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| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Ciocca  Montoya  Vera Gloria Elena, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabiita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  della  signora  Ciocca Montoya Vera Gloria Elena, nata  a  Cali'  (Colombia)  il  20  aprile  1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale     di     «Abogada»    conseguito    presso l'«Universidad  de  San  Buenaventura»  di  Cali'  -  Valle del Cauca (Colombia)  in  data  17 novembre 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto che la richiedente e' iscritta al «Registro Nacional de Abogados» della Repubblica di Colombia dall'8 ottobre 1990, requisito attestato   dal  «Consejo  Superior  de  la  Judicatura»  di  Bogota' (Colombia) in data 2 febbraio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  signora  Ciocca  Montoya  Vera  Gloria  Elena,  nata  a Cali' (Colombia)  il 20 aprile 1962, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  «Abogado»  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del dereto.
 
 Roma, 27 novembre 2006
 
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale  e una a scelta del candidato tra le restanti materie indicate nell'art. 2.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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