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| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | DECRETO 18 ottobre 2006, n. 292 |  | Regolamento  recante  la disciplina per il reclutamento del personale dell'area  della  promozione  culturale, area funzionale C, posizione economica   C1,   profilo   professionale   di   addetto/coordinatore linguistico. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con
 IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE
 INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
 Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione del citato testo unico, e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, «Riforma degli  istituti  italiani  di  cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari esteri n. 3156 del 6 maggio  1991  ed  il  successivo  decreto del Ministro degli affari esteri  n.  3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della «Commissione  nazionale  per  la  promozione  della  cultura italiana all'estero»,  istituita  ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, recante «modalita'  concernenti  lo  svolgimento  del  concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche amministrazioni   e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e successive modifiche;
 Visto  il C.C.N.L. relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995;
 Visto il C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999,  sottoscritto  il  16 febbraio  1999 dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali;
 Visto  il  Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;
 Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
 Vista  la  circolare  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare  laddove  si  stabilisce  che  «alle procedure relative a qualifiche  e  profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della  nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 Ritenuto  pertanto  di  dover innovare la precedente disciplina, di cui al citato decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264;
 Sentito  il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 20 febbraio 2006, per la parte concernente la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza generale del 27 marzo 2006;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0211512 in data 8 giugno 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Requisiti per l'ammissione al concorso
 1.  Per  l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale C1  dell'area  della  promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti:
 a) cittadinanza italiana;
 b) diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento didattico  degli  atenei  in  campo umanistico, giuridico, economico, sociale  e  dello  spettacolo,  oppure  conseguito  secondo  il nuovo ordinamento,   di   cui   all'articolo 3  del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31; 35; 36; 38; 39;
 c) idoneita'  fisica  allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo  professionale  di  «addetto/coordinatore  linguistico»,  sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle  con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
 2.  I  requisiti  prescritti  devono  essere posseduti alla data di scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la presentazione della domanda di ammissione.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
 1957,  n.  3,  approva  il  testo  unico delle disposizioni
 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
 1957,  n.  686,  contiene  le norme di esecuzione del testo
 unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
 1967,  n. 18, reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli
 Affari esteri.
 - Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 12
 della legge 22 dicembre 1990, n. 401:
 «Art.  4 (Commissione nazionale per la promozione della
 cultura  italiana  all'estero). - 1. E' istituita presso il
 Ministero  la commissione nazionale per la promozione della
 cultura italiana all'estero.
 2. La commissione:
 a) propone gli indirizzi generali per la promozione e
 la  diffusione  all'estero  della  cultura  e  della lingua
 italiana  e  per  lo  sviluppo  della  cooperazione cultura
 internazionale;
 b) esprime   pareri   sugli  obiettivi  programmatici
 predisposti    in   materia   dal   Ministero,   da   altre
 amministrazioni  dello  Stato,  da  regioni  e  da  enti ed
 istituzioni  pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai
 sensi   del   comma primo  dell'art.  6,  da  associazioni,
 fondazioni  e  privati,  e  sulle  convenzioni  di  cui  al
 comma secondo dello stesso articolo;
 c) formula   proposte   di   iniziative  per  settori
 specifici o con riferimento a determinate aree geografiche,
 in   particolare  a  quelle  caratterizzate  da  una  forte
 presenza delle comunita' italiane;
 d) collabora,  con  indicazioni  programmatiche, alla
 preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di
 cui alla lettera d) del comma primo dell'art. 3;
 e) predispone  ogni anno e trasmette al Ministro, per
 le   finalita'  di  cui  alla  lettera g)  del  comma primo
 dell'art.  3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi
 delle  informazioni  e  documentazioni messe a disposizione
 dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.».
 «Art.  5  (Composizione,  durata  ed  ordinamento della
 commissione).  -  1. La commissione e' nominata con decreto
 del Ministro, dura in carica 3 anni ed e' composta da:
 a) il  Ministro  o un Sottosegretario di Stato da lui
 delegato, che la presiede;
 b) tre  eminenti  personalita'  scelte dal Presidente
 del   Consiglio   dei   Ministri  fra  artisti,  scrittori,
 scienziati,   critici,  giornalisti,  operatori  culturali,
 dirigenti  di  grandi  istituzioni  culturali  pubbliche  e
 private;
 c) dieci   personalita'   del   mondo   culturale   e
 scientifico,  delle quali due designate dalla Accademia dei
 Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal
 Consiglio   universitario   nazionale,  due  dal  Consiglio
 nazionale  della  pubblica  istruzione,  due  dal Consiglio
 nazionale per i beni culturali e ambientali;
 d) due   rappresentanti   designati   dal   Consiglio
 generale degli italiani all'estero;
 e) due   rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano;
 f) il  direttore  generale per le relazioni culturali
 del  Ministero, o un suo delegato, ed il direttore generale
 dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un
 suo delegato;
 g) il  Capo  del  Dipartimento  per  l'informazione e
 l'editoria  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, o
 un suo delegato;
 h) il direttore generale per gli scambi culturali del
 Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;
 i) il  direttore generale del dipartimento competente
 per    le    relazioni    internazionali    del   Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 o un suo delegato;
 l) il   direttore   generale   dello  spettacolo  del
 Ministero   del  turismo  e  dello  spettacolo,  o  un  suo
 delegato;
 m) il  direttore  dell'ufficio  centrale  per  i beni
 ambientali,   architettonici,   archeologici,  artistici  e
 storici  del Ministero per i beni culturali e ambientali, o
 un suo delegato;
 n) un   rappresentante   della  RAI-radio-televisione
 italiana designato dal consiglio di amministrazione;
 o) il presidente della societa' Dante Alighieri, o un
 suo delegato.
 2.  La  commissione  adotta  entro  trenta giorni dalla
 propria  costituzione  un  regolamento  interno che prevede
 l'articolazione   in  gruppi  di  lavoro.  Dispone  di  una
 segreteria   tecnica,  alla  quale  provvede  la  direzione
 generale.
 3. La commissione elegge un vicepresidente tra i membri
 di  cui alle lettere b) e c) del comma primo, ed un ufficio
 di  presidenza,  composto  secondo  le  norme,  del proprio
 regolamento interno. La commissione si riunisce in sessione
 plenaria non meno di tre volte ogni anno.».
 «Art.  12  (Reclutamento  del personale dell'area della
 promozione  culturale  e  del  ruolo  degli  esperti per la
 programmazione della promozione culturale all'estero). - 1.
 L'accesso   alle   qualifiche  funzionali  dell'area  della
 promozione  culturale  e  al  ruolo  degli  esperti  di cui
 all'art.  11, avviene in conformita' alla normativa vigente
 per  il  personale  di  analogo  livello  e  qualifica  del
 Ministero.
 2.  Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della
 funzione   pubblica,   promuove,   anche   per  il  tramite
 dell'istituto  diplomatico,  l'organizzazione  di  corsi di
 formazione,  preparatori ai concorsi, in collaborazione con
 istituzioni di livello universitario o post-universitario o
 con   enti   specializzati   in  settori  della  promozione
 culturale  o  della  cooperazione internazionale; organizza
 altresi',  sempre per il tramite dell'istituto diplomatico,
 corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale,
 subito  dopo  l'accesso  ai  ruoli o prima delle successive
 destinazioni all'estero.
 3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e
 culturali  per  l'accesso  ai  concorsi  sono  definiti con
 decreto  del  Ministro, emanato di concerto con il Ministro
 per   la   funzione   pubblica,  sentito  il  parere  della
 commissione di cui all'art. 4.
 4.   Le   modalita'   concernenti  lo  svolgimento  del
 concorso,  la  forma  delle  prove,  le materie d'esame, la
 composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione
 delle  graduatorie  sono definite con decreto del Ministro,
 emanato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
 pubblica.».
 - I  decreti  del  Ministro  degli  affari  esteri  del
 6 maggio  1991,  n.  3156,  e  del 27 maggio 1991, n. 3297,
 emanati   sulla   base   di  quanto  disposto  dalla  legge
 22 dicembre  1990, n. 401, concernono la composizione della
 Commissione  nazionale  per  la  promozione  della  cultura
 italiana all'estero.
 - Il  comma 3  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
 n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
 con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
 regolamenti  nelle  materia di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
 comma 4  dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
 regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
 «regolamento»,  siano  adottati previo parere del Consiglio
 di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
 Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 - Il  decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
 31  luglio  1993,  n.  178,  dettava  la  disciplina  delle
 modalita'  concernenti  lo  svolgimento  del  concorso  per
 titoli  ed  esami  per  l'accesso  alla  settima  qualifica
 funzionale dell'area della promozione culturale. Esso viene
 abrogato e sostituito dal presente regolamento.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
 1994,  n.  487, recante le norme sull'accesso agli impieghi
 nelle   pubbliche   amministrazioni   e   le  modalita'  di
 svolgimento  dei  concorsi,  costituisce  la  normativa  di
 riferimento  per  quanto  riguarda  tutti gli aspetti della
 procedura    concorsuale    disciplinata    dal    presente
 regolamento.  In  tale  materia esso ha aggiornato il testo
 unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato.
 - Il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro entrato
 in  vigore  il  16 maggio 1995 e' relativo al personale non
 dirigente   del   comparto  Ministeri  per  il  quadriennio
 normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995.
 - Il   Contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro
 sottoscritto  il  16 febbraio 1999 e' relativo al personale
 non  dirigente  del  comparto  Ministeri per il quadriennio
 normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
 - Il  Contratto  collettivo  integrativo  del Ministero
 degli  affari  esteri,  sottoscritto  il  3 agosto 2000, e'
 relativo  al quadriennio normativo 1998-2001. Esso contiene
 la   declaratoria   dei  nuovi  profili  professionali  del
 personale  di  ruolo  del  Ministero  degli  affari  esteri
 destinatario del C.C.N.L. 1998-2001.
 - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
 contiene la disciplina generale sull'ordinamento del lavoro
 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
 ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 contiene la
 numerazione e la denominazione delle nuove classi di laurea
 universitarie ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale
 3 novembre   1999,   n.  509  («Regolamento  recante  norme
 concernenti    l'autonomia    didattica   degli   atenei»),
 definendone altresi' gli obiettivi formativi qualificanti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del 4 decreto del
 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 22 ottobre 2004, n. 270:
 «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le Universita'
 rilasciano i seguenti titoli:
 a) laurea (L);
 b) laurea magistrale (L.M.).
 2.  Le  universita'  rilasciano  altresi' il diploma di
 specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
 3.  La  laurea,  la  laurea  magistrale,  il diploma di
 specializzazione  e il dottorato di ricerca sono conseguiti
 al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
 magistrale,  di  specializzazione e di dottorato di ricerca
 istituiti dalle universita'.
 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
 studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
 scientifici  generali,  anche nel caso in cui sia orientato
 all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui
 al  comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel
 mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita'
 professionali    regolamentate,    nell'osservanza    delle
 disposizioni  di legge e dell'Unione europea e di quelle di
 cui all'art. 11, comma 4.
 6.  Il  corso  di  laurea  magistrale ha l'obiettivo di
 fornire  allo  studente  una formazione di livello avanzato
 per  l'esercizio  di attivita' di elevata qualificazione in
 ambiti specifici.
 7.  Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo di
 fornire  allo  studente  conoscenze e abilita' per funzioni
 richieste    nell'esercizio    di   particolari   attivita'
 professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente in
 applicazione  di  specifiche  norme di legge o di direttive
 dell'Unione europea.
 8.  I  corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
 del  relativo  titolo  sono  disciplinati dall'art. 4 della
 legge  3 luglio  1998,  n. 210, fatto salvo quanto previsto
 dall'art. 6, commi 5 e 6.
 9.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
 della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
 formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
 In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
 legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
 attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
 ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
 formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
 conseguimento  della laurea o della laurea magistrale, alla
 conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
 di primo e di secondo livello.
 10.  Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
 italiane  possono  rilasciare  i  titoli di cui al presente
 articolo,  anche congiuntamente con altri atenei italiani o
 stranieri.».
 - La  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre
 2005,  n.  4/2005, si propone di fornire alcune indicazioni
 in   materia   di   riconoscimento  dei  titoli  di  studio
 conseguiti secondo il «Nuovo ordinamento universitario» per
 la partecipazione ai pubblici concorsi.
 Nota agli articoli 1 e 2:
 - Per    l'art.    3    del   decreto   del   Ministero
 dell'istruzione,    dell'universita'    e   della   ricerca
 22 ottobre 2004, n. 270, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Domanda di ammissione al concorso
 1. Le domande di ammissione al concorso sono presentate nel termine indicato  nel  bando,  che non puo' essere inferiore a quarantacinque giorni  dalla  data  di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
 2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:
 a) la data ed il luogo di nascita;
 b) il possesso della cittadinanza italiana;
 c) il  comune  dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste medesime;
 d) le   eventuali  condanne  penali  riportate,  comprese  quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
 e) il titolo di studio;
 f) i   servizi   prestati   come   impiegati   presso   pubbliche amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 g) i titoli indicati nel successivo articolo 4 dei quali siano in possesso;
 h) la   lingua  straniera,  prescelta  tra  quelle  indicate  nel successivo  articolo 6,  comma 3, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;
 i) la  seconda  lingua  obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo  e  portoghese)  in  cui intendono sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 6, comma 5;
 j) la  lingua,  o  le  lingue  straniere,  prescelte  tra  quelle indicate   nel  successivo  articolo 8,  comma 1,  in  cui  intendono sostenere prove facoltative orali;
 k) l'idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
 3. Alla domanda e' allegata la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera g).
 |  |  |  | Art. 3. Commissione esaminatrice
 1.   La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed  e' composta da un consigliere di Stato, ovvero da un magistrato o avvocato  dello  Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
 2.  Alla  commissione  possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline.
 3.  Le  funzioni  di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di qualifica non inferiore a C2.
 |  |  |  | Art. 4. T i t o l i
 1.  La  commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino a otto centesimi per i seguenti titoli:
 a) diplomi di laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle definite articolo 1, comma 1, lettera b);
 b) diplomi  di  specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di lauree specialistiche sopra indicate;
 c) comprovate  esperienze  acquisite  nel  campo della promozione culturale;
 d) comprovata  attivita'  lavorativa  a  livello  di  funzionario svolta presso le Organizzazioni internazionali.
 2. Il  punteggio  per  i  titoli  viene assegnato dalla commissione esaminatrice  dopo  le  prove  scritte  d'esame, di cui al successivo articolo 5,  commi 2  e  3,  e prima dell'inizio della correzione dei relativi  elaborati,  sulla  base della documentazione presentata dal candidato.
 3.  I  centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo  finale  conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
 |  |  |  | Art. 5. Prove di preselezione
 1.  Qualora il numero delle domande lo renda opportuno, e' facolta' dell'amministrazione  effettuare  una preselezione mediante quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata.
 2. Le modalita' di svolgimento della prova di preselezione, nonche' le  materie  oggetto  della  stessa,  sono  stabilite  nel  bando  di concorso.
 3. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 4.  Per  l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
 |  |  |  | Art. 6. Prove obbligatorie
 1.  Gli  esami  consistono  in due prove scritte ed una orale: essi tendono  ad  accertare  la  preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato.
 2.  La  prima  prova scritta consiste in una composizione intesa ad accertare  la  conoscenza  da  parte  del  candidato  del  patrimonio culturale  italiano,  in  particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei   campi   letterario,   storico,   artistico,  musicale  e  dello spettacolo.
 3.  La seconda prova scritta consiste in un tema su di un argomento di  attualita'  internazionale  nella  lingua straniera prescelta dal candidato  tra  le  seguenti:  francese,  inglese, spagnola, tedesca, araba,  russa  e portoghese, inteso ad accertare la ottima conoscenza da  parte  del  candidato della lingua prescelta. E' consentito l'uso del dizionario bilingue.
 4.  La  prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, e comprende anche una prova teorico-pratica in informatica.
 Il  bando  indica inoltre, per la prova orale, almeno tre ulteriori discipline scelte nel seguente elenco:
 elementi di diritto amministrativo;
 elementi di contabilita' di Stato;
 elementi di geografia politica ed economica;
 elementi di comunicazione pubblica ed istituzionale;
 elementi di economia e gestione delle imprese.
 5.  La  prova  orale  e'  comprensiva  di una prova obbligatoria in lingua inglese, intesa ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato di tale lingua; e' inoltre comprensiva di una seconda prova obbligatoria  nella  lingua  straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese.
 6.  Le  prove  orali  obbligatorie  di  lingua  consistono  in  una conversazione   e   nella   traduzione   all'impronta  di  brani  sia dall'italiano  nella  lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano.
 |  |  |  | Art. 7. Punteggio
 1.  Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.
 2.  Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un  punteggio  di  almeno  settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte.  Per superare la prova orale il candidato deve riportare una votazione di almeno settanta centesimi.
 3.  La  votazione  complessiva e' stabilita dalla somma della media dei  voti  riportati  nelle  prove  scritte e del voto ottenuto nella prova  orale;  a  tale  somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.
 |  |  |  | Art. 8. Prove facoltative
 1.  I  candidati  possono  chiedere  nella domanda di ammissione al concorso  di  sostenere  prove  facoltative orali in una o piu' delle seguenti   lingue:   arabo,   cinese,  francese,  giapponese,  hindi, persiano,  portoghese,  spagnolo,  tedesco, russo, ad eccezione della lingua  prescelta  per la seconda prova obbligatoria orale, di cui al precedente articolo 6.
 2.  Per  ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5  centesimi,  purche'  raggiunga  la  sufficienza  di  almeno 0,90 centesimi.
 3.  Il  punteggio  attribuito  per le prove facoltative si aggiunge alla   votazione  complessiva  riportata  nelle  prove  obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo.
 |  |  |  | Art. 9. Modalita' e calendario delle prove
 1.  I  programmi  d'esame  sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.
 2.  Ai  candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.
 Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
 3.  I  candidati dispongono di cinque ore per la prova obbligatoria scritta   di  cultura  contemporanea  e  di  tre  ore  per  la  prova obbligatoria scritta in lingua straniera.
 4.  La  comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte  ha  luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione,  che  sara' individuale, indichera' le votazioni nelle singole prove scritte.
 |  |  |  | Art. 10. Graduatoria
 1.  La  graduatoria  viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato,  previa  l'aggiunta  dei  centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.
 2.  Il  direttore  generale  per  il  personale del Ministero degli affari  esteri,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento del concorso,    approva    con   proprio   decreto,   sotto   condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione  in carriera, la graduatoria  di  merito  dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.
 |  |  |  | Art. 11. Abrogazioni
 1. Il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, e' abrogato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 12. Norma di salvaguardia
 1.  Per  quanto  non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto  applicabili,  le  disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica   10 gennaio   1957,   n.  3  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  nonche'  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Roma, 18 ottobre 2006
 Il Ministro degli affari esteri
 D'Alema
 
 Il Ministro per le riforme e le innovazioni
 nella pubblica amministrazione
 Nicolais
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006
 Ministeri  istituzionali,  registro  n. 12 Affari esteri, foglio n. 142
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