Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 7 novembre 2006
Disposizioni transitorie e urgenti in materia di tariffe di trasporto di gas naturale per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi all'anno. (Deliberazione n. 239/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002);
la deliberazione 1° luglio 2003, n. 75/03;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2006, n. 199/06 (di seguito: deliberazione n. 199/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06).
Considerato che:
con decreto 29 settembre 2006 il Ministro, a fronte di evidenze circa la mancata conclusione di contratti di approvvigionamento di gas naturale destinati alla fornitura di clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi annui, e riscontrata l'impossibilita' per i fornitori di ultima istanza nominati con decreto 31 maggio 2004 di svolgere la propria funzione, ha adottato in via d'urgenza misure temporanee al fine di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas, nonche' di evitare gravi rischi per la sicurezza della collettivita';
in particolare, col citato decreto 29 settembre 2006, il Ministro ha, tra l'altro:
a) individuato un operatore (il fornitore grossista di ultima istanza) cui imposto l'obbligo di assicurare l'approvvigionamento, presso i punti di riconsegna come individuati all'art. 1, comma 1 del suddetto decreto, delle imprese di vendita di gas naturale che ne facciano richiesta;
b) disposto che il suddetto obbligo sia efficace sino all'esito delle procedure di individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza, effettuate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004;
c) previsto che l'Autorita' determini tariffe di trasporto ridotte per le ulteriori capacita' richieste, a decorrere dal 1° ottobre 2006, dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini dell'adempimento del predetto obbligo;
la deliberazione n. 166/05 dispone che i corrispettivi unitari di capacita' siano applicati con riferimento alle capacita' conferite su base annuale dall'impresa di trasporto nei punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti e nei punti di riconsegna della rete regionale;
le ulteriori capacita' di trasporto richieste in conferimento nei punti di uscita della rete nazionale e nei punti di riconsegna della rete regionale dal fornitore grossista di ultima istanza, sono destinate ad alimentare unicamente i punti di riconsegna individuati dall'art. 1, comma 1 del decreto 29 settembre 2006; e che, di conseguenza, all'esito delle procedure di individuazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto, i nuovi fornitori subentreranno al fornitore grossista di ultima istanza nella titolarita' delle suddette ulteriori capacita';
nei punti di entrata interconnessi con l'estero i nuovi fornitori potranno richiedere il conferimento delle ulteriori capacita' di trasporto strumentali alla fornitura dei clienti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 in punti di entrata diversi da quelli per i quali il fornitore grossista di ultima istanza ha ottenuto le relative capacita';
la disciplina in materia di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione n. 137/02 prevede in particolare, agli articoli 9 e 10, conferimenti di capacita' di trasporto di durata almeno annuale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, nonche' conferimenti in corso di anno termico delle capacita' di trasporto eventualmente disponibili; e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti.
Ritenuto che:
sia necessario e urgente adottare disposizioni transitorie che assicurino in deroga alla disciplina tariffaria di cui alla deliberazione n. 166/05, la riduzione prevista dal decreto 29 settembre 2006 a beneficio dei fornitori grossisti di ultima istanza;
ai fini di quanto indicato nel precedente alinea sia necessario prevedere che l'impresa di trasporto applichi nell'anno termico 2006-2007 e limitatamente al periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre 2006, alle ulteriori capacita' di trasporto, richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza nei punti di entrata interconnessi con l'estero successivamente all'entrata in vigore del decreto 29 settembre 2006, funzionali all'approvvigionamento delle forniture di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, corrispettivi di capacita' CPe riproporzionati su base giornaliera;
sia necessario e urgente, in deroga alla disciplina di accesso e regolazione del servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02, adottare disposizioni transitorie che:
a) riconoscano al fornitore grossista di ultima istanza la facolta' di rinunciare, al termine del periodo necessario al completamento delle procedure di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre 2006, alle ulteriori capacita' ottenute;
b) obblighino i fornitori grossisti di ultima istanza a rilasciare in tutto o in parte le suddette ulteriori capacita' di trasporto nel caso in cui le capacita' di trasporto disponibili presso i punti di entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle ulteriori capacita' di trasporto richieste dai nuovi fornitori nei medesimi punti al fine di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006;
c) subordinino l'applicazione della suddetta riduzione tariffaria all'esercizio della facolta' di cui al primo alinea o all'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente alinea;
d) prevedano che il nuovo fornitore subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarita' delle capacita' di trasporto presso i punti di uscita della rete nazionale e i punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 almeno per le quote a tal fine conferite al fornitore grossista di ultima istanza; e che il fornitore grossista di ultima istanza abbia titolo di ridurre la capacita' fino alle quote di cui al precedente periodo;
Delibera:
1. Di prevedere che, in deroga alla disciplina tariffaria di cui alla deliberazione n. 166/05, per l'anno termico 2006-2007, limitatamente al periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre 2006, l'impresa di trasporto applichi alle ulteriori capacita' di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza successivamente all'entrata in vigore del decreto 29 settembre 2006 nei punti di entrata interconnessi con l'estero funzionali all'approvvigionamento delle forniture di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, il corrispettivo di capacita' CPe riproporzionato su base giornaliera, con decorrenza 1° ottobre 2006.
2. Di prevedere che, ai fini di cui al punto 1, in deroga alla disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02:
a) i fornitori grossisti di ultima istanza hanno facolta' di rinunciare alle ulteriori capacita' di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero di cui al punto 1, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b);
b) nel caso in cui le capacita' di' trasporto disponibili presso i punti di entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle ulteriori capacita' di trasporto richieste dai nuovi fornitori nei medesimi punti al fine di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006, i fornitori grossisti di ultima istanza hanno l'obbligo di rilasciare in tutto o in parte le suddette ulteriori capacita' di trasporto;
c) l'impresa di trasporto offre le capacita' di cui alla precedente lettera a), secondo la disciplina del conferimento di capacita' ad anno termico avviato prevista dal proprio codice di rete.
3. Di subordinare l'applicazione del trattamento tariffario previsto al punto 1, all'esercizio della facolta' di cui al punto 2, lettera a) o all'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera b).
4. Di prevedere, in deroga alla disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, che:
a) il nuovo fornitore di ultima istanza subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarita' delle capacita' di trasporto presso i punti di uscita della rete nazionale e i relativi punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 almeno per le quote a tal fine conferite al fornitore grossista di ultima istanza;
b) il fornitore grossista di ultima istanza abbia titolo di ridurre la capacita' nei punti di uscita della rete nazionale fino alle quote di cui alla precedente lettera a).
5. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.

Milano, 7 novembre 2006

Il presidente: Ortis
 
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