di  sussidiare  una  fascia  di  consumatori  a spese di un'altra per acquistare  quote  sui  mercati  piu' redditizi. I clienti affari con volumi  di  spesa  inferiori  pagherebbero prezzi maggiori rispetto a quelli che si potrebbero formare in presenza di un unico mercato.
 329.  Alla  luce  delle considerazioni svolte, l'Autorita' ritiene corretto e proporzionato individuare una soglia di replicabilita' per le offerte rivolte alla clientela affari ed una soglia per le offerte rivolte  alla  clientela  residenziale  adattando la metodologia alla diversa  struttura  di  costo  sottostante  l'offerta  residenziale e dell'offerta non residenziale.
 330.  Con riferimento alla richiesta di utilizzare il modello LRIC per  la  definizione dei costi dell'operatore efficiente, l'Autorita' rimanda a quanto espresso sul punto nel provvedimento sui mercati dei servizi  all'ingrosso  di  transito, terminazione e raccolta (mercati n.8,  n.9  e  n.10) laddove  si rileva che "l'insieme di ipotesi alla base  dei  costi incrementali puo' modificare significativamente e in modo non trasparente i costi effettivamente sostenuti dall'operatore. Gli  aggiustamenti  previsti  dalle contabilita' a costi incrementali hanno   quindi   effetti   imprevedibili   sui   prezzi  dei  servizi regolamentati   a   seconda   di   come  sono  costruite  le  ipotesi comportamentali  di  un  potenziale  operatore efficiente". Pertanto, come  gia'  evidenziato in tale provvedimento l'Autorita' ritiene non opportuno utilizzare tale metodologia.
 331.  In  merito  alla richiesta di Telecom Italia di applicare la medesima  base di costi nel calcolo dei price floor e nell'offerta di riferimento,  l'Autorita'  osserva  che  in considerazione dei lunghi tempi  che  puo'  comportare  il  processo  di  certificazione  della contabilita'  regolatoria  da  parte dell'organismo indipendente puo' verificarsi  un  conseguente  disallineamento  temporale tra i valori contabili  utilizzati  nel  test  di  sottocosto riferiti ad esercizi passati  e  i  valori  dell'offerta di riferimento dell'anno in corso utilizzati nel calcolo del test di replicabilita'.
 332. L'Autorita' ritiene, pertanto, che ai fini delle verifiche ex ante  sui  prezzi  delle  offerte di Telecom Italia, il controllo del superamento   delle  soglie  di  prezzo  sia  effettuato  sulla  base dell'ultima   contabilita'   regolatoria   trasmessa   all'Autorita', accompagnata  da  un'autocertificazione  della veridicita' dei dati e della  loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98.
 333.  Inoltre,  l'Autorita'  ha  rilevato la disomogeneita' tra le diverse  basi  di  costo  utilizzate  nei  test  di  sottocosto  e di replicabilita'  dovute all'evoluzione delle curve di costo nel tempo, anche  alla luce delle riduzioni previste dal sistema di network cap, per  i costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di riferimento.  In  sede  di  valutazione  del rispetto dei vincoli, si ritiene  che  possano  essere  valutate  le modalita' di allineamento delle basi di costo utilizzate.
 334.  Per quanto riguarda le specifiche dei test di prezzo, questi sono realizzati come previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, anche se e'  evidente  che la specificita' dei costi sostenuti da un operatore nella  fornitura  dei  servizi  di  telefonia al dettaglio all'utenza residenziale  e all'utenza non residenziale dovra' essere considerata nei parametri che determinano le soglie.
 335.  L'efficace  applicazione  di siffatta modalita' di controllo presuppone  anche  la definizione di adeguati sistemi di contabilita' dei  costi e di separazione contabile finalizzati a verificare la non discriminazione e la parita' di trattamento interna-esterna.
 336.  L'Autorita'  ritiene  necessario  che  la  contabilita',  in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti, rechi il dettaglio dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di chiamata  locale, nazionale e fisso-mobile per i clienti residenziali e non residenziali.
 337.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  imporre  a  Telecom  Italia l'obbligo  di  contabilita' dei costi che dia evidenza degli elementi di  dettaglio  necessari  per  le  verifiche dei test di prezzo sulle offerte  rivolte  alla clientela residenziale e sulle offerte rivolte alla  clientela non residenziale. Pertanto, Telecom Italia adegua gli aggregati  regolatori,  di cui al prospetto riportato nell'Allegato A della delibera 152/02/CONS, relativi ai i servizi di traffico locale, nazionale  e  fisso-mobile  distinguendoli per tipologia di clientela residenziale  e non residenziale. Telecom Italia, pertanto, e' tenuta a  fornire  nel  conto  economico  per  i servizi di traffico locale, nazionale   e   fisso-mobile  distinti  per  tipologia  di  clientela residenziale e non residenziale, il dettaglio dei ricavi e dei costi. Relativamente  agli  elementi di dettaglio, Telecom Italia comunica i volumi,  (numero  di  chiamate  e  minuti di traffico), e i costi per ciascuno dei servizi a traffico e distinti per tipologia di clientela residenziale e non residenziale.
 338. Per quanto riguarda i fattori di utilizzo delle componenti di rete,  l'Autorita'  ritiene necessario che i prezzi di trasferimento, per  ciascuna  tipologia  di  chiamata,  siano  ottenuti individuando distinti   coefficienti   di  utilizzo  per  i  servizi  di  chiamata residenziale  e  non  residenziale  nel  caso  delle chiamate locali, nazionali  e  fisso mobile. A tal fine, l'Autorita', nel rispetto del principio  di non discriminazione, ritiene che le tabelle dei routing factors   definite  nella  contabilita'  regolatoria  debbano  essere integrate in tal senso e che i prezzi di trasferimento corrispondenti debbano  essere  ricavati sulla base dei prezzi di interconnessione e dei  prezzi  di  trasferimento  relativi  agli  altri servizi offerti internamente.  Telecom  Italia,  e'  tenuta  ad  adattare le relative tabelle  di cui all'Allegato A, cosi' some modificato nell'ambito del provvedimento relativo all'analisi dei mercati n. 8, n. 9 e n.10.
 339.  L'Autorita'  ritiene  che  tali  disposizioni  sui  dati  di contabilita',  siano  necessarie  per  il  controllo dei prezzi delle offerte  di  Telecom  Italia,  che  rientrano  tra  gli  obblighi  di contabilita'   dei   costi,   volti  al  rispetto  della  parita'  di trattamento  interno  - esterno attuabili nell'ambito dei mercati nei provvedimenti sui mercati in esame.
 340.  Per  quanto  riguarda la richiesta di Telecom Italia secondo cui  il  controllo  dei prezzi delle offerte a pacchetto, va fatto in riferimento  all'intero  pacchetto  e  non per ciascuno dei servizi a traffico  inclusi  nel  pacchetto, l'Autorita' ritiene che il test di prezzo  debba essere applicato separatamente per ciascuno dei servizi a  traffico  (locale, nazionale, fisso-mobile) e non sull'insieme dei servizi  offerti,  e che questo sia ulteriormente differenziabile tra clientela   residenziale  e  non  residenziale  in  coerenza  con  la definizione dei mercati rilevanti individuati.
 341.  In  merito  alla  proposta  di  pubblicare  le  decisioni di autorizzazione  delle  offerte  sul sito dell'Autorita', si ribadisce quanto  gia'  detto  in  risposta  alla  domanda  n.10  del  presente documento.
 342.  Relativamente  al  calcolo  del  ritorno minimo sul capitale investito  dell'aggregato  Commerciale,  l'Autorita'  applica, in via provvisoria il WACC fissato per gli aggregati regolatori Telecom Rete di  Accesso  e  Telecom Rete di Trasporto. Nella delibera 410/04/CONS l'Autorita'   aveva   proposto   la   determinazione   del  tasso  di remunerazione  del capitale anche per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale,  ai  fini  della  valutazione  del  test di recupero dei costi.
 343.  Tuttavia,  l'Autorita',  in  linea  con  quanto  disposto in delibera  n. 4/06/CONS ha determinato un unico tasso di remunerazione del capitale, non differenziato per aggregati regolatori. Nell'ambito di tale procedimento istruttorio sono stati analizzati i coefficienti Beta  di  societa' italiane ed estere operanti in settori di pubblica utilita'  caratterizzati  da  diversi  gradi  di  concorrenza come il settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico.
 344.  Al  termine  dell'analisi  dei coefficienti Beta di societa' italiane ed estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri settori  di  pubblica  utilita', l'Autorita' ha concluso che, sebbene esistono  metodologie consolidate per il calcolo di Beta divisionali, i  dati  osservati  (relativi  a  oltre 20 societa) non consentono di identificare  una  relazione  significativa  tra rischio di impresa e grado  di  infrastrutturazione  nelle  reti  di  accesso e trasporto. L'Autorita'  pertanto  applica  il  WACC  fissato  per  gli aggregati
 |  |  |  | regolatori Telecom Rete di Accesso e di Trasporto. 345. Sulla base di quanto premesso, l'Autorita' ha ritenuto che un coefficiente   Beta  apposito  per  l'aggregato  regolatorio  Telecom Commerciale  non  era determinabile ai fini del calcolo del costo del capitale.
 346.  Le  osservazioni  presentate dagli operatori nel corso della consultazione   pubblica   hanno   evidenziato   che   le  condizioni concorrenziali sui mercati dei servizi di chiamata locale,nazionale e fisso-mobile   residenziale   e   non  residenziale,  siano  tali  da richiedere  un rafforzamento del controllo della sostenibilita' delle offerte  commerciali  di  Telecom  Italia  da  parte  di un operatore efficiente  (test  2),  rendendolo  una  condizione necessaria per la presenza sul mercato dette offerte.
 347. Sulla possibilita' di rendere vincolante il superamento della soglia  di replicabilita' per la commercializzazione delle offerte di Telecom Italia, si rimanda, pertanto, alle conclusioni dell'Autorita' riportate, in risposta alle valutazioni degli operatori, alla domanda n. 1 del testo di consultazione integrativa di cui all'Allegato A2.
 
 (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n. 410/04/CONS)
 
 348.  In  base  all'Allegato  E  paragrafo  2  della  delibera  n. 152/02/CONS,  l'Autorita'  applica i test di prezzo per analizzare le offerte  presentate da Telecom Italia. Se, a seguito dell'analisi, le proposte  di offerta superano entrambi i test, esse sono autorizzate. Se  le  proposte  di  offerta  non superano il test 1, presentando un ricavo  medio  unitario  inferiore  alle  due  soglie,  esse non sono commercializzabili,  in  quanto  non consentono un recupero dei costi dell'operatore  dominante (prezzi predatori). In tal caso l'operatore dominante e' obbligato ad articolare nuovamente l'offerta.
 349.  Un'analisi  piu' approfondita e' condotta dall'Autorita' per tutte   le   proposte   di  offerta  che  non  superano  il  test  2. Nell'Allegato  E  alla  delibera  n.  152/02/CONS  sono  riportate al paragrafo  2  le  analisi  svolte  dall'Autorita'  nel  caso  in  cui l'offerta sia posizionata nell'area intermedia tra le soglie definite dai due test.
 17.  Si ritiene che le analisi svolte dall'Autorita' in caso di
 non  superamento  del  test  2  siano sufficienti per esprimere un
 giudizio  finale  sulle  offerte  di Telecom Italia destinate alla
 clientela  residenziale  e non residenziale o si ritiene opportuno
 avviare uno specifico procedimento istruttorio?
 
 Le osservazioni degli operatori
 350.  Alcuni  operatori  (Welcome  Italia,  Tele2,  Albacom,  Coli Telecom,       Eutelia,       Fastweb,       Tiscali      e      Wind Telecomunicazioni) ritengono    opportuno    l'avvio   di   specifici procedimenti  istruttori  per  le offerte che non superano il test 2, mentre   altri   operatori   (Vodafone  e  Telecom  Italia) ritengono sufficienti  le  analisi svolte dall'Autorita' in caso un'offerta non superi il test 2.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 351.  Le risultanze della consultazione non hanno fornito elementi che giustificano l'avvio di specifici procedimenti istruttori qualora l'offerta  dell'operatore notificato non superi la soglia del test 2. Tra l'altro, da un lato, i criteri di valutazione definiti a riguardo dalle  linee  guida  della  delibera  152/02/CONS  prevedono  gia' un approfondimento  di analisi e dall'altro, in ogni caso, la soglia del test    2    viene   definito   come   vincolante   ai   fini   della commercializzazione  dell'offerta,  come  specificato nella domanda 1 dell'Allegato A2.
 352.  L'Autorita'  ritiene, quindi, sufficiente e proporzionato la misura sul controllo della replicabilita' dei prezzi delle offerte al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore efficiente. Tale misura si inquadra nell'ambito degli obblighi di controllo dei prezzi ai  sensi  dell'art 67, comma 2 del Codice e risponde all'esigenza di prevenire,  nella  formazione  dei  prezzi  finali,  l'insorgenza  di fenomeni  di  compressione  dei  margini  a  scapito  degli operatori concorrenti,  garantendo  a  questi  ultimi di competere a parita' di condizioni  economiche  con  Telecom  Italia  sul mercato dei servizi finali.
 
 5.3.4.  Trasparenza  e  pubblicazione  delle  informazioni e delle condizioni di offerta.
 353.  L'articolo 71 del Codice stabilisce che l'Autorita' assicura che "informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe,  noche'  alle  condizioni  generali  vigenti  in  materia di accesso  e  di  uso  dei  servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori".
 354. Nel caso di un operatore con significativo potere di mercato, la  conoscenza delle condizioni praticate e' necessaria anche al fine di   verificare   che  l'operatore  dominante  non  ponga  in  essere comportamenti anticompetitivi.
 355. Gli aspetti da considerare riguardano:
 a) l'obbligo  generale di pubblicare le condizioni economiche, le condizioni  di  fornitura  ed  i termini delle offerte commerciali di servizi   relativi   ai   mercati  nei  quali  l'operatore  e'  stato identificato quale operatore avente significativo potere di mercato;
 b) il  momento della pubblicazione delle informazioni riguardanti modifiche o l'introduzione di nuove offerte.
 
 356.  L'Autorita'  ritiene che, anche in ossequio all'obiettivo di cui  all'art. 13, comma 6, lettera d) del Codice, occorra intervenire sull'operatore  con  significativo  potere  di mercato assicurando la trasparenza  dei  prezzi  delle offerte e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
 357. L'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante   della  pubblicazione  delle  informazioni  relative  alle condizioni  economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte  le  offerte  commerciali  nella  stessa  giornata di avvio sul mercato  di  una  nuova  offerta  ovvero  nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato.
 358.  In  merito  alla  comunicazione  al  pubblico delle offerte, l'Autorita'  ritiene  opportuno  di  imporre  all'operatore dominante l'obbligo   di  rendere  pubblici  i  prezzi  applicati  per  ciascun servizio,  le  condizioni  ed  i  termini  di  fornitura per tutte le offerte.
 359.  L'obbligo  di  cui  al punto precedente e' assolto per mezzo della  pubblicazione,  di  quanto  richiesto, sul proprio sito web. I prezzi,  le  condizioni  ed  i  termini  di fornitura dovranno essere quelli  per  i  quali  si  sia  concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno  essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore.
 360.  Rimane  fermo  l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice  posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a  qualunque  titolo  con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto  alla  data  della  loro  attuazione,  della  modifica delle condizioni  contrattuali  per  essi  in  vigore,  compresa  quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi.
 18.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' relativamente
 agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni da
 imporre in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore
 dominante?
 
 Le osservazioni degli operatori
 361.  Alcuni  operatori  (Tele2, Welcome Italia e MCI) condividono l'orientamento   dell'Autorita'   in   merito  all'imposizione  degli obblighi  di  trasparenza  e  pubblicazione  di tutte le informazioni relative  alle  condizioni economiche e di fornitura delle offerte di Telecom Italia.
 362.   Un  operatore  (Vodafone) pur  condividendo  l'orientamento dell'Autorita'  ribadisce  che  l'offerta  venga presentata 45 giorni prima del lancio commerciale. Altri operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e Wind Telecomunicazioni) ritengono che, oltre   alla   necessita'  di  confermare  gli  attuali  obblighi  di trasparenza  in  capo a TI, l'Autorita' debba valutare l'introduzione di  quelle  misure  che  TI si e' gia' impegnata a rispettare dinanzi all'Autorita'  Antitrust  nell'ambito  del  procedimento  A/351. Tali obblighi  riguarderebbero  la  predisposizione  da  parte di TI di un database  informatico, maggior dettaglio delle offerte alla clientela ed  ulteriori  obblighi  di  trasparenza  nei  confronti  degli altri operatori.
 363.   Un   operatore   (Telecom  Italia),  infine,  sostiene  che l'Autorita'   debba   estendere   gli   obblighi   di  trasparenza  e pubblicazione  a  tutti  gli  operatori,  e  non solo per l'operatore notificato.  Tali  obblighi  non dovrebbero, tuttavia, applicarsi nel caso di offerte rivolte ai grandi clienti affari.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 364.   L'Autorita',   richiamando   espressamente  le  valutazioni formulate  nella  proposta  di  provvedimento  posta  a consultazione pubblica  e  sulla  base delle risultanze delle osservazioni espresse dagli  operatori,  ritiene  di  confermare il proprio orientamento in merito  agli obblighi di trasparenza dei prezzi delle offerte e delle condizioni   di   uso   dei   servizi  di  comunicazione  elettronica accessibili  al  pubblico,  al  fine  di  garantire ai clienti finali informazioni  trasparenti  ed  aggiornate  in  merito alle condizioni economiche  e tecniche di fornitura. Tali informazioni sono, inoltre, strumentali  alla verifica del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi.
 365.  In  virtu'  del significativo potere detenuto dall'operatore notificato  nei mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento, e' possibile prevedere che l'operatore potrebbe astenersi dal fornire determinate  informazioni oppure potrebbe dare informazioni parziali, con  un  diverso  grado  di accuratezza o con una diversa tempistica, agli  operatori  alternativi.  Tali  comportamenti  impedirebbero  il corretto  funzionamento  del  mercato  e ostacolerebbe l'azione degli operatori alternativi.
 366.  Pertanto, al fine di tutelare gli utenti finali, l'Autorita' ritiene  che  Telecom  Italia  deve  pubblicare tutte le informazioni sulle  condizioni  contrattuali,  nonche'  tecniche ed economiche che devono essere trasparenti ed aggiornate.
 367.  L'Autorita' ritiene proporzionale confermare l'obbligo della pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle  condizioni  di  fornitura  ed  ai  termini  di tutte le offerte commerciali conformemente al disposto dell'art. 71 del Codice.
 368.   Per   quanto   riguarda   le  offerte  tariffarie,  quindi, l'Autorita'  ritiene necessario introdurre un obbligo di trasparenza, in  capo  a  Telecom  Italia, con la pubblicazione delle informazioni inerenti  una  nuova offerta per la fornitura dei servizi di traffico locale,  nazionale  e  fisso-mobile  per i clienti residenziali e non residenziali,  nella  stessa  giornata  di  avvio  sul mercato, o nel giorno  di  decorrenza  di  variazioni  ad  offerte gia' presenti sul mercato.  I  prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere  quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante e  dovranno  essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore.
 369.  Resta fermo, ai sensi dall'art. 70 del Codice posto a tutela degli  utenti finali, l'obbligo per tutte le offerte di informare gli abbonati  con  un  preavviso  non  inferiore a un mese della modifica delle   condizioni   contrattuali   ed   economiche   dell'offerta  e contestualmente del diritto di recedere dal contratto senza penali.
 
 5.3.5. Offerte congiunte di servizi e/o prodotti.
 370.  Molti  operatori di telecomunicazioni promuovono lo sviluppo di offerte aggregate di servizi sui mercati al dettaglio di telefonia vocale.  L'articolo  67  del Codice sancisce che l'Autorita', qualora accerti, in esito alle analisi di mercato, la presenza di imprese che dispongono  di  notevole  forza di mercato, possa impedire che queste "accorpino in modo indebito i servizi offerti".
 371.  L'Autorita'  ritiene  che  l'offerta  aggregata di servizi a traffico   non   sia   qualificabile   di   per   se'   come  pratica anticompetitiva laddove ogni servizio valutato singolarmente superi i test  di  prezzo;  tuttavia  il  carattere indebito e anticompetitivo delle offerte congiunte di servizi a traffico proposte dall'operatore dominante  e'  valutato  "caso  per  caso"  sulla  base  del  livello competitivo dei sevizi inclusi nel pacchetto di offerta.
 372.  Nel  caso di offerte congiunte di servizi a traffico e altri servizi,  come  ad  esempio  l'accesso,  una  valutazione complessiva dell'offerta  non consentirebbe di far emergere gli eventuali sussidi incrociati tra i servizi che presentano differenti costi e un diverso grado   di   concorrenza,  dal  momento  che  non  sarebbe  possibile analizzare  in maniera disaggregata il rapporto tra il prezzo di ogni singolo   servizio  e  i  relativi  costi  sottostanti.  L'Autorita', pertanto,  ritiene  opportuno vietare a quelle imprese che, all'esito delle  analisi  dei  mercati  n.  1  e  n.  2  della  Raccomandazione comunitaria   (accesso),   risultino   in   posizione  dominante,  la possibilita'  di  fornire  offerte  congiunte comprendenti servizi di accesso  e  servizi  a traffico e soggette a pagamento forfetario, in quanto in contrasto con l'art. 67, comma 2, del Codice.
 19.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di svolgere
 specifici approfondimenti per la valutazione di offerte di servizi
 a  traffico  congiunte  anche  a valle del superamento dei test di
 prezzo di ogni singola direttrice di traffico?
 20.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di imporre il
 divieto  in  capo  all'operatore  con notevole forza di mercato di
 praticare  offerte  congiunte  comprendenti  servizi  di accesso e
 servizi a traffico e soggette a pagamento forfetario?
 
 Le valutazioni degli operatori
 373.  La  maggior  parte  degli operatori (Vodafone, MCI, Albacom, Coli     Telecom,     Eutelia,     Fastweb,     Tiscali     e    Wind Telecomunicazioni) condivide    l'orientamento    dell'Autorita'   di svolgere  specifici  approfondimenti  per  la  valutazione di offerte congiunte,  anche in considerazione, dei vantaggi competitivi e della profonda  conoscenza  dei  profili  di  utilizzo  del  traffico delle diverse  tipologie  di  clientela  e  che consentirebbero l'operatore notificato  di definire delle offerte anticompetitive superano i test di prezzo.
 374.  Due  operatori (Welcome Italia e Tele 2) ritengono, inoltre, che  l'Autorita' debba verificare ex post la replicabilita' effettiva di tali offerte nell'ambito di appositi procedimenti istruttori.
 375.  Mentre  un  solo  operatore  (Telecom Italia), e' fortemente contrario  all'introduzione  di  ulteriori  e  aggiuntivi obblighi di valutazione   regolamentare   delle   offerte   congiunte,   in  capo all'operatore notificato, rispetto ai test di prezzo.
 376.  In merito alla domanda 20, la maggior parte degli operatori, (Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb, MCI, Tele 2, Tiscali, Vodafone e Wind) condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre il divieto in  capo  all'operatore  con  notevole  forza di mercato di praticare offerte  congiunte  comprendenti  servizi  di  accesso  e  servizi  a traffico  e  soggette  a pagamento forfetario. Tuttavia, un operatore (Vodafone) ritiene  che  tale  divieto vada esteso anche alle offerte integrati  di servizi fissi, mobili ed a contenuto. Solo un operatore (Telecom  Italia) ritiene  invece  che  imporre  un  divieto  non sia proporzionato e motivato.
 377.  Opinione  condivisa  e', invece, la necessita' di introdurre un'apposita  metodologia che consenta una valutazione sugli eventuali problemi   competitivi   connessi   all'introduzione   di  un'offerta congiunta anche attraverso l'introduzione di un apposito test.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 378. A seguito dello sviluppo del servizio di rivendita del canone all'ingrosso (wholesale line rental - WLR) e coerentemente con quanto esplicitato  nell'analisi  dei  mercati  n.  1 e n. 2, l'Autorita' ha voluto  approfondire  l'orientamento  degli  operatori  in  merito al divieto  di  bundling  anticompetitivo  fra  i servizi di accesso e i servizi  di  traffico  oggetto della presente analisi. A tal fine, in data  17  marzo  2006,  l'Autorita' ha pubblicato un supplemento alla consultazione  pubblica,  ad  integrazione  di quanto stabilito nella delibera  410/04/CONS,  allo scopo di acquisire le osservazioni degli operatori  circa il proprio orientamento teso a vietare all'operatore dominante  l'offerta congiunta in cui i servizi di accesso e traffico siano   aggregati   in   modo  irragionevole  o  che  sia,  comunque, restrittiva della concorrenza.
 379.  Sul punto, le conclusioni dell'Autorita' sono riportate alla domanda  n.  3  del  documento  di  sintesi  delle osservazioni degli operatori  di  integrazione  alla  consultazione pubblica di cui alla delibera 87/06/CONS, parte integrante del presente provvedimento. --------------------------------------------
 (1)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4)In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5)In  GUCE  L  201  del  31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002, pag. 38), come modificata dalla decisione
 della  Commissione n. 2004/641/CE del 14 settembre 2004, la
 decisione  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 7
 marzo  2002  relativa  ad un quadro normativo in materia di
 spettro  radio  nella  Comunita' europea (676/2002/CE, c.d.
 "decisione  spettro  radio",  in  GUCE  L 108 del 24 aprile
 2002,   pag.   1) e  il  Regolamento  relativo  all'accesso
 disaggregato   alla   rete  locale  del  18  dicembre  2000
 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).
 (6)In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.
 (7)In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
 (8)In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9)Pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10)Sentenza  United  Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 ss..
 (11)Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt.
 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12)Delibera  del  24  settembre 2003, recante "Modifiche e
 integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13)Delibera  del  23  dicembre  2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo l° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
 (14)In tale provvedimento, l'Autorita' ha stabilito, tra le
 altre disposizioni, la determinazione dei canoni mensili di
 abbonamento   al   servizio   telefonico,   delle   tariffe
 telefoniche   interurbane   e   delle  tariffe  telefoniche
 internazionali.  Inoltre,  tra  le  linee  di indirizzo, e'
 stata  prevista l'introduzione di strumenti per incentivare
 l'incremento  della  produttivita' dell'operatore dominante
 su    differenti    mercati    di    servizi   (accesso   e
 traffico) attraverso  la costruzione di metodi incentivanti
 di  controllo  dei  prezzi  (price  cap), differenziati per
 categorie di utenza e di servizio.
 (15)In  tale delibera, l'Autorita' ha limitato il price cap
 ai   seguenti   servizi   di  telefonia  di  base  (paniere
 generale):  a) attivazione  e  trasloco linea (PSTN, ISDN);
 b) abbonamento   al   servizio   telefonico  (PSTN,  ISDN);
 c) telefonia urbana; d) telefonia interurbana; e) telefonia
 internazionale.  Inoltre,  l'Autorita' ha fissato specifici
 sub  cap  per  i seguenti servizi e categorie di clientela:
 a) clientela  residenziale  -  comprensivo  dei servizi del
 paniere generale; b) contributi di attivazione e/o trasloco
 linea  (PSTN  e  ISDN) e  canoni  mensili  (PSTN  e  ISDN);
 c) telefonia urbana.
 (16)L'Autorita'  ha  previsto  un'articolazione  del  nuovo
 meccanismo  di price cap su piu' panieri riducendo cosi' le
 possibilita'  di  sussidi  indebiti  tra  servizi  a minore
 effettivita'  concorrenziale  e quelli maggiormente esposti
 al  mercato.  I panieri individuati sono: a) il paniere dei
 servizi di accesso, che include i canoni di abbonamento e i
 contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);
 b) il  paniere  dei  servizi a traffico commutato, composto
 dalle  chiamate  distrettuali  e  interdistrettuali;  c) il
 paniere  delle  chiamate fisso-mobile (per la sola quota di
 retention di Telecom Italia).
 (17)Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
 italiana del 27 giugno 2002, n. 153.
 (18)In  particolare, le verifiche, effettuate mediante test
 di  prezzo  che  si  basano su dati di costo ricavati dalla
 contabilita' regolatoria e dall'Offerta di Interconnessione
 di   Riferimento,   hanno  la  finalita'  di  valutare  sia
 l'orientamento  al  costo  dei  prezzi  dei servizi offerti
 dall'operatore notificato, sia la replicabilita' di offerte
 analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente.
 (19)Causa  C-333/94  P  Tetra  Pak/Commissione  in Raccolta
 I-5951.
 (20)Causa  C-27/76  United  Brands/Commissione in Raccolta,
 1978, pp. 207 ss..
 (21)Alla  stessa  conclusione  giunge  anche la Commissione
 europea, si veda il paragrafo 4.2.1. della Raccomandazione.
 (22)Cfr.: Raccomandazione, paragrafo 4.2.2.
 (23)Come  evidenziato  anche  nella  Raccomandazione  (par.
 4.2.1).
 (24)Paragrafo 56 delle Linee guida.
 (25)Per  quanto  riguarda  l'anno 2003, essendo consolidati
 solo  i  dati  del  primo semestre, e' stata effettuata una
 stima  per  il secondo semestre. Si sottolinea che i valori
 riportati   nel  presente  documento  non  sono  del  tutto
 omogenei  con quanto indicato nell'ultima Relazione annuale
 sull'attivita'   svolta   e   sui   programmi   di   lavoro
 dell'Autorita'  (giugno  2004) a  causa  della non perfetta
 corrispondenza  delle  fonti utilizzate e delle metodologie
 di calcolo adottate.
 (26)La quota di mercato in valore include anche i ricavi da
 pacchetti tariffari.
 (27)Causa  C-62/86  AKZO/Commissione,  [1991]  in Raccolta,
 I-3359,  paragrafo  60.  Inoltre,  cfr.  paragrafo 75 delle
 Linee guida.
 |  |  |  | Allegato A2 alla delibera n. 642/06/CONS INTEGRAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA
 IDENTIFICAZIONE   ED   ANALISI   DEI  MERCATI  DEI  SERVIZI
 TELEFONICI
 LOCALI, NAZIONALI E FISSO-MOBILE DISPONIBILI AL PUBBLICO E
 FORNITI IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON
 RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL
 SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI
 E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE
 IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE:
 
 (MERCATI N. 3 E N. 5 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA
 COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE).
 I. Premessa
 
 1. Con   riferimento  alle  misure  individuate  per  il
 controllo  dei  prezzi,  ai  sensi  dell'art. 67 del Codice
 delle  comunicazioni  elettroniche,  si  ritiene  opportuno
 specificare  alcuni  orientamenti  gia' contenuti nel testo
 sottoposto    a   consultazione   pubblica   (delibera   n.
 410/04/CONS).  Cio'  in ragione del fatto che, nel processo
 di  consultazione,  non sembrano essere stati adeguatamente
 sviluppati  i  punti  relativi alle misure di controllo dei
 prezzi  in capo a Telecom Italia nel caso di gare pubbliche
 ed  equivalenti  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la
 selezione   del   fornitore  promosse  da  clienti  privati
 business,  nonche'  alle misure proposte per la valutazione
 di offerte in bundling da parte di Telecom Italia.
 II. Misure  per  il  controllo sui prezzi dei servizi al
 dettaglio
 
 2. La delibera di consultazione pubblica n. 410/04/CONS,
 stabilendo  il  divieto  di  praticare  prezzi inferiori ai
 costi   e   l'obbligo  di  sostenibilita'  per  le  offerte
 dell'operatore  notificato, ha individuato gli strumenti di
 controllo dei prezzi descritti nei punti 165 e succ., ed in
 particolare ha confermato l'utilizzo dei due test relativi:
 a) la c.d. "soglia di sotto-costo" (test 1);
 b) la c.d. "soglia di replicabilita'" (test 2).
 
 3.  La  delibera prevede che le offerte che non superano
 il  test n. 1 siano da ritenersi sotto-costo, in quanto non
 garantiscono   un   margine   sufficiente  per  l'operatore
 notificato e - pertanto - non sono autorizzate. Inoltre, le
 offerte  che  superano  entrambi  i  test  non  manifestano
 elementi di criticita', sia per la garanzia di recupero dei
 costi per l'operatore notificato, sia per la replicabilita'
 dell'offerta  da  parte  di  un  operatore  efficiente  e -
 pertanto-  sono  consentite. Un'analisi piu' approfondita -
 al  fine  di  valutarne l'effettiva replicabilita' - viene,
 invece,   prevista   per  le  offerte  ricadenti  nell'area
 intermedia tra le soglie definite dai due test.
 4. La prassi applicativa degli strumenti di controllo ha
 -  a questo riguardo - evidenziato la necessita' di ridurre
 l'area  di incertezza che si determina allorche' le offerte
 si  situino tra i due livelli di test, per concentrarsi sul
 profilo  concorrenziale  che  maggiormente si e' presentato
 come  problematico  in occasione delle verifiche sui prezzi
 finali   dell'operatore  notificato,  ossia,  la  effettiva
 sostenibilita' per i concorrenti.
 5. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno ridurre l'area
 di  incertezza  utilizzando il test di replicabilita' (test
 2) come   soglia  (minima) che  le  offerte  dell'operatore
 notificato   devono  necessariamente  superare  per  essere
 autorizzate,  fermo restando che, in ogni caso, l'Autorita'
 verifichera'  che  le  condizioni  economiche  dell'offerta
 consentano  all'operatore  dominante il recupero dei costi,
 con l'impiego del test di sotto-costo (test 1).
 6.  Gli  algoritmi  dei  test  sono  quelli  di cui alla
 Delibera n. 152/02/CONS. Le variabili economiche e tecniche
 utilizzate  nei  test  assumeranno  a  riferimento  i costi
 effettivamente  sostenuti  dagli  operatori nella fornitura
 dei  servizi,  in  relazione  ad  ognuno dei due mercati in
 questione     (residenziale     e     non    residenziale).
 Nell'applicazione dei test per le verifiche di orientamento
 al  costo e di replicabilita', dovranno essere valutati gli
 effetti sui costi di fornitura delle tecnologie adottate.
 1. Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare il
 test  di  replicabilita'  quale  soglia  (minima) che  le  offerte
 dell'operatore notificato devono superare per essere autorizzate?
 
 Le osservazioni degli operatori
 7.  Telecom  Italia  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di utilizzare  unicamente  il test di replicabilita' quale soglia che le offerte dell'operatore notificato devono superare per essere ritenute conformi  alla  normativa  vigente, in quanto evidenzia situazioni in cui situazione in cui i valori di replicabilita' risultano piu' bassi dei  valori  di  sostenibilita',  ovvero  il  test  di sotto-costo si colloca al di sopra del test di replicabilita'.
 8.  Telecom Italia, ritiene che le condizioni economiche praticate debbano   essere   valutate  esclusivamente  attraverso  il  test  di replicabilita'  in  modo da rispecchiare l'effettiva segmentazione di clientela e l'effettivo grado di competizione nei differenti segmenti di  mercato.  In  tal senso il test di replicabilita' dovrebbe essere ridefinito valutando:
 a) l'effettiva  segmentazione dell'utenza in termini di tipologia di clientela e livello di spesa;
 b) l'effettivo  grado  di  competizione  di  prezzo  nei  diversi segmenti   di  clientela,  individuando  valori  del  parametro  Molo differenti e decrescenti a seconda del segmento di clientela a cui e' rivolta l'offerta;
 c) l'inversione dei due livelli di soglia,
 d) la   replicabilita'   complessiva   dell'offerta,  sull'intero insieme di servizi acquistati dal cliente.
 e) la  modalita'  efficiente  di  fornitura e sui costi evitabili incrementali.
 
 9. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e  Wind) sono  favorevoli  all'individuazione  di un unico livello di test  individuato  nella  soglia  di  replicabilita'  in tal modo, si riduce l'incertezza derivante dalle offerte che propongono prezzi che si   collocano  nell'area  grigia.  In  merito  alla  metodologia  di applicazione  del  test 2, gli operatori richiedono che sia garantita una  maggiore  trasparenza nelle modalita' di svolgimento del test di replicabilita'  e  ribadiscono  che  i  test  di prezzo devono essere eseguiti  separatamente  sui  singoli  servizi.  In  particolare, gli operatori  chiedono  di rivedere il fattore di attenuazione dei costi di   interconnessione  in  raccolta  "3,  alla  luce  dell'evoluzione dell'unbundling.    L'impatto    delle    nuove    tecnologie   sulla determinazione  della  soglia  di  replicabilita' non e' da ritenersi rilevante   fino   ad   un   significativo  sviluppo  delle  medesime tecnologie.
 10.     Un     operatore    (Vodafone) condivide    l'orientamento dell'Autorita'  e ritiene necessaria una rivisitazione della delibera n.152/02/CONS  in  termini  di  modalita'  di valutazione dei servizi offerti, allocazione dei costi sottostanti e trasparenza dell'analisi svolta,  contraddittorio con gli operatori interessati e approvazione espressa  delle  offerte. Vodafone al fine di garantire la parita' di trattamento  ritiene  opportuno prevedere anche il monitoraggio delle offerte  relative  a servizi non regolamentati almeno con riferimento al  rispetto  del  principio  di non discriminazione e del divieto di sussidi incrociati.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 11. In merito alla proposta di modifica del test di replicabilita' (test   2) avanzata  da  Telecom  Italia,  per  quanto  attiene  alla richiesta  di  differenziazione del parametro Molo, ovvero il margine operativo  dell'operatore  efficiente  gia'  previsto  nei test della delibera  n.  152/02/CONS,  l'Autorita'  ritiene che, successivamente all'entrata  in  vigore del provvedimento sui mercati in esame, possa essere valutata l'opportunita' di rivederne i valori.
 12.  Inoltre,  l'Autorita' si riserva l'opportunita' di rivedere i parametri  specifici  utilizzati  nei  test  (Molo  ed  il fattore di attenuazione  dei costi di interconnessione in raccolta "3, oltre che procedere  a  ulteriori  valutazioni  della  struttura  di  costo che caratterizzano  un  operatore efficiente anche sulla base dei dati di costo degli operatori alternativi.
 13.   In  considerazione  dell'osservazione  avanzata  da  Telecom Italia, in relazione alla disomogeneita' tra le diverse basi di costo utilizzate  nei test di sottocosto e di replicabilita' che, in alcuni casi,  possono  determinare  l'inversione  dei due livelli di soglia, dovuto  anche all'andamento dei costi dei servizi di interconnessione presenti  nell'offerta  di  riferimento e disciplinati dal meccanismo del  network  cap, si ritiene che in sede di valutazione del rispetto dei   vincoli,  al  fine  di  garantire  un'effettiva  corrispondenza economica  e  contabile  tra  i  due test, possano essere valutate le modalita'  di allineamento delle basi di costo utilizzate. Cio' anche considerando,  quanto  gia'  osservato nella delibera n. 289/03/CONS, che  il  riscontro  dei livelli dei prezzi delle diverse tipologie di traffico  con i corrispondenti costi siano effettuati anche valutando l'evoluzione delle curve di costo dei servizi intermedi impiegati per la fornitura dell'offerta finale.
 14.   In   merito  all'opportunita'  di  fissare  il  criterio  di superamento   della   soglia   di   replicabilita',   ai  fini  della commercializzazione   dell'offerta,   sulla  base  delle  motivazioni riportate  dall'Autorita'  rileva  quanto  segue.  In  considerazione dell'opportunita'  di  ridurre l'area di incertezza che si determina, allorche'  le  offerte  si situino tra i due livelli di test, e delle valutazioni  espresse  dagli  operatori  in risposta alla proposta di indicare  il  test  2 quale soglia minima, l'Autorita' ritiene che le offerte  dell'operatore notificato devono necessariamente superare il test di replicabilita' per essere autorizzate.
 15.  In  ogni  caso,  l'Autorita'  verifichera'  che le condizioni economiche   dell'offerta   consentano   all'operatore  dominante  il recupero dei costi, con l'impiego del test di sotto-costo (test 1).
 16.  In  merito alla richiesta di effettuare una valutazione delle offerte  basata  sulle  modalita' efficienti di fornitura e sui costi evitabili  incrementali,  l'Autorita'  rinvia  a  quanto  discusso in merito alle domande 13-16 dell'Allegato Al.
 III. Procedure per la presentazione e valutazione delle offerte.
 
 17.  Nel  documento di consultazione (punto 169), l'Autorita', nel confermare la vigente regolamentazione, aveva espresso l'orientamento che  il divieto di prezzi predatori e sotto-costo fosse affiancato da un   obbligo  di  comunicazione  delle  nuove  offerte  (alla  stessa Autorita),  al  fine di svolgere la verifica delle offerte di Telecom Italia.
 18.I  termini  e le modalita' di tali comunicazioni confermavano - in  effetti  -  quanto  previsto  nell'allegato  D  della delibera n. 152/02/CONS,   introducendo  unicamente  una  deroga  all'obbligo  di comunicazione  preventiva  nel  caso  di gare pubbliche, in linea con quanto,  a  questo  riguardo,  e'  stato  espresso  dal  Consiglio di Stato(1).  Questa deroga era stata giudicata necessaria dal Consiglio di  Stato  per  garantire  a tutti i potenziali concorrenti le stesse condizioni  per  poter  accedere alla determinazione dell'offerta nei casi di gare pubbliche in cui un'amministrazione invita i concorrenti a   presentare   un'offerta   e   procede  alla  scelta  dell'offerta economicamente piu' conveniente.
 19.   Attraverso   l'analisi  delle  modalita'  di  selezione  del fornitore generalmente utilizzate nel mercato non residenziale, anche alla luce di quanto emerso in occasione della consultazione pubblica, l'Autorita'  ha  riscontrato  che  analoghe procedure sono utilizzate anche  da  alcuni  clienti  non  residenziali.  In  altri termini, le societa'  private,  nel  richiedere  servizi di telecomunicazione che comportino  significativi  impegni  di  spesa,  ricorrono a procedure analoghe  a  quelle  seguite  dalla  Pubblica  Amministrazione per la selezione  del fornitore di servizi di telecomunicazione. La societa' privata  procede,  infatti,  a  richiedere piu' offerte da comparare, fissando  l'oggetto  del contratto e tipicamente vincola i tempi e la riservatezza  delle  comunicazioni, anche avvalendosi di strumenti di aste  via  Internet (e-procurement). 20. Fermo restando che, tanto in occasione  di  gare  pubbliche,  quanto  in occasione di procedure ad evidenza  pubblica  promosse da soggetti privati per la selezione del fornitore,  Telecom  Italia  e'  tenuta  a rispettare gli obblighi in materia  di  controllo  dei  prezzi,  l'Autorita', in linea anche con analoghe  determinazioni  assunte  da  alcuni  regolatori europei, ha maturato  l'orientamento  di  estendere  la deroga alla comunicazione preventiva  dalle  sole  gare  pubbliche  anche  al  caso  di offerte presentate  nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica promosse da soggetti  privati  per  la  selezione  del  fornitore,  purche' siano opportunamente documentabili nonche' di rilevante valore (superiore a 800.000  €),  cosi'  da  consentire  il  corretto  svolgimento  della procedura selettiva da parte del cliente.
 21.  A tal fine, si intende per procedura ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, quella in cui il cliente privato fissa la tipologia  e  le caratteristiche dei servizi che vuole acquisire, con le   relative  quantita'  e  modalita'  di  contratto  e  svolge  una comparazione  di  offerte  presentate  da  piu' fornitori, scegliendo quella che risulta "economicamente piu' vantaggiosa".
 22.  Nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica per la selezione del fornitore,  di valore inferiore alla soglia indicata, permane in capo a    Telecom   Italia   l'obbligo   di   comunicare   preventivamente all'Autorita'  le  condizioni economiche praticate. Per partecipare a tali  negoziazioni,  Telecom  Italia potra' richiede l'autorizzazione preventiva  di offerte standard relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorita' manterra' riservate.
 23. L'Autorita', laddove non sia espletato il controllo preventivo delle  offerte, esercitera' in ogni caso i propri poteri di vigilanza sui contratti stipulati, eventualmente anche a seguito di riscontri a campione.  In  tal  senso,  provvedera'  qualora  lo  si  riscontri a contestare il mancato rispetto degli obblighi in materia di controllo dei  prezzi  in  capo  ad  un  operatore  con significativo potere di mercato.
 24.  Considerata  l'applicazione  degli strumenti di vigilanza sui contratti  non solo nel caso di gare pubbliche (di cui tipicamente si ha  un'evidenza pubblica), ma anche nel caso di procedure ad evidenza pubblica  per  la selezione del fornitore di rilevante valore (di cui tipicamente non si ha notizia pubblica), per consentire all'Autorita' di  svolgere  le  attivita'  di controllo, Telecom Italia dovra' dare notizia   dei   contratti  stipulati  a  condizioni  di  offerta  non autorizzate, entro il termine di un mese dalla stipula del contratto. A  tal  fine,  sara'  realizzato  un  database, accessibile alla sola Autorita',  per  il  quale  si  indichera'  un  responsabile  per  il trattamento  dei dati e delle informazioni, che conterra' le seguenti informazioni:
 i) la data di inserimento del contratto
 ii) il nome del cliente
 iii) i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a piu' concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, home page, e-procurement)
 iv) il valore economico e la durata del contratto
 v) la data di sottoscrizione del contratto
 vi) la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi
 vii) le  condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.
 
 25.  La  verifica  di  tali  contratti  determinati nell'ambito di procedure  ad  evidenza pubblica per la selezione del fornitore sara' svolta  d'ufficio  dall'Autorita'  o  su  segnalazione da parte di un operatore  alternativo  a  prescindere  dalla sua partecipazione alla procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del fornitore, indicando i motivi di contestazione dell'offerta.
 26.  Le  richieste  di  verifica  mediante  segnalazione  dovranno pervenire  entro  trenta  giorni  dal momento dell'aggiudicazione del contratto; in tale occasione, l'Autorita' potra' richiedere a Telecom Italia  la  trasmissione  delle informazioni di cui sopra (punto 13), nel termine perentorio di quindici giorni. L'Autorita' puo' convocare l'operatore   alternativo   che   ha  segnalato  la  non  conformita' dell'offerta  affinche'  esponga, motivando, le proprie osservazioni. L'Autorita'  si  pronuncia  sull'effettiva predatorieta' dell'offerta entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione.
 2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di estendere, nei
 termini   e   alle   condizioni   summenzionate,  la  deroga  alla
 comunicazione  preventiva  delle  offerte  presentate  dai clienti
 privati  nell'ambito  di  gare  pubbliche anche al caso di offerte
 presentate  nell'ambito  di  procedure ad evidenza pubblica per la
 selezione del fornitore di valore superiore a 800.000 €?
 
 Le osservazioni degli operatori
 27. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che la soglia di 800.000 euro  sia  particolarmente  elevata  considerate  le  caratteristiche dell'imprese  in  Italia  e  propone  di  realizzare  3  segmenti  di clientela  affari  predisponendo  3  fasce  di fatturato, inferiore a 36.000,  compreso  tra  36.000  e 200.000 nonche' oltre 200.000 nelle quali  si  collocano  rispettivamente  2,6  milioni,  13.000  e 2.000 clienti.  La  clientela affari dovrebbe essere segmentata in funzione delle  differenze  nelle variabili che caratterizzano i vari segmenti di  clientela  quali  il  volume  di traffico, i costi commerciali, i costi  di rete. Telecom Italia La contabilita' regolatoria, in quanto riferita  ad  anni precedenti la proposizione di offerta ed in quanto definita  sulla  base  di  costi  medi  di fornitura del servizio non sarebbe strumentale all'applicazione del test di prezzo.
 28.  Altri  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind), rilevano la possibilita' di applicare una deroga per le  offerte  superiori  alla  soglia indicata, in quanto l'analisi di mercato non ha dato evidenza dell'esistenza di un segmento di mercato per  la  grande  clientela affari. In subordine indicano una serie di condizioni  che  l'Autorita'  dovrebbe  definire  con precisione onde evitare   incertezze   e   strumenti   per   aggirare   i   controlli dell'Autorita'.  Gli  operatori  condividono  l'implementazione di un database  contenente  i  contratti  e  richiedono che l'intervento di vigilanza  su  tali contratti debba essere svolto da ufficio. Inoltre richiedono che la segnalazione possa avvenire entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione del contratto.
 29.   Un  operatore  (Vodafone) non  condivide  l'introduzione  di deroghe  alla comunicazione ed alla conseguente approvazione da parte dell'autorita'  delle  nuove offerte dell'operatore dominante in caso di  procedure  private  con  evidenza  pubblica. Tale deroga potrebbe rappresentare  una  grave  minaccia  alla  competitivita',  anche  in ragione del vantaggio che dette offerte possono comportare in termini di discriminazione in relazione alla tipologia di clientela.
 
 Le conclusioni dell'Autorita'
 30.  In  merito  alla  proposta  di  segmentazione della clientela affari  presentata  nello studio della societa' CRA International per un  Telecom  Italia,  l'Autorita'  nota  che  gia'  nell'ambito della consultazione  indetta con delibera 410/04/CONS, lo stesso operatore, in  un  altro  studio,  aveva  individuato segmenti di mercato per la clientela  non residenziale in considerazione dei volumi di spesa del traffico  effettuato  pari a 36.000 euro identificando al di sopra di tale soglia l'utenza grandi clienti affari (GCA).
 31.  Nell'ambito  dell'integrazione  di  consultazione di cui alla delibera  87/06/CONS  Telecom Italia individua, sempre sulla base del livello  di  spesa,  tre  segmenti  di  clientela affari. L'Autorita' ribadisce  che  l'individuazione  di ulteriori segmenti di clientela, oltre  a  quelli  individuati,  discende  da opportune valutazioni in merito  alle  elasticita'  della domanda delle tre fasce di clientela affari rispetto alle variazioni di prezzo del servizio.
 32.   Pertanto,  anche  sulla  base  di  quanto  e'  emerso  dalle osservazioni   degli   operatori   in  risposta  all'integrazione  di consultazione  di  cui alla delibera n. 87/06/CONS, si e' ritenuto di declinare diversamente, mantenendo gli stessi criteri di valutazione, le  procedure  di  comunicazione  delle  offerte  tariffarie  e delle offerte  definite  nell'ambito  di  selezioni  pubbliche  da soggetti privati.  Cio'  in  considerazione  del fatto che le prime comportano modalita'  di  sottoscrizione  dell'offerta  per  adesione, in cui il prezzo e' assunto come dato o poco modificabile da parte del cliente, mentre  nelle  seconde  il prezzo e' guidato dalla domanda e definito dal  cliente  che  stabilisce  le  condizioni  del bando, (specifiche tecniche  del  servizio,  le  condizioni  di  fornitura ed i tempi di selezione),  e  le  dinamiche  stesse  di selezione costituiscono una sorta di verifica effettuata dal mercato.
 33.   Anche   alla  luce  di  quanto  posto  nell'integrazione  di consultazione,  di cui alla delibera n. 87/06/CONS, si e' individuato nel  valore  di  fornitura  di  500.000  euro l'anno il tetto ai fini dell'esenzione dalla comunicazione preventiva per le offerte definite in  ambito  di  procedure  ad evidenza pubblica promosse dai soggetti privati.
 34.  A  riguardo  si  fa  presente  che  il  tetto precedentemente individuato e posto a consultazione era di 800.000 euro.
 35.  In  fase  di  analisi  si e' valutato che, dato il modello di specializzazione  produttivo  italiano,  caratterizzato  dalla  forte presenza  di  settori  tradizionali  e  dalla prevalenza di piccole e medie  imprese, fa presumere una ridotta intensita' media di utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e quindi un livello di spesa piu'  bassa  rispetto  agli  altri  paesi  europei, caratterizzati da strutture  industriali  di  maggiori dimensioni e livello tecnologico piu'  elevato.  Si e' ritenuto, pertanto, che la soglia per la deroga alla  comunicazione  preventiva  delle  offerte definite in ambito di procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la selezione del fornitore da parte del cliente privato potesse essere ridotta a 500.000 euro.
 36.  Tale  decisione  appare anche in linea con analoghe decisioni prese da altre autorita' europee.
 37.  Si rileva che il valore indicato dall'Autorita' non individua un  segmento  per  la  grande  clientela  affari,  ma  e' definito in considerazione delle modalita' e delle condizioni in cui si vengono a formare tali offerte.
 38.  L'Autorita'  prevede  che  l'obbligo  di comunicazione per le offerte definite nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione  del  fornitore  promosse da clienti privati possa avvenire nei  termini  e nelle condizioni indicate nel presente provvedimento. L'Autorita' ha, pertanto, valutato che tale misura e' compatibile con le  misure  previste  in  merito  al  controllo  dei prezzi in capo a Telecom Italia.
 39.  Nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica per la selezione del fornitore  promosse  da  clienti  privati,  di  valore inferiore alla soglia  indicata,  permane  in  capo  a  Telecom  Italia l'obbligo di comunicazione  preventiva  dell'offerta  delle  condizioni economiche praticate. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potra' richiedere   l'approvazione   preventiva   delle  offerte  tariffarie relative   a   diversi   profili  di  consumo  della  clientela,  che l'Autorita' manterra' riservate.
 40.  Infine,  l'Autorita'  precisa,  come osservato dal parere del Consiglio  di  Stato n. 598/2001 ed come osservato recentemente nella decisione del Consiglio di Stato n.1271/06 Sezione VI, che le offerte definite  in  occasione  di  gare  pubbliche,  pur  essendo  esentate dall'obbligo   di  comunicazione  preventiva  all'Autorita',  Telecom Italia  e'  tenuta  a rispettare gli obblighi in materia di controllo dei  prezzi.  Pertanto, si ritiene che anche per tali offerte valgano le  modalita'  definite  per  le  offerte  presentate  in  ambito  di procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del  fornitore promosse da clienti privati e superiori a 500.000 euro annui.
 41. L'Autorita' reputa tale misura proporzionale e necessaria alla luce  delle valutazioni sul grado di concorrenza presente nei mercati in  esami  e ritiene che la costituzione di un database delle offerte contenente  i  contratti  stipulati  da  Telecom  Italia  e il potere sanzionatorio  di  cui  all'art  98  del  Codice  sia  sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi di prezzo previsti.
 
 (Testo  della  consultazione  pubblica,  di  cui  alla delibera n. 87/06/CONS)
 
 42.  L'offerta  congiunta di piu' servizi da parte di un operatore con   significativo   potere   di   mercato  puo'  generare  problemi concorrenziali  in  termini  di  prezzi,  condizioni  contrattuali  e tecniche,  con  il  conseguente  effetto  di praticare condizioni non replicabili  e  restringere  la  concorrenza. In tal senso, l'offerta congiunta  di  servizi  da  parte  dell'operatore notificato non puo' essere consentita.
 43.  L'Autorita',  in coerenza con quanto esplicitato nell'analisi dei  mercati  n.1  e  n.2  (accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione  fissa  per  clienti  residenziali  e  non  residenziali), ribadisce l'orientamento di vietare all'operatore dominante l'offerta congiunta  in  cui  i servizi siano aggregati in modo irragionevole o che  sia,  comunque,  restrittiva  della  concorrenza. Tuttavia, come chiarito nel provvedimento relativo ai mercati n.1 e n.2, nel momento in  cui gli operatori alternativi avranno la possibilita' di proporre offerte  congiunte  con  i  servizi  di accesso telefonico, a seguito dell'effettiva  commercializzazione  del  servizio  di wholesale line rental   (WLR),   i  presupposti  del  divieto  di  bundling  imposto all'operatore dominante vengono meno.
 44.  In  ogni  caso,  nella  circostanza  di  offerte congiunte di servizi di accesso telefonico e di traffico, Telecom Italia e' tenuta ad  aggregare  i  servizi  in  modo  ragionevole  e a garantire che i servizi    oggetto    dell'offerta   congiunta   siano   acquistabili separatamente   dal   cliente   finale.   Inoltre,   Telecom  Italia, nell'ambito  di  offerte  aggregate  alla clientela, e' tenuta a dare evidenza   separata   dei   servizi  regolamentati,  specificando  in dettaglio,  per ogni servizio, le condizioni praticate alla clientela ed  e'  tenuta  a garantire la replicabilita' dei singoli servizi. In tali  casi,  quindi,  per  consentire  all'Autorita' il controllo dei prezzi  dei singoli servizi, l'operatore notificato dovra' comunicare ed  evidenziare  separatamente  nell'offerta  aggregata i prezzi e le quantita'  dei  singoli  servizi  e  tutte  le  informazioni ritenute necessarie  per  le  opportune verifiche mediante i test di prezzo di sotto-costo  e  di  replicabilita' di ciascuno dei servizi componenti l'offerta aggregata.
 3.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  valutare
 l'offerta  congiunta  di  servizi  a  traffico  (a  seguito  della
 diffusione   del   WLR) e  accesso  telefonico  separatamente  per
 ciascuno dei servizi componenti il bundled?
 
 Le osservazioni degli operatori
 45.  Gli  operatori  (Albacom,  Colt,  Eutelia,  Fastweb,  Tele 2, Tiscali  e  Wind), ritengono che non sia opportuno la possibilita' di consentire  l'offerta  aggregata  per i servizi di accesso e traffico anche  una volta che il WLR sara' reso disponibile da TI in quanto il WLR  non sara' accessibile capillarmente in tutta Italia determinando uno  sviluppo  della  concorrenza  a  macchia  di  leopardo.  Qualora l'Autorita'  autorizzasse  tali  offerte, gli operatori propongono di sottoporre  tali  offerte  a  forme  di  controllo  simili  a  quelle recentemente   previste  da  OFCOM  per  BT.  Infine,  gli  operatori ritengono che nessuna altra tipologia di aggregazione dovrebbe essere consentita tra i servizi di traffico e altri servizi (regolamentati e non).
 46.  Un  operatore (Telecom Italia) ritiene che le offerte debbano essere valutate attraverso test di prezzo volti a verificare l'intero insieme  di  servizi  inclusi  nell'offerta  bundled  e  ribadisce la necessita' di una revisione dei test di replicabilita' delle offerte, specie   per  la  grande  clientela  affari  che  tenga  conto  della situazione in atto sul mercato.
 47.  Un  altro  operatore  (Vodafone) chiede che venga definito un divieto assoluto per Telecom di offrire congiuntamente servizi fissi, mobili  e  a  contenuto  (IP-TV), utilizzando come unico strumento di fatturazione la bolletta del fisso.
 Le conclusioni dell'Autorita'
 48.Nell'ambito  dell'analisi dei mercati n.1 e n.2, l'Autorita' ha osservato,  che  l'impossibilita'  per  gli  operatori alternativi di proporre  offerte  congiunte  per i servizi di accesso e i servizi di traffico  e,  contestualmente,  l'imposizione  del  divieto  posto  a Telecom Italia di commercializzare offerte congiunte per i servizi di accesso  e  traffico,  potrebbe  ostacolare  lo  sviluppo  di offerte tariffarie innovative.
 49.  L'Autorita',  come  esposto  nel  documento  di consultazione pubblica  relativo ai mercati dell'accesso, ha ritenuto che l'offerta congiunta  di  servizi  non  rappresenti  a  priori  un ostacolo alla concorrenza  e  non pre-costituisce necessariamente una lesione degli interessi  del consumatore finale. Pertanto, coerentemente con quanto disposto  nell'ambito del provvedimento relativo ai mercati n. 1 e n. 2, l'Autorita' ha ritenuto, con la delibera 87/06/CONS, di sottoporre la misura relativa al controllo delle offerte aggregate tra accesso e traffico,  alle valutazioni degli operatori ad integrazione di quanto stabilito con la precedente delibera 410/04/CONS.
 50.   Con   l'introduzione   di  servizi  quali  la  CS  e  CSP  e successivamente al pieno sviluppo del WLR, l'Autorita' ha rilevato la possibilita'  per  gli  operatori  alternativi di essere in grado, al pari  di  Telecom Italia, di poter definire pacchetti tariffari per i servizi  d'accesso  e  di  traffico. Nel momento in cui gli operatori alternativi  avranno la possibilita' di proporre offerte congiunte, i presupposti  teorici  del  divieto  di bundling imposto all'operatore dominante   vengono  meno.  Pertanto,  contestualmente  all'effettiva commercializzazione  del  servizio  WLR,  l'Autorita'  avra'  modo di rimuovere  il  divieto  di  bundling  posto in capo a Telecom Italia, conformemente   allo  spirito  del  nuovo  quadro  regolamentare  che privilegia l'intervento sui mercati all'ingrosso.
 51.  In  merito  alla  richiesta  di Telecom Italia di eseguire il controllo  sull'intera  offerta  a  pacchetto,  anziche'  sul singolo servizio,  l'Autorita'  rimanda  a quanto gia' detto in risposta alle domande  12-16  dell'Allegato  Al,  circa l'eventualita' che siffatto controllo non rilevi l'esistenza di sussidi incrociati.
 52. In merito all'osservazione di Vodafone di estendere il divieto di bundling anche alle offerte congiunte di servizi fissi, mobili o a contenuto,  l'Autorita'  rileva  che  l'offerta  integrata di servizi regolamentati  e  non,  non  rappresenta  a  priori  un ostacolo alla concorrenza  e  non pre-costituisce necessariamente una lesione degli interessi del consumatore finale. Il bundling di servizi e' improprio se  viene  utilizzato  per far leva sul potere detenuto nella vendita dei  servizi  di traffico e imporre condizioni eccessivamente onerose anche  nella  vendita  di  altri  servizi  oppure  se  cela  pratiche predatorie.  L'offerta  congiunta  potrebbe  altresi'  condurre a una diminuzione nella trasparenza delle condizioni economiche di offerta. D'altra    parte,   il   consumatore   potrebbe   ricavare   utilita' dall'acquisto  congiunto  di  beni,  nella misura in cui beneficia di migliori  condizioni  economiche  e  di  una  maggiore  facilita'  di acquisizione dei servizi.
 53.  In  conclusione,  fermo  restando  la possibilita' di offrire congiuntamente servizi di accesso telefonico e servizi di traffico, a seguito  dell'effettiva  commercializzazione  del  servizio  di  WLR, l'Autorita'  ritiene  che  il  tema della regolamentazione di offerte integrate   prescinda   il   perimetro   di   analisi   del  presente provvedimento  e  che,  pertanto, vadano analizzate nell'ambito di un apposito   procedimento.   L'Autorita'   intende,   infatti,  avviare un'indagine    conoscitiva   in   merito   alle   offerte   integrate fisso-mobile,  al  fine  di  valutare  il  corretto funzionamento dei meccanismi  concorrenziali  nell'offerta  integrata  dei  servizi  di telefonia fissa e mobile.
 
 --------------------------------------------
 (1)  Parere  del  Consiglio di Stato n. 598/2001 Sezione I,
 del 29 maggio 2002.
 |  |  |  | Allegato B alla delibera n. 642/06/CONS ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 L'analisi   dell'impatto   regolamentare   richiede   di
 valutare:
 a) l'ambito dell'intervento regolamentare proposto, con
 particolare   riferimento   alle   categorie   di  soggetti
 coinvolti, sia direttamente sia indirettamente;
 b) gli    obiettivi    generali    e    specifici   del
 provvedimento,  sia  immediati  sia di medio/lungo periodo,
 indicando  contestualmente  l'orizzonte  temporale in cui i
 risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
 c) la  metodologia  adottata per l'analisi dell'impatto
 della regolamentazione;
 d) l'impatto    dell'intervento    regolamentare    sui
 destinatari  diretti  ed  indiretti,  inclusa  la  pubblica
 amministrazione,  attraverso  l'analisi  delle categorie di
 costi  e  benefici  economici  e  finanziari,  nonche'  una
 valutazione   dell'effettivo   rispetto  del  principio  di
 proporzionalita'.
 
 A.   AMBITO   OGGETTIVO   E  SOGGETTIVO  DI  INTERVENTO;
 DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
 
 A.1 Ambito oggettivo di intervento
 
 L'ambito di intervento oggettivo e' identificato dai sei
 mercati  rilevanti oggetto della presente analisi, ovvero i
 mercati   dei   servizi   telefonici  locali,  nazionali  e
 fisso-mobile   disponibili   al   pubblico   e  forniti  in
 postazione   fissa   per   clienti   residenziali   e   non
 residenziali.
 
 A.2 Ambito soggettivo di intervento
 
 L'Autorita'   ha   individuato   i  potenziali  problemi
 concorrenziali  che  potrebbero  emergere  nei  mercati dei
 servizi  telefonici nazionali e fisso mobile disponibili al
 pubblico   e   forniti  in  postazione  fissa  per  clienti
 residenziali e non residenziali.
 Tali    problemi    potenziali    sono   costituiti   da
 comportamenti  anticoncorrenziali che l'operatore detentore
 di  una  notevole forza di mercato potrebbe attuare al fine
 di  impedire  l'entrata  di  nuovi  operatori  e ridurre le
 potenzialita'   di   crescita   degli  operatori  esistenti
 attraverso  pratiche di prezzi predatori. Per impedire tali
 comportamenti,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di  mantenere la
 regolamentazione dei prezzi minimi e dei prezzi massimi.
 Per quanto riguarda il controllo dei prezzi minimi delle
 offerte  al  dettaglio  concernenti  i sevizi oggetto della
 presente  analisi,  l'Autorita' ritiene necessario eseguire
 la  verifica del prezzo delle offerte finali, applicando il
 test di sottocosto e il test di replicabilita'.
 Il  primo  livello  di soglia di costo e' determinato al
 fine   di   verificare   che   le   condizioni   economiche
 dell'offerta consentano all'operatore dominante il recupero
 dei  costi  di  rete  e dei costi commerciali per offrire i
 propri  servizi in maniera remunerativa (Test 1). Mentre il
 secondo   livello  di  soglia  di  costo  e'  definito  per
 controllare   che  le  condizioni  economiche  dell'offerta
 proposta  dall'operatore dominante possano essere replicate
 da  un  operatore  alternativo  efficiente  che  operi  nel
 medesimo mercato del servizio esaminato (Test 2).
 Nel   confermare  l'obbligo  del  controllo  dei  prezzi
 finali,  l'Autorita'  ha  stabilito  che  le offerte finali
 devono  superare  la soglia di replicabilita' ai fini della
 loro commercializzazione.
 Per  quanto  riguarda  il  controllo  dei prezzi massimi
 delle  offerte  al  dettaglio concernenti i servizi oggetto
 della   presente   analisi,   l'Autorita'   ha   confermato
 l'applicazione  del  meccanismo  pluriennale  di  controllo
 basato  sulla  fissazione  di  un  vincolo complessivo alla
 modifica  del  valore  economico dei panieri di consumi dei
 servizi in esame (price cap).
 Come    evidenziato    dall'analisi,    altri   problemi
 concorrenziali  nei mercati dei servizi di traffico locale,
 nazionale  e  fisso-mobile  per  clienti residenziali e per
 clienti non residenziali possono derivare dall'integrazione
 verticale  e orizzontale dell'operatore notificato, nonche'
 dalle caratteristiche strutturali del mercato.
 I  potenziali  problemi  concorrenziali  che ne derivano
 attengono,  inter  alia,  alla possibilita' di accorpare in
 modo  indebito  i  servizi  offerti  e di praticare sussidi
 incrociati.
 In  sintesi,  i  principali  problemi concorrenziali che
 possono verificarsi nel mercato in esame sono:
 - uso  discriminatorio  o omissione delle informazioni:
 l'operatore   verticalmente   integrato  puo'  omettere  di
 fornire   informazioni   agli   operatori  concorrenti  che
 acquistano  gli  elementi  di  rete  per  la  fornitura dei
 servizi sui mercati al dettaglio;
 - accorpamento  in  modo  indebito  dei diversi servizi
 offerti;
 - fissazione di prezzi predatori o di prezzi eccessivi;
 - attuazione di sussidi incrociati;
 - attuazione  di  pratiche  volte a privilegiare alcuni
 gruppi di utenti.
 
 Considerati  i  comportamenti  anticoncorrenziali che un
 operatore  in  posizione dominante avrebbe modo di porre in
 essere   nei   mercati  dei  servizi  di  traffico  locale,
 nazionale  e  fisso-mobile  per  clienti residenziali e per
 clienti non residenziali, l'Autorita' - al fine di tutelare
 i clienti finali, ha ritenuto necessario imporre i seguenti
 obblighi.
 Ai sensi dell'art. 67 del Codice:
 a) obbligo di contabilita' dei costi;
 b) obbligo di controllo dei prezzi praticati ai clienti
 residenziali e non residenziali;
 c) obbligo    di    non    privilegiare   ingiustamente
 determinati utenti finali;
 d) obbligo  di non accorpare in modo indebito i servizi
 offerti.
 Ai sensi dell'art. 69 del Codice, l'obbligo di selezione
 del vettore e preselezione del vettore.
 Ai   sensi   dell'art.   71  del  Codice,  l'obbligo  di
 trasparenza e pubblicazione delle informazioni.
 Pertanto,   l'ambito   di   intervento   soggettivo   e'
 costituito dai destinatari diretti e indiretti delle misure
 regolamentari introdotte.
 I   destinatari   diretti  dell'insieme  degli  obblighi
 imposti   sono   molteplici.   I   piu'   importanti   sono
 rappresentati   dai   clienti  finali  residenziali  e  non
 residenziali.  Tali  soggetti,  in seguito all'introduzione
 delle  misure regolamentari proposte potranno godere di una
 riduzione di prezzi sia nominali che reali per il complesso
 delle  tre direttrici (locale, nazionale, fisso mobile) sia
 nel mercato residenziale che non residenziale.
 Tra   i   destinatari  indiretti  rientrano  le  imprese
 presenti  nei  mercati  al dettaglio dei servizi telefonici
 per  le chiamate locali, nazionali, internazionali e per le
 chiamate  destinate  verso  clienti della rete mobile. Tali
 imprese  saranno  salvaguardate,  grazie ai test di prezzo,
 dall'attuazione    di   politiche   predatorie   da   parte
 dell'operatore dominante.
 
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 
 B.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
 
 Il  provvedimento oggetto di questa analisi persegue gli
 obiettivi   stabiliti  dal  nuovo  quadro  regolamentare  e
 recepiti  nel Codice. In particolare, l'Autorita' (ai sensi
 dell'art. 13, comma 4, del Codice) promuove "la concorrenza
 nella  fornitura  delle reti e dei servizi di comunicazione
 elettronica,  nonche'  delle  risorse  e servizi correlati:
 a) assicurando  che  gli  utenti,  compresi  i disabili, ne
 traggano  il  massimo beneficio sul piano della scelta, del
 prezzo  e  della  qualita';  b) garantendo  che non abbiano
 luogo  distorsioni  e  restrizioni  della  concorrenza  nel
 settore  delle comunicazioni elettroniche; c) incoraggiando
 investimenti   efficienti   e  sostenibili  in  materia  di
 infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di
 reti e servizi di comunicazione elettronica ...".
 Inoltre,  l'art.  13,  comma  6, impone all'Autorita' di
 promuovere  gli  interessi  dei cittadini e di garantire la
 tutela dei consumatori.
 Peraltro,  l'Autorita' e' chiamata a verificare che ogni
 correttivo  imposto  sia  compatibile  con il "principio di
 proporzionalita'",  ovvero  che  l'obbligo sia basato sulla
 natura  della restrizione della concorrenza accertata e sia
 giustificato   alla   luce   degli  obiettivi  fondamentali
 perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8
 della  direttiva  Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice;
 tale  principio e' ripreso dalle Linee guida (paragrafi 117
 e 118).
 
 B.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
 
 Tra    gli    obiettivi   specifici   degli   interventi
 regolamentari    previsti    nell'ambito    del    presente
 provvedimento,  vi  e'  il controllo dei prezzi dei servizi
 destinati  ai  consumatori, ovvero impedire che l'operatore
 notificato  applichi  condizioni  economiche sproporzionate
 nei  mercati  al dettaglio dei servizi di accesso alla rete
 telefonica   pubblica  in  postazione  fissa,  per  clienti
 residenziali e per clienti non residenziali.
 L'imposizione  di  un  controllo  dei prezzi all'impresa
 notificata,  attuato adottando il meccanismo pluriennale di
 controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo
 alla  modifica  del valore economico dei panieri di consumi
 dei   servizi  di  accesso  in  esame  (price  cap),  viene
 considerato  la  modalita' piu' efficace e al contempo meno
 invasiva   per   garantire  ai  consumatori  finali  prezzi
 congrui.
 Un  altro  provvedimento ha riguardato l'adeguamento dei
 test  di prezzo e in particolare sono state individuate una
 soglia  di  replicabilita'  per  le  offerte  rivolte  alla
 clientela  affari ed una soglia per le offerte rivolte alla
 clientela   residenziale,  adattando  la  metodologia  alla
 diversa    struttura   di   costo   sottostante   l'offerta
 residenziale   e   dell'offerta   non   residenziale.  Tale
 modalita' risulta essere la piu' adeguata in relazione alle
 diverse  dinamiche  competitive dei segmenti residenziali e
 non residenziali.
 Al fine di ridurre l'area di incertezza che si determina
 allorche'  le  offerte si situino tra i due livelli di test
 ed  in  considerazione  delle  valutazioni  espresse  dagli
 operatori  in  risposta alla proposta di indicare il test 2
 quale  soglia  minima,  l'Autorita'  ha  stabilito  che  le
 offerte  dell'operatore  notificato  devono necessariamente
 superare il test di replicabilita' per essere autorizzate.
 In  merito  all'orientamento di estendere la deroga alla
 comunicazione preventiva dalle sole gare pubbliche anche al
 caso  di  offerte  presentate  nell'ambito  di procedure ad
 evidenza  pubblica  promosse  da  soggetti  privati  per la
 selezione   del  fornitore,  purche'  siano  opportunamente
 documentabili   nonche'   di  rilevante  valore,  cosi'  da
 consentire   il   corretto   svolgimento   della  procedura
 selettiva   da  parte  del  cliente.  Tale  misura  intende
 garantire  un'uniformita' di procedura per la comunicazione
 di   siffatte  offerte  definite  nell'ambito  di  pubblici
 appalti o promosse da soggetti privati.
 Un  altro  provvedimento  ha  riguardato  l'Autorita' ha
 rilevato  la  possibilita'  per  Telecom  Italia,  di poter
 definire  pacchetti  tariffari per i servizi d'accesso e di
 traffico  dal  momento  in  cui  gli  operatori alternativi
 avranno  la  possibilita'  di  proporre  offerte congiunte,
 ovvero  a  seguito  dell'effettiva  commercializzazione del
 servizio  WLR.  Tale misura risulta adeguata alle dinamiche
 competitive     sui     relativi    mercati    a    seguito
 dell'introduzione e commercializzazione del WLR.
 
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 
 C.1  Metodologia  impiegata  per  l'analisi dell'impatto
 regolamentare
 
 La  metodologia  utilizzata  per  l'analisi dell'impatto
 regolamentare  e'  volta  all'individuazione dei benefici e
 dei  costi  derivanti  ai  destinatari  diretti e indiretti
 delle  misure  regolamentari  previste  per  i  mercati dei
 servizi  di  chiamata  locale,  nazionale,  fisso-mobile in
 postazione fissa per i clienti residenziali e i mercati dei
 servizi  di  chiamata  locale,  nazionale,  fisso-mobile in
 postazione fissa per i clienti non residenziali.
 Le  tecniche  di  calcolo  utilizzate per questo tipo di
 analisi  sono  solitamente  di  tipo  statistico  e vengono
 condotte  mediante  l'analisi di alcuni indicatori in grado
 di evidenziare l'impatto della regolamentazione.
 In  taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura
 regolamentare  sono identificabili in ragione degli effetti
 competitivi   generati   dall'incremento   dell'offerta  di
 servizi, ma non quantificabili in quanto la numerosita' dei
 soggetti  economici  coinvolti e' elevata e le informazioni
 circa  i  benefici  ad  essi  derivanti  sono difficilmente
 reperibili.
 Il  mercato  oggetto di analisi e' caratterizzato da una
 situazione in cui vi e' un'impresa dominante, tre operatori
 che  nel  loro complesso hanno una quota intorno al 30% per
 le  tre  direttrici di traffico residenziale e fra il 15% e
 il  20% per le tre direttrici di traffico non residenziale.
 Inoltre  vi  e'  una  pluralita'  di  piccoli operatori che
 complessivamente  raggiungono  una  quota tra il 2% e il 4%
 nei diversi mercati rilevanti oggetto di analisi.
 L'analisi dell'impatto regolamentare e' pertanto volta a
 quantificare  e  qualificare  il  benessere  sociale in una
 situazione  in cui vi e' un'impresa con rilevante potere di
 mercato e numerosi operatori di dimensioni molto inferiori.
 
 D. IMPATTO DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE
 
 D.1 Impatto sulla pubblica amministrazione
 
 Il  provvedimento ha un impatto indiretto sulla pubblica
 amministrazione  in  qualita'  di utente finale dei servizi
 telefonici  locali, nazionali, e fisso-mobile in postazione
 fissa.
 In particolare si sottolineano i benefici derivanti alla
 pubblica  amministrazione derivanti dalla disciplina per le
 offerte  definite  in  ambito  di  gara  pubblica,  laddove
 l'Autorita'  ha "pieno titolo ad esercitare i propri poteri
 di  vigilanza  e,  eventualmente,  sanzionatori  anche  nei
 confronti  degli atti e comportamenti posti in essere dalle
 imprese   nell'ambito   dei   procedimenti   di   gara  che
 interessano lo specifico mercato delle telecomunicazioni".
 Non  si  ritiene  che  il provvedimento abbia un impatto
 specifico  sulla  pubblica  amministrazione  rispetto  agli
 altri utenti finali presenti nei mercati al dettaglio delle
 comunicazioni elettroniche.
 
 D.2 Impatto sui destinatari diretti e indiretti
 
 Le  misure  regolamentari  hanno  un  duplice obiettivo,
 ovvero  evitare  ex ante politiche anticompetitive da parte
 dell'operatore  dominante (ad esempio, sussidi incrociati e
 politiche  di  prezzo  predatorie) e  favorire una costante
 riduzione  dei  prezzi  in  termini nominali e reali con un
 aumento del benessere del consumatore.
 I  prezzi  dei  servizi  offerti  nel  mercato  locale e
 nazionale  da  parte  di  Telecom Italia, in virtu' del cap
 fissato  nella  misura di IPC-IPC, potranno al massimo, nel
 periodo  di  efficacia  della  misura, rimanere immutati in
 termini  nominali  e  dovranno  diminuire in termini reali.
 Nella  direttrice  fisso-mobile  i  prezzi  del servizio al
 dettaglio,  in  virtu'  del  cap  fissato  nella  misura di
 IPC-6%, si ridurranno sia in termini reali che nominali.
 L'Autorita'  ritiene, tuttavia, che possa essere operato
 un  allentamento  dei  vincoli  per  i  servizi di chiamata
 locale  e  nazionale  per  i  clienti  residenziali  e  non
 residenziali   in  IPC-0  condizionato  alla  verifica  del
 miglioramento della qualita' dei servizi offerti da Telecom
 Italia,   anche  in  considerazione  dei  benefici  di  cui
 potrebbero  godere  gli  utenti a fronte di investimenti da
 parte  di Telecom Italia volti al potenziamento dei livelli
 di qualita' nella fornitura del servizio.
 L'analisi  costi  benefici dell'intervento regolamentare
 deve   tenere  in  considerazione  anche  gli  effetti  sui
 destinatari   finali   derivanti   dall'introduzione  degli
 obblighi  di  non  privilegiare  ingiustamente  determinati
 utenti  finali, di non accorpare in modo indebito i servizi
 offerti,  di  selezione  del  vettore  e  preselezione  del
 vettore    e   di   trasparenza   e   pubblicazione   delle
 informazioni.
 In  conclusione, sulla base dell'analisi dei costi e dei
 benefici   derivanti   dall'attuazione   del  nuovo  quadro
 regolamentare  previsto  per  il  mercato  al dettaglio dei
 mercati   dei  servizi  di  chiamata  locale,  nazionale  e
 fisso-mobile   disponibili   al   pubblico   e  forniti  in
 postazione   fissa   per   clienti   residenziali   e   non
 residenziali, l'Autorita' ritiene che l'intervento proposto
 nel  presente  provvedimento sia in linea con gli obiettivi
 previsti   dal   Codice   (promozione   della  concorrenza,
 dell'innovazione  e  dello  sviluppo  di  reti e servizi di
 comunicazione  elettronica,  nonche' tutela del consumatore
 finale).
 
 D.3 Proporzionalita' delle misure
 
 L'Autorita'  osserva  che  l'insieme dei rimedi proposti
 nell'ambito  del presente provvedimento sono proporzionati,
 ovvero  che gli obblighi siano giustificati alla luce degli
 obiettivi     fondamentali    perseguiti    con    l'azione
 regolamentare  (come  visto  in  precedenza) e  sono basati
 sulla natura della restrizione della concorrenza accertata.
 Per  quanto riguarda i problemi concorrenziali a livello
 dei   servizi  in  esame  (inter  alia,  l'applicazione  di
 condizioni  economiche  e  di  fornitura  sproporzionate  e
 discriminatorie nel trattamento della clientela finale), il
 controllo dei prezzi realizzato con il meccanismo del price
 cap  nella  misura indicata risulta proporzionato in quanto
 impedisce   la  formazione  di  prezzi  ingiustificatamente
 elevati,   lascia   un  congruo  margine  di  flessibilita'
 all'operatore  incumbent,  e  si  applica esclusivamente ai
 servizi oggetto della presente analisi.
 Il  meccanismo  di controllo dei prezzi e in particolare
 l'obbligo del superamento della soglia di replicabilita' ai
 fini   della   commercializzazione   dell'offerta   risulta
 proporzionato   in  quanto  offre  maggiore  certezza  agli
 operatori concorrenti.
 Alla   luce  delle  particolari  condizioni  competitive
 presenti  sul  mercato dei servizi di chiamata rivolti alla
 clientela  affari,  l'Autorita' ha individuato il valore di
 500.000   euro   ai   fini   della  deroga  all'obbligo  di
 comunicazione preventiva delle offerte definite nell'ambito
 di  procedure  ad  evidenza  pubblica  per la selezione del
 fornitore.  L'Autorita'  ritiene  tale  misura  adeguata  e
 proporzionale  al  meccanismo  di  selezione  del fornitore
 laddove  e'  il  cliente  che  stabilisce le condizioni del
 bando.
 L'Autorita'  valuta  che  l'obbligo  di non aggregare in
 modo  indebito  le  offerte  che  contengono  i  servizi di
 accesso  e  traffico sia proporzionale in quanto tale sara'
 consentito proporre offerte congiunte traffico-accesso solo
 dal  momento  della  commercializzazione  del  servizio  di
 rivendita  del  canone all'ingrosso, e cioe' dal momento in
 cui  gli  operatori  concorrenti di Telecom Italia potranno
 formulare offerte sull'intero territorio nazionale.
 L'obbligo  di non privilegiare ingiustamente determinati
 utenti, cosi' come l'obbligo di trasparenza e pubblicazione
 delle  informazioni  risultano  proporzionati  in quanto si
 applica  esclusivamente  ai  servizi oggetto della presente
 analisi e ha costi di attuazione molto contenuti.
 Inoltre,  i  costi  di  attuazione di tali obblighi sono
 contenuti e inferiori ai benefici che ne scaturiscono.
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