Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 dicembre 2006 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria; Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con decreto del 7 giugno 2002, e' stata prorogata fino al 28 dicembre 2006; Considerato che l'A.R.S. Calabresi - Allevatori regionali suinicoltori calabresi soc. coop., con nota del 22 marzo 2005 ha comunicato di confermare l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl la predisposizione del piano di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2006
Il direttore generale: La Torre |
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