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| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 24 novembre 2006 |  | Procedure  di  approvazione  delle  cisterne  ad esclusione di quelle destinate  al  trasporto  delle  materie  della classe 2 - Attuazione delle  disposizioni  dell'articolo 2  del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri
 
 Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
 Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
 Visto  il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione  delle  cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da   adibire  al  trasporto  su  strada  di  materie  pericolose  che presentano pericolo di incendio;
 Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione  delle  cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da  adibire  al  trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 agosto 1980 con il  quale  sono  state  emanate  norme  sulle  cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre  1996  ed  i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  19 settembre  2005  concernente  la  disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterna;
 Considerato  l'esigenza  di dare attuazione ai disposti del decreto del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005 al fine di adeguare le procedure di approvazione delle cisterne, ovvero  delle  procedure  di verifica dei requisiti di idoneita' alla circolazione  e  di  sicurezza  della singola cisterna, agli standard previsti dalle norme di unificazione europea;
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1. Il presente decreto concerne le disposizioni attuative dell'art. 2  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre  2005  in relazione alle procedure di approvazione delle cisterne,  ovvero  delle  procedure  di  verifica  dei  requisiti  di idoneita' alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 a) procedure   di   approvazione  del  tipo:  corrispondono  alle procedure di omologazione delle entita' tecniche, cosi' come previsto dal  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277;
 b) tipo di cisterna: identifica una gamma di cisterne aventi:
 medesimo codice cisterna;
 caratteristiche  tecniche  in  conformita' a quanto previsto al punto 4.1.1. della norma UN EN 12972;
 c) versione  del  tipo  di  cisterna:  identifica  una  serie  di cisterne  appartenenti  ad  una  specifica  approvazione  del tipo di cisterna aventi medesime disposizioni speciali di cui al punto 6.8.4. dell'allegato A alla direttiva 94/55/CE;
 d) scheda tecnica: la scheda di cui all'allegato 1.
 |  |  |  | Art. 3. Competenze
 1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  individuate le seguenti competenze:
 a) Direzione   generale   per   la   motorizzazione,  tramite  il competente  ufficio:  verifica  iniziale  e  periodicadel  sistema di controllo  del  processo  produttivo,  di concerto con i centri prova autoveicoli e gli uffici motorizzazione civile interessati;
 b)  centri  prova autoveicoli: approvazione del tipo di cisterna, accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla  circolazione della cisterna  singola.  Effettua,inoltre,  anche  le ispezioni iniziali e straordinarie  delle  medesime  cisterne;  il  direttore del S.I.I.T. settore  trasporti  puo'  demandare  la effettuazione delle ispezioni iniziali agli uffici motorizzazione civile;
 c) uffici   motorizzazione   civile:   ispezioni   periodiche  ed intermedie   delle   cisterne,   nonche',   eventualmente,  ispezioni iniziali.
 |  |  |  | Art. 4. Approvazione delle cisterne
 1. Le procedure amministrative di approvazione del tipo di cisterna destinata  al  trasporto delle merci pericolose, con l'esclusione del trasporto  delle  merci  della  classe  2,  sono  quelle previste dal decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione 2 maggio 2001,  n.  277,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, per le omologazioni delle entita' tecniche.
 2.  La  documentazione  da  produrre al centro prove autoveicoli e' quella  prevista  dal  decreto  del  Ministero  dei trasporti e della navigazione  2 maggio  2001,  n.  277,  e  successive modificazioni e integrazioni, dalla norma UNI EN 12972, nella edizione richiamata nel capitolo  6.8  dei vigenti allegati A e B alla direttiva 94/55/CE. Il fascicolo  di  approvazione e' integrato da una idonea dichiarazione, resa  dal  costruttore della cisterna, che attesta, in modo generale, la  compatibilita'  del  materiale e delle attrezzature del serbatoio con  le  merci  pericolose  ammesse  al trasporto ovvero, nel caso di cisterne  per  il  trasporto  di  rifiuti,  le  classi di pericolo in riferimento alla compatibilita' dei rifiuti trasportabili.
 3.  L'istruttoria  della domanda e l'espletamento delle verifiche e prove  sono  condotte,  per  le  parti di competenza, rispettivamente secondo  quanto  previsto  dal  decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e dalla norma UNI EN 12972.
 4.  L'identificazione  della  cisterna  prevede una punzonatura sul passo   d'uomo,   ovvero   su   altri  elementi  della  cisterna  che garantiscono  una  analoga resistenza. La posizione della punzonatura deve essere facilmente individuabile.
 5.  La targhetta identificativa della cisterna deve essere conforme a  quanto previsto al punto 6.8.2.5.1 dei vigenti allegati A e B alla direttiva 94/55/CE.
 |  |  |  | Art. 5. Rilascio delle approvazioni del tipo
 1.  II  centro  prova autoveicoli, completate con esito positivo le verifiche  di  cui  all'art.  4, assegna il numero di approvazione in analogia  a  quanto  previsto  per  l'omologazione  dal  decreto  del Ministero  dei  trasporti  e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, apportando le seguenti modifiche:
 il primo carattere del primo campo e' la lettera N;
 il primo carattere del secondo campo e' la lettera S.
 2.   Nel   caso   di  verifica  dei  requisiti  di  idoneita'  alla circolazione  e  di  sicurezza  della  singola  cisterna il numero di approvazione  e'  composto  dalla  sigla  EU  seguita  dal  numero di verbale, dalla sigla del centro prove autoveicoli, anno di rilascio e la lettera S.
 3.   Il   centro   prova   autoveicoli  emette  il  certificato  di approvazione  di  cui  all'allegato  2  del  quale fa parte la scheda tecnica.
 |  |  |  | Art. 6. Modifica delle approvazioni
 1.  L'introduzione  di  una  nuova  edizione dell'ADR comporta, nei riguardi   di  un  tipo  di  cisterna  gia'  approvata,  l'estensione dell'approvazione originaria.
 2. Ogni modifica ad un tipo di cisterna approvata, che non consenta la produzione di nuove cisterne rispondenti ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, punto b, comporta una nuova approvazione.
 3.  Le  cisterne  nuove,  ovvero  gia'  in  esercizio,  provenienti dall'estero  devono  essere sottoposte ad approvazione in conformita' alle vigenti norme in materia.
 |  |  |  | Art. 7. Ispezioni delle cisterne
 1.  Le  ispezioni iniziali, periodiche, intermedie e straordinarie, sono  condotte con riferimento alle prescrizioni e modalita' previste dalle pertinenti norme UNI EN citate al punto 6.8.2.6 dell'allegato A della direttiva 94/55/CE.
 2.  Il  modello  indicativo  del certificato d'ispezione, che viene rilasciato a seguito delle ispezioni di cui al precedente comma 1, e' riportato nell'allegato 3.
 |  |  |  | Art. 8. Conformita' della produzione
 1.  Gli  impianti  di produzione e di verifica delle cisterne e dei loro  accessori  sono  soggetti  al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, previsto dal decreto dirigenziale 25 novembre   1997.  La  verifica  e'  condotta  da  una  commissione ispettiva  composta da un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione  e  da  un  funzionario  del  centro prova autoveicoli interessato.
 2.  Presso  il  competente  ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e' tenuto l'elenco degli impianti di cui al precedente comma 1.
 |  |  |  | Art. 9. Immatricolazione dei veicoli cisterna
 1.  La documentazione necessaria per l'immatricolazione dei veicoli cisterna  deve  essere integrata dal certificato di conformita' della cisterna e da una copia del certificato di ispezione iniziale.
 2.  Ogni  veicolo  cisterna  di nuova immatricolazione e' dotato di certificato  di  approvazione  mod.  DTT306  che  integra la carta di circolazione  del  medesimo  veicolo.  Per  le  cisterne approvate in conformita'  alle disposizioni di cui al presente decreto non e' piu' prevista l'emissione del libretto mod. MC813.
 3.  Sulla carta di circolazione del veicolo cisterna debbono essere annotate le seguenti informazioni relative alla cisterna:
 a) costruttore;
 b) numero di serie della cisterna;
 c) anno di costruzione della cisterna;
 d) codice cisterna;
 e) disposizioni speciali.
 4.  Deve  essere  inoltre  annotato  sulla carta di circolazione la seguente nota:
 «La  circolazione  e'  subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT306».
 
 Roma, 24 novembre 2006
 
 Il capo del Dipartimento: Fumero
 |  |  |  | Modello indicativo 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 43 della G.U.  <----
 |  |  |  | Modello indicativo 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 44 della G.U.  <----
 |  |  |  | Modello indicativo 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 45 a pag. 47 della G.U.  <----
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