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| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 15 novembre 2006 |  | Aggiornamento,  per  l'anno  2007,  del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile, di cui al titolo II, punto  2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione n. 249/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 15 novembre 2006;
 Visti:
 la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
 la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994);
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 25 settembre 1992;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto 4 agosto 1994);
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 24 gennaio 1997;
 il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 24 giugno 2002;
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2005;
 il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito:  Cip)  29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto  1994  (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  24 giugno  1998,  n.  61/98  (di seguito: deliberazione n. 61/98);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata  e  integrata  (di  seguito:  deliberazione n. 52/99) e la relativa Relazione tecnica;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  8 giugno  1999,  n.  81/99 (di seguito: deliberazione n. 81/99) e la relativa relazione tecnica;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193/99 (di seguito: deliberazione n. 193/99);
 la deliberazione dell'Autorita' 12 ottobre 2000, n. 188/00;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n. 120/01);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 come modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  17  giugno  2004, n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  15 febbraio 2006, n. 31/06 (di seguito: deliberazione n. 31/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  28 giugno  2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  3 luglio  2006,  n. 137/06 (di seguito: deliberazione n. 137/06);
 Visti:
 la  lettera trasmessa all'Autorita' dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) in data 16 maggio 2006, prot. n. 1107  (prot. Autorita' n. 12025 in data 17 maggio 2006), recante, tra l'altro, l'accordo Snam/Confindustria «Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi»;
 il  documento  per  la  consultazione  3 luglio 2006, recante gli orientamenti  dell'Autorita'  in  materia di revisione dei criteri di determinazione  e  di  aggiornamento  della  componente del prezzo di cessione  relativa  al costo evitato di combustibile di cui al titolo II  del  provvedimento  Cip  n.  6/92  (di  seguito: documento per la consultazione) pubblicato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 137/06;
 le  osservazioni  al  documento  per  la  consultazione pervenute all'Autorita';
 Considerato che:
 il provvedimento Cip n. 6/92:
 a) determina   i  prezzi  di  cessione  dell'energia  elettrica prodotta  da  impianti installati sul territorio nazionale alimentati da  fonti  convenzionali,  rinnovabili  e  assimilate  ai sensi degli articoli 20  e 22 della legge n. 9/91, sulla base, tra l'altro, della componente  corrispondente  al  costo  evitato  di  combustibile  (di seguito: componente CEC);
 b) stabilisce  che la componente CEC, inizialmente fissata a 37 lire/kWh  --  pari  al prodotto tra il prezzo del gas naturale per le forniture  rilevanti ai fini del provvedimento medesimo (163 lire/mc, assunto  quale  prezzo  medio  del  combustibile  convenzionale) e un consumo  specifico di 0,227 mc/kWh -- sia aggiornata dalla CCSE entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore  medio  del  prezzo  del gas naturale di tale anno, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo  superiore  a  50  milioni  di metri cubi, e quello dell'anno precedente;
 la  disposizione  di cui alla lettera b) del precedente alinea e' stata  successivamente  integrata  dall'art.  3  del decreto 4 agosto 1994,  mediante  la  previsione dell'aggiunta di un ulteriore periodo cosi'  formulato:  «si fa riferimento all'accordo Snam/Confindustria: Contratto  di  lungo  termine  per  la somministrazione di gas per la produzione  di  energia  elettrica per cessione a terzi» (di seguito: accordo Snam/Confindustria); e che tale integrazione e' da ricondurre ad una situazione nella quale non era dato riscontrare l'esistenza di un  mercato  del  gas  naturale  a  motivo  dell'assenza  di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;
 l'accordo  Snam/Confindustria,  come pattuito dalle parti in data 1° giugno  1998, recava la previsione che il medesimo accordo sarebbe stato  rivisto  a  seguito  di  sostanziali  riforme dell'assetto del settore del gas naturale e, comunque, entro il 31 dicembre 2003;
 l'accordo  Snam/Confindustria  ha  scadenza  in  data 31 dicembre 2006;
 Considerato che:
 l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, in relazione a quanto previsto  dall'art.  2,  comma 14,  della medesima legge, trasferisce all'Autorita'  le  funzioni  in  materia  di  energia elettrica e gas attribuite   dall'art.   5,  comma 2,  lettera b),  del  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 373/1994, al Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  tra  cui  quelle  attribuite in precedenza al Cip;
 l'art.  3,  comma 7, primo periodo, della legge n. 481/95 dispone che  i provvedimenti gia' adottati dal Cip conservino piena validita' ed efficacia, salvo modifica o abrogazione da parte dell'Autorita';
 l'art.  3,  comma 7,  secondo  periodo,  della legge n. 481/1995, dispone  che  «il  provvedimento Cip n. 6/92 si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in  vigore  della  medesima  legge»;  tale  disposizione  presenta un carattere  di  eccezionalita',  in  quanto, unicamente in riferimento alle  iniziative prescelte, esclude il generale potere dell'Autorita' di  modifica  dei  provvedimenti  del Cip, di cui ai predetto art. 3, comma 7, primo periodo;
 il  provvedimento Cip n. 6/92 prevede una regola di aggiornamento della   componente   CEC   che,   attraverso  il  rinvio  all'accordo Snam/Confindustria, andra' a scadere il 31 dicembre 2006, limitando i suoi  effetti  per  l'aggiornamento  della  medesima  componente sino all'anno 2006 compreso;
 pertanto  l'Autorita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.  481/1995, deve dar corso ad un aggiornamento della componente CEC a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 Considerato che:
 con la deliberazione n. 193/99 l'Autorita' ha:
 a) modificato  le  tariffe  del gas naturale per la parte della componente  materia  prima  che  si  riferisce ai costi di trasporto, stoccaggio,  bilanciamento  e vendita in alta pressione relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane;
 b) fissato  criteri  per la negoziazione dei prezzi di cessione del  gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza, tenendo conto dei  criteri  utilizzati  per  le  modifiche  tariffarie  di cui alla precedente lettera a);
 le  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  193/99  hanno comportato,  con  riferimento  ai  contratti  sottoposti al regime di sorveglianza,  una riduzione del prezzo all'ingrosso del gas naturale per il settore industriale, nell'anno 2000, compresa tra 15 lire/mc e 20 lire/mc;
 a  partire  dall'anno  2000  sono intervenute sostanziali riforme dell'assetto  del  settore  del  gas  naturale,  in  attuazione della direttiva europea per la liberalizzazione del medesimo settore;
 in  particolare,  la  riforma  dell'assetto  del  settore del gas naturale  in  attuazione della direttiva europea ha dato luogo, negli anni  successivi  al 2000, ad un processo di liberalizzazione ex lege di tale settore, che ha comportato:
 a) la  liberalizzazione  in  merito all'acquisto del gas per la totalita'  dell'utenza  industriale  e  domestica,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2003;
 b) la  nascita  di  alcuni  esercenti  l'attivita'  di  vendita all'ingrosso del gas naturale;
 c) il  cambiamento, anche a seguito degli interventi regolatori dell'Autorita' quanto all'accesso regolato alle reti, della struttura delle  tariffe  di  trasporto  e di distribuzione del gas naturale ai clienti finali;
 d) conseguenti  significative modificazioni nelle condizioni di fornitura  del  gas  naturale  e  nella struttura dei costi sostenuti dagli operatori;
 l'accordo  Snam/Confindustria non ha recepito la riduzione di cui alla  deliberazione n. 193/99, ne' le sostanziali modifiche di cui al precedente  alinea,  e  cio' con particolare riferimento a quelle che avrebbero dovuto conseguire ad interventi dell'Autorita';
 qualora si fosse tenuto conto delle innovazioni sostanziali sopra descritte   ai   fini   dell'aggiornamento   del   prezzo  medio  del combustibile  convenzionale,  i valori della componente CEC sarebbero risultati  differenti,  rispetto  a  quelli  corrisposti,  a  partire dall'anno 2000;
 ai  fini  dell'aggiornamento  dei  prezzi  di  cessione  del  gas naturale  per  l'anno  2007 e successivi, si deve quindi tenere conto delle  predette  sostanziali  modificazioni dell'assetto del relativo mercato  e della struttura dei costi sostenuti dagli operatori per le forniture ai clienti finali;
 un  aggiornamento  che  si  basasse  sugli  attuali  prezzi delle forniture  di  gas  naturale  per usi termoelettrici -- nella attuale situazione  di  elevata concentrazione del mercato del gas naturale e di  ancora  ridotta  apertura concorrenziale sul lato dell'offerta -- non  risponderebbe  alle  necessarie caratteristiche di obiettivita', verificabilita'    e    non    manipolabilita',    come   evidenziato dall'istruttoria     conoscitiva     congiunta    dell'Autorita'    e dell'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato sullo stato della   liberalizzazione   del   settore   del   gas  chiusa  con  la deliberazione  n. 90/04, nonche' dal rapporto «Situazione del mercato della   vendita  del  gas  naturale  ai  clienti  finali  in  Italia» pubblicato dall'Autorita' con la deliberazione n. 31/06;
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  137/06,  l'Autorita'  ha  avviato  un procedimento   per   la   «determinazione   e  l'aggiornamento  della componente CEC di cui al titolo II del provvedimento Cip n. 6/92»;
 nel  documento  per  la  consultazione  l'Autorita', partendo dal presupposto   che   l'accordo   Snam/Confindustria,   siglato   prima dell'avvio  della  liberalizzazione  del  mercato  del gas in Italia, scade  il  prossimo 31 dicembre 2006 e che le condizioni previste dal medesimo  accordo  si  discostano dai prezzi mediamente praticati sul libero mercato del gas, ha prospettato la possibilita' di:
 a) definire   il  valore  di  acconto  per  l'anno  2007  della componente  CEC  mediante  un  aggiornamento all'anno 2006 del valore originario  della  componente CEC fissato dal titolo II, punto 2, del provvedimento  Cip  n. 6/92, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorita';
 b) definire,  in alternativa all'opzione di cui alla precedente lettera a),  un  nuovo  riferimento  di  prezzo  di  vendita  del gas naturale  che  sia  il piu' aderente possibile agli attuali prezzi di mercato,  espressi  in  cEuro/m3,  mantenendo  tuttavia  inalterati i fattori  di  conversione  volume/energia come definiti dai precedenti provvedimenti in materia;
 in risposta al documento per la consultazione:
 a) alcuni   operatori   hanno   espresso   dissenso  in  merito all'utilizzo  della  componente QE riconosciuta a copertura dei costi di  approvvigionamento  del gas naturale nell'ambito della tariffa di fornitura  ai  clienti  del  mercato  vincolato,  di  cui all'art. 9, comma 9.3,  della  deliberazione  n.  237/00,  e  dei  meccanismi  di aggiornamento  di  tale  componente,  previsti dalle deliberazioni n. 248/04   e   n.   134/06,   come   parametri   per  la  ridefinizione dell'aggiornamento della componente CEC;
 b) altri soggetti hanno evidenziato che:
 i)  i criteri alla base della determinazione della componente CEC  andrebbero rivisti alla luce del fatto che i medesimi sono stati determinati in un contesto monopolistico diverso da quello attuale;
 ii)  in alternativa agli orientamenti indicati dall'Autorita' nel  documento  per  la  consultazione,  potrebbe  essere adottato un meccanismo    di    aggiornamento   della   componente   CEC   basato sull'andamento  dei prezzi di fornitura del gas naturale pattuiti dai produttori di energia elettrica;
 per  quanto  attiene  alle  osservazioni  di  cui alla precedente lettera a),  e'  da  rilevare che i meccanismi di aggiornamento della componente  QE  prescindono  dal  tipo  di  utilizzo  finale  del gas naturale  e  comunque  sono da ritenersi espressivi dell'andamento, a livello internazionale, dei prezzi della materia prima;
 per  quanto  attiene  alle  osservazioni  di  cui alla precedente lettera b),  e'  da  rilevare  che,  stante la predetta situazione di elevata  concentrazione  del  mercato  del  gas  naturale e di ancora ridotta  apertura  concorrenziale  sul  lato  dell'offerta,  ai  fini dell'adozione  di un meccanismo di aggiornamento della componente CEC basato  sull'andamento  dei  prezzi  di fornitura del gas naturale ai produttori  di  energia elettrica, non si dispone ancora di un valido riferimento  di  mercato  e che tale modalita' potra' essere adottata solo  qualora  i  prezzi  rilevati nel settore del gas naturale siano divenuti rappresentativi di effettive condizioni di mercato;
 Ritenuto  necessario,  per  le  ragioni  sopra  indicate, procedere all'aggiornamento  della  componente  CEC quanto al valore di acconto per l'anno 2007;
 Ritenuto opportuno:
 aggiornare la componente CEC:
 a) utilizzando  il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso  in  cEuro/mc,  che risulti coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale;
 b) mantenendo   inalterati   i  valori  del  consumo  specifico (espresso  in  mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99;
 ai  fini  della definizione del valore di acconto per l'anno 2007 della  componente  CEC, aggiornare all'anno 2006 il valore originario del  prezzo medio del combustibile convenzionale, tenendo conto delle riforme  dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorita';
 aggiornare all'anno 2006, ai fini di cui al precedente alinea, il valore  del  prezzo  medio  del combustibile convenzionale secondo le seguenti modalita':
 a) applicando  al  valore  del  prezzo  medio  del combustibile convenzionale  in  acconto  per  l'anno 1992, pari a 163 lire/mc, gli stessi  aggiornamenti intervenuti per effetto del titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip n. 6/92 dal 1992 fino al 2004;
 b) applicando,   oltre   a   quanto  indicato  alla  precedente lettera a),  per  ogni  anno  a  partire  dal  2000 e fmo al 2004, le riduzioni  operate,  a  seguito  dell'intervento  dell'Autorita'  con deliberazione  n.  193/99, sul prezzo all'ingrosso sia per il settore civile   che  per  il  settore  industriale,  ed  adottando,  in  via prudenziale,  la riduzione minima (15 lire/mc) registrata nel settore industriale;
 c) applicando nel 2004, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), le riduzioni, complessivamente pari a 0,45 cEuro/mc, operate  tra  il  2001  e il 2004, per effetto della deliberazione n. 120/01,  sul  costo  di  trasporto  del  gas  naturale  calcolato con riferimento  all'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di  riferimento  dal  provvedimento  Cip  n.  6/92  e  assumendo  per convenzione  il  fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
 d) scomponendo  il  prezzo medio del combustibile convenzionale dell'anno  2004,  in  seguito  alle  riduzioni di cui alle precedenti lettere b) e c):
 i)  nella  componente relativa al trasporto, pari, per l'anno 2004,  a 1,78 cEuro/mc, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo  per  convenzione  il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato    nella    relazione   di   accompagnamento   al   medesimo provvedimento;
 ii) nella     componente     relativa     al    margine    di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori  di  cui  all'art.  7  della deliberazione n 138/03, pari, per l'anno 2004, a 3,84 cEuro/mc;
 iii) a valor residuo, nella componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale, pari a 12,76 cEuro/mc;
 e) aggiornando, a partire dall'anno 2005 e fino all'anno 2006:
 i)  la  componente  di cui alla precedente lettera d), punto i),  ricavata,  per  ogni  anno  --  sulla  base delle determinazioni dell'Autorita'  in  materia  di  trasporto  del  gas  naturale -- per l'impianto di Trino Vercellese nell'ipotesi di un fattore di utilizzo pari  a  6.000  ore/anno,  ottenendo  quindi  un  valore  pari a 1,77 cEuro/mc per l'anno 2005 e 1,77 cEuro/mc per l'anno 2006;
 ii)  la  componente  di cui alla precedente lettera d), punto ii), mantenendola costante e pari a 3,84 cEuro/mc per gli anni 2005 e 2006;
 iii)  la  componente di cui alla precedente lettera d), punto iii),  ricavata,  per  ogni  anno,  come  media aritmetica dei valori derivanti  dall'aggiornamento  trimestrale  del  termine inizialmente pari a 12,76 cEuro/mc, secondo i criteri previsti dalla deliberazione n.  52/99,  effettuando  il  ribasamento  dell'indice  It e ponendolo uguale  a  1  al  1° ottobre  2004, ottenendo quindi un valore pari a 14,90 cEuro/mc per l'anno 2005 e 21,05 cEuro/mc per l'anno 2006;
 prevedere  che  il  valore  del  prezzo  medio  del  combustibile convenzionale nella componente CEC, ai fini del conguaglio per l'anno 2007,  sia  aggiornato secondo quanto indicato nei precedenti alinea, fermi  restando  i  termini  temporali  di aggiornamento previsti dal provvedimento Cip n. 6/92;
 prevedere  di aggiornare, con successivi provvedimenti, il valore della  componente  CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto  del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;
 Delibera:
 1.  di  aggiornare  il  valore  della componente CEC in acconto per l'anno   2007   nei   termini   sopra   indicati  e,  con  successivo provvedimento, il valore della componente CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalita';
 2. di  quantificare  il prezzo medio del combustibile convenzionale nella  componente CEC in acconto per l'anno 2007, sulla base dei dati relativi   all'anno   2006,  in  misura  pari  a  26,66  cEuro/mc  e, conseguentemente,   il  valore  della  componente  CEC,  espresso  in cEuro/kWh, pari a:
 6,05  per  le  iniziative  prescelte  di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;
 5,73  per  gli  impianti  di  cui  all'art.  1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
 5,52  per  gli  impianti  di  cui  all'art.  1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
 5,31  per  gli  impianti  di  cui  all'art.  1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel bienmo 2001-2002;
 3.  di dare mandato al direttore della direzione gas dell'Autorita' di monitorare il grado di concentrazione del mercato del gas naturale ed il livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;
 4. di  aggiornare,  con  successivi  provvedimenti, il valore della componente  CEC  per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del  grado  di  concentrazione  del  mercato  del  gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;
 5. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministro dello sviluppo  economico,  al gestore dei servizi elettrici S.p.a. ed alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
 6. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore alla data della sua prima pubblicazione.
 
 Milano, 15 novembre 2006
 
 Il presidente: Ortis
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