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| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 30 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Ciliegia  dell'Etna»,  per  la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista  la  domanda presentata dall'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna,  con  sede  in  Giarre  (Catania), via Emilia 21 intesa ad ottenere  la  registrazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 66794 del 22 novembre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale l'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio della stessa,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006,  espressamente  esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato Regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Ciliegia dell'Etna»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida  sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione produttori  Ciliegia  dell'Etna,  assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio  e  a  livello  nazionale  della  denominazione «Ciliegia dell'Etna»,  secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66794 del 22 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Ciliegia  dell'Etna»  e'  riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Ciliegia dell'Etna»,   come  denominazione  di  origine  protetta  ricade  sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «CILIEGIA DELL'ETNA» DOP
 
 Art. 1.
 Denominazione
 La  Denominazione  d'Origine  Protetta  «Ciliegia  dell'Etna»  e' riservata  ai frutti di ciliegio che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  dal Reg. (CE) 510/2006 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Caratteristiche del prodotto.
 2.1. La specie e le cultivar.
 La  DOP «Ciliegia dell'Etna» e' attribuita ai frutti del ciliegio dolce  Prunus  avium  L. famiglia delle rosaceae. La coltivazione del ciliegio,  nell'area  considerata,  fa riferimento ad una piattaforma varietale  composta  dalle  seguenti  tipologie  locali o ecotipi: la Mastrantonio,      la      Raffiuna,      il     gruppo     Napoleona (precoce-verifica-forestiera) e la Maiolina.
 2.2. Caratteristiche del prodotto.
 I  frutti allo stato fresco, destinati al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
 la  drupa  globosa  leggermente  cordiforme  con polpa tenera o soda, di gusto sia dolce che asprigno, che racchiude un nocciolo;
 i  frutti  devono  esseri  interi,  di  aspetto  fresco e sano, asciutti,  puliti,  privi  di  sostanze  estranee visibili e privi di odori estranei. Inoltre:
 la  colorazione  dei  frutti deve essere di colore rosso, rosso scuro, tipica delle cultivar del territorio;
 i frutti vanno raccolti con il peduncolo;
 per quanto riguarda l'indice rifrattometrico i valori oscillano tra i 12 e i 21 gradi Brix.
 Puo'   ottenere   il  riconoscimento  D.O.P.  solo  la  «Ciliegia dell'Etna» corrispondente alle categorie commerciali «Extra» e «I».
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La   zona   di  produzione  della  D.O.P.  «Ciliegia  dell'Etna», comprende, in provincia di Catania, in tutto o in parte il territorio amministrativo  dei  comuni di: Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di  Sicilia,  Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Randazzo,   Milo,   Zafferana   Etnea,   S.   Venerina,   Sant'Alfio, Trecastagni,    Pedara,   Viagrande,   Nicolosi,   Ragalna,   Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, Belpasso, Aci S. Antonio, Acireale.
 La  zona  si  estende  fino  ai  1.600  metri  s.l.m sui versanti nord-orientale  e  sud-ovest  dell'Etna. Partendo da Giarre, Riposto, lungo  la  strada  ferrata, fino a Mascali, essa comprende Ficarella, Gona,  Fiumefreddo  di Sicilia; da Ponte Boria fino a Randazzo, lungo la  strada  SS  n.  120, comprende Quartiere Notara, Piedimonte, Casa Reganati,  Terremorte,  C.da Alboretto, C.da Vaccarile, Linguaglossa, Catena,   Rovitello,   Solicchiata,   C.da  Marchesa,  Passopisciaro, Montelaguardia; prosegue, da qui, lungo la strada per C.da Piano fino a  Cisternazze, lungo la linea di delimitazione del Parco dell'Etna e comunque  fino  a quota 1.600 s.l.m. Segue tale delimitazione fino al «Leccio  secolare»  e  prosegue  fino a quota 1.600 s.l.m. Attraversa C.da  «Cassone»,  C.da  Tarderia,  costeggia  colate  recenti fino ad intersecare  la  Nicolosi-Etna, a Nord di Monte Manfre'. Da qui segue quota  1.600  s.l.m.  fino  a  raggiungere  il vivaio Forestale, C.da Milia,  Casa  Gemmellaro, la base di Monte Intraleo, Casa Fisichella, il limite del Parco dell'Etna, la strada per «Prato Fiorito» e quindi il limite inferiore del Parco dell'Etna fino al Castello Spitaleri in C.da  Solecchiata  di  Adrano.  Da  qui  coincide  con il limite piu' estremo  del  Parco  dell'Etna,  costeggia a nord i centri abitati di Ragalna   e   Nicolosi,   prosegue   lungo  la  strada  intercomunale Nicolosi-Pedara-Trecastagni-Viagrande-Aci  S.  Antonio,  tenendosi  a monte  dei  centri abitati, fino ad intersecare la strada ferrata che porta a Giarre e Riposto.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,   delle   particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la  denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,  iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo  da  parte  della  struttura  di  controllo, secondo quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 5. 1. Sistemi di conduzione degli impianti.
 I  sistemi  di  conduzione  degli impianti della D.O.P. «Ciliegia dell'Etna»  sono  riconducibili  alle tecniche di produzione antiche, consolidate   dalla   tradizione,  e  tengono  in  considerazione  le prerogative  del  quadrinomio  costituito  dal  tipo  di  cultivar di ciliegio,  dal  suolo,  dal  clima  e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:
 convenzionale,  in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della Regione Siciliana;
 integrata,   ottenuta   nel  rispetto  delle»  Norme  Tecniche» previste dal disciplinare della Regione Siciliana in applicazione del Reg. (CE) 1257/99;
 biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
 5. 2. Preparazione dei terreni-reimpianto.
 Nei  nuovi  impianti, la preparazione dei terreni deve prevedere: analisi  chimico-fisiche  del terreno, secondo metodi ufficiali, allo scopo    di    realizzare   eventuali   impianti   di   drenaggio   e qualita/quantita' delle concimazioni di fondo con la distribuzione di 20/30  tonnellate  di sostanza organica ad ettaro, lo scasso e quindi l'interramento  della  sostanza organica, ed altre azioni correttive, il  livellamento  delle  superfici  per  facilitare il deflusso delle acque,  la concimazione minerale d'impianto con 1,5/2,0 tonnellate di concimi  fosfatici  e  0,5/1,0  di tonnellate di concimi potassici ad ettaro.
 5.3. Impianti.
 Gli impianti del tipo tradizionale caratterizzati da esemplari di grandi  dimensioni  con  produzioni  elevate,  possono  coesistere in consociazione  all'agrumeto  nella  fascia pianeggiante collinare, al frutteto  o  vigneto  nella  fascia montana. Nell'impianto e' ammesso esclusivamente  l'uso  di  astoni (certificati) di ciliegio selvatico Prunus  avium  o di altri soggetti del genere Prunus, anche ibridi. I portinnesti utilizzati in funzione del tipo di terreno (condizioni di umidita',  profondita'  e  tessitura)  e  di  coltivazione  (forme di allevamento e sistemi di potatura) sono il «franco» (Prunus avium L.) e  suoi  derivati,  per  le eccezionali doti di adattamento a terreni poveri,  ricchi  di  scheletro  e  sciolti  con scarsa disponibilita' idrica  e  per la loro resistenza alle malattie fungine. Sono ammesse tutte  le  forme  di  allevamento sia in volume che in parete. Per le forme  in  volume,  specie  per  i  nuovi  impianti, la chioma potra' assumere, con operazioni di potatura, una forma a vaso basso su tre o quattro  branche  principali;  per  le  forme  in parete si puo' fare riferimento  alla spalliera o alla ipsilon. Adottando queste forme di allevamento  a  ridotto sviluppo, sara' possibile utilizzare mezzi di difesa fisica (coperture fisse o mobili quali reti o films plastici).
 5.4. Innesti.
 Gli  innesti  a «marza» (a scheggia, a triangolo, a spacco) vanno fatti  in  ogni  caso  a  gemma  dormiente, ossia dal 15 agosto al 15 settembre,  mentre  l'innesto  a  corona  e gli innesti a gemma vanno fatti   in  primavera.  L'utilizzo  dei  portinnesti  certificati  e' associato a quello di marze di pari categoria (certificate).
 5.5. Densita' d'impianto.
 La  densita'  di piantagione massima ammessa e' di 800 piante per ettaro.  Nei  nuovi  impianti,  i sesti non dovranno essere inferiori alle  seguenti  ampiezze  minime:  metri 3,50/5,00 sul filare e metri 4,50/7,00  tra  i  filari.  La  densita' d'impianto deve garantire le operazioni colturali (lavorazione-potatura-raccolta) con l'ausilio di macchine e la loro movimentazione.
 5.6. Conduzione del terreno.
 Viene adottata la tecnica di aridocoltura con lavorazioni a 20-30 cm  di profondita', in primavera. Le concimazioni devono tenere conto di  quanto  previsto  dalla  «Buona  Pratica  Agricola» della Regione Siciliana.  Le  pratiche  di  fertilizzazione, in relazione al regime pluviometrico dell'area, dovranno essere effettuate a fine inverno ed assicurare  il rapporto 2:1:1 dei macroelementi nelle fasi vegetative e  1:1:2  nelle  fasi  di  produzione,  facendo ricorso alle numerose formulazioni disponibili nella conduzione convenzionale. Le quantita' massime  di macroelementi nutritivi ammessi ad ettaro saranno: kg 110 di  azoto,  kg  80  di  fosforo  e  potassio. Adottando il «Metodo di Coltivazione Biologico», l'impiego periodico di sostanza organica, il ricorso  alla  pratica  del  sovescio  e  l'uso  di cover crops, sono raccomandati.
 5.7. Irrigazione.
 In  considerazione  della  lunga  stagione  vegetativa in periodo asciutto,  risulta diffuso il ricorso ad impianti irrigui localizzati che  consentono  irrigazioni di soccorso e fertirrigazione. E' sempre richiesto,    dopo    il   trapianto,   per   1-2   stagioni,   l'uso dell'irrigazione di soccorso.
 5.8. Difesa fitosanitaria.
 La difesa fitosanitaria dovra' salvaguardare e tutelare la salute umana,  l'agro-sistema  ed  in  particolare  il  patrimonio  apistico locale,  facendo  riferimento  alle  «Norme  Tecniche» previste dalla Regione  Siciliana.  Inoltre  vengono  adottate  le seguenti pratiche agronomiche:    la    potatura   di   arieggiamento   delle   chiome, l'eliminazione  delle  eventuali produzioni non raccolte, la corretta gestione  del  terreno in primavera e il controllo del deflusso delle acque in eccesso.
 5.9. Raccolta del prodotto.
 La  raccolta  della  «Ciliegia  dell'Etna»  D.O.P.,  seguendo  la naturale  maturazione  del frutto, deve essere effettuata a mano (con il  peduncolo  per  evitare  infezioni  e  marciumi),  disponendo  il prodotto  direttamente  in  contenitori  adatti, con pareti rigide di dimensioni  adeguate  per  evitare danni da costipamento, dopo essere state  sottoposte  ad  una  prima selezione per eliminare i frutti di scarto   e   con  pezzatura  insufficiente.  Fino  al  momento  della commercializzazione  i  frutti  dovranno  essere  mantenuti in luoghi freschi   e   ombreggiati   per   evitare   perdite   di  qualita'  e conservabilita'.  Qualora  non  sia effettuata la commercializzazione nell'arco  delle  24  ore  i  frutti  dovranno  essere  sottoposti  a raffreddamento,  utilizzando  la tecnica della frigo-conservazione ed in generale a tutti gli accorgimenti atti a rallentare il metabolismo respiratorio dei frutti.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 L'esposizione  a est sud sudovest, l'elevato grado d'insolazione, i   terreni  sabbiosi  a  reazione  sub-acida  di  origine  vulcanica recuperati  dall'industriosa  popolazione  che con paziente lavoro di scasso,  di  sistemazione  di  muri  e terrazzi, con la captazione di acque  sotterranee,  ha saputo rendere produttive estese superfici di lave  aspre e brulle, i venti dominanti e l'umidita', conferiscono al frutto  antropizzato  in  tale  area,  particolari caratteristiche di qualita',  precocita',  forma,  colore intenso tipico del territorio, sapore  croccante e deciso, difficilmente riscontrabili in altre aree di  produzione.  Le  singolarita'  pedoclimatiche  ed  antropiche del territorio  agricolo  etneo,  che  si  estende dal mare Ionio fino ad altitudini   di  1.600  metri  s.l.m,  caratterizzano  fortemente  la qualita'   della   «Ciliegia   dell'Etna»,   conferendogli  parametri esclusivi. La zona delimitata e' caratterizzata da suoli che evolvono su  substrati  di  origine  vulcanica:  nella fascia montana si hanno suoli  che  presentano  profilo  poco  profondo,  elevata rocciosita' superficiale,  tessitura  sabbiosa e ricca di scheletro, mentre dalla fascia  collinare  e  litoranea  sono  presenti profili piu' evoluti, profondi, con tessitura franco-sabbiosa, suscettibili di irrigazione. I  casi  di gelate sono rari e da ricondurre a fenomeni di inversione termica, meno evidenti nelle aree piu' ventilate di collina. I valori assoluti  delle  massime  hanno raggiunto punte di 44,3 °C a luglio e mediamente  si  hanno  valori  di  39-40 °C  (Zafferana Etnea 44 °C - Linguaglossa   34 °C   -   Nicolosi  36 °C).  I  valori  annui  delle precipitazioni  raggiungono  i massimi della provincia e della stessa Sicilia; esse aumentano con il crescere della quota, passando dai 685 mm  di  Catania  e  798  mm  di Acireale, fino ai piu' alti valori di Nicolosi  (1036  mm),  Linguaglossa (1071 mm) e Zafferana Etnea (1192 mm).   Condizioni   intermedie   si  riscontrano  nelle  stazioni  di Piedimonte   Etneo  e  Viagrande.  Attorno  alla  coltivazione  della «Ciliegia dell'Etna» si e' stratificato un retroscena culturale ed un importante  indotto  economico  fatto  di  mestieri, tradizioni e usi ripetuti  nei  secoli  dai  coltivatori ortofrutticoli, che ancora si tramandano  nel  lessico dialettale il nome di «cirasa» o «ciriegia», la  preparazione  dei  terreni  (terre  scatinate),  le  tecniche  di coltivazione,  l'innesto a sgroppo o a pezza e la tecnica di raccolta con  le  scale  a  trenta  pioli  e con i panari ecc. La qualita' del prodotto  e'  confermata dal successo della tradizionale sagra. Oltre all'ambiente   naturale,   il  fattore  uomo,  con  la  sua  secolare tradizione,  la  fatica  a  trasformare le «sciare» (dall'arabo terra bruciata)  in terreni fertili, ha contribuito in maniera determinante a  caratterizzare  il  forte legame tra la «Ciliegia dell'Etna» ed il territorio  etneo.  Come  riportato  dai diversi autori del tempo, la coltivazione del ciliegio, da parte della popolazione rurale, era ben radicata.  La tradizionale esperienza, con le sue capacita' culturali acquisite di generazione in generazione, con continua ricerca e messa in   atto   di  specifiche  tecniche  colturali,  ha  determinato  le condizioni  affinche' la coltivazione si consolidasse nel tempo, fino a  costituire  un  patrimonio  storico-tradizionale  e  culturale del territorio.
 Art. 7.
 Controlli
 La   «Ciliegia   dell'Etna»   D.O.P.   per  l'applicazione  delle disposizioni   del   presente   disciplinare   di   produzione  sara' controllata   da   un  organismo  autorizzato,  in  conformita'  agli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06.
 Art. 8.
 Etichettatura
 8. 1. Confezionamento.
 La  D.O,P. «Ciliegia dell'Etna» deve essere commercializzata allo stato  fresco  in  imballaggi nuovi, puliti ed asciutti, di materiale conforme  alle  norme in vigore per gli imballaggi, con una capacita' massima  di  10  kg  di  prodotto. Il contenuto dell'imballaggio deve essere  costituito  esclusivamente  da  ciliegie di uguale varieta' e qualita'.   La   grandezza   dei  frutti  deve  essere  omogenea  con colorazione e maturazione uniformi.
 8. 2. Etichettatura.
 La  parte  visibile  del  contenuto  dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Ciascuna confezione deve essere avvolta da un film plastico, e chiusa mediante un apposto sigillo di garanzia in  maniera  tale che l'apertura della confezione comporti la rottura dello  stesso  sigillo. All'esterno di ogni imballaggio devono essere riportate  oltre  al  logo  della  denominazione,  al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformita' alle prescrizioni del Reg.   CE   1726/98  e  successive  modifiche  ed  integrazioni),  le informazioni  corrispondenti  ai  requisiti  di  legge:  il  nome, la ragione  sociale  e  l'indirizzo  del  confezionatore,  la  categoria commerciale  di  appartenenza secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del  presente disciplinare, nonche' l'eventuale nome delle aziende da cui  provengono  i  frutti,  il  peso  lordo  all'origine, la data di confezionamento.   Nella   designazione   e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi  indicazione  di  origine  non  espressamente  prevista dal disciplinare  o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.
 8.3 Logo.
 Il   logo   della  denominazione  e'  di  forma  rettangolare  di dimensioni  100  mm  x  38  mm.  In  alto  e'  riportata  la dicitura «Denominazione  d'Origine  Protetta»,  al centro l'acronimo DOP ed in basso  la  denominazione  «Ciliegia  dell'Etna». Sul lato sinistro e' riportato  il  simbolo grafico comunitario della DOP. Sul lato destro sono  raffigurate  2  ciliegie di dimensioni diverse sovrapposte alla raffigurazione della Regione Siciliana.
 Carattere utilizzato Times New Roman-Commercial Script.
 Pantone:  Blu  reflex;  Yellow  109-483U  141 C; Green 353 U; Red 032 C; Violet 326.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 32 della G.U.  <----
 
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui preparazione e' utilizzata la «Ciliegia dell'Etna»  D.O.P.  anche  a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento  alla detta Denominazione d'Origine Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 gli   utilizzatori   del  prodotto  a  Denominazione  d'Origine Protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta. In assenza di un consorzio  di  tutela  incaricato le predette funzioni saranno svolte dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali in quanto  autorita'  nazionale  preposta  all'attuazione  del Reg. (CE) 510/06.
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