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| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 6 dicembre 2006 |  | Determinazione  delle  procedure  attuative,  delle  tipologie  e dei termini  per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di  variazione  e  di  nuova  costruzione  e  relative  modalita'  di interscambio,  applicabili  fino  all'attivazione  del  modello unico digitale  per  l'edilizia,  ai  sensi  dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge  10 gennaio  2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e,  in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
 Visto   lo  statuto  dell'Agenzia  del  territorio  deliberato  dal Comitato  direttivo  del  13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;
 Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal  Ministro  delle  finanze,  con  cui sono state rese esecutive, a decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  Agenzie fiscali previste dagli articoli 62,  63,  64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente  il  «Regolamento  recante  norme per l'automazione delle procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle conservatorie dei registri immobiliari»;
 Visto   il   decreto   direttoriale  7 novembre  2001,  concernente «Presentazione  delle  planimetrie  degli  immobili  urbani  e  degli elaborati  grafici,  nonche'  dei  relativi dati metrici, su supporto informatico  unitamente  alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione   di   unita'   immobiliari   da  presentare  agli  uffici dell'Agenzia del territorio»;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006, n. 80, ed in particolare l'art.  34-quinquies  recante  «Disposizioni  di  semplificazione  in materia edilizia»;
 Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 30 novembre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 F i n a l i t a'
 
 1.  L'Agenzia  del territorio, fino a quando non sara' operativo il modello  unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o  su  supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006.
 2.  Le  incoerenze  riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso, sono  segnalate  dal  responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del  territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.
 3.  Il  comune  si  impegna  ad  utilizzare  i  dati  ricevuti ed i documenti  planimetrici,  ai  soli  fini  istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' e termini per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni pervenute
 1.  Gli  uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  a  trasmettere  ai  comuni, su supporto informatico, i file relativi  alle  dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria  competenza,  presentate dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, con le modalita' specificate nell'allegato tecnico.
 2.  I  file  relativi  alle  dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione,  presentate  a  decorrere  dal  1° ottobre  2006  e fino all'introduzione  del  modello  unico  digitale  per l'edilizia, sono trasmessi  ai  comuni,  per via telematica o su supporto informatico, con periodicita' e modalita' specificate nell'allegato tecnico.
 3. Sono garantiti, comunque, l'adeguamento alle regole tecniche per la  realizzazione delle basi di dati territoriali, la documentazione, la  fruibilita'  e  lo  scambio  dei  dati  stessi  tra  le pubbliche amministrazioni  centrali  e locali previste dall'art. 59 del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82 e la coerenza con le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' e termini per la segnalazione di eventuali incoerenze
 1.  I  comuni, entro novanta giorni dalla ricezione dei file di cui all'art.  2,  verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle  unita'  immobiliari  rispetto  alle  informazioni disponibili, sulla  base  degli  atti  in loro possesso, e comunicano le eventuali incoerenze  riscontrate  agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del territorio, con le modalita' di cui all'allegato tecnico.
 |  |  |  | Art. 4. Gestione delle incoerenze
 1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono ad effettuare  gli  adempimenti  di competenza in materia di validazione delle   rendite   catastali,  anche  sulla  base  delle  segnalazioni pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i presupposti.
 2.  Qualora  le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla  variazione  del  classamento,  ne viene data comunque motivata comunicazione al comune.
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 6 dicembre 2006
 
 Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 |  |  |  | Allegato Tecnico 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 43 a pag. 59 della G.U.  <----
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