Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 novembre 2006 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela di Valtellina», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela mele di Valtellina, con sede in Tovo di S. Agata (Sondrio), via Roma n. 54, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Mela di Valtellina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 66835 del 24 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Consorzio tutela mele di Valtellina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Mela di Valtellina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio tutela mele di Valtellina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Mela di Valtellina», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66835 del 24 novembre 2006, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Mela di Valtellina. |
| Art. 2. La denominazione «Mela di Valtellina», e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Mela di Valtellina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA DI VALTELLINA»
Art. 1. Denominazione L'Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto 2.1 Le varieta'. L'Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» e' riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3 costituiti dalle seguenti varieta' e loro cloni: a) Red Delicious; b) Golden Delicious; c) Gala. 2.2 Caratteristiche del prodotto. La «Mela di Valtellina» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilita'. Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle categorie di qualita' Extra e I, dalle Norme di qualita' per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa Comunitaria vigente. Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche: Gruppo Red Delicious: Epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovraccolore superiore all'80% della superficie, liscio, esente da rugginosita' ed untuosita', resistente alle manipolazioni. Forma: tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale. Calibro: diametro minimo 65 mm. Tenore zuccherino minimo: superiore a 10° brix. Polpa: bianco-crema, fine, fondente, succosa, molto aromatica, poco acidula. Gruppo Golden Delicious: Epicarpo: poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosita', sensibile alle manipolazioni. Forma: sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale. Calibro: diametro minimo 65 mm. Tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5° brix. Polpa: giallina, fine e soda, compatta, croccante e succosa, gradevolmente aromatica, di eccellenti qualita' gustative. Gruppo Gala: Epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi. Forma: tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati. Calibro: diametro minimo 65 mm. Tenore zuccherino minimo: superiore a 11° brix. Polpa: bianca, croccante, molto succosa, dolce e poco acidula. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione e di condizionamento della «Mela di Valtellina» comprende i seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano. Art. 4. Prova dell'origine Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori nonche' attraverso una dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Art. 5. Metodo di ottenimento 5.1 Il sistema di produzione. Le forme di allevamento impiegate sono: spindelbush, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V. Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo, si utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica. 5.2 Densita' d'impianto. I terreni su cui si coltiva la «Mela di Valtellina» sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m.. La densita' d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilita' della chioma alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti. L'ampiezza degli interfilari non e' in ogni caso inferiore ai 3 m, con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi sulla fila non e' inferiore a 0,5 m. La densita' massima non deve comunque superare i 4000 alberi/ettaro. 5.3 Fertilizzazione e gestione del terreno. La fertilizzazione e' effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l'anno, seguendo i criteri dell'agricoltura ecocompatibile. E' consentita la pratica della fertilizzazione fogliare e della calcitazione, quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi. E' ammessa la pratica dell'inerbimento controllato dell'interfilare, che garantisce il corretto mantenimento della sostanza organica nel terreno. 5.4 Controllo della produzione. Per creare condizioni favorevoli alla qualita' dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno sul secco, che garantiscano il corretto equilibrio vegeto-produttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti. Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantita' ottimale per ciascuna varieta'. La produzione di mele non deve essere comunque superiore, per ogni singola varieta', alle seguenti quantita': Red Delicious: 65 Tonn./ha; Golden Delicious: 68 Tonn./ha; Gala: 65 Tonn./ha. 5.5 Irrigazione. L'irrigazione deve essere effettuata con i sistemi tradizionali «a scorrimento» oppure con tecniche piu' recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata. La frequenza e gli apporti degli adacquamenti devono essere finalizzati a ripristinare il bilancio idrico del terreno, restituendo l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda. In ogni caso, ai fini di massimizzare la qualita' della polpa e la serbevolezza della «Mela di Valtellina», ogni pratica irrigua deve essere sospesa otto giorni prima della raccolta. 5.6 Raccolta. L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui all'art. 2 del presente disciplinare; i frutti delle varieta' di cui all'art. 2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 Kg/cm2. Per ottenere la qualita' e la conservabilita' ottimale delle diverse varieta', la raccolta e' eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele e secondo il seguente calendario: Red Delicious: seconda decade di settembre-seconda decade di ottobre; Golden Delicious: seconda decade di settembre-fine ottobre; Gala: seconda decade di agosto-seconda decade di settembre. 5.7 Conservazione. La conservazione della «Mela di Valtellina» avviene attraverso la tecnica della refrigerazione normale (AC), low oxigen (LO), ultra low oxigen (ULO). In particolare: la temperatura delle celle destinate alla conservazione delle mele e' compresa, secondo le varieta', tra 0,2 °C e 2 °C; il contenuto di O2 tra 1% e 3%; il contenuto di CO2 tra 1,2% e 3%; l'umidita' relativa tra 90% e 98%. La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata per garantire la rintracciabilita' ed il controllo. Il periodo di conservazione della «Mela di Valtellina» non deve essere superiore a quanto sotto indicato per singola varieta': Red Delicious dalla raccolta a fine luglio dell'anno successivo; Golden Delicious dalla raccolta a fine agosto dell'anno successivo; Gala dalla raccolta a fine aprile dell'anno successivo. 5.8 Condizionamento. Il condizionamento della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata, per garantire la tracciabilita' ed il controllo; gli imballaggi o le confezioni debbono consentire la chiara identificazione del prodotto. La «Mela di Valtellina» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico: Bins alveolari; Plateaux in cartone; Cartone telescopico (traypak); Cassetta in legno; Cassetta riutilizzabile in materiale plastico; Confezioni sigillate con piu' frutti (vassoi, cartoni e sacchetti). Art. 6. Legame con l'ambiente La reputazione della «Mela di Valtellina» risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale. L'impegno di alcuni pionieri contagio' di entusiasmo anche altri agricoltori convincendoli a puntare decisamente sulla melicoltura specializzata. Sono sorte cosi' cooperative di agricoltori che con la collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura concorsero alla definizione del «sistema melo» in Valtellina contribuendo a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese, anche attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Oggi la «Mela di Valtellina» e' considerata un prodotto al top della qualita' ed e' per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore. Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere. Negli anni '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non e' piu' una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare. La produzione di mele e' andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale. La superficie interessata da questa coltura e' di circa 1.000 ha e la produzione e' rappresentata perlopiu' da varieta' a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione. Con queste cifre e queste peculiarita' la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell'arboricoltura da frutto della regione Lombardia, non solo per il settore in se', ma per l'indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attivita' connesse, quali la meccanizzazione, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del packaging, il sistema dei trasporti, etc. L'areale di produzione della «Mela di Valtellina» risulta di particolare vocazionalita' per conferire alti contenuti qualitativi alla mela. La Valtellina e' infatti orientata Est-Ovest ed a Nord e' protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata e' dunque molto mite. Questa esposizione e' favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La pendenza media e' dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%. La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione. Il clima e' mite: la minima assoluta degli ultimi anni e' stata di - 9 C (registrata in gennaio) mentre la massima e' stata di 31,5 °C (registrata in agosto). La piovosita' ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm. La ventilazione e' particolare, infatti risente del fenomeno del Fhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidita' dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti. La morfologia pedologica attuale della vallata e' il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti. I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico e' praticamente assente e la reazione del terreno e' subacida o acida. Il territorio valtellinese e' dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensita' e qualita' della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera. L'insieme dei fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualita' della mela: questi peculiari fattori, insieme alla secolare attivita' dell'uomo, alle sue capacita' culturali e alla messa a punto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva, (ivi compresi il mantenimento delle tecniche di coltivazione della mela nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne), contribuiscono a conferire alla «Mela di Valtellina» caratteristiche uniche, riconosciute sia dalla letteratura tecnico-scientifica specifica sia dalla valorizzazione commerciale. Art. 7. Controlli Il controllo sara' effettuato da una struttura conforme alle disposizioni degli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio. Art. 8. Etichettatura La dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta o il suo acronimo IGP, deve essere apposta in modo chiaro e perfettamente leggibile, con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente, sulle confezioni sigillate o sui singoli frutti. Laddove sia presente la bollinatura dei singoli frutti essa non puo' interessare meno del 70% dei frutti presenti in confezione. Qualora non sia presente la bollinatura dei singoli frutti dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate. E' consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Il logo e' rappresentato dalla dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta. Gli indici colorimetrici sono i seguenti: Rosso (pantone red 032), Verde (pantone 355) e Nero (100%). Il carattere da utilizzare e' il Futura Bold.
----> Vedere Logo a pag. 29 della G.U. <----
Art. 9. Prodotti trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la IGP «Mela di Valtellina», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/06. |
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