Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3555).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2005, n. 3457, recante: «Ulteriori interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita»;
Vista la nota del 6 ottobre 2006, con la quale il sindaco di Catania - Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3457/2005, ha rappresentato l'esigenza che, stante il perdurare della situazione di criticita' in atto nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Catania, venga disposta una proroga dei poteri al fine di assicurare, in regime ordinario, l'attuazione ed il completamento delle opere gia' programmate per poter gestire, a stralcio, con continuita' e regolarita' il completamento di tutti i lavori avviati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 e gli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;
Vista la nota n. 277 del 24 ottobre 2006 della struttura del Commissario delegato per l'emergenza che ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato»;
Vista la nota n. 47757 del 3 novembre 2006, con la quale il presidente della regione Siciliana ha chiesto di apportare alcune modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3511 del 2006, in considerazione del fatto che l'attuale Governo della regione non ha conferito ad alcun assessore la delega alla protezione civile, per cui si rende necessario procedere alla sostituzione del precedente Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Vista la nota n. 7836 del 20 ottobre 2006 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», cosi come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 e dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 2006;
Vista la nota n. 2006008024 del 22 novembre 2006, con la quale il Prefetto di Torino ha rappresentato la grave situazione determinatasi nel campo nomadi abusivo del comune di Borgaro Torinese in conseguenza di un incendio verificatosi il 16 novembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» cosi come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006;
Considerato poi che in ordine alla definizione dei poteri di intervento del Commissario delegato sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002 e n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3552 del 17 novembre 2006;
Vista la nota della regione Liguria n. 147801/1439, del 27 ottobre 2006;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare 22930/QdV/DI/III, del 17 novembre 2006;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 con il quale il dott. Corrado Catenacci viene nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 2006, n. 3536 del 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7 e n. 3546 del 12 ottobre 2006, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005, recante: «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia», cosi come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 5 aprile 2006;
Vista la nota n. 16070 del 26 luglio 2006 presidente della regione Molise - Commissario delegato;
Vista la nota n. 0150734 del 22 novembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi' come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006, dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3536 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del sopra citato stato d'emergenza;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;
Vista la nota del 14 febbraio 2003 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente, tra l'altro, l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 29 ottobre 2002 ai quali sono stati erogate provvidenze di natura finanziaria;
Tenuto conto che nella predetta elencazione dei comuni beneficiari delle provvidenze di natura finanziaria sono ricompresi anche i comuni di Giarre, Sant'Alfio e Acicatena;
Vista la nota n. 5993 del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato in data 8 febbraio 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005 e n. 3552 del 17 novembre 2006 concernenti l'emergenza verificatasi nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza);
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Catania e' confermato, fino al 30 aprile 2007, nell'incarico di Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile dell'8 agosto 2005, n. 3457, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, all'attuazione ed al completamento delle opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio del medesimo comune.
 
Art. 2.
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «centottanta giorni».
 
Art. 3.
1. All'art. 1, comma 1, ed all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006 le parole «Assessore alla Presidenza della Giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile» sono sostituite con le parole «Presidente della Regione Siciliana».
2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006, e' corrisposto al soggetto attuatore il compenso previsto dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006.
 
Art. 4.
1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania proveniente da Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato - Presidente della regione Campania, puo' inserire un'aliquota per spese di gestione, in misura non superiore al 3% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, in deroga all'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, nei quadri economici degli interventi di competenza, anche se gia' approvati e finanziati, della stazione appaltante.
 
Art. 5.
1. Per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. La regione Lombardia e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le Amministrazioni statali, gli Enti pubblici e i soggetti interessati alla realizzazione del «grande evento» concernente lo svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» che si terra' nel territorio della provincia di Varese, sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie disponibili.
4. Tenuto conto che il Commissario delegato ha rinunciato alla corresponsione del compenso, all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni le parole «cui e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% dell'indennita' corrisposta al Commissario delegato» sono soppresse, ed e' soppresso altresi' il comma 5 del medesimo art. 2.
5. Ai membri della Commissione generale d'indirizzo di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e' corrisposto un compenso da stabilirsi con apposito provvedimento del Commissario delegato.
 
Art. 6.
1. In relazione alla situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di igiene e sanita' pubblica determinatasi in conseguenza dell'incendio sviluppatosi il 16 dicembre 2006 nel campo nomadi, presente nel territorio del comune di Borgaro Torinese, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a disporre per l'assegnazione alla regione Piemonte di n. 30 roulottes, nonche' l'assegnazione della somma di euro 50.000, da destinare alle esigenze derivanti dalla situazione di criticita' in questione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 7.
1. Per il proseguimento delle iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, e successive modificazioni, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione da 70 a 50 delle ore di straordinario da corrispondere alle cinque unita' di personale di cui all'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, che sono altresi' ridotte a tre unita'.
 
Art. 8.
1. Al fine di assicurare la depurazione delle acque reflue dei comuni di Cengio, Millesimo, Roccavignale e Cosseria in provincia di Savona, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3455, del 5 agosto 2005 e' autorizzato a porre in essere le attivita' per la realizzazione nel territorio del comune di Cengio di un impianto di depurazione a servizio dei predetti comuni in conformita' al piano d'ambito provinciale di organizzazione del Servizio idrico integrato dell'Autorita' territoriale ottimale savonese.
2. Ai relativi oneri, quantificati in euro 4.720.000,00 si provvede a carico della contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.
3. Il Commissario delegato per le attivita' di cui al presente articolo e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012, del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002.
 
Art. 9.
1. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006, n. 3546 dopo le parole «di entita' pari» sono aggiunte le seguenti «all'ottanta per cento del».
2. Il trattamento di missione previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006, n. 3546 e' corrisposto al sub-Commissario ivi nominato, in deroga all'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, anche per i trasferimenti dal luogo di residenza alla sede di servizio.
 
Art. 10.
1. In ragione della situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a sospendere per l'anno 2006, gli adempimenti di cui ai commi 2 degli articoli 2 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con successiva ordinanza di protezione civile, da adottare entro il 31 marzo 2007, saranno disciplinate le nuove modalita' ed i termini per la regolazione dei rapporti finanziari tra la regione Molise, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate, i costi aggiuntivi derivanti dal differimento al 2007 dei versamenti previsti dall'ordinanza di protezione civile citata al comma 1, da porre a carico del bilancio della regione Molise, nonche' gli eventuali adempimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 11.
1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione dello svolgimento delle attivita' previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, concernente lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009» ed in particolare per l'avvio delle relazioni internazionali finalizzate alla realizzazione del predetto «Grande Evento», e' istituita un'apposita struttura di missione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un Ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri da collocarsi in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, fino al 31 maggio 2007, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione.
3. Al fine di assicurare l'attivita' di coordinamento della struttura di missione prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' conferire lo svolgimento di detta attivita' ad un dirigente di prima fascia dotato di idonea professionalita' ed a cui e' corrisposto un compenso, da individuarsi con provvedimento del medesimo Capo del Dipartimento, in deroga all'art. 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, correlato alle attivita' da svolgersi nell'ambito della struttura di cui al citato art. 2, comma 4.
4. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono equiparati, ai soli fini economici, a quelli conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale e' stata accertata la disponibilita'.
 
Art. 12.
1. Per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipar-timento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonche' per l'espletamento delle ulteriori attivita' previste dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania», il personale militare in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al termine degli stati d'emergenza previsti dai predetti decreti, anche in deroga alle disposizioni normative e di carattere amministrativo dei rispettivi ordinamenti.
 
Art. 13.
1. In conseguenza degli eventi calamitosi che il 29 novembre 2002 hanno colpito il territorio della regione Siciliana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, al fine di consentire la corretta imputazione dei benefici previsti dalle disposizioni emergenziali conseguentemente adottate, come riportate in premessa, i comuni interessati sono i seguenti:
Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant'Alfio e Acicatena.
 
Art. 14.
1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427, dopo la lettera d) aggiungere: «e) un contributo, fino ad un massimo di 10.000 euro, a favore dei proprietari delle unita' abitative andate distrutte a causa degli eventi franosi e che non abbiano usufruito del contributo di cui alla precedente lettera c) per i beni mobili di carattere indispensabile definitivamente danneggiati o distrutti al netto delle eventuali polizze assicurative, sulla base delle spese documentate o comunque di autocertificazione ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.».
2. Il contributo di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427 deve intendersi cumulabile, fino ad un massimo di 10.000 euro, per i corrispettivi fatturati in relazione a traslochi o depositi divenuti necessari in conseguenza dello sgombero dell'immobile adibito ad unita' abitativa o presso il quale veniva esercitata l'attivita' lavorativa.
 
Art. 15.
1. Al fine di proseguire nella definizione di un percorso condiviso tra il comune di Acerra e la struttura del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, e' istituito un Comitato paritetico con il compito di:
acquisire le informazioni necessarie allo sviluppo del progetto dell'impianto, con particolare riguardo all'applicazione delle prescrizioni formulate nel parere VIA del 30 dicembre 1999, e successivo aggiornamento del 9 dicembre 2005;
effettuare sopralluoghi in ordine alla realizzazione e alla gestione dell'impianto in conformita' alla normativa vigente;
assicurare la sorveglianza sull'impatto sanitario ed ambientale connesso alla gestione dell'impianto, in particolare per quanto concerne la qualita' dell'aria e gli aspetti sanitari correlati.
2. Con successivo provvedimento del Commissario delegato e' definita la composizione del predetto Comitato paritetico.
 
Art. 16.
1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione dello svolgimento delle attivita' previste dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale appartenenti rispettivamente al personale dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia a cui verra' attribuito il trattamento economico previsto per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, da destinare alla struttura del Commissario delegato medesimo.
2. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale e' stata accertata la disponibilita'.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Presidente: Prodi
 
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