| 
| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006 |  | Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di  registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
 e
 IL DIRETTORE
 dell'Agenzia del territorio
 di concerto con
 IL CAPO
 del Dipartimento per gli affari di giustizia
 del Ministero della giustizia
 
 Visto  il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  650,  concernente  il  perfezionamento e la revisione del sistema catastale;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
 Vista  la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto   del   codice  civile  e  norme  di  servizio  ipotecario,  in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e  successive  modificazioni,  che  ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 ottobre  1990,  n.  347, che ha approvato  il  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
 Visto  l'art.  15,  comma 2,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale  prevede,  tra  l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla   pubblica   amministrazione   e   dai  privati  con  strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
 Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha  aggiunto,  tra  l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto   legislativo   18 dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti l'utilizzazione  di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti in materia   di   registrazione,  di  trascrizione,  di  iscrizione,  di annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli immobili;
 Vista  la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  18 agosto  2000,  n.  308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato  le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche,  alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
 Visto  il  decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del   Dipartimento   delle  entrate  e  dal  Direttore  generale  del Dipartimento  del  territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000,  n.  302,  concernente l'utilizzazione  delle  procedure  telematiche per gli adempimenti in materia  di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
 Visto  il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e successive modificazioni,  concernente  le  norme  di  attuazione  dello statuto speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di catasto terreni ed urbano;
 Visto   il   decreto   12 dicembre   2001,  emanato  dal  Direttore dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297,  concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del  modello  unico  informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
 Visto il decreto 1° agosto 2002, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale   9 agosto  2002,  n.  186,  concernente l'estensione,  in  regime  di  obbligatorieta',  ad  altri  distretti notarili  del  modello  unico informatico, relativamente agli atti di compravendita  di immobili, e, in regime di facoltativita', a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti;
 Visto il decreto 18 aprile 2003, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale   23 aprile  2003,  n.  94,  riguardante l'estensione,   in  regime  di  obbligatorieta',  del  modello  unico informatico  a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto  il decreto 9 giugno 2004, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  11 giugno  2004,  n.  135,  riguardante l'estensione   del   regime   di  obbligatorieta'  e  del  regime  di facoltativita'  del  modello unico informatico ad ulteriori tipologie di  atti  nonche'  l'attivazione,  in  regime  di facoltativita', del modello  unico  informatico per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia;
 Visto  l'art.  1, commi 496 e 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  concernente  le  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
 Visto  l'art.  1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale  prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle  Agenzie  delle  entrate  e  del territorio, di concerto con il Ministero  della  giustizia,  sono stabiliti i termini e le modalita' della  progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di cui all'art.  3-bis  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti  i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di  atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le  trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle  volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita'  tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative  sia  alla  prima  fase  di sperimentazione, che a quella di regime;
 Considerata  la  necessita'  di  adottare  il  provvedimento di cui all'art.  1,  comma 3,  del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in ordine  alle  modalita' e ai termini della progressiva estensione del servizio telematico;
 Ritenuto  opportuno  rendere  obbligatorio  per i notai l'uso delle procedure  telematiche  di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  463, per le tipologie negoziali gia' inserite nel  pregresso  regime  di  facoltativita'  di  cui  agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del decreto direttoriale 9 giugno 2004;
 Ritenuto  opportuno  estendere,  per i notai, le medesime procedure telematiche  agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili;
 Ritenuto  opportuno  estendere  le  procedure  telematiche  di  cui all'art.  3-bis  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 463, anche  agli altri soggetti, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 Ravvisata   la  necessita'  di  approvare  le  specifiche  tecniche relative  all'estensione  del  servizio  telematico  disciplinata dal presente provvedimento;
 Sentite le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 Dispongono:
 Art. 1.
 Disposizioni generali
 1. Le  procedure  telematiche  di  cui  all'art.  3-bis del decreto legislativo  18 dicembre 1997, n. 463, sono estese a tutti i soggetti di   cui   alla   lettera b)  dell'art.  10  del  testo  unico  delle disposizioni  concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, nonche' a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n. 302, in quanto  compatibili,  nonche'  secondo  le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
 2.  Le  procedure  telematiche  di  cui  al  comma precedente  sono utilizzate  anche  per  gli atti in relazione ai quali e' previsto il solo adempimento della registrazione.
 3. Ove  vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo  1929,  n.  499,  le procedure telematiche di cui al comma 1 rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.
 4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le funzioni  amministrative  statali in materia di catasto sono delegate alle   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le  procedure telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento della  registrazione.  L'estensione  delle procedure telematiche alla voltura  catastale  e'  attuata  con  uno  o  piu'  provvedimenti del Direttore  dell'Agenzia  del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.
 5. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le   modalita'   telematiche   di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto legislativo  18 dicembre  1997,  n. 463, sono soggetti all'imposta di bollo  nella  misura fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle   finanze   di  cui  all'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2.
 |  |  |  | Art. 2. Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche
 1. Dal  1° gennaio 2007, fermo restando il regime obbligatorio gia' previsto  per  gli  atti  di compravendita di immobili e per le altre tipologie  negoziali  di  cui  al decreto direttoriale 9 giugno 2004, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, i notai possono  eseguire  con le modalita' telematiche di cui all'art. 1 gli adempimenti  relativi  a  tutti  gli atti formati o autenticati dalla medesima data.
 2.  Dal  1° gennaio  2008,  gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati   della   pubblica  amministrazione  e  gli  altri  pubblici ufficiali,  di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, possono utilizzare le procedure  telematiche  di cui all'art. 1 per gli adempimenti di loro competenza   relativi   agli   atti   da  essi  redatti,  ricevuti  o autenticati.
 |  |  |  | Art. 3. Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche
 1. Dal  1° aprile 2007, i notai utilizzano le procedure telematiche di  cui  all'art.  1  per  gli  adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.
 |  |  |  | Art. 4. Procedure e termini
 1. Agli  atti  in  relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con  le  modalita'  telematiche  di  cui  all'art.  3-bis del decreto legislativo  18 dicembre  1997,  n.  463,  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  3-ter dello stesso decreto  e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.
 |  |  |  | Art. 5. Atti  comportanti  iscrizione  o  per  i  quali  non vi e' obbligo di trascrizione
 1. Per  gli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari e  per  gli  atti  in  relazione  ai  quali  non  vi  e' l'obbligo di richiedere  la trascrizione, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto:
 a) la  richiesta  di  registrazione  e  di  iscrizione  ovvero di trascrizione,  oltre  all'eventuale  voltura catastale collegata alla trascrizione;
 b) la richiesta di registrazione;
 c) la  richiesta  di  iscrizione  ovvero  di  trascrizione, oltre all'eventuale  voltura catastale collegata alla trascrizione, qualora la  registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione.
 |  |  |  | Art. 6. Atti comportanti annotazione nei registri immobiliari
 1. Per   gli   atti   che   comportano   annotazione  nei  registri immobiliari, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto:
 a) la  richiesta  di  registrazione  e la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione;
 b) la richiesta di registrazione;
 c) la   domanda   di  annotazione,  oltre  all'eventuale  voltura catastale  collegata  all'annotazione,  qualora  la registrazione sia stata  eseguita  con  procedura  telematica,  ovvero  l'atto  non sia soggetto a registrazione.
 2.   Per  gli  atti  di  cui  al  comma 1,  i  tributi  dovuti  per l'esecuzione  delle  formalita'  di annotazione vengono liquidati dal competente  ufficio  che  comunica  il  relativo  importo all'utente. L'annotazione e' eseguita previo pagamento, anche per via telematica, dei tributi liquidati.
 |  |  |  | Art. 7. Trasmissione del titolo per via telematica
 1. Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto  con il Ministero della giustizia, e' stabilita, per singoli ambiti  territoriali, la data dalla quale il titolo e' presentato per via telematica al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di  cui  all'art.  2678  del codice civile. A partire da tale data le formalita'  ipotecarie  si  intendono  presentate secondo l'ordine di ricezione  telematica,  con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento.
 2.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto  con  il  Ministero della giustizia, e' stabilita la data di attivazione,   a  titolo  sperimentale,  del  regime  transitorio  di facoltativita'  della trasmissione del titolo per via telematica. Con lo  stesso provvedimento sono approvate le modalita' di trasmissione, le  relative  procedure  e  specifiche  tecniche,  anche in ordine al rilascio  al  richiedente,  per  via  telematica,  del certificato di eseguita formalita'.
 3.  Durante  il regime transitorio di cui al comma precedente, agli effetti  di  quanto  previsto  dall'art.  2678  del codice civile, le formalita'  integralmente  trasmesse  per  via  telematica,  nel loro ordine di ricezione telematica, si intendono presentate:
 a) nello  stesso  giorno  di  trasmissione, di seguito a tutte le formalita'  fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la  trasmissione  e'  stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
 b) nel  giorno  successivo,  di  seguito  a  tutte  le formalita' fisicamente   presentate   allo  sportello  di  accettazione,  se  la trasmissione  e'  stata  effettuata  dopo  il  termine dell'orario di apertura al pubblico.
 |  |  |  | Art. 8. Specifiche tecniche
 1. Dal  1° gennaio  2007, per la trasmissione telematica degli atti di  cui  al  presente  provvedimento  possono  essere  utilizzate  le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1.
 2.  Dal  1° aprile  2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 9. Progressiva estensione delle procedure telematiche
 1. L'ulteriore   estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui all'art.  3-bis  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' attuata  con  successivi  provvedimenti  dei  Direttori delle Agenzie delle  entrate  e  del  territorio,  di  concerto  tra  loro e con il Ministero della giustizia.
 |  |  |  | Art. 10. Pubblicazione
 1. Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 dicembre 2006
 
 Il Direttore
 dell'Agenzia delle entrate
 Romano
 
 Il Direttore
 dell'Agenzia del territorio
 Picardi
 
 Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 del Ministero della giustizia
 Iannini
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 60 del S.O. <----
 |  |  |  |  |