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| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 dicembre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo  denominato «I.C.Q.  - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria;
 Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile   2006   e   12 luglio  2006,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  I.C.Q.  -  Istituto Calabria Qualita' Srl con decreto del 7 giugno 2002, e stata prorogata fino al 28 dicembre 2006;
 Considerato   che   l'A.R.S.   Calabresi   -  Allevatori  regionali suinicoltori  calabresi  soc.  coop.,  con  nota del 22 marzo 2005 ha comunicato  di  confermare  l'organismo  I.C.Q.  -  Istituto Calabria Qualita'  Srl  quale  organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la denominazione di origine protetta Pancetta di  Calabria  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza della predetta  autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al  fine di consentire  all'organismo  di  controllo  I.C.Q.  - Istituto Calabria Qualita' Srl la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  7 giugno  2002,  fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   I.C.Q.  -  Istituto Calabria  Qualita'  Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto  7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di   origine   protetta   Pancetta  di  Calabria  registrata  con  il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia'   prorogata   con  decreti  3 maggio  2005,  1° settembre  2005, 14 dicembre  2005,  18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, e' ulteriormente prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 4 dicembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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