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| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 30 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Mela  di  Valtellina»,  per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista   la   domanda   presentata  dal  Consorzio  tutela  mele  di Valtellina,  con  sede in Tovo di S. Agata (Sondrio), via Roma n. 54, intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione «Mela di Valtellina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 66835 del 24 novembre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista   l'istanza   con  la  quale  il  Consorzio  tutela  mele  di Valtellina,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, da qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato Regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Mela di Valtellina»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio tutela mele di  Valtellina,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello  nazionale  della denominazione «Mela di Valtellina», secondo il  disciplinare  di  produzione  allegato  alla  nota  n.  66835 del 24 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Mela di Valtellina.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Mela  di  Valtellina», e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Mela  di Valtellina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA PROTETTA
 «MELA DI VALTELLINA»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 L'Indicazione   geografica   protetta  «Mela  di  Valtellina»  e' riservata  ai  frutti  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 2.1 Le varieta'.
 L'Indicazione   geografica   protetta  «Mela  di  Valtellina»  e' riservata  ai  frutti  provenienti  dai  meleti  coltivati nella zona delimitata  al successivo art. 3 costituiti dalle seguenti varieta' e loro cloni:
 a) Red Delicious;
 b) Golden Delicious;
 c) Gala.
 2.2 Caratteristiche del prodotto.
 La  «Mela  di Valtellina» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilita'.
 Al  momento  dell'immissione  al  consumo  i frutti devono essere interi,  di  aspetto  fresco,  puliti  ed  in  possesso dei requisiti stabiliti,  per i frutti delle categorie di qualita' Extra e I, dalle Norme  di  qualita' per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa Comunitaria vigente.
 Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche: Gruppo Red Delicious:
 Epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con  estensione  del sovraccolore superiore all'80% della superficie, liscio,   esente  da  rugginosita'  ed  untuosita',  resistente  alle manipolazioni.
 Forma:  tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale.
 Calibro: diametro minimo 65 mm.
 Tenore zuccherino minimo: superiore a 10° brix.
 Polpa:  bianco-crema,  fine,  fondente, succosa, molto aromatica, poco acidula. Gruppo Golden Delicious:
 Epicarpo:  poco  ceroso,  di colore giallo intenso a maturazione, talora  con  sfaccettatura  rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosita', sensibile alle manipolazioni.
 Forma:  sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale.
 Calibro: diametro minimo 65 mm.
 Tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5° brix.
 Polpa:  giallina,  fine  e  soda,  compatta, croccante e succosa, gradevolmente aromatica, di eccellenti qualita' gustative.
 Gruppo Gala:
 Epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo  sul  30%  della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi.
 Forma:  tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati.
 Calibro: diametro minimo 65 mm.
 Tenore zuccherino minimo: superiore a 11° brix.
 Polpa: bianca, croccante, molto succosa, dolce e poco acidula.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  e  di  condizionamento  della  «Mela di Valtellina»  comprende  i seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia,  Andalo  Valtellino,  Ardenno,  Berbenno  di  Valtellina, Bianzone,  Buglio  in  Monte,  Caiolo,  Castello dell'Acqua, Castione Andevenno,   Cedrasco,   Cercino,   Chiavenna,  Chiuro,  Cino,  Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola,  Fusine,  Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di   Valtellina,  Menarola,  Mese,  Mello,  Montagna  in  Valtellina, Morbegno,  Novate  Mezzola,  Piateda,  Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte   in   Valtellina,   Postalesio,  Prata  Camportaccio,  Rogolo, Samolaco,  San  Giacomo  Filippo,  Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona,  Teglio,  Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona,  Tresivio,  Verceia,  Vervio,  Villa  di  Chiavenna, Villa di Tirano.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni   fase  del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata, documentando  per  ognuna  gli  input  e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo,   delle   particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la coltivazione,  dei produttori e dei condizionatori nonche' attraverso una  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle quantita'  prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita' del prodotto. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 5.1 Il sistema di produzione.
 Le  forme  di  allevamento impiegate sono: spindelbush, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V.
 Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo,  si  utilizzano  tecniche  di  produzione  a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica.
 5.2 Densita' d'impianto.
 I  terreni su cui si coltiva la «Mela di Valtellina» sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m..
 La  densita' d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a   massimizzare   la  permeabilita'  della  chioma  alla  radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti.
 L'ampiezza  degli  interfilari non e' in ogni caso inferiore ai 3 m,  con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi  sulla  fila non e' inferiore a 0,5 m. La densita' massima non deve comunque superare i 4000 alberi/ettaro.
 5.3 Fertilizzazione e gestione del terreno.
 La    fertilizzazione   e'   effettuata   attraverso   interventi localizzati,   al  massimo  due  volte  l'anno,  seguendo  i  criteri dell'agricoltura  ecocompatibile.  E'  consentita  la  pratica  della fertilizzazione   fogliare   e   della   calcitazione,   quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi.
 E'    ammessa    la    pratica    dell'inerbimento    controllato dell'interfilare,  che  garantisce  il  corretto  mantenimento  della sostanza organica nel terreno.
 5.4 Controllo della produzione.
 Per  creare  condizioni  favorevoli alla qualita' dei frutti sono applicati  interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno   sul   secco,   che   garantiscano  il  corretto  equilibrio vegeto-produttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti.
 Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo  presente,  al fine di mantenere sulla pianta la quantita' ottimale per ciascuna varieta'.
 La  produzione  di  mele  non deve essere comunque superiore, per ogni singola varieta', alle seguenti quantita':
 Red Delicious: 65 Tonn./ha;
 Golden Delicious: 68 Tonn./ha;
 Gala: 65 Tonn./ha.
 5.5 Irrigazione.
 L'irrigazione  deve  essere effettuata con i sistemi tradizionali «a  scorrimento» oppure con tecniche piu' recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata.
 La  frequenza  e  gli  apporti  degli  adacquamenti devono essere finalizzati   a   ripristinare   il   bilancio  idrico  del  terreno, restituendo  l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda.
 In  ogni  caso, ai fini di massimizzare la qualita' della polpa e la serbevolezza della «Mela di Valtellina», ogni pratica irrigua deve essere sospesa otto giorni prima della raccolta.
 5.6 Raccolta.
 L'inizio  del  periodo di raccolta coincide con il momento in cui la  mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui  all'art. 2 del presente disciplinare; i frutti delle varieta' di cui  all'art. 2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 Kg/cm2.
 Per  ottenere  la  qualita'  e  la conservabilita' ottimale delle diverse varieta', la raccolta e' eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele e secondo il seguente calendario:
 Red  Delicious:  seconda  decade di settembre-seconda decade di ottobre;
 Golden Delicious: seconda decade di settembre-fine ottobre;
 Gala: seconda decade di agosto-seconda decade di settembre.
 5.7 Conservazione.
 La conservazione della «Mela di Valtellina» avviene attraverso la tecnica della refrigerazione normale (AC), low oxigen (LO), ultra low oxigen (ULO).
 In particolare:
 la  temperatura  delle celle destinate alla conservazione delle mele e' compresa, secondo le varieta', tra 0,2 °C e 2 °C;
 il contenuto di O2 tra 1% e 3%;
 il contenuto di CO2 tra 1,2% e 3%;
 l'umidita' relativa tra 90% e 98%.
 La  conservazione  della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona  di  produzione delimitata per garantire la rintracciabilita' ed il controllo.
 Il  periodo  di conservazione della «Mela di Valtellina» non deve essere superiore a quanto sotto indicato per singola varieta':
 Red   Delicious   dalla   raccolta   a  fine  luglio  dell'anno successivo;
 Golden   Delicious  dalla  raccolta  a  fine  agosto  dell'anno successivo;
 Gala dalla raccolta a fine aprile dell'anno successivo.
 5.8 Condizionamento.
 Il condizionamento della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona  di produzione delimitata, per garantire la tracciabilita' ed il controllo;  gli  imballaggi  o  le  confezioni  debbono consentire la chiara identificazione del prodotto.
 La  «Mela di Valtellina» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico:
 Bins alveolari;
 Plateaux in cartone;
 Cartone telescopico (traypak);
 Cassetta in legno;
 Cassetta riutilizzabile in materiale plastico;
 Confezioni   sigillate  con  piu'  frutti  (vassoi,  cartoni  e sacchetti).
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 La  reputazione  della  «Mela  di  Valtellina»  risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare  fortemente  il  sistema  agricolo  e il paesaggio agrario locale.  L'impegno  di  alcuni pionieri contagio' di entusiasmo anche altri   agricoltori   convincendoli   a   puntare  decisamente  sulla melicoltura   specializzata.   Sono   sorte   cosi'   cooperative  di agricoltori   che  con  la  collaborazione  scientifica  di  istituti universitari   specializzati   nella   melicoltura   concorsero  alla definizione   del   «sistema   melo»  in  Valtellina  contribuendo  a consolidare  la  fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese, anche  attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso  degli  anni.  Oggi  la  «Mela di Valtellina» e' considerata un prodotto  al  top  della  qualita' ed e' per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.
 Nei  secoli  scorsi,  nei  giardini  e  tra  i  filari della vite trovavano  posto  alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era  destinata  in  massima  parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.
 Negli  anni  '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la  melicoltura,  che  da  quel  momento non e' piu' una coltivazione sporadica  e  destinata  al  consumo  familiare,  ma  acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare.
 La  produzione  di  mele  e' andata aumentando negli anni, fino a raggiungere  le  attuali  35.000  tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale.
 La  superficie interessata da questa coltura e' di circa 1.000 ha e  la produzione e' rappresentata perlopiu' da varieta' a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione.
 Con queste cifre e queste peculiarita' la melicoltura rappresenta la  migliore  espressione  dell'arboricoltura da frutto della regione Lombardia,  non  solo  per  il  settore  in se', ma per l'indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della  vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attivita' connesse,    quali    la    meccanizzazione,    l'impiantistica   per l'irrigazione,  i  fornitori  di  mezzi  tecnici,  i  servizi  per la commercializzazione,  il  comparto  del  packaging,  il  sistema  dei trasporti, etc.
 L'areale  di  produzione  della  «Mela  di Valtellina» risulta di particolare  vocazionalita'  per conferire alti contenuti qualitativi alla mela.
 La  Valtellina  e'  infatti  orientata  Est-Ovest  ed  a  Nord e' protetta  dalle  Alpi  Retiche.  Il  clima  di cui gode la vallata e' dunque molto mite. Questa esposizione e' favorevole alla coltivazione della  mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La  pendenza  media  e'  dello  0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%.
 La  zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e  giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione.
 Il  clima  e' mite: la minima assoluta degli ultimi anni e' stata di  -  9 C (registrata in gennaio) mentre la massima e' stata di 31,5 °C (registrata in agosto).
 La  piovosita'  ha  una  media  annua  che  si attesta intorno ai 1000 mm.
 La  ventilazione e' particolare, infatti risente del fenomeno del Fhen,  un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali   dell'umidita'  dell'aria.  A  livello  climatico  sono  infine importanti  le  brezze  (di  monte  e  di  valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti.
 La morfologia pedologica attuale della vallata e' il risultato di una  serie  di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti.
 I  frutteti  sono  ubicati  soprattutto  sui  conoidi  di origine alluvionale,  caratterizzati  da  un'elevata  presenza  di  scheletro grossolano,  permeabili,  dove  il  ristagno  idrico  e' praticamente assente e la reazione del terreno e' subacida o acida.
 Il   territorio   valtellinese   e'   dotato  di  caratteristiche pedoclimatiche  particolari,  quali  l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione  delle particolari condizioni di intensita' e qualita' della    radiazione    luminosa,   dell'alternanza   dei   cicli   di bagnatura/asciugatura  dell'epicarpo  dei  frutti  e  dell'escursione termica giornaliera.
 L'insieme  dei fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la  qualita'  della  mela:  questi  peculiari  fattori,  insieme alla secolare  attivita'  dell'uomo,  alle  sue capacita' culturali e alla messa  a  punto  di  pratiche  di  salvaguardia dell'ambiente e della tradizione  socio-produttiva,  (ivi  compresi  il  mantenimento delle tecniche di coltivazione della mela nel rispetto e nella tutela delle vallate  e  delle montagne), contribuiscono a conferire alla «Mela di Valtellina»    caratteristiche   uniche,   riconosciute   sia   dalla letteratura  tecnico-scientifica  specifica  sia dalla valorizzazione commerciale.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  sara'  effettuato  da  una struttura conforme alle disposizioni  degli  articoli 10  e  11  del  Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio.
 Art. 8.
 Etichettatura
 La  dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta o  il  suo  acronimo  IGP,  deve  essere  apposta  in  modo  chiaro e perfettamente  leggibile,  con  dimensione  prevalente  su ogni altra dicitura presente, sulle confezioni sigillate o sui singoli frutti.
 Laddove  sia  presente la bollinatura dei singoli frutti essa non puo' interessare meno del 70% dei frutti presenti in confezione.
 Qualora  non  sia  presente  la  bollinatura  dei  singoli frutti dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate.
 E'   consentito   in   abbinamento  alla  indicazione  geografica protetta,  l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda  individuali,  purche'  non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
 Il  logo  e'  rappresentato  dalla  dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione  geografica  protetta.  Gli  indici  colorimetrici sono i seguenti: Rosso (pantone red 032), Verde (pantone 355) e Nero (100%). Il carattere da utilizzare e' il Futura Bold.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 29 della G.U.  <----
 
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la IGP «Mela di Valtellina»,  anche  a  seguito  di  processi  di  elaborazione  e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in Consorzio incaricato   alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali.  Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di tutela incaricato, le suddette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/06.
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