Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006
Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o piu' posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.

(Formula da utilizzare per la determinazione del valore di
riferimento)
Pt (Kw)
I = ----------- > o uguale 180
Mc - T (t)

2. Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli:
per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;
ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Motivazioni.
L'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti -- che ha espresso il proprio parere favorevole il 5 dicembre 2006 -- siano individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Si rammenta che, in base all'allegato II al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1 definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1; 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
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