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| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | I  Programma  delle  infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, in localita' Cannitello. (Deliberazione n. 83/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vlsta  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il  comma 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma 176,  che  autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il comma 177 - come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del  decreto-legge  12 luglio  2004  n.  168,  convertito nella legge 30 luglio  2004,  n.  191,  nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005,  n.  39  - che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione  a specifiche disposizioni legislative;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:
 l'art.  1,  comma 78,  che autorizza un contributo annuale di 200 milioni  di  euro  per  quindici  anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi  infrastrutturali tra i quali sono inclusi - tra l'altro - interventi  di  realizzazione  delle  opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;
 l'art.  1,  comma 85,  che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  -  S.O.),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte  richiamato  art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma  delle  opere  strategiche,  che  include  il  «Ponte sullo Stretto  di  Messina»  -  per  il  quale indica un costo di 4.957,986 milioni  di  euro,  in  assenza  di disponibilita' - e, nel Corridoio plurimodale  tirrenico  -  nord  Europa,  tra  i  sistemi ferroviari, l'«asse  ferroviario  Salerno-Reggio  CalabriaPalermo-Catania» per il quale  indica  un  costo complessivo di 12.291,674 milioni di euro, e disponibilita' pari a 201,418 milioni di euro;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  1° agosto  2003,  n.  66,  con la quale questo Comitato  ha  approvato  il  progetto  preliminare  del  «Ponte sullo Stretto di Messina»;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140,  della  legge  n.  350/2003,  prevedendo  che di norma - a corredo  della  richiesta  di  finanziamento  a  carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato  il  piano  sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso,  in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   e   successive   modifiche  e integrazioni,  con  il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  8 febbraio 2006, n. 100, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione   istruttoria   della   «variante  alla  linea  ferroviaria Salerno-Reggio   Calabria   in   localita'  "Cannitello"  -  progetto definitivo opera provvisionale»;
 Visto   l'aggiornamento   alla   suddetta   relazione  istruttoria, consegnato   in  seduta  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Visto il dossier di valutazione sulla «variante di Cannitello», del pari  consegnato  in  seduta  dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato che le infrastrutture «Ponte sullo Stretto di Messina e relative  opere  di  collegamento» e «Tratta calabrese della linea ad alta  capacita'  ferroviaria Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria» sono comprese  nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002;
 Considerato  che  l'intervento  in  oggetto e' stato trattato anche nelle  sedute del Comitato del 29 luglio 2005 e del 3 agosto 2005, ma non  deliberato  in  quella  sede a causa dell'opposizione anticipata dalla  regione  Calabria  e  in presenza di un parere sfavorevole del Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali ed e' stato altresi' esaminato nella riunione preparatoria del 24 gennaio 2006 nella quale e'  stato  preannunciato il parere sfavorevole della regione Calabria dall'assessore presente;
 Considerato  che in tutte le occasioni sopra citate l'intervento e' stato  proposto  quale  opera provvisionale volta alla risoluzione di interferenza  primaria e propedeutica alla costruzione del pilone del ponte sullo stretto di Messina sul versante calabrese;
 Considerato  che  la  segreteria  del Comitato, con nota 27 gennaio 2006,  n.  2897  e  con  riferimento  al  citato preannunciato parere sfavorevole della regione Calabria espresso nella seduta preparatoria del 24 gennaio 2006, ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valutare se ricorressero le condizioni per esperire la  procedura  prevista  dal  decreto  legislativo  n. 190/2002, come modificato  dal decreto legislativo n. 189/2005, nei casi di dissenso della  regione e se quindi la proposta di approvazione potesse essere sottoposta  alle  definitive determinazioni di questo Comitato ovvero se fosse ipotizzabile una soluzione diversa;
 Considerato  che  la  regione  Calabria,  con nota consegnata nella seduta  del  22 marzo  2006,  si e' espressa favorevolmente in merito alla  realizzazione  della  «variante di Cannitello» subordinatamente alla  condizione  che  l'opera  non  sia  condizione  essenziale alla realizzazione  del Ponte sullo Stretto di Messina ma serva soltanto a migliorare   ed   implementare  il  sistema  della  rete  ferroviaria regionale;
 Considerato  che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aggiornamento  della relazione istruttoria consegnata in seduta, sembra adeguarsi all'impostazione della regione Calabria, presentando l'opera  come  intervento finalizzato a migliorare ed implementare il sistema  della  rete  ferroviaria  regionale  e  sottolineando che la variante  rappresenta  la prima fase delle opere atte a consentire la continuita'  dell'esercizio  ferroviario durante la costruzione della galleria che liberera' la parte piu' cospicua del fronte mare;
 Ritenuta    quindi    coerente   con   la   suddetta   impostazione l'individuazione   di  RFI  S.p.A.  quale  soggetto  aggiudicatore  e ritenuto  altresi'  che  l'opera,  pur  mantenendo le caratteristiche tecniche  originarie,  vada quindi ricondotta ad altra infrastruttura del   Programma   ed  in  particolare  al  citato  «asse  ferroviario Salerno-Reggio  Calabria-Palermo-Catania»,  in quanto apporta indubbi vantaggi  sia  al  trasporto  passeggeri  a  lunga percorrenza che al trasporto ferroviario regionale;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  l'intervento  in  oggetto  consiste  in una variante della lunghezza   di   circa   1.150  m  dell'esistente  linea  ferroviaria Salerno-Reggio  Calabria  in  localita'  Cannitello, da realizzare in affiancamento alla tracciato esistente;
 che  -  come esposto in premessa - nell'impostazione originaria l'intervento era mirato a liberare le aree interessate dalle opere di fondazione della torre est del Ponte sullo Stretto di Messina;
 che,  giusta  quanto  precisato nella relazione istruttoria, il progetto  preliminare  dell'intervento e' stato approvato nell'ambito del  progetto  preliminare  del  suddetto  «Ponte  sullo  Stretto  di Messina»,   di  cui  alla  citata  delibera  n.  66/2003,  in  quanto interferenza   primaria  la  cui  risoluzione  e'  propedeutica  alla costruzione  della  torre  lato  Calabria  del Ponte sulla Stretto di Messina;
 che,  inoltre,  tra  le  prescrizioni  alla  cui  osservanza e' soggetta la suddetta approvazione si fa riferimento alla «variante di Cannitello»  e  si  prevede la stipula di un Accordo di programma tra Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  regioni  Calabria  e Sicilia, Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) e ANAS S.p.A., per disciplinare gli impegni   di   relativa   competenza  in  merito  alla  realizzazione dell'opera,   e   Accordo  di  programma  poi  sottoscritto  in  data 27 novembre 2003;
 che  il  progetto  definitivo  all'esame e' stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore ai soggetti interessati in data 9 giugno 2004, con   eccezione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, al quale e' stato trasmesso in data 25 giugno 2004;
 che   il   responsabile   del   procedimento  ha  attestato  la rispondenza   di   detto   progetto  definitivo  al  citato  progetto preliminare approvato;
 che   al   procedimento   e'  stata  data  pubblicita'  su  due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale;
 che  in  data  29 luglio  2004  si  e' tenuta la Conferenza dei servizi  cui  ha  fatto  seguito  la presentazione - concordata nella medesima  Conferenza  -  da parte del comune di Villa San Giovanni di proposte  alternative  di  tracciato e di modalita' di realizzazione, finalizzate al recupero del fronte mare;
 che  il  soggetto  aggiudicatore,  incaricato  di analizzare le suddette  proposte e di eseguire uno studio di fattibilita' di quelle che   risultassero  praticabili  economicamente  e  tecnicamente,  ha ritenuto  realizzabile  la  proposta  denominata «B» con le modifiche apportate con la alternativa «B1», cosiddetta «semintubata a monte»;
 che  lo studio di fattibilita' sviluppato per la alternativa B1 ipotizza  la  esecuzione  di una galleria naturale a canna singola di lunghezza  inferiore  a  2.000 m, per un costo stimato di circa 124,5 milioni  di euro, e individua un percorso di realizzazione articolato in fasi di esecuzione;
 che,  a  conclusione  della  istruttoria,  il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti ha ritenuto che la prima fase della suddetta  alternativa  B1,  consistente  nella  esecuzione dei lavori previsti  dal progetto definitivo sottoposto a questo Comitato con la denominazione  «variante di Cannitello», consenta, liberando gia' una porzione  di  fronte  mare, la continuita' dell'esercizio ferroviario durante  la  costruzione  della  galleria che rendera' disponibile la parte  piu'  cospicua  del  fronte  mare medesimo, mentre la suddetta alternativa B1 nel suo complesso si configura come soluzione finale a livello  ambientale  e  paesaggistico,  rispettando  le  prescrizioni formulate  sul  progetto  preliminare  dal  Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  dal comune di Villa San Giovanni liberando una cospicua  porzione  del  fronte  mare,  a  livello tecnico, in quanto consente   il  ripristino  della  fermata  di  Cannitello,  evita  la realizzazione   di   due  canne  in  galleria,  non  impegna  per  la realizzazione  delle  gallerie  i  terreni piu' scadenti ed a livello economico, in quanto meno costosa della proposta B;
 che  il  citato Ministero propone a questo Comitato di prendere atto che il progetto definitivo «variante di Cannitello» si configura come  opera  di  prima  fase  della successiva «variante finale» e di autorizzare,  quale  soluzione  definitiva,  l'opera individuata come «alternativa  B1»  e  che  prendera' il nome di «variante finale alla linea  storica  in  localita'  Cannitello»,  di  cui nel frattempo il soggetto aggiudicatore potra' sviluppare il progetto preliminare;
 che  il  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, che in sede  di  Conferenza  dei  servizi  si era espresso negativamente sul progetto, con nota 24 gennaio 2006 si e' espresso positivamente sulla soluzione   progettuale  proposta  con  prescrizioni  aggiuntive  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 che  hanno  espresso  parere  favorevole  l'Autorita' di bacino regionale  e,  con  osservazioni,  il  settore  idrogeologico  affari tecnici della regione Calabria;
 che  la  Commissione  speciale VIA, con nota 28 luglio 2004, ha verificato  l'ottemperanza  del  progetto  definitivo  all'esame alle prescrizioni  del  provvedimento  di compatibilita' ambientale, senza emettere ulteriori prescrizioni;
 che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le  prescrizioni  da  formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo   le   motivazioni   in  caso  di  mancato  recepimento  di osservazioni   avanzate  nella  fase  istruttoria,  ed  evidenzia  le principali interferenze;
 che  il  predetto Ministero, come anticipato in premessa, nella stesura  aggiornata  della  relazione  pare  aderire all'impostazione concettuale dell'opera proposta dalla regione Calabria;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che,  sulla base di quanto sopra riportato, e' quindi legittimo individuare   Rete   ferroviaria   italiana   S.p.A.  quale  soggetto aggiudicatore;
 che il CUP del progetto e' J11H03000170000;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo  complessivo dell'intervento, e' quantificato in 19.000.000 euro, cosi' articolati:
 
 (importi in euro)
 
 ===================================================================== Voce                                       |Importo      |Percentuale ===================================================================== opere da appaltare                         |13.060.741,80|68,7 --------------------------------------------------------------------- oneri sicurezza                            |198.790,48   |1,0 --------------------------------------------------------------------- opere compensative (punto a somme a        |             | disposizione)                              |474.405,00   |2,5 --------------------------------------------------------------------- altre somme a disposizione                 |5.266.062,72 |27,7
 
 che l'importo di 850.000 euro necessario alla demolizione della parte  di opera da dimettere alla entrata in servizio della «variante finale  alla linea storica in localita' Cannitello» verra' finanziata nell'ambito del finanziamento della medesima variante finale;
 Delibera:
 1. Approvazione progetto definitivo.
 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n.  190/2002,  come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005,  nonche'  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  32712001,  come  modificato  - da ultimo - dal decreto  legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni e le  raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto  definitivo «variante di Cannitello», che si' configura come opera  di  prima fase della successiva «variante finale». Il soggetto aggiudicatore  e'  autorizzato  a sviluppare l'opera individuata come «alternativa B1» in qualita' di soluzione finale con la denominazione «variante finale alla linea storica in localita' Cannitello».
 L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
 1.2.  L'importo  di  19.000.000 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' fissato in relazione ai contenuti del   quadro  economico  dell'intervento  stesso  sintetizzato  nella precedente «presa d'atto».
 1.3.  Le  prescrizioni  citate  al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione   del  progetto,  sono  riportate  nella  prima  parte dell'Allegato  1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.
 Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti sono riportate nella seconda parte del citato Allegato 1:  il  soggetto  aggiudicatore,  qualora  ritenga  di  non poter dar seguito  a  qualcuna di dette raccomandazioni, fornira', al riguardo, puntuale  motivazione  in  modo  da consentire al citato Ministero di esprimere  le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
 2. Assegnazione contributo.
 Per   la  realizzazione  dell'intervento  di  cui  al  punto  1  e' attribuito  a Rete ferroviaria italiana S.p.A. un contributo di 1,699 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1,  comma 78,  della  legge  n.  266/2005, con decorrenza 2007: detto contributo,  suscettibile  di sviluppare un volume di investimenti di 19   milioni  di  euro,  e'  quantificato  indicando,  nel  costo  di realizzazione   degli   interventi,  anche  gli  oneri  derivanti  da eventuali finanziamenti' necessari.
 3. Clausole finali.
 3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.
 3.2.  Il  soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento,   nel   progetto   esecutivo,   delle   prescrizioni   e raccomandazioni   riportate   nel   menzionato  allegato:  il  citato Ministero  procedera',  a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
 3.3.  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4.  In  relazione  alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra' contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati relativi  a  tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubbhca 3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche  antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei   lavori   i   contenuti   di  detta  clausola  sono  specificati nell'Allegato  2  che  del pari forma parte integrante della presente delibera.
 In  analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005,  nel  bando  di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra,  un'aliquota  forfetaria,  non  sottoposta  al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
 3.5.  Il  CUP  assegnato  al  progetto in argomento, ai sensi della delibera    n.   24/2004,   va   evidenziato   nella   documentazione amministrativa  e  contabile  riguardante  l'intervento  di  cui alla presente delibera.
 
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6 Economia e finanze, foglio n. 322
 |  |  |  | Allegato 1 
 PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 1. PRESCRIZIONI.
 1.1. Prescrizioni di carattere generale:
 A)   il   soggetto   aggiudicatore  sviluppera'  lo  studio  di fattibilita'   proposto   come   «Alternativa   B1»  in  un  progetto preliminare  denominato  «Variante  permanente  alla linea storica in localita' Cannitello». Tale progetto verra' sottoposto in tempi brevi alla approvazione del CIPE;
 B)  il  progetto  preliminare  della  «Variante permanente alla linea  storica in localita' Cannitello» dovra' rivedere la livelletta indicata  nello  studio  di  fattibilita',  al  limite prevedendo una galleria  a  doppia  pendenza,  in  modo  da  potersi  inserire nella «Variante  di  Cannitello»  soluzione provvisionale alla stessa quota ferro  prevista  in  quest'ultima  in  prossimita'  dell'imbocco lato Villa.
 1.2. Prescrizioni da assolvere nel progetto esecutivo:
 1)   effettuare   un  leggero  spostamento  del  tracciato  per addossare  il  piu'  possibile la linea alla scarpata che sottende la strada  comunale  esistente,  e  cio'  anche  se  il  tracciato  cose modificato comporti una limitazione della velocita' di transito;
 2)  comportare una riduzione dello scatolare che, come galleria artificiale,  si  sviluppera' a partire da progr. 0 + 310 circa (lato Scilla) a progr. 0 + 640 circa (lato Villa);
 3)  eliminare  il  rivestimento  della galleria artificiale con pietrame ed adottare una idonea sistemazione degli imbocchi;
 4)   prevedere   il   completo   ricoprimento   della  galleria artificiale   in  maniera  da  ottenere  un  completo  mascheramento, estendendo  ad  un  ambito  piu'  vasto  di  alcuni  chilometri,  ove possibile,  la  riconformazione  e ricontestualizzazione morfologica. Tale   progetto   dovra'   essere   presentato   alle  soprintendenze territorialmente  competenti  e  alla  Direzione  generale per i beni architettonici e paesaggistici prima di essere reso esecutivo;
 5)    predisporre   e   sottoporre   alla   valutazione   delle soprintendenze  di  settore  e  alla  Direzione  generale  per i beni architettonici   e   paesaggistici   idonei   elaborati   progettuali accompagnati  da uno studio di percezione visiva per il mascheramento e/o  la  mitigazione a verde delle opere di maggior impatto (imbocchi delle   gallerie,  rilevati,  barriere  fonoassorbenti,  ecc.)  e  di ripristino delle aree interessate dai lavori e delle aree dismesse;
 6)   predisporre  uno  studio  archeologico  comprensivo  della previsione di una campagna di indagini preliminari quali ricognizioni e  saggi  di verifica da concordarsi con la competente soprintendenza territoriale  e  da  realizzarsi sotto la direzione scientifica della soprintendenza medesima;
 7)   verificare   le  condizioni  di  rumore  relativamente  ai recettori  piu'  sensibili  con  l'eventuale introduzione di barriere antirumore di tipo a verde e/o trasparente.
 Per  dar  corso all'attuazione delle prescrizioni di cui ai punti 1),  2),  4)  e  5)  il  soggetto aggiudicatore si colleghera' con la Stretto  di  Messina  S.p.A.  per definire nel dettaglio le modalita' progettuali.
 2. RACCOMANDAZIONI.
 Si  raccomanda di utilizzare, ove possibile, l'imbocco lato Villa della  galleria  artificiale  provvisoria  come  imbocco della futura galleria dell'opera permanente, ovvero di affiancare tale imbocco con un'opera artificiale dedicata da realizzare congiuntamente alla opera provvisoria, inserendola nello stesso mascheramento.
 2.1. Raccomandazioni in fase esecutiva dei lavori.
 2.1.1.  Per le future attivita' di cantiere ed in particolare per la circolazione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti se ne dovranno  concordare  sia le modalita' che il ripristino di eventuali danneggiamenti alla piattaforma stradale. L'inizio delle attivita' di cantiere   dovra'   essere  comunicato  al  Settore  progettazione  e direzione lavori oo.pp. della provincia di Reggio Calabria.
 2.1.2.  In  ordine  alla  tutela del rischio sismico per tutte le opere  aventi  valenza  statica  il  soggetto  aggiudicatore,  se non esentato,  dovra',  prima  dell'inizio  dei  lavori, ottemperare agli obblighi  di  cui  agli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 e dal decreto  ministeriale  n.  11 marzo  1988,  secondo le modalita' e le procedure  di  cui  alla  legge  regionale  n. 7 del 27 aprile 1998 e relativo regolamento regionale n. 1 del 12 novembre 1994.
 |  |  |  | Allegato 2 
 CLAUSOLA ANTIMAFIA
 
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12,  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti.
 La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei sub-appalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di talune tipologie esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto  definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita  apposita  clausola che -- oltre all'obbligo di conferimento dei  dati  relativi  a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 -- preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che per i sub-contratti oggetto dell'estensione -- vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma l,  lettera c),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998  --  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  18 della legge, n. 55/1990  possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale   con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva   acquisizione  delle  informazioni  prefettizie  con  gli eventuali   effetti   rescissori   sopra   indicati.   Tenuto   conto dell'ulteriore  estensione  ditali  verifiche  anche  a  tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art.  18  della  legge  n.  55/1990,  si potra' inoltre prevedere una fascia  di  esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli  acquisti  di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)  il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  in formazioni supplementari atipiche -- di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni -- ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 4)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.
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