| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 7 novembre 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  17  luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002);
 la deliberazione 1° luglio 2003, n. 75/03;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29  luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la  deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2006, n. 199/06 (di seguito: deliberazione n. 199/06);
 la  deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06).
 Considerato che:
 con  decreto  29 settembre 2006 il Ministro, a fronte di evidenze circa  la  mancata  conclusione di contratti di approvvigionamento di gas  naturale  destinati alla fornitura di clienti finali con consumi non   superiori   a   200.000   metri   cubi   annui,  e  riscontrata l'impossibilita'  per  i  fornitori  di  ultima  istanza nominati con decreto  31  maggio 2004 di svolgere la propria funzione, ha adottato in  via  d'urgenza  misure  temporanee  al  fine  di salvaguardare la continuita'  e  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti e ridurre la vulnerabilita'  del  sistema  nazionale  del  gas, nonche' di evitare gravi rischi per la sicurezza della collettivita';
 in particolare, col citato decreto 29 settembre 2006, il Ministro ha, tra l'altro:
 a) individuato  un  operatore (il fornitore grossista di ultima istanza)  cui  imposto  l'obbligo di assicurare l'approvvigionamento, presso i punti di riconsegna come individuati all'art. 1, comma 1 del suddetto  decreto,  delle  imprese  di vendita di gas naturale che ne facciano richiesta;
 b) disposto che il suddetto obbligo sia efficace sino all'esito delle  procedure  di  individuazione  dei  nuovi  fornitori di ultima istanza,  effettuate  dall'Autorita'  ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004;
 c) previsto  che  l'Autorita'  determini  tariffe  di trasporto ridotte  per  le  ulteriori  capacita'  richieste, a decorrere dal 1° ottobre  2006,  dai  fornitori  grossisti  di  ultima istanza ai fini dell'adempimento del predetto obbligo;
 la deliberazione n. 166/05 dispone che i corrispettivi unitari di capacita' siano applicati con riferimento alle capacita' conferite su base  annuale  dall'impresa  di  trasporto  nei punti di entrata e di uscita  della  rete  nazionale  di gasdotti e nei punti di riconsegna della rete regionale;
 le ulteriori capacita' di trasporto richieste in conferimento nei punti  di uscita della rete nazionale e nei punti di riconsegna della rete  regionale  dal  fornitore  grossista  di  ultima  istanza, sono destinate  ad alimentare unicamente i punti di riconsegna individuati dall'art.  1,  comma  1  del  decreto  29  settembre  2006; e che, di conseguenza,  all'esito  delle  procedure  di  individuazione  di cui all'art.  3  del medesimo decreto, i nuovi fornitori subentreranno al fornitore   grossista  di  ultima  istanza  nella  titolarita'  delle suddette ulteriori capacita';
 nei punti di entrata interconnessi con l'estero i nuovi fornitori potranno  richiedere  il  conferimento  delle  ulteriori capacita' di trasporto strumentali alla fornitura dei clienti individuati ai sensi dell'art.  1,  comma 1  del  decreto  29  settembre  2006 in punti di entrata  diversi  da  quelli  per  i  quali il fornitore grossista di ultima istanza ha ottenuto le relative capacita';
 la  disciplina  in materia di condizioni di accesso ed erogazione del  servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione n.  137/02 prevede in particolare, agli articoli 9 e 10, conferimenti di  capacita' di trasporto di durata almeno annuale presso i punti di entrata  interconnessi con l'estero, nonche' conferimenti in corso di anno  termico delle capacita' di trasporto eventualmente disponibili; e  che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti.
 Ritenuto che:
 sia  necessario  e  urgente adottare disposizioni transitorie che assicurino   in   deroga  alla  disciplina  tariffaria  di  cui  alla deliberazione  n.  166/05,  la  riduzione  prevista  dal  decreto  29 settembre 2006 a beneficio dei fornitori grossisti di ultima istanza;
 ai  fini  di quanto indicato nel precedente alinea sia necessario prevedere  che  l'impresa  di  trasporto  applichi  nell'anno termico 2006-2007  e  limitatamente  al  periodo  necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre  2006, alle ulteriori capacita' di trasporto, richieste dai fornitori   grossisti   di   ultima  istanza  nei  punti  di  entrata interconnessi  con l'estero successivamente all'entrata in vigore del decreto  29  settembre  2006, funzionali all'approvvigionamento delle forniture   di   cui  all'art.  2,  comma  1  del  medesimo  decreto, corrispettivi di capacita' CPe riproporzionati su base giornaliera;
 sia  necessario e urgente, in deroga alla disciplina di accesso e regolazione  del  servizio  di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02, adottare disposizioni transitorie che:
 a) riconoscano  al  fornitore  grossista  di  ultima istanza la facolta'   di  rinunciare,  al  termine  del  periodo  necessario  al completamento  delle  procedure  di  cui  all'art.  3  del decreto 29 settembre 2006, alle ulteriori capacita' ottenute;
 b) obblighino   i  fornitori  grossisti  di  ultima  istanza  a rilasciare  in  tutto  o  in parte le suddette ulteriori capacita' di trasporto  nel  caso  in  cui  le  capacita' di trasporto disponibili presso  i punti di entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle  ulteriori  capacita' di trasporto richieste dai nuovi fornitori nei  medesimi  punti  al  fine  di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006;
 c) subordinino    l'applicazione   della   suddetta   riduzione tariffaria  all'esercizio  della  facolta'  di  cui al primo alinea o all'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente alinea;
 d) prevedano  che  il  nuovo fornitore subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarita' delle capacita' di trasporto presso i  punti  di  uscita della rete nazionale e i punti di riconsegna dei clienti  finali  di  cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006  almeno per le quote a tal fine conferite al fornitore grossista di  ultima  istanza;  e  che il fornitore grossista di ultima istanza abbia  titolo  di  ridurre  la  capacita'  fino  alle quote di cui al precedente periodo;
 Delibera:
 1. Di  prevedere  che,  in deroga alla disciplina tariffaria di cui alla   deliberazione   n.   166/05,  per  l'anno  termico  2006-2007, limitatamente  al periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre 2006, l'impresa di trasporto applichi alle ulteriori capacita' di trasporto richieste  dai  fornitori grossisti di ultima istanza successivamente all'entrata  in  vigore  del  decreto  29 settembre 2006 nei punti di entrata  interconnessi con l'estero funzionali all'approvvigionamento delle  forniture  di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, il corrispettivo  di  capacita' CPe riproporzionato su base giornaliera, con decorrenza 1° ottobre 2006.
 2. Di  prevedere  che,  ai  fini  di cui al punto 1, in deroga alla disciplina  dell'accesso  e  dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02:
 a) i  fornitori  grossisti  di  ultima  istanza hanno facolta' di rinunciare  alle  ulteriori  capacita' di trasporto presso i punti di entrata  interconnessi  con  l'estero di cui al punto 1, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b);
 b) nel  caso in cui le capacita' di' trasporto disponibili presso i  punti  di  entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle ulteriori  capacita'  di  trasporto richieste dai nuovi fornitori nei medesimi  punti  al fine di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006, i fornitori grossisti  di ultima istanza hanno l'obbligo di rilasciare in tutto o in parte le suddette ulteriori capacita' di trasporto;
 c) l'impresa   di  trasporto  offre  le  capacita'  di  cui  alla precedente  lettera  a),  secondo  la  disciplina del conferimento di capacita'  ad  anno  termico  avviato  prevista dal proprio codice di rete.
 3.   Di   subordinare  l'applicazione  del  trattamento  tariffario previsto  al punto 1, all'esercizio della facolta' di cui al punto 2, lettera a) o all'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera b).
 4.   Di   prevedere,  in  deroga  alla  disciplina  dell'accesso  e dell'erogazione  del  servizio  di  cui alla deliberazione n. 137/02, che:
 a) il  nuovo fornitore di ultima istanza subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarita' delle capacita' di trasporto presso i  punti  di  uscita  della  rete  nazionale  e  i  relativi punti di riconsegna  dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29  settembre  2006  almeno  per  le  quote  a  tal fine conferite al fornitore grossista di ultima istanza;
 b) il  fornitore  grossista  di  ultima  istanza  abbia titolo di ridurre  la  capacita'  nei punti di uscita della rete nazionale fino alle quote di cui alla precedente lettera a).
 5. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di pubblicazione.
 
 Milano, 7 novembre 2006
 
 Il presidente: Ortis
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