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| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 20 novembre 2006 |  | Autorizzazione,  all'organismo  denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione «Asparago Bianco di Bassano»,  protetta  transitoriamente a livello nazionale con decreto 8 marzo 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto il decreto 8 marzo 2004, relativo alla protezione transitoria accordata  a livello nazionale alla denominazione «Asparago Bianco di Bassano»,  trasmessa  alla  Commissione  europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali    l'autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione  dell'Associazione  per  la  tutela  e  la valorizzazione  dell'Asparago  Bianco di Bassano, con sede in Bassano del  Grappa  (Vicenza),  via  Matteotti  n.  39 con la quale e' stato indicato  per  il  controllo  sulla  denominazione Asparago Bianco di Bassano  l'organismo  denominato  CSQA Certficazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato  che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il  piano  di  controllo  per  la  denominazione  «Asparago Bianco di Bassano» conformemente allo schema tipo di controllo;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1  del  citato  art. 14 della legge 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore; il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e' stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Visti la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione   ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14  della  legge 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74  e'  autorizzato ad espletare le funzioni   di   controllo,   previste  dagli  articoli 10  e  11  del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Asparago Bianco di Bassano»,  protetta  transitoriamente a livello nazionale con decreto 8 marzo 2004.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per l'organismo  CSQA  Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai sensi  del  comma 4  dell'art.  14  della  legge  n. 526/1999 qualora l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua  nel  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. ξL'organismo  CSQA  Certificazioni  Srl  non  puo' modificare le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  denominazione «Asparago Bianco  di  Bassano», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  senza  il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo   CSQA   Certficazioni   Srl   comunica   e   sottopone all'approvazione   ministeriale   ogni   variazione   concernente  il personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'organismo CSQA Certficazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente con   gli   obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di   produzione   e   che   sulle   confezioni  con  le  quali  viene commercializzata la denominazione «Asparago Bianco di Bassano», venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole,   alimentari   e   forestali  ai  sensi  dell'art.  10  del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo    CSQA    Certificazioni    Srl   dovra'   assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 8 marzo 2004;
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione  «Asparago Bianco di Bassano» da parte   dell'organismo   comunitario.   Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove  lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  CSQA  Certificazioni  Srl comunica con immediatezza, e comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni   di   conformita'   all'utilizzo   della  denominazione «Asparago  Bianco  di  Bassano» anche mediante immissione nel sistema informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  denominazione  «Asparago  Bianco  di  Bassano» rilasciate agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate   dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma del  presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  CSQA  Certificazioni  Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari e forestali  e  dalla  regione  Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei  controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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