Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2006
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana. (Ordinanza n. 3553).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3474 del 18 novembre 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 13 aprile 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dall'art. 5 della citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 31 luglio 2006;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Vista a nota del 13 settembre 2006, con la quale il prefetto di Sondrio - commissario delegato per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione di pericolo determinato dalla frana di Spriana, nel prendere atto dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza, ha, peraltro, rappresentato la necessita' che vengano disciplinate le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Sondrio - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 18 novembre 2005, provvede in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di tutte le iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli uffici tecnici e delle altre strutture della regione Lombardia, della provincia di Sondrio e del comune di Sondrio.
3. Per il compimento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dell'opera del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza di protezione civile n. 3474/2005, nonche', ove ricorrano le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, della struttura di cui all'art. 2, comma 1 della medesima ordinanza.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
2. Il soggetto attuatore delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, all'esito delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il Presidente: Prodi
 
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