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| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 12 settembre 2006 |  | Ricognizione  e  primo  aggiornamento  delle  tariffe  massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  120,  comma 1,  lettera g)  del  decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 112, che mantiene in capo allo Stato la competenza relativa  alla  definizione  dei  criteri  generali per la fissazione delle  tariffe  delle  prestazioni  di  cui  all'art.  8, comma 6 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; la definizione dei massimi tariffari di cui all'art. 2,  comma 9  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle  prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al medesimo art. 2, comma 9;
 Visto  l'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale  dispone  che, alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione  delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali, assunte  come  riferimento  per la valutazione delle congruita' delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede con proprio  decreto  il  Ministero  della  salute,  di  concerto  con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' che gli importi tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,  superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali;
 Visto  il richiamato art. 1 il quale prevede che, entro il 30 marzo 2005,  con  le  stesse  modalita',  si  procede  alla  ricognizione e all'eventuale  aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;
 Visto  l'art.  1,  comma 173  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lettera e),  il  quale  dispone che il vincolo di crescita delle voci dei  costi  di  produzione, con esclusione di quelli per il personale cui  si applica la specifica normativa di settore, non sia superiore, a  decorrere  dal  2005,  al  2  per  cento  annuo  rispetto  ai dati previsionali  indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
 Visto   l'art.   8-sexies,   commi 1-6   del   decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina  le  modalita'  di remunerazione e di individuazione delle tariffe   massime   da   corrispondere  alle  strutture  che  erogano assistenza   ospedaliera   e  ambulatoriale  a  carico  del  Servizio sanitario  nazionale,  dei sistemi di classificazione delle unita' di prestazione   o   servizi   da   remunerare   e  del  loro  periodico aggiornamento  e,  al comma 7, prevede che il Ministro della sanita', con  proprio  decreto,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;
 Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1996 che  definisce i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche  delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Sistema informativo sanitario;
 Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001 che  definisce  i  nuovi  modelli  economici  del Sistema informativo sanitario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica del  28 maggio  2001  che  introduce  il monitoraggio trimestrale dei conti del Servizio sanitario nazionale;
 Visto  il  decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003 che introduce il monitoraggio dei conti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico;
 Visto  il  decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004 che introduce  la  nuova  scheda di monitoraggio dei costi dei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre  2001  e  successive  modifiche ed integrazioni, recante: «Definizione  dei  livelli  di  assistenza»  che  definisce i livelli essenziali  di  assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 15 aprile 1994 «Determinazione  dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica,  riabilitativa  ed ospedaliera»;
 Visti  i  decreti  del  Ministro della sanita' del 14 dicembre 1994 «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» e del 30 giugno 1997  «Aggiornamento  delle  tariffe  delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 22 luglio 1996 «Prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili nell'ambito  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e relativa tariffe» rettificato   con   decreto  ministeriale  10 febbraio  1997,  e  poi modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1997;
 Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 27 agosto 1999, n. 332  «Regolamento  recante  norme  per  le  prestazioni di assistenza protesica  erogabili  nell'ambito  del  Servizio Sanitario Nazionale: modalita' di erogazione e tariffe»;
 Vista  la  legge  24 ottobre  2000,  n.  323, con la quale e' stato riordinato  il  settore termale, che all'art. 4, comma 4, dispone che l'unitarieta'  del  sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla  specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative prestazioni,  e'  assicurata  da  apposti  accordi  stipulati  tra le regioni   e  le  province  autonome  e  le  organizzazioni  nazionali maggiormente  rappresentative  delle  aziende  termali, resi efficaci attraverso   l'espressione  di  un'intesa  sancita  dalla  Conferenza Stato-regioni;
 Vista  l'intesa  sull'Accordo  tra  la Federterme e la regione e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per l'erogazione delle prestazioni   termali   per   il  biennio  2003-2004  espressa  dalla Conferenza Stato-regioni il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949);
 Ritenuto   necessario   di   dover   procedere,  sulla  base  della ricognizione  delle  vigenti  tariffe  delle regioni e delle province autonome  e  dei  relativi  provvedimenti  deliberativi,  alla  prima attuazione  dell'art.  1  comma 170  della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Provveduto alla ricognizione dei provvedimenti regionali in materia di remunerazione delle prestazioni assistenziali;
 Considerato  che  da  tale  ricognizione emerge la necessita' di un aggiornamento   dei  tetti  massimi  di  alcune  tariffe,  anche  per consentire  alle  regioni  di poter, attraverso un sistema tariffario adeguato, promuovere la qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni erogate;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006, che ha espresso parere negativo sotto il profilo dell'opportunita';
 Ritenuto comunque di dover dare attuazione al disposto dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita' e ambito di applicazione
 
 1. In fase di prima applicazione dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  con il presente decreto si procede alla ricognizione  e  al  primo  aggiornamento  delle  tariffe  massime di riferimento  per  la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
 |  |  |  | Art. 2. Aggiornamento   delle   tariffe  per  le  prestazioni  di  assistenza ospedaliera
 
 1.  Le  tariffe  massime  per la remunerazione delle prestazioni di assistenza  ospedaliera  per  acuti,  erogate in regime di ricovero a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  sono quelle individuate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
 2.  Le  tariffe  massime  per la remunerazione delle prestazioni di lungodegenza  e  di  riabilitazione  ospedaliera erogate in regime di degenza sono quelle riportate nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.
 3.  Per  le  prestazioni  di  riabilitazione ospedaliera in caso di ricoveri superiori a sessanta giorni nella disciplina individuata dal decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996 con codice 56, la remunerazione  massima  da corrispondere oltre il sessantesimo giorno e'  pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%. Tale riduzione non si  applica  ai  ricoveri  superiori  ai  60  giorni nelle discipline individuate dai codici 28 e 75.
 4.  Per  le  prestazioni  di  lungodegenza  ospedaliera, in caso di ricoveri  con  degenza  superiore a sessanta giorni, la remunerazione massima  da  corrispondere  oltre il sessantesimo giorno e' pari alla tariffa giornaliera ridotta del 30%.
 5.  A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli   importi  tariffari  stabiliti  con  provvedimenti  regionali  e superiori  alle  tariffe  massime  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione  al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle  risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 3. Aggiornamento   delle   tariffe  per  le  prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale
 
 1. In  attesa  dell'emanazione  del  nuovo  nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:
 a) le  tariffe  massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza   specialistica   ambulatoriale   a  carico  del  Servizio sanitario  nazionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro della   sanita'   del   22 luglio  1996  «Prestazioni  di  assistenza specialistica   ambulatoriale   erogabili  nell'ambito  del  Servizio sanitario nazionale e relativa tariffe».
 b) Sono  inoltre a carico del Servizio sanitario nazionale, nella misura   stabilita   dal  presente  comma,  lettera  a),  le  tariffe individuate  da  ciascuna regione con proprio provvedimento e vigenti al  31 dicembre  2004  per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che si configurano come:
 mere  modifiche  descrittive  di  prestazioni gia' elencate nel citato decreto e in queste ultime comprese,
 modifiche    delle   unita'   di   misura   della   prestazione originariamente prevista dal citato decreto.
 c) Sono  fatte  salve,  e  pertanto  sono  a  carico del Servizio sanitario  nazionale,  le prestazioni di chirurgia ambulatoriale e di diagnostica  strumentale,  pur  non presenti nel decreto ministeriale 22 luglio  1996,  ma  comunque  precedentemente  erogate in regime di ricovero,  se  effettuate negli ambulatori situati nelle strutture di ricovero  a  cio'  accreditate  dalle  regioni,  con le modalita' e i limiti  previsti  dalla  normativa regionale. Per tali prestazioni la tariffa  massima applicabile e' quella in vigore al 31 dicembre 2004, stabilita con proprio provvedimento da ciascuna regione.
 2. Resta  a  carico  del  bilancio regionale la remunerazione delle prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale contenute nei nomenclatori  tariffari  regionali  non comprese nelle prestazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo.
 3.  A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli   importi  tariffari  stabiliti  con  provvedimenti  regionali  e superiori  alle  tariffe  massime  di  cui  al  comma 1  del presente articolo  restano  a  carico  dei  bilanci  regionali  per  la  parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione  al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle  risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe  massime  di  cui  al  presente  articolo.  Le regioni devono inoltre  dare  comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia  e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo,  delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 4. Aggiornamento   delle   tariffe  per  le  prestazioni  di  assistenza protesica
 
 1.  Le  tariffe  massime  per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica sono quelle individuate dal decreto del Ministro della  sanita' del 27 agosto 1999, n. 332: «Regolamento recante norme per  le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe».
 2.  A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli   importi  tariffari  stabiliti  con  provvedimenti  regionali  e superiori  alle tariffe massime di cui al comma precedente, restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui al  medesimo comma. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio  di  previsione  e  a  consuntivo,  delle  risorse regionali individuate  sul  proprio  bilancio  e  destinate  alla copertura dei maggiori   oneri  derivanti  dall'adozione  degli  importi  tariffari stabiliti  con  propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 5. Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza termale 
 1.  Le  tariffe  massime  per la remunerazione delle prestazioni di assistenza  termale sono quelle stabilite con l'intesa espressa dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano  il  29 aprile  2004 (repertorio  atti  n.  1949),  limitatamente alle regioni che abbiamo provveduto   a   recepire   con  proprio  provvedimento  i  contenuti dell'Accordo  tra  il Ministro della salute, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di Bolzano del 23 settembre 2004 (repertorio atti n. 2091).
 2. Per le rimanenti regioni le tariffe massime per la remunerazione delle  prestazioni  di  assistenza  termale sono quelle stabilite con l'intesa  espressa  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 gennaio   2001   sui  livelli  tariffari  per  l'erogazione  delle prestazioni termali (repertorio atti n. 1366).
 3.  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli   importi  tariffari  stabiliti  con  provvedimenti  regionali  e superiori  alle tariffe massime di cui ai commi precedenti, restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai  medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio  di  previsione  e  a  consuntivo,  delle  risorse regionali individuate  sul  proprio  bilancio  e  destinate  alla copertura dei maggiori   oneri  derivanti  dall'adozione  degli  importi  tariffari stabiliti  con  propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle regioni  a  statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 settembre 2006
 
 Il Ministro della salute
 Turco Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 230
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato da pag. 8 a pag. 9 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> vedere allegato da pag. 10 a pag. 22 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ----> vedere allegato da pag. 23 a pag. 36 del S.O. <----
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