Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 novembre 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ciocca Montoya Vera Gloria Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabiita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della signora Ciocca Montoya Vera Gloria Elena, nata a Cali' (Colombia) il 20 aprile 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Abogada» conseguito presso l'«Universidad de San Buenaventura» di Cali' - Valle del Cauca (Colombia) in data 17 novembre 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente e' iscritta al «Registro Nacional de Abogados» della Repubblica di Colombia dall'8 ottobre 1990, requisito attestato dal «Consejo Superior de la Judicatura» di Bogota' (Colombia) in data 2 febbraio 2006; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla signora Ciocca Montoya Vera Gloria Elena, nata a Cali' (Colombia) il 20 aprile 1962, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del dereto.
Roma, 27 novembre 2006
Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie indicate nell'art. 2. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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