Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 novembre 2006
Disposizioni transitorie e urgenti in materia di incentivi al rilascio di capacita' di trasporto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006. (Deliberazione n. 254/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 novembre 2006
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
la deliberazione 1° luglio 2003, n. 75/03;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
il documento per la consultazione 28 giugno 2006 recante «Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05».
Considerato che:
con decreto 4 agosto 2006 il Ministro ha disposto misure finalizzate alla massimizzazione delle importazioni per l'inverno 2006-2007, prevedendo, tra l'altro:
che i quantitativi complessivamente «non importati per il mancato utilizzo della capacita' conferita» presso ogni punto di entrata interconnesso con l'estero, tenuto conto di determinati fattori, siano considerati «prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico», per i quali l'utente responsabile sia tenuto a versare uno specifico corrispettivo;
tra i suddetti fattori, la «messa a disposizione dei terzi» da parte dell'utente delle proprie capacita' non utilizzate con adeguato preavviso e, per i contratti che prevedono la consegna in piu' punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, la possibilita' che le capacita' non utilizzate siano rese disponibili con programmazione almeno settimanale;
che l'Autorita' con propria deliberazione disciplini «la riallocazione delle capacita' non utilizzate incentivando per il periodo invernale 2006-2007, il riacquisto di capacita' non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero»;
che la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico effettui la valutazione dei quantitativi importati rispetto alle capacita' conferite agli utenti del sistema di trasporto in relazione ai piani delle importazioni presentati dai medesimi utenti, ai loro contratti di importazione e alle autorizzazioni all'importazione loro rilasciate;
la disciplina in materia di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione n. 137/02, recepita dai codici di rete attualmente in essere, prevede in particolare:
agli articoli 9 e 10, conferimenti di capacita' di trasporto di durata almeno annuale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, nonche' conferimenti in corso di anno termico delle capacita' di trasporto eventualmente disponibili;
all'art. 15, comma 4, che l'impresa di trasporto renda disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacita' di trasporto che risulti non prenotata;
in applicazione del predetto art. 15, comma 4, il codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto contiene una procedura che consente l'assegnazione su base mensile interrompibile della capacita' di trasporto complessivamente non prenotata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero ove sia stata conferita l'intera capacita' di trasporto;
Ritenuto che:
sia necessario e urgente adottare disposizioni transitorie in deroga alle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto attualmente in vigore, limitatamente al periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007, in applicazione delle citate disposizioni di cui all'art. 1 del decreto 4 agosto 2006; e che a tal fine sia necessario:
riconoscere all'utente del servizio di trasporto la facolta' di rinunciare all'utilizzo di parte delle capacita' continue conferitegli presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, al fine della loro assegnazione da parte dell'impresa di trasporto ad altri utenti;
prevedere che le capacita' di cui al precedente alinea, con riferimento alla quota e al periodo di effettiva assegnazione a terzi, non siano considerate ai fini dell'applicazione del corrispettivo specifico previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto 4 agosto 2006;
prevedere che limitatamente ai contratti di importazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), del decreto 4 agosto 2006 i soggetti titolari abbiano la facolta' di rilasciare le capacita' di trasporto su base mensile interrompibile secondo le procedure di cui al codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche nel caso in cui la capacita' di trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente conferita; e che a tal fine l'impresa di trasporto assegni le suddette capacita' su base mensile interrompibile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste;
disporre che per i contratti di cui al precedente alinea ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacita' conferita di cui all'art. 1, del decreto 4 agosto 2006:
a) siano sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacita' rilasciate che risultino effettivamente assegnate;
b) non siano considerate le capacita' assegnate ai relativi soggetti assegnatari;
prevedere che ai fini dell'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 1 del decreto 4 agosto 2006 siano fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto, e riferite alle capacita' rilasciate e non assegnate, per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacita' di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti
Delibera:
1. di prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero:
a) i soggetti titolari di capacita' di trasporto hanno facolta' di rilasciare le capacita' di trasporto non programmate ogni mese per il mese successivo, a tal fine indicando all'impresa di trasporto, tramite dichiarazione impegnativa contestuale alla comunicazione del programma mensile, la capacita' oggetto di rilascio;
b) l'impresa di trasporto pubblica le capacita' rilasciate di cui alla precedente lettera a), e le assegna su base mensile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste, le quali possono pervenire sino al termine del mese cui si riferisce il rilascio di capacita';
c) fino all'assegnazione di cui alla lettera b), ovvero in caso di mancata assegnazione, i soggetti che hanno esercitato la facolta' di cui alla lettera a) rimangono titolari della capacita' rilasciata;
d) i soggetti assegnatari delle capacita' di cui alla lettera b) subentrano nella titolarita' della capacita' e corrispondono all'impresa di trasporto il corrispettivo CPe riproporzionato su base mensile;
e) ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacita' conferita di cui all'art. 1, del decreto 4 agosto 2006:
sono sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacita' rilasciate che risultino effettivamente assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b);
sono fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto 4 agosto 2006, e riferite alle capacita' rilasciate che non risultino assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b), per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacita' di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;
2. di prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero limitatamente ai contratti di importazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), del decreto 4 agosto 2006:
a) i soggetti titolari hanno facolta' di rilasciare le capacita' di trasporto su base mensile interrompibile secondo le procedure di cui al capitolo 5, paragrafo 8 del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche nel caso in cui la capacita' di trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente conferita;
b) l'impresa di trasporto pubblica le capacita' rilasciate di cui alla precedente lettera a), e le assegna su base mensile interrompibile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste, le quali possono pervenire sino al termine del mese cui si riferisce il rilascio di capacita';
c) ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacita' conferita di cui all'art. 1, del decreto 4 agosto 2006:
sono sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacita' rilasciate che risultino effettivamente assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b);
non sono considerate le capacita' assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b) ai relativi soggetti assegnatari;
d) sono fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto 4 agosto 2006, e riferite alle capacita' rilasciate che non risultino assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b), per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacita' di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;
3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.

Milano, 16 novembre 2006

Il presidente: Ortis
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone