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| Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006 |  | Approvazione   del  nuovo  statuto  della  Banca  d'Italia,  a  norma dell'articolo 10,  comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto  il  regio  decreto  11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e' stato  approvato  lo  statuto  della  Banca  d'Italia,  e  successive modificazioni;
 Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;
 Visto  l'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base  al  quale  lo  statuto  della  Banca  d'Italia e' adeguato alle disposizioni  contenute  nei  commi da  1  a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresi' le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire  allo  stesso  anche  funzioni  di  vigilanza  e controllo all'interno della Banca d'Italia;
 Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d'Italia;
 Considerato che l'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al  capitale  della  Banca  d'Italia,  in  data  28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 E'  approvato  il  nuovo  statuto  della  Banca  d'Italia nel testo allegato al presente decreto.
 Lo   statuto  della  Banca  d'Italia  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 
 Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 12, foglio n. 369
 |  |  |  | Allegato Statuto della BANCA D'ITALIA
 Titolo I
 COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA
 Art. 1.
 La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.
 Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  la  Banca  d'Italia  e i componenti  dei  suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto  del  principio  di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
 Quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del  Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni  che  in  tale  qualita'  le  competono,  nel rispetto dello statuto  del  SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art.  105.1  del  trattato  che  istituisce la Comunita' europea (trattato).
 La  Banca  d'Italia  emette  banconote  in  applicazione  di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.  43.  Assolve  inoltre  gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge  ed  esercita  le  attivita'  bancarie strumentali alle proprie funzioni.
 Art. 2.
 La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.
 Puo' avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.
 L'articolazione  territoriale  e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.
 Art. 3.
 Il capitale della Banca d'Italia e' di 156.000 euro ed e' suddiviso in  quote  di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarita' e' disciplinata dalla legge.
 Il  trasferimento  delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo   previo   consenso   del   Consiglio  superiore,  nel  rispetto dell'autonomia  e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
 Art. 4.
 Le  quote  di  partecipazione  sono  rappresentate  da  certificati nominativi.
 La  cessione  delle  quote deve risultare da girata, autenticata da notaio,  attergata  al  certificato  originale,  il quale deve essere presentato  all'Amministrazione  centrale della Banca che provvedera' al  rilascio  di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il  trasferimento  sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente.  Il cessionario potra' fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.
 Titolo II
 AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
 Art. 5.
 Gli organi centrali dell'Istituto sono:
 a) l'Assemblea dei partecipanti;
 b) il Consiglio superiore;
 c) il Collegio sindacale;
 d) il Direttorio;
 e) il Governatore;
 f) il Direttore generale e i Vice direttori generali. Assemblea dei partecipanti
 Art. 6.
 Le  assemblee  dei  partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le  assemblee  ordinarie  deliberano  su  ogni altra materia indicata dallo statuto.
 Le  assemblee  sono  convocate  dal  Consiglio  superiore, anche su domanda  motivata  del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari,  da  tre  mesi almeno, di 20.000 o piu' quote. Le assemblee presso  l'Amministrazione  centrale  sono presiedute dal Governatore; quelle  presso  le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'.
 La  data  e  l'ordine  del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti  con  avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  almeno  quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 Art. 7.
 L'assemblea  ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale,   non   piu'   tardi   del   31   maggio,   per  deliberare sull'approvazione   del   bilancio,   sul   riparto   degli  utili  e l'assegnazione  dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei  sindaci  e  del  Presidente  del Collegio sindacale. Determina i compensi  spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.
 L'ordine  del  giorno,  stabilito  dal  Consiglio  superiore,  deve comprendere  anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di  marzo,  con  domanda  sottoscritta da uno o piu' partecipanti che siano  titolari,  da  tre  mesi  almeno,  di  5.000  o  piu' quote di partecipazione.  Le  proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono  essere  discusse,  ma  l'assemblea puo' deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.
 Art. 8.
 Qualora  non  sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente puo' aggiornare l'assemblea a quello successivo.
 In caso di mancanza, nel secondo giorno, del numero legale, restano valide  le  deliberazioni  prese nel primo giorno. Per la discussione delle  altre  materie  da  trattare  si  deve  procedere ad una nuova convocazione con le formalita' indicate nell'art. 10.
 Art. 9.
 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o piu' quote di partecipazione.
 I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100  quote  sino  a  500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in piu' delle 500, purche' ne siano titolari da non meno di tre mesi.
 Ciascun  partecipante  non  ha  diritto  in alcun caso a piu' di 50 voti.
 Ogni  partecipante  avente  diritto puo' intervenire per il tramite del  proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne' del Collegio sindacale, munita di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale della Banca.
 Ogni intervenuto non puo' rappresentare piu' di due partecipanti.
 Art. 10.
 L'assemblea  ordinaria  e' valida quando intervenga almeno un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale.
 Non  raggiungendosi  questo  numero  di  partecipanti  e  di quote, l'assemblea  viene  rimandata  a non meno di 8 ne' a piu' di quindici giorni  di  distanza  dalla  prima  convocazione.  In  questa seconda riunione   l'assemblea  e'  valida  qualunque  sia  il  numero  degli intervenuti e delle quote rappresentate.
 Del  rinvio dell'assemblea e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale nell'intervallo  tra  la  prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.
 Nell'assemblea  di  seconda  convocazione  non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.
 Art. 11.
 L'assemblea  straordinaria  e'  valida  quando intervenga almeno la meta'   dei  partecipanti  che  rappresentino  almeno  un  terzo  del capitale. In difetto, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' di cui all'art. 10.
 Art. 12.
 I  verbali  delle  assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti  da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a cio' delegati dall'assemblea.
 Art. 13.
 Nei  modi  e  nelle  forme  stabiliti  negli  articoli 6,  7  e  8, l'assemblea  dei  partecipanti  e' convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori.
 L'assemblea  e'  valida  quando  intervenga  almeno  un  quinto dei partecipanti  che  rappresentino  almeno  un  decimo del capitale. In mancanza   del   numero   legale   dei  partecipanti  o  delle  quote rappresentate,   l'assemblea   e'  rinviata  con  l'osservanza  delle formalita' stabilite nell'art. 10.
 L'ufficio  di  segretario  dell'assemblea  spetta al segretario del Consiglio  di  reggenza  e,  in  sua  assenza,  a  uno  dei  presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.
 Qualora  il  numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunga la  meta'  dei  componenti  il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite per l'assemblea ordinaria.  In  tale  assemblea  si  procede a votazioni separate per ciascuna sede.
 Art. 14.
 Sono  valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.
 Le  nomine  devono  farsi  per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta dei voti. Consiglio superiore
 Art. 15.
 Il  Consiglio  superiore  si  compone  del Governatore e di tredici consiglieri  nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.
 Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e' rieleggibile per non piu' di due volte.
 Il  Direttore  generale  interviene  alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo.
 I  Vice  direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno   di  essi,  su  designazione  del  Consiglio  superiore,  assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.
 Su proposta del Governatore il Consiglio puo' costituire uno o piu' comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri.
 Art. 16.
 Il    Consiglio    superiore   tiene   le   sue   riunioni   presso l'Amministrazione  centrale  della  Banca  su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.
 Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le  prime  si  tengono  almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.
 Il  Consiglio  e'  legalmente costituito quando intervengano almeno sette   dei   suoi  componenti,  non  compreso  in  detto  numero  il Governatore o chi ne fa le veci.
 Le  deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il  Governatore,  o  chi  ne  fa  le  veci, vota soltanto nel caso di parita'  di  voti.  Le  votazioni  si fanno per voto palese o, quando riguardino  persone,  anche  sulla  base  di  elenchi,  per scrutinio segreto.
 I   verbali  e  gli  estratti  delle  deliberazioni  del  Consiglio superiore  sono  autenticati dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.
 Art. 17.
 Ai  sensi  dell'art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  la  nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca  nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia.
 Per  esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore  e'  convocato  e presieduto dal componente piu' anziano in ordine  di  nomina  e,  a  parita'  di  nomina,  di  eta'. Il parere, deliberato  a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio,  e'  rilasciato  ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 Il  Consiglio  superiore,  su  proposta  del Governatore, nomina il Direttore  generale  e  i  Vice  direttori  generali,  rinnova i loro mandati  e  li  revoca  per  i  motivi  previsti dall'art. 14.2 dello statuto  del  SEBC.  Per  l'adozione  di  siffatti  provvedimenti, il Consiglio  e'  convocato  in  seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere  convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta  almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
 Fatto  salvo  quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui  al  presente  articolo devono  essere  prese  con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi  di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
 Le  nomine,  i  rinnovi  dei  mandati  e  le  revoche del Direttore generale  e  dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto  del  Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
 Art. 18.
 Al  Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonche' la  vigilanza  sull'andamento  della  gestione e il controllo interno della Banca.
 In   conformita'  alle  disposizioni  legislative  e  regolamentari nonche',  per  le  delibere  di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto  dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
 1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio  e  ne  delibera  la  presentazione  al Collegio sindacale e all'assemblea   dei  partecipanti  per  la  definitiva  approvazione. Sentito  il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
 2)  approva  il  bilancio  annuale di previsione degli impegni di spesa;
 3)  autorizza  i  contratti che importano alienazione di immobili per  somma  superiore  a  1  milione  di  euro  e  le  transazioni, i concordati  e  le  cessioni  riguardanti crediti di somme superiori a 200.000  euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni  giudiziarie  che,  per  la  loro  importanza,  il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
 4) emana i regolamenti interni dell'Istituto;
 5)  determina  la  pianta  organica  del  personale,  nomina  gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
 6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
 7)    adotta   le   deliberazioni   riguardanti   l'articolazione territoriale nonche' l'assetto organizzativo generale della Banca;
 8)  nomina  e  revoca  i  reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;
 9) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;
 10)  determina  le  norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
 11)  fissa  il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo  di  beneficenza  o  per  contributi  a  iniziative d'interesse pubblico;
 12)    delibera   su   tutte   le   altre   materie   concernenti l'amministrazione   generale   della   Banca   che,   non   demandate all'assemblea   dei   partecipanti,   il   Governatore   ritenga   di sottoporgli.
 Il  Consiglio  viene  informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:
 - sui contenuti del piano d'istituto;
 - sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
 - sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
 - sugli  impieghi  delle  disponibilita' dei fondi, delle riserve statutarie   e   degli  accantonamenti  a  garanzia  del  trattamento integrativo di quiescenza del personale. Collegio sindacale e censori
 Art. 19.
 Il  Collegio  sindacale e' composto da cinque membri effettivi, fra cui  il  Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non piu' di tre volte.
 Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale  e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali,  funzioni  di  controllo sull'amministrazione della Banca per  l'osservanza  della  legge,  dello  statuto  e  del  regolamento generale.  Esercita  il  controllo contabile, senza alcun pregiudizio per l'attivita' svolta dai revisori esterni di cui al successivo art. 38,  esamina  il  bilancio  d'esercizio  ed esprime il proprio parere sulla distribuzione del dividendo annuale.
 I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.
 Il  Collegio  sindacale  comunica,  ove  occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.
 Ai   sindaci   viene   corrisposto   un   assegno  fisso  stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.
 Art. 20.
 I censori non possono essere piu' di quattro presso ciascuna sede o succursale.
 I  censori  prendono  contezza  dell'andamento dell'attivita' delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.
 Per  incarico  dei  sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.
 Riferiscono  al  Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al  Governatore,  le  proposte  e  le  osservazioni che credono utili all'andamento  dell'Istituto,  dandone  contemporaneamente notizia al direttore  della  filiale  e,  nelle  sedi,  anche  al  Consiglio  di reggenza. Direttorio
 Art. 21.
 Il Direttorio e' costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.
 Al  Direttorio  spetta  la  competenza  ad assumere i provvedimenti aventi   rilevanza  esterna  relativi  all'esercizio  delle  funzioni pubbliche  attribuite  dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento  delle  finalita'  istituzionali,  con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
 Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio puo' rilasciare deleghe  al  personale  direttivo  della  Banca, stabilendone forme e modalita'  di  esercizio,  per  l'adozione  di  provvedimenti che non richiedono    valutazioni    di    carattere   discrezionale,   quali acclaramenti,  accertamenti  e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
 Art. 22.
 Il  Governatore  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento, il Direttore  generale,  convoca  il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno,  ogni  qualvolta  lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno  dei  componenti  con  domanda  motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
 Le  riunioni  del  Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso  di  sua  assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri  di  surroga  di  cui agli articoli 25 e 26; per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tre membri.
 Le  deliberazioni  sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
 Su  ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con apposita delibera.
 I  provvedimenti  del  Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore  ovvero  di  uno  degli altri membri secondo i criteri di surroga  di  cui agli articoli 25 e 26, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.
 Nei  casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 21  possono  essere  presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri  secondo  i  criteri  di surroga di cui agli articoli 25 e 26. Tali  provvedimenti  vengono  sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.
 Art. 23.
 Il   Direttorio   puo',   con   apposita  delibera,  individuare  i provvedimenti  o  le  categorie  di  provvedimenti, fra quelli di cui all'art.  21, comma 2, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte,  formulate  dai  servizi,  secondo  le modalita' previste ai commi successivi.
 Per  l'assunzione  di  tali  provvedimenti,  le  competenti  unita' organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.
 Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione.
 In  mancanza,  o  a  seguito  di  espressa  richiesta  di  uno  dei componenti,   l'assunzione   dei   provvedimenti   e'   rimessa  alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.
 Dei provvedimenti presi con le suddette modalita' deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile. Governatore
 Art. 24.
 Il  Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
 Ha  le  competenze  e  i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo  statuto  del  SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.
 Dispone,  sentito  il  Direttorio,  le  nomine,  le  promozioni, le assegnazioni,  i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.
 Sottopone  al  Consiglio  superiore  le  proposte  di  decisione  e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 18.
 Al  Governatore  e' rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto  non  e'  espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.
 Il  Governatore  dura in carica sei anni; il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Direttore generale e Vice direttori generali
 Art. 25.
 Il  Direttore  generale  ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore.
 Dispone,  sentito  il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti  e  gli  incarichi del personale quando cio' non sia di competenza del Governatore.
 Nell'ambito  delle  sue  attribuzioni  ha  la  rappresentanza della Banca,  con  facolta'  di delega previa approvazione del Governatore; per  la  stipula  dei  contratti puo' delegare personale della Banca, anche mediante semplice lettera.
 Il  Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue  attribuzioni  e  lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.
 Il  Direttore  generale  dura  in  carica  sei  anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
 Art. 26.
 I   Vice   direttori  generali  coadiuvano  il  Direttore  generale nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni  e  lo  surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi puo' surrogare il Governatore e  il  Direttore  generale  in  caso  di loro contemporanea assenza o impedimento.
 La  firma  di  uno  dei  Vice  direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.
 I  Vice direttori generali durano in carica sei anni; il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
 Titolo III
 FILIALI DELLA BANCA Sedi
 Art. 27.
 In ciascuna sede vi e' un Consiglio di reggenza.
 I  reggenti  sono  scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'attivita' delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.
 I  reggenti  sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore,  per  sei  anni  e scadono per meta' ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
 I  membri  del  Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.
 Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.
 Art. 28.
 Il  Consiglio  di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi  e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.
 Per  la  validita'  delle  deliberazioni  e' necessaria la presenza della  maggioranza  dei  reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.
 Le  deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso  di  parita'  prevale  il  voto del presidente o di chi ne fa le veci.
 Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.
 Art. 29.
 Il  Consiglio  di  reggenza  cura l'amministrazione della sede, nei limiti  stabiliti  dal  presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura  delle  sagrestie  e  le  verifiche  di  cassa,  per  la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.
 Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta  il  detto  reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del  proprio  collega  subentrante.  Di  dette  operazioni  si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.
 Il  Consiglio  di  reggenza  vigila  affinche'  siano  osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede. Succursali
 Art. 30.
 In  ciascuna  succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero  variabile in ragione dell'attivita' delle singole succursali. I  consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore,  per  sei  anni  e si rinnovano per meta' ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
 I  consiglieri,  sotto  la  presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.
 I  consiglieri  aventi  funzioni di censore svolgono il servizio di apertura  e chiusura delle sagrestie con le modalita' di cui all'art. 29, comma 2. Direttori
 Art. 31.
 La  direzione  degli  uffici  e delle operazioni di ciascuna sede e succursale  della  Banca  e' esercitata da un direttore sulla base di norme e istruzioni emanate dall'Amministrazione centrale.
 I  direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca.
 I  direttori  rappresentano  la  Banca  di  fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.
 Hanno  la  firma  per  la  corrispondenza e per tutte le operazioni della  filiale.  Previo  consenso  del  Direttore generale e sotto la propria  responsabilita',  possono delegare ad impiegati addetti alla rispettiva sede o succursale le suddette firme.
 Ai  direttori  delle  filiali  possono essere attribuiti compiti di coordinamento  dell'attivita' di piu' filiali, in ambiti territoriali e   con   modalita'   e  limiti  stabiliti  dai  regolamenti  interni dell'Istituto.
 Art. 32.
 In  caso  di  improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede,  il  presidente  del  Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede,  la'  dove  non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria,  assumendo  egli  stesso  la  direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.
 Se  le  ipotesi  previste  nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il piu' anziano di nomina e,  a  parita'  di  nomina,  di eta' dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.
 Art. 33.
 Il  Governatore  ha  facolta'  in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
 I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta' di questi.
 Titolo IV
 OPERAZIONI DELLA BANCA
 Art. 34.
 Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  e  per lo svolgimento dei compiti  propri  del  SEBC  la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti  e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.
 Art. 35.
 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34, la Banca puo' compiere  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  che  le  consentono di provvedere   al   pieno  svolgimento  degli  altri  compiti  ad  essa attribuiti,  nonche',  nel  rispetto  di  eventuali  limiti derivanti dall'applicazione  del  capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del  patrimonio  e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa puo':
 - emettere titoli al portatore;
 - emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
 -  ricevere  depositi  a  custodia,  a  cauzione, o in altro modo vincolati;
 -  ricevere  somme  in  conto  corrente,  con  o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
 - negoziare e gestire strumenti finanziari;
 - acquistare e alienare beni mobili;
 - costruire, acquistare e alienare beni immobili;
 -  riscuotere  per  conto  di  terzi titoli esigibili in Italia e all'estero  e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.
 Art. 36.
 La  Banca  d'Italia  esercita  il servizio di tesoreria dello Stato secondo  speciali  convenzioni.  Puo'  disimpegnare altri servizi per conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
 Art. 37.
 Alle  operazioni  di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilita' degli  atti  a  titolo  oneroso,  pagamenti  e  garanzie, nei casi di procedure concorsuali.
 I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione  o diritto che, nei confronti della persona o societa' che ha costituito  il  pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
 Le  garanzie  pignoratizie  a  qualsiasi titolo costituite a favore della  Banca  d'Italia  stanno  di  pieno  diritto  a  garantire, con l'intero  loro  valore,  anche  qualsiasi  altro  credito  diretto ed indiretto  della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.
 Titolo V
 BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITA'
 Art. 38.
 Ogni   anno   devono  essere  redatti  il  bilancio  d'esercizio  e l'inventario dell'attivo e del passivo.
 Il   bilancio   d'esercizio  deve  essere  presentato  al  Collegio sindacale  non  piu'  tardi  del 15 aprile di ogni anno. Il Consiglio superiore,  sentito  il  Collegio  sindacale, delibera l'assegnazione degli  utili  e  il  dividendo  da  distribuire  ai partecipanti e da corrispondere    dopo    l'approvazione   del   bilancio   da   parte dell'assemblea.
 La  contabilita'  della Banca d'Italia viene verificata da revisori esterni secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.
 Art. 39.
 Il  Consiglio  superiore  determina  gli accantonamenti al fondo di riserva  ordinaria,  fino  a  concorrenza  del  20% degli utili netti conseguiti nell'esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi per un importo fino al 6% del capitale.
 Col  residuo,  su  proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti  eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo  di  un  importo  non  superiore  al  20%  degli utili netti complessivi   e   puo'   essere   distribuito   ai  partecipanti,  ad integrazione  del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale. La restante somma e' devoluta allo Stato.
 La  riserva  ordinaria,  se diminuita per ammortizzare le perdite o per  qualsiasi  altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 40, essere al piu' presto interamente reintegrata.
 Art. 40.
 Le  riserve  sono  impiegate  nei  modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.
 I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.
 Dai  frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, puo' essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in aggiunta  a  quanto previsto dall'art. 39, una somma non superiore al 4%  dell'importo delle riserve medesime, quali risultano dal bilancio dell'esercizio precedente.
 Art. 41.
 La  Banca  d'Italia  trasmette  al  Parlamento  e  al  Governo  una relazione sulla propria attivita' nei termini previsti dalla legge.
 Titolo VI
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 42.
 I  componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono  svolgere  attivita'  nell'interesse  di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attivita' di impresa commerciale,  essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi societa',   partecipare   a  societa'  in  nome  collettivo  o,  come accomandatario, in societa' in accomandita.
 Il  Consiglio  superiore  puo'  tuttavia consentire che si assumano funzioni  di  amministratore  di  societa'  o  di  altri enti, quando riconosca che cio' sia nell'interesse della Banca.
 Per  gli  stessi  motivi,  puo'  anche  consentire  che si assumano funzioni  di sindaco da parte di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.
 Art. 43.
 I  senatori  e  i  deputati e le altre persone che dedicano la loro attivita'  al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.
 Sono  altresi'  esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  presso  banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della  pubblica  amministrazione, nonche', in ogni caso, tutti coloro che  si  trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in   considerazione   della   posizione  personale  o  delle  cariche ricoperte.
 Le  disposizioni  dei  commi precedenti  si  osservano anche per le nomine  demandate al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 18, n. 8, del presente statuto.
 Art. 44.
 I  reggenti  delle  sedi  e  i  consiglieri delle succursali devono essere  domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio.
 Essi  ricevono  medaglie  di  presenza,  l'importo  delle  quali e' fissato dall'assemblea.
 I  membri  del  Consiglio  superiore  ricevono  per  questo ufficio un'assegnazione  annua  fissata dall'assemblea dei partecipanti oltre al rimborso delle spese.
 I   reggenti   delle   sedi,  i  consiglieri  delle  succursali,  i consiglieri  superiori  e  i  sindaci  che  si  trovino  in una delle situazioni  di  cui  all'art. 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.
 Art. 45.
 I  soggetti  di  cui  agli  articoli 42 e 44 sono obbligati al piu' rigoroso  segreto  per  tutto  cio'  che  riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.
 Titolo VII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 Art. 46.
 I  consiglieri  superiori  e  i sindaci che alla data di entrata in vigore  del  presente  statuto  abbiano  gia'  superato  i  limiti di rieleggibilita'   fissati  rispettivamente  dagli  articoli 15  e  19 restano in carica fino al completamento del mandato in corso.
 Dalla  data  di  entrata in vigore del presente statuto e fino alla scadenza del mandato dei sindaci in carica, le funzioni di Presidente del  Collegio  sono  esercitate dal sindaco piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'.
 Art. 47.
 I  consiglieri  delle  succursali in carica alla data di entrata in vigore  del  presente statuto completano il mandato biennale previsto dall'art. 34 dello statuto previgente.
 Al  fine  di  allineare  le  date  di scadenza del loro mandato con quelle  dei reggenti delle sedi, l'art. 30 del presente statuto avra' applicazione graduale nei termini seguenti:
 - i  consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2007 restano in carica per quattro anni;
 - i  consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2008 restano in carica per sei anni.
 Art. 48.
 In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  i  membri  del  Direttorio  diversi dal Governatore  in  carica  alla  data  del  12 gennaio 2006 cessano dai rispettivi  mandati  alla  scadenza dei dodici anni di permanenza nel Direttorio.
 Art. 49.
 Sino  all'entrata  in  vigore del regolamento previsto all'art. 19, comma 10,  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  il  Consiglio superiore,  fermo  restando  quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente  statuto,  verifica  che l'acquirente sia riconducibile alle categorie  di  soggetti indicate all'art. 3, secondo paragrafo, dello statuto  della  Banca  vigente  alla data del 12 gennaio 2006, ovvero all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
 
 Il Governatore: Draghi
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