| Con   decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.  9290-XV.J(4007)  del 28 novembre  2006,  il  manufatto esplosivo denominato «LH7402 (d.f.: LH7402  Pirotecnica  allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' Sant'Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.  9288-XV.J(4009)  del 28 novembre  2006,  il  manufatto esplosivo denominato «LH7737 (d.f.: LH7737  Pirotecnica  allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' Sant'Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.  8506-XV.J(3966)  del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
 Bomba 16 FS Albano 80 (massa netta g 288);
 Bomba 16 SE Albano 80 (massa netta g 352);
 Bomba 16L Albano 80 (massa netta g 317);
 Bomba 30 TR Albano 80 (massa netta g 315);
 Bomba 18 F/C Albano 90 (massa netta g 531);
 Bomba 20 F/C Albano 100 (massa netta g 649);
 Bomba Stucchio Albano 100 (massa netta g 700);
 Bomba SB Albano 100 (massa netta g 924);
 sono  riconosciuti,  su  istanza  della  sig.ra  Albano Carolina, titolare  di  fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano in Campania (Napoli) - localita' Scarafea Grande, ai sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  e  classificati  nella  IV  categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.9293-XV.J(4004)  del 28 novembre  2006,  il  manufatto esplosivo denominato «LH7306 (d.f.: LH7306  Pirotecnica  allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' Sant'Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10941-XV.J(4031)  del 28 novembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1598-4 (d.f.: LH1598-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' Sant'Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53 del testo unico delle leggi di sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10943-XV.J(4033)  del 28 novembre  2006,  il  manufatto esplosivo denominato «LH4109 (d.f.: LH4  109 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' Sant'Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10944-XV.J(4034)  del 28 novembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4131-4 (d.f.: LH4131-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' Sant'Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.9294-XV.J(4003)  del 28 novembre  2006,  il  manufatto esplosivo denominato «LH7304 (d.f.: LH7304  Pirotecnica  allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' Sant'Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma  3,  lettera a)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.1781-XV.J(4186)  del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
 9696-80A (d.f.: ventaglio 80 lanci) (massa netta g 1929,00);
 9701-100C (d.f.: «Z» crocette A) (massa netta g 3530,50);
 9706-100 (d.f.: 100'S rodeo) (massa netta g 3122,50);
 9701-80B (d.f.: spettacolo cascata B) (massa netta g 1385,00);
 9672-80B (d.f.: ventaglio mao happy) (massa netta g 2029,00);
 9672-80D (d.f.: spagna) (massa netta g 1945,00);
 9667-100A  (d.f.:  UB  100'S  stelle  crackling)  (massa  netta g 2402,50);
 9672-80C (d.f.: lions) (massa netta g 1945,00);
 9665-100A (UB 100'S 8 immortali) (massa netta g 2255,50);
 9670-100 (d.f.: UB 100'S chun happy) (massa netta g 2823,00);
 9701-80A (d.f.: spettacolo cascata A) (massa netta g 1569,00);
 9667-50 (d.f.: 50 stars) (massa netta g 1206,50);
 9701-80C (d.f.: «Z» peacock) (massa netta g 2151,50);
 9698-100  (d.f.:  100'S  crisantemi  e  palme)  (massa  netta g 2212,50);
 9690-50B (d.f.: 50'S ventaglio A) (massa netta g 978,00);
 9704-100  (d.f.:  100'S palma assortita - versione multicolore) (massa netta g 2152,50);
 9704-100  (d.f.:  100'S palma assortita - versione palma rossa) (massa netta g 2152,50);
 9704-100  (d.f.:  100'S palma assortita - versione palma viola) (massa netta g 2152,50);
 9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita - versione palma argento) (massa netta g 2152,50);
 9704-100  (d.f.:  100'S palma assortita - versione palma verde) (massa netta g 2152,50);
 9704-100  (d.f.:  100'S  palma  assortita - versione palma oro) (massa netta g 2152,50);
 9704-100  (d.f.:  100'S  palma assortita - versione palma blue) (massa netta g 2152,50);
 sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, in nome e  per  conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano) - localita' Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
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