Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 18 ottobre 2006, n. 292
Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE
INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro degli affari esteri n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della «Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero», istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, recante «modalita' concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modifiche;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999 dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali;
Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Ritenuto pertanto di dover innovare la precedente disciplina, di cui al citato decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264;
Sentito il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 20 febbraio 2006, per la parte concernente la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0211512 in data 8 giugno 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento didattico degli atenei in campo umanistico, giuridico, economico, sociale e dello spettacolo, oppure conseguito secondo il nuovo ordinamento, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31; 35; 36; 38; 39;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli
Affari esteri.
- Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 12
della legge 22 dicembre 1990, n. 401:
«Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della
cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita presso il
Ministero la commissione nazionale per la promozione della
cultura italiana all'estero.
2. La commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e
la diffusione all'estero della cultura e della lingua
italiana e per lo sviluppo della cooperazione cultura
internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici
predisposti in materia dal Ministero, da altre
amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed
istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai
sensi del comma primo dell'art. 6, da associazioni,
fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al
comma secondo dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori
specifici o con riferimento a determinate aree geografiche,
in particolare a quelle caratterizzate da una forte
presenza delle comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla
preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di
cui alla lettera d) del comma primo dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per
le finalita' di cui alla lettera g) del comma primo
dell'art. 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi
delle informazioni e documentazioni messe a disposizione
dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.».
«Art. 5 (Composizione, durata ed ordinamento della
commissione). - 1. La commissione e' nominata con decreto
del Ministro, dura in carica 3 anni ed e' composta da:
a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui
delegato, che la presiede;
b) tre eminenti personalita' scelte dal Presidente
del Consiglio dei Ministri fra artisti, scrittori,
scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali,
dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e
private;
c) dieci personalita' del mondo culturale e
scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei
Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal
Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio
generale degli italiani all'estero;
e) due rappresentanti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
f) il direttore generale per le relazioni culturali
del Ministero, o un suo delegato, ed il direttore generale
dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un
suo delegato;
g) il Capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o
un suo delegato;
h) il direttore generale per gli scambi culturali del
Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;
i) il direttore generale del dipartimento competente
per le relazioni internazionali del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
o un suo delegato;
l) il direttore generale dello spettacolo del
Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo
delegato;
m) il direttore dell'ufficio centrale per i beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e
storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o
un suo delegato;
n) un rappresentante della RAI-radio-televisione
italiana designato dal consiglio di amministrazione;
o) il presidente della societa' Dante Alighieri, o un
suo delegato.
2. La commissione adotta entro trenta giorni dalla
propria costituzione un regolamento interno che prevede
l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una
segreteria tecnica, alla quale provvede la direzione
generale.
3. La commissione elegge un vicepresidente tra i membri
di cui alle lettere b) e c) del comma primo, ed un ufficio
di presidenza, composto secondo le norme, del proprio
regolamento interno. La commissione si riunisce in sessione
plenaria non meno di tre volte ogni anno.».
«Art. 12 (Reclutamento del personale dell'area della
promozione culturale e del ruolo degli esperti per la
programmazione della promozione culturale all'estero). - 1.
L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della
promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui
all'art. 11, avviene in conformita' alla normativa vigente
per il personale di analogo livello e qualifica del
Ministero.
2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della
funzione pubblica, promuove, anche per il tramite
dell'istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di
formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con
istituzioni di livello universitario o post-universitario o
con enti specializzati in settori della promozione
culturale o della cooperazione internazionale; organizza
altresi', sempre per il tramite dell'istituto diplomatico,
corsi di formazione e di aggiornamento professionale,
subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive
destinazioni all'estero.
3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e
culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con
decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentito il parere della
commissione di cui all'art. 4.
4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del
concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la
composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione
delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro,
emanato di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.».
- I decreti del Ministro degli affari esteri del
6 maggio 1991, n. 3156, e del 27 maggio 1991, n. 3297,
emanati sulla base di quanto disposto dalla legge
22 dicembre 1990, n. 401, concernono la composizione della
Commissione nazionale per la promozione della cultura
italiana all'estero.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materia di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
«regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
31 luglio 1993, n. 178, dettava la disciplina delle
modalita' concernenti lo svolgimento del concorso per
titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica
funzionale dell'area della promozione culturale. Esso viene
abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, costituisce la normativa di
riferimento per quanto riguarda tutti gli aspetti della
procedura concorsuale disciplinata dal presente
regolamento. In tale materia esso ha aggiornato il testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro entrato
in vigore il 16 maggio 1995 e' relativo al personale non
dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995.
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro
sottoscritto il 16 febbraio 1999 e' relativo al personale
non dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
- Il Contratto collettivo integrativo del Ministero
degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000, e'
relativo al quadriennio normativo 1998-2001. Esso contiene
la declaratoria dei nuovi profili professionali del
personale di ruolo del Ministero degli affari esteri
destinatario del C.C.N.L. 1998-2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
contiene la disciplina generale sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 contiene la
numerazione e la denominazione delle nuove classi di laurea
universitarie ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 («Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei»),
definendone altresi' gli obiettivi formativi qualificanti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del 4 decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270:
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le Universita'
rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui
al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel
mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita'
professionali regolamentate, nell'osservanza delle
disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di
cui all'art. 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.».
- La circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre
2005, n. 4/2005, si propone di fornire alcune indicazioni
in materia di riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti secondo il «Nuovo ordinamento universitario» per
la partecipazione ai pubblici concorsi.
Nota agli articoli 1 e 2:
- Per l'art. 3 del decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Domanda di ammissione al concorso
1. Le domande di ammissione al concorso sono presentate nel termine indicato nel bando, che non puo' essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) i titoli indicati nel successivo articolo 4 dei quali siano in possesso;
h) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo articolo 6, comma 3, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;
i) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intendono sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 6, comma 5;
j) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo articolo 8, comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;
k) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
3. Alla domanda e' allegata la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera g).
 
Art. 3.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed e' composta da un consigliere di Stato, ovvero da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di qualifica non inferiore a C2.
 
Art. 4.
T i t o l i
1. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli:
a) diplomi di laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle definite articolo 1, comma 1, lettera b);
b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di lauree specialistiche sopra indicate;
c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale;
d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le Organizzazioni internazionali.
2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo articolo 5, commi 2 e 3, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
 
Art. 5.
Prove di preselezione
1. Qualora il numero delle domande lo renda opportuno, e' facolta' dell'amministrazione effettuare una preselezione mediante quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata.
2. Le modalita' di svolgimento della prova di preselezione, nonche' le materie oggetto della stessa, sono stabilite nel bando di concorso.
3. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
4. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
 
Art. 6.
Prove obbligatorie
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato.
2. La prima prova scritta consiste in una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo.
3. La seconda prova scritta consiste in un tema su di un argomento di attualita' internazionale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. E' consentito l'uso del dizionario bilingue.
4. La prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, e comprende anche una prova teorico-pratica in informatica.
Il bando indica inoltre, per la prova orale, almeno tre ulteriori discipline scelte nel seguente elenco:
elementi di diritto amministrativo;
elementi di contabilita' di Stato;
elementi di geografia politica ed economica;
elementi di comunicazione pubblica ed istituzionale;
elementi di economia e gestione delle imprese.
5. La prova orale e' comprensiva di una prova obbligatoria in lingua inglese, intesa ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato di tale lingua; e' inoltre comprensiva di una seconda prova obbligatoria nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese.
6. Le prove orali obbligatorie di lingua consistono in una conversazione e nella traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano.
 
Art. 7.
Punteggio
1. Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. Per superare la prova orale il candidato deve riportare una votazione di almeno settanta centesimi.
3. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.
 
Art. 8.
Prove facoltative
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, russo, ad eccezione della lingua prescelta per la seconda prova obbligatoria orale, di cui al precedente articolo 6.
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo.
 
Art. 9.
Modalita' e calendario delle prove
1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.
2. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.
Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. I candidati dispongono di cinque ore per la prova obbligatoria scritta di cultura contemporanea e di tre ore per la prova obbligatoria scritta in lingua straniera.
4. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sara' individuale, indichera' le votazioni nelle singole prove scritte.
 
Art. 10.
Graduatoria
1. La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.
2. Il direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.
 
Art. 11.
Abrogazioni
1. Il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, e' abrogato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 12.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2006
Il Ministro degli affari esteri
D'Alema

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Affari esteri, foglio n. 142
 
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