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| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 30 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione «Terre Aurunche», per la quale e' stata inviata istanza alla  Commissione  europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agrialimentati
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista   la   domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  per  la registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  dell'olio extravergine  di  oliva  «Terre  Aurunche», con sede in Sessa Aurunca (Caserta),  corso  Lucilio  n.  12,  presso  Casa  comunale - Ufficio agricoltura,  intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Terre  Aurunche,  ai  sensi  dell'art.  5  del  citato regolamento n. 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 66744 del 20 novembre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista   l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  per  la registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  dell'olio extravergine  di  oliva  «Terre Aurunche», ha chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.   5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli   interessati   all'utilizzazione   della  denominazione  Terre Aurunche,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore per   la   registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta dell'olio   extravergine  di  oliva  «Terre  Aurunche»,  assicuri  la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione  Terre  Aurunche, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66744 del 20 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Terre Aurunche.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  Terre Aurunche e' riservata al prodotto ottenuto in  conformita'  al  disciplinare  di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Terre Aurunche, come  denominazione  di  origine  protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 Disciplinare  di  produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»
 Art. 1.
 Denominazione
 La   denominazione   di  origine  protetta  «Terre  Aurunche»  e' riservata   all'olio   extravergine   di  oliva,  che  risponde  alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 L'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» a denominazione di origine  protetta  deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varieta'  di  olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui   all'art.   3,   iscritte   nell'elenco   degli  oliveti  tenuto dall'organismo di controllo designato:
 a) «Sessana», per non meno del 70%;
 b) «Corniola», «Itrana» e «Tenacella» per non piu' del 30%.
 L'olio  di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Terre  Aurunche» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 
 Caratteristiche organolettiche:
 colore: giallo/verde;
 
 Descrittore                            |Mediana Difetti                                |0 Fruttato di oliva                      |2 - 4 Amaro                                  |2 - 4 Piccante                               |2 - 4 Carciofo                               |2 - 4 Mandorla                               |1 - 3
 
 Coefficiente di Variazione Robusto CVr% < o uguale 20
 
 Caratteristiche chimico-fisiche:
 
 Acidità libera max:         <    0,60 Numero di perossidi:        < = 13 Meq/Kg; K232:                       < = 2,10; Polifenoli totali:          > = 100 mg/Kg.
 
 Gli   esami   chimico-fisici   ed   organolettici  devono  essere effettuati  secondo  le  metodiche di cui al Reg. CEE n. 2568/1991, e successive modifiche ed integrazioni.
 Art. 3.
 Zona di Produzione
 La  zona  di  produzione delle olive destinate alla produzione di olio  extra  vergine  di  oliva  a  denominazione di origine protetta «Terre  Aurunche»  comprende  l'intero  territorio amministrativo dei seguenti   comuni  in  provincia  di  Caserta:  Caianello,  Carinola, Cellole,  Conca  della  Campania,  Falciano  del Massico, Francolise, Galluccio,  Marzano  Appio,  Mignano  Monte  Lungo, Mondragone, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo,   e   attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti dall'organismo  di  controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene  la  coltivazione,  dei  produttori,  dei  frantoiani  e  dei confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva,  alla struttura  di  controllo  delle  quantita'  prodotte  e' garantita la tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 Le  condizioni  pedoclimatiche,  ambientali  e  di  coltura degli oliveti,   destinati   alla   produzione  degli  oli  extravergine  a denominazione  di  origine  protetta  devono essere quelle specifiche delle  zone  di  produzione  e comunque atte a conferire alle olive e agli  oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. La potatura di mantenimento  deve essere effettuata almeno ogni due anni. Il terreno puo'  essere  inerbito  o  lavorato solo superficialmente. Il diserbo chimico  e'  ammesso  solo  nei  terreni  in  cui  non  e'  possibile effettuare  lavorazioni  meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
 La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei  parassiti  Bactrocera  Oleae e Prays oleae, va effettuata previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento  secondo  le  norme  del Codice di Buona Pratica Agricola. Laddove  disponibili sono consentite le pratiche irrigue. La raccolta delle  olive deve essere conclusa, entro il 31 dicembre di ogni anno. Le  olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici  e  devono  essere  trasportate  al  frantoio in cassette o cassoni  bassi  e  finestrati  in modo da evitare danni al frutto. E' vietato  l'uso  di  cascolanti.  Le  cassette o cassoni contenenti le drupe  devono  essere  stoccate  nel  frantoio  in  locali freschi ed areati,  al  riparo dall'acqua, dal vento fino alla fase di molitura. Le  olive  devono  essere  molite  entro  e  non  oltre  48 ore dalla raccolta.  La  produzione  massima  di  olive  per ettaro, riferita a coltura  specializzata  degli oliveti e' di 10 tonnellate per ettaro. La  produzione  massima  di olive per pianta e' di 40 chilogrammi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20% espressa in chilogrammi. La produzione delle olive della denominazione di origine protetta  «Terre  Aurunche»  puo'  avvenire  da impianti condotti con metodo di coltivazione:
 a) convenzionale:   che  e'  quello  in  uso  nella  zona,  con l'osservanza  delle  norme  di «Normale Buona Pratica Agricola» della regione Campania;
 b) integrato:  con  produzione  ottenuta  mediante l'osservanza delle  norme  tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal programma della regione Campania;
 c) biologico.
 Le operazioni di trasformazione delle olive ed il condizionamento dell'olio  extra  vergine  di  oliva  «Terre  Aurunche» devono essere effettuate  nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo.
 Per   l'estrazione   dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi meccanici   e   fisici   atti   a  produrre  oli  che  preservino  le caratteristiche  chimiche,  fisiche  e organolettiche specificate nel precedente art. 2.
 La  durata  del  processo  di  lavorazione  deve  essere  tale da impedire   processi   di  ossidazione  e  fermentazione  della  pasta arrecanti difetti di lavorazione all'olio.
 La  temperatura  di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27°C, la durata non deve superare i 40 minuti.
 E'  vietato  il  ripasso,  cioe'  la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione.
 E'  vietata  anche  l'aggiunta  di  prodotti  ad  azione chimica, biochimica  e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.
 La  conservazione  dell'olio  deve  avvenire  in fusti di acciaio inox,  a  norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati di  sistema  di  chiusura  sempre  pieno,  collocati  in  locali poco illuminati chiusi e asciutti.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 L'olio  di  oliva delle terre aurunche e' fortemente radicato nel territorio  ed  e'  il  frutto  dell'interazione  tra terreno, clima, ambiente  e  uomo.  Risultato  di  cio' e' una particolare importanza riservata  ai  terreni  olivetati  al  punto  che  spesso gli oliveti avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti gli  altri  terreni  agrari  venivano  considerati  un  tutt'uno. Nel manoscritto  «TERRITORI  ET OLIVETI A. G.P.», volume probabilmente in uso  a  qualche  amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e una  parte  esclusiva  e'  riservati  agli  oliveti  affinche' non si confondessero  con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con il  territorio,  inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, e' ulteriormente   testimoniato   da  una  considerazione  squisitamente filologica:  era  usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i fondi  con  toponimi  conosciuti  nella zona. Nel manoscritto citato, nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel denominare  gli  oliveti  al  fine di classificarli ed apprezzarne in maniera  differenziale  il  prodotto  che  da essi derivava. Troviamo quindi  intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli «OLIUETI»: Corte  Grande,  Fossatiello; Palombarella; Bosse; Piscitiello; Grotte Pilone;  Sferra  Cavallo; Cellaro; Tuoro Contardo; Corte delle Pigne; Corte  di  Sorbello;  Pagliarola; Cadarine; Pezzalonga; Acqua auta di Gramegna;  Selva  Nera den Lamia; ecc, siti in area di Sessa Aurunca. Ed  ancora  «Territori  in Carinola»:  Garrusi; Chiusa, Casaleciello; Cantalupi;  via  della Cerqua, San Gio: e Paulo; Pantanella; Cantaro; Chiuppetiello;  Armarani;  Santo  Vennitto; Pezza frande; Viallonghi; Santa Croce; ecc. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.
 L'insieme  di  queste  denominazioni  sono le «TERRE AURUNCHE» ed alcune di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi ed  in  taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva.
 L'olivo  rappresenta  la coltura agraria piu' tradizionale e piu' espressiva  del  territorio  in  cui  e'  radicata,  essa e' l'ultima coltivazione  che  subisce  il fenomeno dell'abbandono; c'e' quasi un rapporto  sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con tutto  cio'  che  a  questo  e'  dedicato.  E'  l'esempio  tipico  di coltivazione  tradizionale  famigliare;  come  se fosse nel DNA delle genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio per  il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di ricchezza  o poverta': nei matrimoni di campagna di una volta la dote della sposa veniva spesso valutata anche in base alle «staia» di olio che  essa  conferiva  alla  nuova  famiglia  come rendita annuale. Lo «staio»  era  una  unita'  di  misura  di  capacita', 10 o 11 litri a seconda  della  zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio di  oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le genti   aurunche   e'   ancora  testimoniata  dall'usanza  diffusa  e addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti ogni  qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde il suo contenuto.
 La   raccolta   delle  olive  e  la  loro  frangitura  da  sempre rappresenta  un  evento  che,  piu'  che  il  resoconto  economico di un'annata  agraria,  scandisce un periodo dell'anno e dell'inverno in particolare  dove,  prossimi  al  Natale,  i frantoi rappresentano il temporaneo punto di aggregazione locale con forte valenza sociale. E' li'  che  spesso  si  dirimono  questioni  sorte  anche a causa della raccolta  delle olive; la particolare caratteristica dei frutti della cultivar  «Sessana»  che  e'  quella di staccarsi difficilmente dalla pianta,  pone  i raccoglitori in una posizione di assoluto privilegio rispetto ai proprietari degli oliveti. I primi talvolta dettano leggi sui secondi che sono letteralmente presi «in ostaggio», circa i tempi e  le  condizioni  di  raccolta  delle  olive,  incidendo  in maniera significativa sulla qualita' del prodotto derivato.
 La  coltivazione dell'olivo nella regione e' caratterizzata oltre che  dalle  varieta'  presenti  anche  dalle  particolari  condizioni pedo-climatiche.   Il   clima  semiasciutto  e'  quello  mite  tipico dell'area   mediterranea   con  piovosita'  concentrata  nel  periodo autunno-vernino. L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio vulcanico  del  Roccamonfina  che, ormai estinto, rimane determinante nella  caratterizzazione  della  pedogenesi  locale  poiche'  tutti i terreni  agrari,  in  particolar modo quelli collinari, sono derivati dalla  disgregazione  delle  colate  e  delle  eruzioni piroclastiche avvenute  in  eta'  pleistocenica.  Tale  genesi  ha generato terreni particolarmente   dotati   di  tutti  i  macroelementi  essenziali  a qualsiasi coltura agraria, la presenza inoltre di un discreto corredo di    microelementi,   fanno   di   questi   terreni   un   substrato particolarmente  adatto  alla  coltivazione dell'olivo i cui prodotti derivati   sono   particolarmente  pregevoli  e  ricchi  di  sostanze polifenoliche.
 Art. 7.
 Struttura di controllo
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre  Aurunche»  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare   di  produzione  sara'  controllato  da  una  struttura autorizzata  in  conformita' agli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 Tutte  le  operazioni  riguardanti  la  produzione di olio «Terre Aurunche»  D.O.P.,  compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura,  devono  essere effettuate nell'ambito della zona di produzione  descritta  nell'art. 3 del presente disciplinare, cio' al fine  di garantirne la tipicita' e permettere la rintracciabilita' ed il  controllo del prodotto onde evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.
 L'olio  extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre  Aurunche»  deve  essere  commercializzato  in  recipienti  di capacita'  non  superiore  a  litri  5  in  vetro,  banda  stagnata o terracotta  smaltata  idonei a preservare le caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.
 Il  prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti:   la  denominazione  protetta,  il  lotto,  la  campagna  di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.
 a) Sulle   etichette   dovra'  essere  riportato  il  nome  della denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Aurunche»  in caratteri chiari,  indelebili  con  colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso  delle  indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.
 b) Dovra'   inoltre   figurare   sull'etichetta   in  abbinamento inscindibile  con  la  denominazione  di origine protetta il seguente logotipo:
 un  cerchio il cui colore e' (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% - (K) 0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio e' del colore (CMYK): (C)  10%  -  (M)  0%  -  (Y)  17%  -  (K) 0%; all'interno del cerchio troviamo, nella meta' superiore in maniera anulare, la scritta «terre aurunche»  fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente colore  (CMYK):  (C)  22%  - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella meta' inferiore  in maniera anulare, la scritta «olio extravergine di oliva D.O.P.» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore (CMYK):  (C)  79%  -  (M)  30%  -  (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di grandezza  tra queste due scritte deve essere di 1,8:1 a favore della scritta «terre aurunche»; all'interno del cerchio e delle due scritte sopra  citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole avente colore  (CMYK):  (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante  una catena montuosa avente colore (CMYK): (C) 68% - (M) 1%  -  (Y)  100%  -  (K)  0%; una segno grafico raffigurante un ponte avente  colore  (CMYK):  (C)  22%  - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e un ultima  segno  grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK): (C) 43%  -  (M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il cerchio raffigurante  il  sole  sono  provviste  una leggera ombreggiatura in basso a destra a 135°.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 18 della G.U.  <----
 
 c) In  etichetta  deve  comparire:  il  nome, la ragione sociale, l'indirizzo   dell'azienda   produttrice   e/o   confezionatrice,  la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.
 d) E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo di agricoltura biologica o da produzione integrata.
 e) E'  obbligatoria  l'indicazione  in  etichetta dell'anno della campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e' ottenuto.
 f) Alla  denominazione  di origine protetta e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto,  uso,  selezionato,  scelto e similari; e' altresi' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
 g) E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,  nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il consumatore.  Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con  caratteri  di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
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