Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006 |
Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate e IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio di concerto con IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di catasto terreni ed urbano; Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto 1° agosto 2002, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002, n. 186, concernente l'estensione, in regime di obbligatorieta', ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltativita', a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti; Visto il decreto 18 aprile 2003, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, riguardante l'estensione, in regime di obbligatorieta', del modello unico informatico a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto 9 giugno 2004, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, riguardante l'estensione del regime di obbligatorieta' e del regime di facoltativita' del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti nonche' l'attivazione, in regime di facoltativita', del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia; Visto l'art. 1, commi 496 e 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Considerata la necessita' di adottare il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in ordine alle modalita' e ai termini della progressiva estensione del servizio telematico; Ritenuto opportuno rendere obbligatorio per i notai l'uso delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per le tipologie negoziali gia' inserite nel pregresso regime di facoltativita' di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del decreto direttoriale 9 giugno 2004; Ritenuto opportuno estendere, per i notai, le medesime procedure telematiche agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili; Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche agli altri soggetti, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Ravvisata la necessita' di approvare le specifiche tecniche relative all'estensione del servizio telematico disciplinata dal presente provvedimento; Sentite le Province autonome di Trento e di Bolzano; Dispongono: Art. 1. Disposizioni generali 1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese a tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, in quanto compatibili, nonche' secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento. 2. Le procedure telematiche di cui al comma precedente sono utilizzate anche per gli atti in relazione ai quali e' previsto il solo adempimento della registrazione. 3. Ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le procedure telematiche di cui al comma 1 rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale. 4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, le procedure telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento della registrazione. L'estensione delle procedure telematiche alla voltura catastale e' attuata con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280. 5. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2. |
| Art. 2. Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche 1. Dal 1° gennaio 2007, fermo restando il regime obbligatorio gia' previsto per gli atti di compravendita di immobili e per le altre tipologie negoziali di cui al decreto direttoriale 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, i notai possono eseguire con le modalita' telematiche di cui all'art. 1 gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data. 2. Dal 1° gennaio 2008, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti di loro competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. |
| Art. 3. Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche 1. Dal 1° aprile 2007, i notai utilizzano le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data. |
| Art. 4. Procedure e termini 1. Agli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-ter dello stesso decreto e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308. |
| Art. 5. Atti comportanti iscrizione o per i quali non vi e' obbligo di trascrizione 1. Per gli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari e per gli atti in relazione ai quali non vi e' l'obbligo di richiedere la trascrizione, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione; b) la richiesta di registrazione; c) la richiesta di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione. |
| Art. 6. Atti comportanti annotazione nei registri immobiliari 1. Per gli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione; b) la richiesta di registrazione; c) la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione. 2. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' di annotazione vengono liquidati dal competente ufficio che comunica il relativo importo all'utente. L'annotazione e' eseguita previo pagamento, anche per via telematica, dei tributi liquidati. |
| Art. 7. Trasmissione del titolo per via telematica 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita, per singoli ambiti territoriali, la data dalla quale il titolo e' presentato per via telematica al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all'art. 2678 del codice civile. A partire da tale data le formalita' ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento. 2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita la data di attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione del titolo per via telematica. Con lo stesso provvedimento sono approvate le modalita' di trasmissione, le relative procedure e specifiche tecniche, anche in ordine al rilascio al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalita'. 3. Durante il regime transitorio di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2678 del codice civile, le formalita' integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, si intendono presentate: a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico; b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico. |
| Art. 8. Specifiche tecniche 1. Dal 1° gennaio 2007, per la trasmissione telematica degli atti di cui al presente provvedimento possono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1. 2. Dal 1° aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui al comma 1. |
| Art. 9. Progressiva estensione delle procedure telematiche 1. L'ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' attuata con successivi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto tra loro e con il Ministero della giustizia. |
| Art. 10. Pubblicazione 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2006
Il Direttore dell'Agenzia delle entrate Romano
Il Direttore dell'Agenzia del territorio Picardi
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Iannini |
| Allegato 1
----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 60 del S.O. <---- |
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