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| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 30 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Zafferano di Sardegna», per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazionc trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la richiesta della  DOP  Zafferano di Sardegna, con sede in San Gavino di Monreale (Cagliari),  via  Trento  n.  2,  presso  Casa  Municipale, intesa ad ottenere  la registrazione della denominazione Zafferano di Sardegna, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 66766 del 21 novembre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la richiesta della  DOP  Zafferano  di Sardegna, ha chiesto la protezione a titolo transitorio  della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/2006,  espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e   forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati all'utilizzazione della denominazione Zafferano di Sardegna,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore per  la  richiesta  della  DOP  Zafferano  di  Sardegna,  assicuri la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione  Zafferano  di  Sardegna,  secondo  il  disciplinare di produzione  allegato  alla  nota n. 66766 del 21 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Zafferano di Sardegna.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  Zafferano  di  Sardegna e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della denominazione Zafferano di Sardegna,  come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DOP «Zafferano di Sardegna»
 Art. 1.
 Denominazione
 La   Denominazione  d'Origine  Protetta  (D.O.P.)  «Zafferano  di Sardegna»  e'  riservata  allo  zafferano  essiccato in stimmi o fili proveniente  dalle coltivazioni di Crocus sativus L. rispondente alle condizioni  ed  i  requisiti  stabiliti  nel presente Disciplinare di Produzione.
 Art. 2.
 Caratteristiche del prodotto
 Lo  «Zafferano  di  Sardegna»,  Iridacea geofita, perenne, e' una pianta  erbacea,  alta  circa  15  cm,  formata da un apparato ipogeo (bulbo-tubero), da foglie e fiori con le seguenti caratteristiche:
 bulbo-tuberi  -  tunicati  di forma subovoidale, compressi alla base, conico-rotondati ed appiattiti all'apice, carnosi, internamente di  colore  bianco,  ricoperti da tuniche reticolate a fibre sottili, brune  ed allungate ad avvolgere gli scapi fiorali in forme di guaine membranose. Il peso oscilla dai 0,5 ai 25 gr; l'altezza da 1 a 5 cm e la larghezza tra 0,5 e 4 cm.
 foglie  strette,  lineari, allungate e di colore verde intenso, avvolte  da una spata biancastra costituita da 3-4 strati di tuniche. Il margine e' intero e appena papilloso con uno sviluppo di 60-70 cm. di lunghezza e una larghezza media compresa tra 2-3 mm. Sono presenti in numero di 3-7.
 perigonio  campanulato,  violaceo  con striature piu' scure, di forma  tubulosa  a  fauce dilatata in alto da cui emergono sei tepali (tre  interni  e  tre  esterni)  di colore rosso violaceo e lunghezza compresa  tra  i  4  ed i 5,6 cm, sono per lo piu' solitari oppure in numero  di  due  o  tre,  raramente cinque, ciascuno avvolto da 1 o 2 spate.
 stimmi   interi,   trifidi   di   colore  rosso  scarlatto,  si presentano,  in numero di 3, con una lunghezza tra 1,4 e 4,8 cm ed un peso   compreso   tra  0,02  e  0,055  gr,  sporgenti  dalle  lacinie perigoniali.
 Lo  «Zafferano  di  Sardegna»  D.O.P.  ai fini dell'immissione in commercio  deve  essere  classificato  nella  categoria «zafferano in stimmi   o   fili»:   e   presentare   le   seguenti  caratteristiche organolettiche: colore rosso brillante dato dal contenuto di crocina, aroma  molto  intenso  derivante  dal  contenuto di safranale e gusto deciso scaturente dal contenuto di picrocrocina.
 
 =====================================================================
 |                   |Potere amaricante  |
 |Potere colorante   |espresso in lettura|Potere aromatico
 |espresso in lettura|diretta            |safranale espresso
 |diretta            |dell'assorbenza di |in lettura diretta
 |dell'assorbenza di |picrocrocina a     |dell'assorbenza a
 |crocina a circa 440|circa 257 nm su    |circa 330 nm su Categoria|nm su base secca   |base secca         |base secca ===================================================================== I        |> o uguale 190     |> o uguale 70      |Da 20 a 50
 
 Deve, inoltre, essere scevro da qualsiasi forma di sofisticazione o adulterazione.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La   zona  di  produzione  dello  «Zafferano  di  Sardegna»  D.O.P. comprende  il  territorio  dei Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni   fase   del   processo   produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo  modo  e  attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso  la  denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate  al  controllo  da  parte  delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 La  Denominazione  d'Origine  Protetta «Zafferano di Sardegna» e' riservata  esclusivamente  allo  Zafferano  coltivato  in pieno campo secondo le tecniche sottoelencate.
 Il terreno deve essere sciolto e ben drenato. La sua preparazione inizia  con  una  sistemazione  superficiale  seguita da un'aratura a 30-40 cm, da un'erpicatura e assolcatura.
 E'  ammessa  la  concimazione  che deve avvenire con l'impiego di fertilizzanti  ammessi  in  agricoltura  biologica apportando 300-400 q.li/ha   di   letame   maturo  distribuito  nell'autunno  precedente l'impianto.  L'arricchimento  del  terreno  di  elementi nutritivi e' consentito  facendo  precedere  l'impianto  dello  Zafferano  con una leguminosa da granella (fave, ceci, ecc.).
 Il  controllo delle erbe infestanti deve avvenire prevalentemente attraverso  interventi  manuali di zappatura sulla fila affiancati da quelli  meccanici di fresatura tra le file, senza, quindi, l'utilizzo di  sostanze  chimiche.  Tali  interventi  devono  essere eseguiti in autunno, prima e/o dopo la fioritura, e in primavera.
 La  messa  a  dimora  dei bulbo-tuberi deve essere realizzata nel periodo  compreso  tra  il  1° di giugno e il 10 di ottobre ponendoli alla  profondita'  di  15-20  cm.  I  sesti  d'impianto devono essere caratterizzati da una distanza sulla fila di 5-10 cm e tra le file di almeno  30  cm. I bulbo-tuberi, di provenienza dalle zone indicate al precedente  art.  3,  devono essere selezionati, scartando quelli che presentano  malformazioni,  lesioni ed evidenti sintomi di avversita' fitopatologiche.
 La  fioritura  avviene  in  un  arco  di  tempo  compreso  tra il 15 ottobre  ed  il 30 novembre e si protrae per circa 15-20 giorni. I fiori  devono  essere  raccolti  a partire dalle prime ore del giorno quando  sono  ancora  chiusi  o  leggermente aperti. La raccolta deve essere  eseguita  con  un taglio praticato alla base del perigonio. I fiori devono, quindi, essere adagiati in sottili strati, senza alcuna compressione, dentro ceste e conservati in locali areati.
 La  coltivazione  ha  una durata di 4 anni ed il bulbo-tubero non puo' essere reimpiantato sullo stesso terreno prima di 4 anni.
 I  valori  massimi  di  resa  annua  dello  Zafferano di Sardegna essicato  sono pari a 15 Kg per ettaro, mentre quelli dello Zafferano di Sardegna fresco sono pari a 75 Kg per ettaro.
 Lo «Zafferano di Sardegna» DOP deve essere ottenuto attraverso un processo  di  lavorazione, da realizzarsi nel giorno di raccolta, che si articola nelle seguenti fasi:
 a) separazione  degli  stimmi  dalle  restanti  parti del fiore (perigonio  e  stami); tale operazione deve essere eseguita con molta cura  ed  esperienza,  in  modo  che  gli stimmi non subiscano troppe manipolazioni ne' presentino, nel prodotto finito, residui del fiore. Essa deve essere realizzata aprendo i fiori e recidendo lo stilo poco piu'  in alto dell'attaccatura degli stimmi, facendo attenzione a non dividerli.  Per rendere il prodotto puro, si provvede ad eliminare la parte biancastra che tiene uniti gli stimmi allo stilo;
 b) essiccazione  degli  stimmi;  deve essere eseguita dopo aver distribuito  gli stimmi su dei supporti di legno e/o carta attraverso la  loro  esposizione  a  sorgenti  di  calore blando, in modo che il processo  avvenga  lentamente,  fino  al  punto  in cui gli stimmi si spezzano facilmente con frattura netta. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento:  solare  o  in  forni  o essiccatoi elettrici. Per tale processo la temperatura della fonte di calore e' compresa tra i 20 ed i 45°C;
 c) prima dell'essicazione degli stimmi e' consentita la pratica dell'umettamento degli stimmi con olio extra vergine d'oliva prodotto in Sardegna. Essa deve essere realizzata manipolando il materiale con delicatezza  con i polpastrelli delle dita unti; la quantita' di olio per  questa  operazione e' compreso tra 0,1 ml e 1,5 ml per 100 gr di prodotto.
 Lo   «Zafferano   di  Sardegna»  D.O.P.  deve  essere  coltivato, raccolto,  lavorato  e confezionato nella zona di produzione indicata all'art. 3.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 Le  caratteristiche morfologiche e pedo climatiche di alcune zone della  Sardegna,  unite  a  tradizionali  tecniche  di coltivazione e lavorazione  tramandate  nei secoli di padre in figlio, consentono di ottenere  un  prodotto  con  peculiarita'  organolettiche e gustative uniche ed inconfondibili.
 Da  un'attenta  analisi  qualitativa  dello zafferano prodotto in Sardegna  e'  stato,  infatti,  riscontrato che il contenuto medio di crocina  (l'elemento  al quale e' collegato il potere colorante dello zafferano),  picrocrocina (l'elemento al quale sono riconducibili gli effetti euptetici ed il correttivo di sapore) e safranale (l'elemento al  quale sono associate le proprieta' aromatizzanti) e' notevolmente superiore alla norma.
 Queste  peculiari  caratteristiche  del  prodotto  «Zafferano  di Sardegna»  DOP esprimono in realta' il forte legame con il territorio di  origine,  particolarmente  vocato,  sia  per le sue potenzialita' umane  che per le favorevoli condizioni climatiche, dove ben prospera una  pianta che, come si e' soliti affermare, «timit su frius e cikat su kallenti» (teme il freddo e cerca il caldo).
 Il   clima   della  zona  di  coltivazione  dello  zafferano,  e' tipicamente   mediterraneo,   con   piogge  concentrate  nel  periodo autunno-invernale,  generalmente  mite, mentre le estati sono calde e aride.  La  temperatura  media  invernale e' di 11,3°C, mentre quella estiva  risulta  di  circa  24°C, con una media annuale di 17,6°C. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate.
 Il  95%  degli  apporti  idrici  annuali,  che  ammontano a circa 560 mm,  e'  dovuto  a precipitazioni di carattere piovoso, mentre la rugiada e la grandine concorrono per il restante 5%. La distribuzione annua  delle  piogge e' notevolmente irregolare, presentando un picco di  196 mm  durante  la stagione invernale ed un assenza quasi totale (21 mm)  nel corso dell'estate. I giorni piovosi ammontano mediamente a 51.
 I  terreni  destinati  alla  coltivazione dello zafferano sono di ottima  fertilita'.  Si  tratta  in  gran parte di terreni di origine alluvionale     profondi     (vertisuoli)    a    tessitura    franco sabbiosa-argillosa,  permeabili,  privi  o con ridotta percentuale di scheletro e con un ottima capacita' di ritenzione idrica.
 Lo  zafferano  di  Sardegna  deve le sue peculiarita', oltre agli aspetti   pedoclimatici   della  zona  di  produzione  alle  tecniche agronomiche  e di lavorazione e trasformazione del prodotto, adottate nelle diverse fasi del processo produttivo.
 In particolare gia' dalla fase di avvio della coltura e a partire dalla  selezione  del  materiale di propagazione oggetto di attenta e meticolosa  selezione  per  poi  arrivare  alla  raccolta, mondatura, essiccazione,  conservazione, l'uomo interviene apportando conoscenze e  pratiche  acquisite  nei  secoli e tramandate ai giorni nostri che consentono  di  ottenere un prodotto con elevate qualita' intrinseche ma  anche con un forte e solido legame con la storia e la cultura del territorio  in  cui  viene  prodotto.  Lo  zafferano  di  Sardegna ha condizionato  nelle  sue  alterne  vicende  economiche  e  per la sua importanza la vita delle popolazioni locali in cui veniva coltivato.
 Il   ciclo   di  coltivazione  dello  zafferano  in  Sardegna  e' poliennale.  Le  tecniche  agronomiche poste in atto in tutte le fasi del   ciclo   colturale  sono  quelle  tipiche  di  una  coltivazione «biologica»,  cioe'  senza  l'apporto e l'uso di sostanze chimiche di sintesi.  Particolare  importanza  e  tipicita'  riveste l'operazione dell'umettamento  degli  stimmi  con olio extravergine nella fase che precede l'essiccazione. Operazione questa che si tramanda da secoli e che richiede l'attenzione di mani esperte.
 La  cultura dello zafferano in Sardegna, infatti, e' molto antica ed  affonda le sue radici all'epoca dei Fenici che, probabilmente, la introdussero nell'Isola.
 Sotto  il  dominio  punico  e  nel periodo romano e bizantino, si consolido' la coltivazione e l'uso della droga nell'isola, utilizzata principalmente per usi tintori, terapeutici e ornamentali.
 Ma   la  prima  vera  testimonianza  di  commercializzazione  del prodotto  «zafferano»  si  ha  nel  XIV secolo con il Regolamento del porto  di Cagliari del 1317 (Breve Portus) che contiene una norma per disciplinare l'esportazione degli stimmi dalla Sardegna.
 Nell'800,  si  diffonde  ulteriormente  la  coltura e l'uso della droga,   impiegata   non  solo  per  le  sue  qualita'  aromatiche  e medicinali,  ma  anche  per  la tintoria delle sete e dei cotoni. Non meno importante era pero' l'utilizzo che veniva fatto in cucina nelle preparazioni  tipiche di pane, primi, secondi e dolci o, nei mercati, come merce di scambio.
 Gia'  a  partire  dalla  guerra  e  con  la ripresa economica, lo zafferano  perde  pero' la sua funzione di metro di valutazione dello stato   sociale   delle  famiglie  ma  rimane,  per  molte  di  esse, un'importante  fonte di integrazione al reddito, oltre che il simbolo della cultura e della tradizione di un popolo che da sempre si dedica all'agricoltura ed alla pastorizia.
 Art. 7.
 Controlli
 I  controlli  saranno  garantiti  da  una  struttura di controllo rispondente agli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.
 Art. 8.
 Etichettatura
 Lo «Zafferano di Sardegna» D.O.P., in attesa del confezionamento, deve  essere  conservato  in  contenitori  di vetro o latta o acciaio inox,  a  chiusura  ermetica  che lo preservino dall'esposizione alla luce e all'aria.
 Il confezionamento deve avvenire con cura e in confezioni tali da non provocare danni interni o esterni al prodotto. Il materiale delle confezioni  deve essere di vetro o terracotta, o sughero o cartoncino (quello  a  diretto contatto con il prodotto e' costituito da vetro o carta)  e  deve essere tale da evitare danni o alterazioni durante il trasporto  e la conservazione. Le confezioni hanno un peso di 0,25 g, o 0,50 g, o 1 g, o 2 g, o 5 g.
 Le confezioni devono recare:
 il logo della D.O.P. «Zafferano di Sardegna»;
 il logo comunitario della D.O.P;
 ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti;
 il  bollino  recante la numerazione progressiva delle quantita' prodotte, rilasciato dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali o in caso di sua assenza dalla Struttura di controllo.
 Il  logo  della  denominazione  e'  costituito  da  tre parti ben distinte  con al centro il simbolo dello zafferano rappresentato, con segno  stilizzato,  da  un fiore a sei tepali disposto a sinistra per lasciar  spazio  agli  stimmi  che si protendono verso destra e verso sinistra;  in  alto  e'  disposto  ad  arco la dicitura «Zafferano di Sardegna»  in  carattere  Futura  Condensed;  in  basso  chiusa in un bacchettone   la  scritta  «Denominazione  di  Origine  Protetta»  in carattere Futura Condensed.
 La  D.O.P.  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri chiari, indelebili,  con  colorimetria  di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  distinto  nettamente  dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
 Alla  Denominazione  d'Origine  Protetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di Produzione, mentre e' consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 21 della G.U.  <----
 
 Il logo deve essere presentato a colori in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati di seguito:
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 22 della G.U.  <----
 
 Se  l'applicazione  del  logo  su  diversi  tipi  di  etichette o confezioni  rende  necessario ridurre le dimensioni, e' prescritto il seguente formato minimo.
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato lo «Zafferano di Sardegna»  DOP,  anche  a  seguito  di  processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo, in confezioni recanti  il  riferimento  alla  detta denominazione di origine, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione  di origine protetta certificato come  tale,  costituisca  il  componente  esclusivo  della  categoria merceologica;
 gli   utilizzatori   del  prodotto  a  Denominazione  d'Origine Protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di  Tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Regolamento CE n. 510/2006.
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