| 
| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 30 novembre 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Spressa delle giudicarie», registrata con Regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003. |  | 
 |  |  |  | Il DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   9  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di produzione;
 Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato Regolamento (CE) n. 510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  2275/2003  della  Commissione del 22 dicembre  2003, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;
 Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio volontario per la tutela del  formaggio D.O.P. Spressa delle Giudicarie, intesa ad ottenere la modifica  della  disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  66781 del 22 novembre 2006, con la quale  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui  al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  13 novembre  2006, con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, ricadendo la  stessa  sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta   Spressa   delle   Giudicarie  in  attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», secondo le  modifiche  richiesta  dallo  stesso,  in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di  origine  protetta  «Spressa  delle  Giudicarie»  che recepisce le modifiche  richieste  dal  Consorzio  volontario  per  la  tutela del formaggio D.O.P. Spressa delle Giudicarie e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Spressa  delle  Giudicarie»,  ricade  sui  soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 PROPOSTA   DI   MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE  DELLA
 DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SPRESSA DELLE GIUDICARIE».
 
 Art. 1.
 Denominazione del prodotto
 La  denominazione  di origine protetta «Spressa delle giudicarie» e'  riservata  al  formaggio  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 La  «Spressa delle giudicarie» e' un formaggio magro da tavola, a fermentazione   naturale  od  indotta,  con  l'aggiunta  di  starters naturali.
 Materia  prima  utilizzata:  latte  crudo  di vacca, parzialmente scremato per affioramento naturale.
 Caratteristiche del prodotto.
 Caratteristiche fisiche:
 forma:  cilindrica,  a  scalzo  basso,  leggermente  convesso o piano, con facce piane o leggermente ondulate;
 dimensioni  e peso della forma: diametro da 30 a 35 cm, altezza dello scalzo da 8 a 11 cm; peso da 7 a 10 kg;
 crosta:  irregolare,  elastica,  color  grigio  brunato  o ocra scuro;
 pasta:    semicotta,    semidura,    compatta    ed    elastica (caratteristica   quest'ultima   piu'   accentuata  per  il  prodotto giovane),  con  occhiatura  sparsa  di  piccola o media grandezza, di colore bianco o paglierino chiaro.
 Caratteristiche chimiche del prodotto:
 grasso sulla sostanza secca: da un minimo del 33% ad un massimo del 43%;
 umidita':  da  un  minimo  del 32% ad un massimo del 40% per il prodotto  «giovane»  e da un minimo del 28% ad un massimo del 38% per il prodotto «stagionato».
 Caratteristiche organolettiche del prodotto:
 sapore:  dolce,  nel caso di prodotto giovane, saporito, piu' o meno   accentuato   per   il   prodotto  stagionato,  con  un  appena percettibile sapore amarognolo;
 odore  e  aroma:  caratteristici dei formaggi di montagna, piu' decisi e marcati per il prodotto stagionato.
 Periodo di produzione: dal 10 settembre fino al 30 giugno.
 Stagionatura:
 minimo 3 mesi per il prodotto «giovane»;
 minimo 6 mesi per il prodotto «stagionato».
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di produzione della «Spressa delle giudicarie» e l'area di  provenienza  e  di  trasformazione del latte e di trattamento del formaggio,  fino  al  completamento della stagionatura, e' costituita dal territorio delle valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.
 Tale area coincide con l'intero territorio dei seguenti comuni :
 Bersone,   Bezzecca,   Bleggio  Inferiore,  Bleggio  Superiore, Bocenago,  Bolbeno,  Bondo,  Bondone,  Breguzzo,  Brione,  Caderzone, Carisolo,  Castel  Condino,  Cimego,  Concei,  Condino, Daone, Dare', Dorsino,  Fiave',  Giustino,  Lardaro,  Lomaso,  Massimeno, Molina di Ledro,  Montagne,  Pelugo,  Pieve  di  Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso,  Preore,  Prezzo,  Ragoli,  Roncone,  San  Lorenzo  in Banale, Spiazzo,  Stenico,  Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.
 Art. 4.
 Elementi che comprovano l'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,  degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori  e  dei  confezionatori,  nonche' attraverso la denuncia tempestiva  alla  struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,  iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 Il  metodo di produzione del formaggio «Spressa delle Giudicarie» negli  ultimi  decenni si e' modificato di poco, tranne per i mezzi e le  attrezzature  utilizzate.  La  legna per produrre il calore viene ancora  impiegata in una struttura privata tradizionale, con i vecchi «pentoloni»  o  «paioli»  in rame, appesi ad una trave e con sotto il fuoco  a  legna,  ma  nei caseifici piu' moderni vengono impiegate le piu'   grandi   caldaie  a  doppio  fondo  in  acciaio  inossidabile, riscaldate  a vapore, con un corredo di moderni ed igienici attrezzi. Per  l'affioramento  vengono utilizzate le bacinelle in acciaio inox, piccole  da  1.5  hl, o grandi, con capienza di 5-10 hl, migliori dal punto  di  vista  igienico-sanitario.  Al posto dei vecchi magazzini, freddi  in  inverno  e  caldi  in  estate,  vi  sono i moderni locali climatizzati,  che  garantiscono sia l'igiene, sia la migliore e piu' costante maturazione del formaggio.
 Le  metodiche  operative, gli elementi e i passaggi fondamentali, ognuno  dei  quali non si discosta dalla tecnologia tradizionale, nel rispetto  degli usi leali e costanti, coerentemente con l'esigenza di ottenere       un      prodotto      con      le      caratteristiche fisico-chimico-organolettiche  consolidate  e  tramandate  nel tempo, vengono  di  seguito elencati e descritti, considerando tutte le fasi della   «filiera»,   compreso   il  trasporto,  il  conferimento,  lo stoccaggio  e  la  lavorazione del latte, fino al completamento della stagionatura del formaggio.
 Provenienza del latte:
 il  latte  deve  provenire  da  bovine  di razza Rendena (razza autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata rossa, alimentate con  fieno  di  prato  stabile  in  cui  le  essenze  prevalenti sono graminacee.  Nel processo di ottenimento del formaggio «Spressa delle Giudicarie» puo' essere di una o piu' delle predette razze;
 e'  escluso  l'utilizzo  del  latte  prodotto  in malga come da tradizione  consolidata e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo;
 e'  consentita  la  tecnica  del  pascolamento sia sui prati di fondovalle,  sia  sui  pascoli  dei  masi  di mezza montagna, purche' nell'alimentazione  delle  bovine  venga  impiegato  anche il fieno e limitatamente al periodo di pre e/o post alpeggio;
 la  razione  alimentare  delle  bovine  puo' essere integrata con mangimi semplici o composti in misura non superiore al 50%.
 Latte utilizzato:
 esclusivamente  latte  di vacca, di due o tre munte successive, proveniente   da   allevamenti  ubicati  all'interno  della  zona  di produzione della «Spressa delle giudicarie».
 Raccolta e conferimento del latte al caseificio:
 puo'  essere fatta con bidoni, con lattodotti, con autocisterna coibentata  (in questo caso viene prima raffreddato alla stalla), una o due volte al giorno;
 Trasformazione del latte:
 puo'  avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione della «Spressa delle giudicarie»;
 il  latte,  caldo o raffreddato ad una temperatura di 12-15 °C, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento, in bacinella o  altri  contenitori  sempre  in  acciaio  inox  per  l'affioramento naturale;
 viene  utilizzato  latte  crudo; la termizzazione e' consentita solo  per  la  parte  del  latte  impiegato  per  la preparazione del latte-innesto naturale;
 e'  consentita  l'aggiunta  al latte crudo di starters ottenuti dalla   selezione   di  batteri  lattici  autoctoni,  della  zona  di produzione della «Spressa delle giudicarie»;
 il  latte  viene  riscaldato in caldaia con fuoco a legna o con vapore;
 non e' consentito l'uso di alcun additivo;
 l'acidita'  puo'  essere naturale o indotta con latte-innesto o con gli starters sopra citati;
 viene usato caglio di origine bovina;
 la coagulazione si ottiene alla temperatura di 35°C \pm 2°C;
 tempo di coagulazione: minimo 20 - massimo 50 minuti primi;
 il  taglio della cagliata, effettuato con lo spino, arriva alle dimensioni di un chicco di riso;
 la semicottura viene fatta alla temperatura di 42°C \pm 2°C;
 durata  della semicottura: minimo 20 massimo - 30 minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;
 durata  della  sosta  della  cagliata  sotto siero: minimo 35 - massimo 65 minuti primi;
 successivamente  alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascera;
 la   durata   della   lavorazione,  dall'aggiunta  del  caglio, all'estrazione  della cagliata, puo' variare da un minimo di 90 ad un massimo di 150 minuti primi, al cambiare delle condizioni tecniche di produzione;
 la sosta nel locale o zona di pre-salatura dura almeno 24 ore;
 la salatura puo' essere fatta a secco o in salamoia;
 la  durata  della  salatura  a secco va da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giorni;
 la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni; la salamoia puo' avere una densita' variabile da un minimo di 16 ad un massimo di 20 Baume';
 la  stagionatura  del  formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10°C ad un massimo di 20°C e  con  un'umidita' variabile da un minimo dell'80% ad un massimo del 90%.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 La  zona  di  produzione era anticamente ristretta a piccole aree della  Val del Chiese e della Val Rendena, ma un po' alla volta si e' estesa  su  tutto  il  territorio  delle Valli Giudicarie e di Ledro, senza  mai  debordare  in  altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.
 Tale  zona,  individuata  come  area di produzione della «Spressa delle  Giudicarie»,  presenta  delle proprie visibili particolarita', sia  per  la conformazione montuosa, sia per la sua flora, sia per il clima,  che  rispecchia i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia per le  tradizioni,  gli  usi  e i costumi, in gran parte provenienti dal vissuto agro-pastorale.
 La flora e' particolare, anche per la presenza di numerose specie «endemiche»  a  livello  alpino,  che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto  nei  pascoli  e  prati  di  montagna, favorite dal clima particolare e dalle abbondanti precipitazioni, talvolta nevose.
 Conseguentemente,  il formaggio prodotto partendo dal latte della zona  geografica delimitata, con usi leali e costanti, tramandati nel tempo,  presenta  quelle  caratteristiche organolettiche particolari, che  si esprimono con sapori, aromi e gusti ben definiti. La «Spressa delle  Giudicarie»  viene  associata,  nel  ricordo,  ad  un  modo di produrre  casereccio  e  tradizionale, che trovava fino a tempo fa la sua   ragione  d'essere  nella  economia  locale  e  nelle  abitudini alimentari  tipiche  della  gente  giudicariese  fin  dai  tempi piu' remoti.
 La  sua  produzione, il suo importante ruolo alimentare, ma anche il  suo  contributo  all'economia  locale  sono  stati  utili  per la permanenza  in  zona di larghi strati di popolazione, contribuendo ad evitare il fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.
 Il  clima,  la flora, le caratteristiche montane del territorio e delle  aziende  zootecniche  a  conduzione  familiare,  la  peculiare qualita' del latte destinato a tale produzione casearia, assieme alle descritte  metodiche  di  raccolta,  lavorazione,  trasformazione del latte  e  stagionatura del prodotto, sono le condizioni che impongono il  mantenimento  di  un  forte legame con il territorio sotteso alla produzione del formaggio.
 Il  legame  con  l'ambiente della zona delimitata trova ulteriore conferma  attraverso  specifici  adempimenti ai quali si sottopongono obbligatoriamente  i  vari soggetti della filiera produttiva, come di seguito descritto.
 Presso   l'Organismo   di   controllo   e'   tenuto  un  apposito elenco-registro  degli  allevatori  il cui latte viene destinato alla produzione  della  «Spressa  delle Giudicarie», mentre in un apposito altro elenco-registro sono inseriti i produttori, gli stagionatori ed i porzionatori dello stesso formaggio.
 L'Organismo  di controllo infine predispone gli appositi registri che  devono  compilare giornalmente i produttori, gli stagionatori, i porzionatori ed i confezionatori della «Spressa delle Giudicarie».
 Tali   procedure  sono  indispensabili  anche  per  garantire  la rintracciabilita'    del   latte   e   del   formaggio   al   momento dell'immissione al consumo.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare   di  produzione  e'  svolto  da  un'autorita'  pubblica designata  o  da  una  struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.
 Art. 8.
 Etichettatura
 Tutte  le  forme  di  formaggio  «Spressa  delle  Giudicarie», al momento  della  produzione,  verranno  inserite  in apposite «fascere marchianti»  che  imprimeranno  una  o  piu'  volte  sullo  scalzo la dicitura  D.O.P.  «Spressa  delle  Giudicarie»  che dovra' presentare dimensioni  maggiori  di  qualunque altra eventuale scritta riportata sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indichera' il numero o codice  di  riferimento  del  Caseificio e il lotto di produzione. Il formaggio  puo'  essere  venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso,  all'emissione al consumo le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno  riportare la dicitura D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», il numero o codice di riferimento del Caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «giovane» ovvero «stagionato».  Nella  designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione  di  origine  non  espressamente  prevista  dal  presente disciplinare  o  indicazioni  complementari  che potrebbero trarre in inganno il consumatore.
 |  |  |  |  |