Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2006 |
Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006. |
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IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448; Vista la deliberazione n. 22 del 6 dicembre 2006, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006; Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.
Roma, 6 dicembre 2006
Il Presidente: Marini
Il Segretario generale: Malaschini |
| Allegato
XV LEGISLATURA
Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 22/2006 Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006. Seduta del 6 dicembre 2006. IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni; Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica»; Visto l'art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006; Richiamato l'art. 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448; Viste le richieste di rimborso presentate dai movimenti o partiti politici al Presidente del Senato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della menzionata legge n. 157 del 1999, tra le quali anche quelle delle formazioni politiche che hanno concorso alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della Costituzione; Vista la propria deliberazione n. 10 del 27 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006; Considerato che con l'introduzione delle disposizioni di cui al citato art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vengono meno le esigenze che avevano condotto alla previsione di un provvisorio accantonamento di fondi in sede di approvazione del piano di ripartizione, avvenuta con la richiamata deliberazione n. 10 del 27 luglio 2006; Vista l'istanza di modifica-correzione del piano di ripartizione, inviata - ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994 - alla Presidenza del Senato in data 29 agosto 2006; Visto, in proposito, il parere reso dall'Ufficio legale del Senato con nota in data 5 ottobre 2006, prot. n. 2219-06; Ritenuta l'opportunita', sulla base delle considerazioni prospettate dai Senatori Questori e delle argomentazioni formali avanzate con la citata istanza, di apportare una correzione al piano provvisorio adottato con la citata deliberazione n. 10 del 27 luglio 2006, al fine di dare la piu' compiuta salvaguardia al diritto di elettorato passivo e di accesso agli uffici pubblici elettivi (art. 51 della Costituzione), cui e' preordinata la contribuzione per le spese elettorali; Considerato che, per quanto sopra richiamato, occorre procedere alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006; Tenuto conto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti; Delibera: Art. 1. 1. E' approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. 2. Il nuovo piano di ripartizione sostituisce quello adottato, con deliberazione n. 10, nella riunione del 27 luglio 2006. Art. 2. 1. I soggetti che, sulla base del prospetto di cui all'art. 1, risultino avere titolo a importi inferiori a quelli erogati in forza della citata deliberazione n. 10 del 2006, sono tenuti, entro il termine di trenta giorni dalla presente deliberazione, alla restituzione delle somme percepite in eccesso. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza l'avvenuta restituzione, le somme erogate in eccesso, insieme agli interessi legali maturati dal giorno del pagamento, saranno computati in diminuzione a valere sulla prima erogazione annuale successiva. 3. Sulle quote di rimborso derivanti, a titolo di prima rata annuale, dalla ripartizione dell'accantonamento provvisorio di fondi previsto dalla richiamata deliberazione n. 10 del 2006, e sulla prima rata di rimborso attribuita a seguito dell'istanza di modifica-correzione del piano di ripartizione approvato con la medesima deliberazione, sono riconosciuti gli interessi legali a decorrere dal 1° agosto 2006 e fino alla data di pagamento. Art. 3. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.
----> Vedere da pag. 5 a pag. 13 della G.U. <---- |
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