| 
| Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 6 dicembre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo  denominato «Product   Authentication  Inspectorate  Limited»,  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo  alla protezione dell indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
 Visti  i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo  2004,  7 luglio  2004,  29 dicembre  2004,  25 marzo  2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, con i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato  «Product  Authentication Inspectorate  Limited»  con decreto 12 maggio 2000 e' stata prorogata fino all'11 dicembre 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo  «Product  Authentication Inspectorate  Limited»  nonostante  ripetuti  solleciti non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica  protetta  «Fungo  di Borgotaro», allo schema tipo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  10 febbraio  2003, protocollo numero 60794;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure l'autorizzazione all'eventuale organismo di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  12 maggio  2000,  fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo  «Product  Authentication  Inspectorate Limited» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  denominato  «Product Authentication  Inspectorate  Limited»,  con sede nel West Sussex, 65 High  Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso Quaser.  in  Milano,  via  Savare'  n.  1,  con  decreto ministeriale 12 maggio   2000,   ad   effettuare  i  controlli  sulla  indicazione geografica   protetta   «Fungo   di   Borgotaro»  registrata  con  il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'   prorogata   con  decreti  6 maggio  2003,  16 settembre  2003, 5 dicembre  2003,  30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo  2005,  30 giugno  2005,  29 novembre  2005,  10 marzo  2006  e 12 luglio  2006  e'  ulteriormente  prorogata fino all'emanazione del decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 12 maggio 2000.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 dicembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |