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| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2006 |  | Ulteriori   disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  dirette  a fronteggiare  la  situazione  di  pericolo determinata dalla frana di Spriana. (Ordinanza n. 3553). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3474 del  18 novembre  2005,  recante  «Disposizioni urgenti di protezione civile  per  fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del  13 aprile  2006,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione civile»;
 Considerato  che  in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dall'art. 5 della citata legge n. 225/1992  per  la  concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 31 luglio 2006;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
 Vista  a  nota  del  13 settembre 2006, con la quale il prefetto di Sondrio  - commissario delegato per la realizzazione degli interventi finalizzati  al  superamento della situazione di pericolo determinato dalla  frana  di  Spriana, nel prendere atto dell'avvenuta cessazione dello  stato  di emergenza, ha, peraltro, rappresentato la necessita' che  vengano  disciplinate  le  iniziative  finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma 3,  della  legge n. 225 del 1992, con cui consentire   al  commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo completamento   degli   interventi  finalizzati  al  superamento  del contesto critico in rassegna;
 Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il prefetto di Sondrio - commissario delegato ai sensi dell'art. 1,   comma 1,   dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3474  del 18 novembre   2005,  provvede  in  regime  ordinario  ed  in  termini d'urgenza  all'attuazione  ed  al completamento, entro e non oltre il 30 settembre  2007,  di  tutte  le iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.
 2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il commissario  delegato si avvale della collaborazione del Dipartimento della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli uffici tecnici e delle altre strutture della regione Lombardia, della provincia di Sondrio e del comune di Sondrio.
 3.  Per  il  compimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il commissario  delegato  si avvale dell'opera del soggetto attuatore di cui  all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza di protezione civile n.  3474/2005,  nonche',  ove ricorrano le condizioni di necessita' e sulla  base delle vigenti disposizioni in materia, della struttura di cui all'art. 2, comma 1 della medesima ordinanza.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 2.  Il  soggetto attuatore delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, della citata ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il commissario delegato, all'esito delle iniziative da porre in essere  ai  sensi  della presente ordinanza trasmette al Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 novembre 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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