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| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3555). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
 Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri dell'8 agosto 2005, n. 3457, recante: «Ulteriori interventi necessari a  fronteggiare  l'emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita»;
 Vista  la  nota  del  6 ottobre  2006,  con  la quale il sindaco di Catania  -  Commissario  delegato  per gli interventi straordinari ed urgenti  di  cui alla citata ordinanza n. 3457/2005, ha rappresentato l'esigenza che, stante il perdurare della situazione di criticita' in atto  nel  settore  del  traffico  e  della mobilita' nella citta' di Catania, venga disposta una proroga dei poteri al fine di assicurare, in  regime  ordinario,  l'attuazione  ed il completamento delle opere gia'  programmate  per  poter  gestire, a stralcio, con continuita' e regolarita' il completamento di tutti i lavori avviati;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del  7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici  che  hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
 Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3536 del 28 luglio  2006  e gli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;
 Vista  la  nota  n.  277  del  24 ottobre  2006 della struttura del Commissario  delegato  per  l'emergenza  che ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  nel  territorio  del  comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione  all'aggravamento  della  situazione  di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del  6 aprile  2006,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di protezione civile  finalizzate  a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio   del  comune  di  Niscemi  (Caltanissetta)  in  relazione all'aggravamento  della  situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato»;
 Vista  la  nota  n.  47757  del  3 novembre  2006,  con la quale il presidente  della  regione  Siciliana  ha chiesto di apportare alcune modifiche  all'ordinanza  di  protezione  civile n. 3511 del 2006, in considerazione  del  fatto che l'attuale Governo della regione non ha conferito  ad  alcun  assessore la delega alla protezione civile, per cui  si  rende  necessario procedere alla sostituzione del precedente Commissario delegato;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 Vista  la  nota  n.  7836  del 20 ottobre 2006 del Presidente della regione  Campania  - Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 2 dicembre  2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del    19 aprile   2006   recante:   «Interventi   conseguenti   alla dichiarazione  di  «grande  evento» nel territorio della provincia di Varese  per  garantire  il  regolare  svolgimento dei «Campionati del Mondo  di  ciclismo su strada 2008», cosi come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3520 del 2006 e dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 2006;
 Vista  la  nota n. 2006008024 del 22 novembre 2006, con la quale il Prefetto di Torino ha rappresentato la grave situazione determinatasi nel   campo   nomadi  abusivo  del  comune  di  Borgaro  Torinese  in conseguenza di un incendio verificatosi il 16 novembre 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla grave situazione determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle Scrivia;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del  30 luglio  2003  recante:  «Disposizioni  urgenti  di protezione civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle Scrivia  (Alessandria),  ed  altre disposizioni urgenti di protezione civile»  cosi come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999  relativo  alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla  situazione  di  crisi  socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il  medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
 Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio  2005  recante  la  proroga  dello  stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006;
 Considerato  poi  che  in  ordine  alla  definizione  dei poteri di intervento  del  Commissario delegato sono state emanate le ordinanze di  protezione  civile  n.  2986  del  31 maggio  1999,  n.  3012 del 21 ottobre  1999,  n.  3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002,  e  l'art.  5  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3251 del 14 novembre  2002  e  n.  3455  del  5 agosto  2005  e  n.  3552  del 17 novembre 2006;
 Vista  la nota della regione Liguria n. 147801/1439, del 27 ottobre 2006;
 Vista la nota del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare 22930/QdV/DI/III, del 17 novembre 2006;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del  27 febbraio  2004  con il quale il dott. Corrado Catenacci viene nominato  Commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343  del  12 marzo  2004,  n.  3345  del  30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data  8 luglio  2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto  2004,  n.  3379  del  5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre  2004,  art.  8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397  del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6,  n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443  del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1,  n.  3469  del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre   2005,  n.  3481  del  19 dicembre  2005,  n.  3491  del 25 gennaio  2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n.  3506  del  2006,  art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520  del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n.  3529 del 2006, n. 3536 del 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006,  art.  7  e  n.  3546 del 12 ottobre 2006, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre  2005,  con  il  quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente  gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del   17 febbraio   2005,   recante:  «Ulteriori  misure  urgenti  di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi   sismici  verificatisi  nel  territorio  della  provincia  di Campobasso   e   Foggia»,  cosi  come  modificata  dall'ordinanza  di protezione civile n. 3507 del 5 aprile 2006;
 Vista  la nota n. 16070 del 26 luglio 2006 presidente della regione Molise - Commissario delegato;
 Vista  la  nota  n.  0150734  del  22 novembre  2006  del Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre  2005  recante  la  dichiarazione  di grande evento per lo svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel  territorio  della  provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e 23 ottobre 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre  2005,  n.  3475,  recante:  «Primi interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province  di  Bari  e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi' come  modificata  dall'art.  3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485  del  2005,  dall'art.  11  dell'ordinanza  n.  3506  del  2006, dall'art.  1  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3527 del 2006, dall'art.   5   dell'ordinanza   n.  3536  del  2006  e  dall'art.  2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri dell'8 settembre  2006,  con  il  quale  e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 9 settembre   2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre  2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 4 agosto  2006  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008,  lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi  sismici  concernenti la medesima area, nonche' il decreto del Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  del  22 dicembre  2005 concernente  la  proroga,  fino al 31 dicembre 2006, del sopra citato stato d'emergenza;
 Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con modificazioni   dalla   legge   27 dicembre  2002,  n.  286,  recante «Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 novembre  2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  fenomeni  eruttivi connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della provincia  di  Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;
 Vista   la   nota  del  14 febbraio  2003  del  Dipartimento  della protezione   civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri concernente,  tra  l'altro,  l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi   del   29 ottobre   2002  ai  quali  sono  stati  erogate provvidenze di natura finanziaria;
 Tenuto  conto che nella predetta elencazione dei comuni beneficiari delle  provvidenze  di  natura  finanziaria  sono  ricompresi anche i comuni di Giarre, Sant'Alfio e Acicatena;
 Vista  la  nota  n.  5993  del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato in data 8 febbraio 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427  del  29 aprile  2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005 e n. 3552 del 17 novembre  2006 concernenti l'emergenza verificatasi nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza);
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  sindaco  di  Catania e' confermato, fino al 30 aprile 2007, nell'incarico  di  Commissario  delegato,  ai sensi dell'ordinanza di protezione  civile  dell'8 agosto  2005,  n.  3457, per provvedere in regime  ordinario,  in termini di somma urgenza, all'attuazione ed al completamento   delle  opere  gia'  programmate  per  il  superamento dell'emergenza  nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'  nel territorio del medesimo comune.
 |  |  |  | Art. 2. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del  4 agosto  2006 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «centottanta giorni».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'art. 1, comma 1, ed all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006 le parole  «Assessore  alla  Presidenza della Giunta regionale Siciliana con  delega  alla  protezione  civile»  sono sostituite con le parole «Presidente della Regione Siciliana».
 2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle  iniziative  da  porre  in  essere  ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006, e' corrisposto  al  soggetto attuatore il compenso previsto dall'art. 5, comma 2,  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Ad  eccezione  delle  competenze  accessorie,  comprensive  di eventuali  specifiche  indennita'  di funzione, gli oneri relativi al trattamento  economico  spettante  al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle  acque  nella  regione  Campania proveniente da Amministrazioni dello  Stato  ed  Enti  pubblici  sono  posti,  anche  in deroga alla normativa vigente, a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
 2.  Per  far  fronte  agli  oneri derivanti dal funzionamento della struttura  commissariale  per  l'emergenza  bonifiche  e tutela delle acque  nella  regione  Campania  e di cui all'ordinanza di protezione civile  n.  2425 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il  Commissario  delegato  -  Presidente della regione Campania, puo' inserire  un'aliquota  per spese di gestione, in misura non superiore al  3%  dell'importo  dei  lavori  e  delle espropriazioni, in deroga all'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' in deroga all'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554,  nei  quadri  economici degli interventi di competenza, anche se gia' approvati e finanziati, della stazione appaltante.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266  e' autorizzata l'apertura   di   apposita   contabilita'   speciale  in  favore  del Commissario   delegato   di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  n.  3514  del  19 giugno  2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 2.  La regione Lombardia e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato  risorse finanziarie a carico del proprio bilancio in deroga agli  articoli 16  e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
 3.  Le  Amministrazioni  statali,  gli  Enti  pubblici e i soggetti interessati  alla  realizzazione  del  «grande evento» concernente lo svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» che si  terra' nel territorio della provincia di Varese, sono autorizzati a  trasferire  al  Commissario delegato eventuali risorse finanziarie disponibili.
 4.  Tenuto  conto  che  il  Commissario delegato ha rinunciato alla corresponsione  del compenso, all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006, e successive   modificazioni   ed   integrazioni   le  parole  «cui  e' corrisposta  un'indennita'  mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo  trattamento di missione, di entita' pari al 50% dell'indennita' corrisposta  al Commissario delegato» sono soppresse, ed e' soppresso altresi' il comma 5 del medesimo art. 2.
 5. Ai membri della Commissione generale d'indirizzo di cui all'art. 2,  comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.   3514   del   19 giugno   2006,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  e'  corrisposto un compenso da stabilirsi con apposito provvedimento del Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  In  relazione  alla  situazione  di  grave allarme sociale, con possibili  gravi  ripercussioni  in  termini  di  ordine  pubblico  e sicurezza,  nonche'  di  igiene  e  sanita' pubblica determinatasi in conseguenza  dell'incendio sviluppatosi il 16 dicembre 2006 nel campo nomadi,  presente  nel  territorio del comune di Borgaro Torinese, il Dipartimento  della  protezione  civile e' autorizzato a disporre per l'assegnazione  alla  regione  Piemonte  di  n. 30 roulottes, nonche' l'assegnazione della somma di euro 50.000, da destinare alle esigenze derivanti dalla situazione di criticita' in questione.
 2.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 7. 1. Per il proseguimento delle iniziative dirette al superamento del contesto  emergenziale  di  cui all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, e successive modificazioni, il Commissario delegato e' autorizzato  a  stipulare,  sulla  base  di  una  scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
 2.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione da  70  a  50 delle ore di straordinario da corrispondere alle cinque unita'  di  personale  di cui all'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, che sono altresi' ridotte a tre unita'.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Al  fine  di  assicurare  la depurazione delle acque reflue dei comuni  di Cengio, Millesimo, Roccavignale e Cosseria in provincia di Savona,  il  Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza di protezione  civile  n. 3455, del 5 agosto 2005 e' autorizzato a porre in essere le attivita' per la realizzazione nel territorio del comune di  Cengio  di  un  impianto  di  depurazione a servizio dei predetti comuni in conformita' al piano d'ambito provinciale di organizzazione del  Servizio  idrico  integrato dell'Autorita' territoriale ottimale savonese.
 2. Ai relativi oneri, quantificati in euro 4.720.000,00 si provvede a   carico  della  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario delegato di cui al comma 1.
 3.  Il  Commissario  delegato  per  le attivita' di cui al presente articolo e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle  deroghe  di  cui alle ordinanze  di  protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012, del  21 ottobre  1999,  n.  3127  del  27 aprile  2001,  n.  3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  12 ottobre  2006,  n.  3546 dopo le parole «di entita' pari» sono aggiunte le seguenti «all'ottanta per cento del».
 2.  Il  trattamento  di  missione  previsto  dall'art.  1, comma 3, dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006,  n.  3546  e'  corrisposto  al sub-Commissario ivi nominato, in deroga  all'art.  1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, anche per i trasferimenti dal luogo di residenza alla sede di servizio.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  In ragione della situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato e' autorizzato  a  sospendere per l'anno 2006, gli adempimenti di cui ai commi 2  degli  articoli 2 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. Con successiva ordinanza di protezione civile, da adottare entro il  31 marzo  2007,  saranno  disciplinate  le  nuove  modalita' ed i termini  per  la  regolazione  dei rapporti finanziari tra la regione Molise,  l'I.N.P.S.  e  l'Agenzia  delle  entrate, i costi aggiuntivi derivanti   dal   differimento   al   2007  dei  versamenti  previsti dall'ordinanza  di  protezione  civile  citata al comma 1, da porre a carico  del  bilancio  della  regione  Molise,  nonche' gli eventuali adempimenti   del   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 11. 1.  In  relazione  alle  maggiori  esigenze connesse all'attuazione dello  svolgimento  delle  attivita'  previste  dalla  ordinanza  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, concernente lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali  di  nuoto  «Roma  2009» ed in particolare per l'avvio delle relazioni  internazionali finalizzate alla realizzazione del predetto «Grande Evento», e' istituita un'apposita struttura di missione.
 2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato e' autorizzato   ad   avvalersi  della  collaborazione  di  un  Ministro plenipotenziario  del  Ministero degli affari esteri da collocarsi in posizione  di  fuori ruolo presso la struttura commissariale, fino al 31 maggio  2007, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione.
 3.  Al  fine  di  assicurare  l'attivita'  di  coordinamento  della struttura  di  missione prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' conferire lo  svolgimento  di  detta  attivita' ad un dirigente di prima fascia dotato  di  idonea  professionalita'  ed  a  cui  e'  corrisposto  un compenso,  da  individuarsi  con  provvedimento del medesimo Capo del Dipartimento, in deroga all'art. 53, comma 8, del decreto legislativo n.   165  del  2001,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, correlato  alle attivita' da svolgersi nell'ambito della struttura di cui al citato art. 2, comma 4.
 4.  Gli  incarichi  conferiti  ai  sensi del presente articolo sono equiparati,  ai  soli  fini  economici,  a  quelli conferiti ai sensi dell'art.  19,  comma 4,  del  decreto  legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
 5.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  a  carico  del  Fondo  della protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri del quale e' stata accertata la disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 12. 1.  Per  assicurare  la  tempestiva  e  funzionale attuazione degli adempimenti  di  competenza del Dipar-timento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri connessi alla gestione delle  situazioni  emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui  ai  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,   nonche'  per  l'espletamento  delle  ulteriori  attivita' previste  dal  decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella  regione Campania», il personale militare in servizio presso il medesimo   Dipartimento  vi  permane  fino  al  termine  degli  stati d'emergenza  previsti  dai  predetti  decreti,  anche  in deroga alle disposizioni  normative  e di carattere amministrativo dei rispettivi ordinamenti.
 |  |  |  | Art. 13. 1.  In  conseguenza degli eventi calamitosi che il 29 novembre 2002 hanno  colpito  il  territorio  della  regione  Siciliana e di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 29 ottobre 2002,  al  fine  di  consentire  la corretta imputazione dei benefici previsti  dalle  disposizioni emergenziali conseguentemente adottate, come riportate in premessa, i comuni interessati sono i seguenti:
 Belpasso,   Castiglione   di   Sicilia,  Linguaglossa,  Nicolosi, Ragalna,  Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant'Alfio e Acicatena.
 |  |  |  | Art. 14. 1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri 29 aprile 2005, n. 3427, dopo la lettera d) aggiungere: «e)  un  contributo,  fino ad un massimo di 10.000 euro, a favore dei proprietari  delle  unita'  abitative  andate distrutte a causa degli eventi franosi e che non abbiano usufruito del contributo di cui alla precedente  lettera c)  per i beni mobili di carattere indispensabile definitivamente  danneggiati  o  distrutti  al  netto delle eventuali polizze  assicurative,  sulla base delle spese documentate o comunque di autocertificazione ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.».
 2.   Il   contributo   di   cui  all'art.  4,  comma 1,  lettera c) dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005,  n.  3427  deve  intendersi  cumulabile,  fino ad un massimo di 10.000 euro, per i corrispettivi fatturati in relazione a traslochi o depositi   divenuti   necessari   in   conseguenza   dello   sgombero dell'immobile  adibito  ad  unita' abitativa o presso il quale veniva esercitata l'attivita' lavorativa.
 |  |  |  | Art. 15. 1. Al fine di proseguire nella definizione di un percorso condiviso tra  il  comune di Acerra e la struttura del Commissario delegato per l'emergenza  rifiuti nella regione Campania, e' istituito un Comitato paritetico con il compito di:
 acquisire  le  informazioni necessarie allo sviluppo del progetto dell'impianto,   con   particolare  riguardo  all'applicazione  delle prescrizioni  formulate  nel  parere  VIA  del  30 dicembre  1999,  e successivo aggiornamento del 9 dicembre 2005;
 effettuare  sopralluoghi  in  ordine  alla  realizzazione  e alla gestione dell'impianto in conformita' alla normativa vigente;
 assicurare  la  sorveglianza sull'impatto sanitario ed ambientale connesso  alla  gestione  dell'impianto,  in  particolare  per quanto concerne la qualita' dell'aria e gli aspetti sanitari correlati.
 2.   Con  successivo  provvedimento  del  Commissario  delegato  e' definita la composizione del predetto Comitato paritetico.
 |  |  |  | Art. 16. 1.  In  relazione  alle  maggiori  esigenze connesse all'attuazione dello   svolgimento   delle   attivita'  previste  dal  decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione  Campania, il Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad avvalersi di due unita' di personale  appartenenti rispettivamente al personale dirigenziale del Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e alla carriera prefettizia a cui  verra'  attribuito  il  trattamento  economico  previsto per gli incarichi   di   funzione  dirigenziale  di  livello  generale  della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'art.  19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai  limiti  percentuali ivi previsti, da destinare alla struttura del Commissario delegato medesimo.
 2.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  a  carico  del  Fondo  della protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri del quale e' stata accertata la disponibilita'.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 5 dicembre 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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