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| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 24 ottobre 2006 |  | Disposizione  alla  cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico, in materia di liquidazione degli ammontari relativi alle integrazioni di cui  al  comma 50.1  del testo integrato, approvato con deliberazione dell'Autorita'   30   gennaio  2004,  n.  5/04,  per  l'anno  2004  e modificazioni del testo integrato. (Deliberazione n. 232/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 24 ottobre 2006;
 Visti:
 legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/1962)
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita)  per l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e vendita  dell'energia  elettrica  - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato   con   deliberazione   n.   5/2004,  come  successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  28 febbraio 2006, n. 43/06 (di seguito: deliberazione n. 43/06);
 il  comunicato  agli  operatori  «Integrazione  dei  ricavi a V1» pubblicato  sul  sito  dell'Autorita'  in  data  10 ottobre  2005 (di seguito: comunicato agli operatori del 10 ottobre 2005).
 Considerato che:
 ai  sensi del comma 50.1 del Testo integrato e' istituita per gli anni  2004-2007  l'integrazione dei ricavi a V1, destinata al caso in cui  le  imprese  distributrici,  pur  applicando  la tariffa massima consentita TV2 di cui al comma 10.1 del medesimo Testo integrato, non raggiungano  il  ricavo  ammesso  dal  vincolo  V1  in  ragione della particolare  composizione  e  modalita'  di  consumo  della clientela servita;
 in  coerenza con le modalita' indicate nel citato comunicato agli operatori  del  10  ottobre  2005,  le  imprese  distributrici aventi diritto  ai  sensi  dei  commi 50.2 e 50.3 del Testo integrato, hanno presentato  istanza  al fine di ottenere la suddetta integrazione con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2004;
 con deliberazione n. 43/06 l'Autorita' ha avviato un procedimento volto   ad  affinare  le  modalita'  applicative  delle  disposizioni contenute   nel   Testo   integrato  destinate  alle  cooperative  di produzione  e  distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962;
 nelle   more   della   conclusione   del   suddetto  procedimento l'Autorita'  ha  sospeso,  fino a successivo provvedimento, i termini relativi agli adempimenti previsti in capo alle cooperative di cui al precedente  alinea,  con  riferimento, tra l'altro, alla verifica del vincolo V1;
 gli  oneri derivanti dal sistema di integrazione dei ricavi a V1, ai  sensi  del comma 67.1 del Testo integrato sono coperti dal «Conto per  la  perequazione  dei  costi  di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e  per  i  meccanismi  di  integrazione», alimentato dalla componente tariffaria UC3 (di seguito: Conto UC3);
 entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna impresa distributrice restituisce ai clienti, che nell'anno precedente erano controparti di contratti  appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da  b)  a f)  del  Testo  integrato, gli eventuali ricavi eccedentari maggiorati,  se superiori al 3% rispetto a quelli ammessi dal vincolo V1,  come  disposto  dalle lettere a) e b) del comma 9.2 del medesimo Testo integrato;
 al  sensi  del  comma 9.6 del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari  pari  o  inferiori  al  3%  del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa a  maggiorazione dei ricavi effettivi nell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono;
 le  imprese  distributrici  in  possesso  dei requisiti di cui al comma  13.1 del Testo integrato possono scegliere, con riferimento ad un  determinato anno, se richiedere l'ammissione al regime tariffario semplificato  o se proporre opzioni tariffarie, indipendentemente dal regime tariffario scelto per l'anno precedente;
 le  imprese  distributrici  che  si  avvalgono  della facolta' di aderire  al  regime  tariffario  semplificato,  sono  esonerate dagli obblighi  di  verifica del rispetto del vincolo V1 ai sensi del comma 13.3 del Testo integrato.
 Considerato che:
 diciotto  imprese  distributrici  hanno  presentato  istanza  per l'ottenimento  dell'integrazione dei ricavi a V1, risultando titolate a   ricevere   un  ammontare  positivo  ad  integrazione  dei  ricavi conseguiti nell'anno 2004;
 delle diciotto imprese di cui al precedente alinea:
 due  imprese  risultano  aver  diritto  ad  un'integrazione dei ricavi il cui ammontare risulta inferiore a 2 euro;
 tre  imprese  risultano  essere  cooperative di cui all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962;
 nei  casi  in  cui l'ammontare di integrazione risulti di importo molto  ridotto,  gli  oneri amministrativi di liquidazione potrebbero risultare  superiori  all'ammontare  da  corrispondere  alle  imprese distributrici;
 il  procedimento  di  definizione  delle  disposizioni  del Testo integrato  volte  alle  cooperative,  ed  in particolare la revisione delle modalita' di verifica del vincolo V1, potrebbe avere un impatto anche   sulle   modalita'   applicative   per   l'ottenimento   delle integrazioni dei ricavi a V1;
 numerose     imprese     distributrici,     nell'ambito     delle autocertificazioni   di  avvenuto  rimborso  dei  ricavi  eccedentari relativi agli anni 2004 e 2005, effettuate ai sensi del comma 9.8 del Testo  integrato,  hanno  comunicato l'impossibilita' di restituire a tutti i clienti la quota di rimborso loro dovuta;
 nei  casi  in  cui  l'ammontare  da restituire al singolo cliente risulti di importo molto ridotto, gli oneri amministrativi potrebbero risultare   superiori   all'ammontare  da  corrispondere  al  cliente medesimo.
 Ritenuto opportuno:
 dare  indicazioni  alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) affinche' provveda alla liquidazione alle imprese distributrici degli ammontari di integrazione dei ricavi a V1 secondo modalita' definite dall'Autorita';
 prevedere   disposizioni   per  i  casi  in  cui  l'ammontare  di integrazione da liquidare sia di importo irrisorio;
 sospendere  la  liquidazione  degli  importi  ad integrazione dei ricavi  a  V1  per  le cooperative di cui all'art. 4, numero 8, della legge  n.  1643/1962,  in  attesa  della conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 43/06;
 dare indicazioni alle imprese distributrici con riferimento:
 alla   destinazione   delle   quote  di  rimborso  relative  al conseguimento   di   ricavi   eccedentari  destinate  a  clienti  non reperibili;
 al  trattamento di eventuali accantonamenti effettuati ai sensi del comma 9.6 del Testo integrato, nel caso di passaggio da un regime di opzioni tariffarie al regime tariffario semplificato;
 alla   destinazione   di   quote   di   rimborso   di   importo particolarmente   ridotto;  modificare,  conseguentemente,  il  Testo integrato;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai  fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate   all'art.   1   del  Testo  integrato,  allegato  A)  alla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 30 gennaio  2004,  n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
 |  |  |  | Art. 2. Modificazioni del Testo integrato
 1. Dopo il comma 9.6 sono aggiunti i seguenti commi:
 9.6.1 Qualora  l'impresa  distributrice, nonostante documentabili tentativi  di  ricerca,  non  sia  in  grado  di  reperire un cliente controparte  di  un contratto appartenente ad una tipologia di cui al comma  2.2, lettere da: b) a f), al quale spetta un rimborso ai sensi di  quanto  disposto  dai  commi  9.2, 9.3 e 9.4, accantona e computa l'ammontare  non  rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse modalita' previste dal comma 9.6;
 9.6.2 Le  imprese distributrici, accantonano e computano altresi' a  maggiorazione  dei  ricavi  effettivi,  con  le  stesse  modalita' previste  comma  9.6,  le  quote di rimborso di importo inferiore a 3 euro  spettanti  alle  controparti  di contratti di cui al comma 2.2, lettere b)  e c)  e  di  importo  inferiore  a 10 euro spettanti alle controparti  di  contratti  di  cui al comma 2.2, lettere da d) a f), qualora  nei  confronti  di  tali  soggetti  non esistano rapporti di fatturazione ricorrente.
 2.  Al comma 9.7 dopo le parole «nonche' agli accantonamenti di cui al comma 9.6» sono aggiunte le parole «, 9.6.1 e 9.6.2».
 3.  Al  comma 9.8 dopo le parole «lettere da b) a f)» sono aggiunte le  parole  «  e  di  quanto  eventualmente non restituito ai clienti finali ai sensi dei conuni 9.6.1 e 9.6.2».
 4. Dopo il comma 13.3 e' aggiunto il seguente comma:
 13.3.1  Le  imprese distributrici che realizzano, con riferimento ad un determinato anno solare, ricavi eccedentari pari o inferiori al 3%  del  ricavo  ammesso,  e  l'anno  successivo aderiscono al regime tariffario   semplificato,   sono   tenute   a  versare  tali  ricavi eccedentari, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui i  ricavi  medesimi si riferiscono, al «Conto per la perequazione dei costi  di  trasmissione  e distribuzione dell'energia elettrica sulle reti  con  obbligo  di  connessione  di  terzi  e per i meccanismi di integrazione».  Le  medesime imprese sono tenute inoltre a comunicare all'Autorita'  l'avvenuto  versamento  al  suddetto  conto  entro  il 31 marzo  dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento.
 5. Dopo il comma 51.1 sono aggiunti i seguenti commi:
 51.2  Qualora l'importo di integrazione dei ricavi a V1 spettante ad  un'impresa distributrice relativamente ad un determinato anno sia inferiore  a  50  euro, detto importo viene computato a maggiorazione dell'eventuale  ammontare  di  integrazione  dei ricavi a V1 relativo all'anno successivo;
 51.3  Gli  importi  ad integrazione dei ricavi a V1 che dovessero risultare  inferiori  a 50 euro anche a seguito del cumulo con quelli relativi  ad  anni  precedenti,  verranno  erogati  dalla  Cassa alle imprese   distributrici   in   occasione   della  liquidazione  delle integrazioni  dovute  con  riferimento ai ricavi realizzati nell'anno 2007.
 |  |  |  | Art. 3. Integrazione dei ricavi a V1 per l'anno 2004
 1.  Le  imprese  distributrici  aventi diritto all'integrazione dei ricavi  a V1 con riferimento all'anno 2004, ed il relativo ammontare, sono elencati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
 2.  Con  riferimento  alle  integrazioni  dei  ricavi a V1 riferite all'anno  2004,  la  Cassa  liquida  quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice,   salvo  quanto  disposto  al  comma  51.2  del  Testo integrato,  entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente provvedimento,  utilizzando  le  disponibilita'  del  «Conto  per  la perequazione   dei   costi   di   trasmissione   e  di  distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e  per i meccanismi di integrazione», alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 16.1 del Testo integrato.
 3.  La  liquidazione  degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 dovuti  alle  cooperative  riportate  nella  tabella  2  allegata  al presente  provvedimento,  e'  sospesa fino a successivo provvedimento dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 4. Destinazione  delle quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato relativi al periodo 2000-2004
 1.  Le quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato, con   riferimento   ai  ricavi  eccedentari  realizzati  nel  periodo 2000-2004,   devono  essere  computate  a  maggiorazione  dei  ricavi effettivi  realizzati  nell'anno  2007.  L'impresa  distributrice  e' tenuta   a   dare   separata   evidenza   contabile   alle   suddette maggiorazioni.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
 1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.
 2. La presente deliberazione e' trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
 3.    Il    Testo    integrato,   con   le   modifiche   risultanti dall'applicazione  del  presente provvedimento e' a seguire, sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 
 Milano, 24 ottobre 2006
 
 Il presidente: Ortis
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