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| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006 |  | Disposizioni  urgenti  di protezione civile per fronteggiare la grave situazione  di  emergenza,  determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  in  data 8 luglio 2002 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Cogoleto - Stoppani;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 novembre  2006  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione determinatasi nello stabilimento  Stoppani  sito  nel  comune di Cogoleto in provincia di Genova;
 Considerata   la   grave   situazione   di   emergenza   ambientale determinatasi  in  conseguenza  della  presenza  di  cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento;
 Ravvisata  la  necessita'  ed  urgenza di porre in essere tutti gli interventi  di  carattere straordinario per la messa in sicurezza dei rifiuti  industriali  pericolosi  ubicati nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
 Acquisita  l'intesa  della regione Liguria con nota 164647/1651 del 30 novembre 2006;
 D'intesa   con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  e  di  cui alla nota GAB/2006/11345/B09 del 30 novembre 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  L'avvocato  Giancarlo  Viglione  -  Vice  Capo di Gabinetto del Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e' nominato  Commissario  delegato  per  il  superamento  dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il Commissario delegato provvede:
 al  controllo  dell'esecuzione  del piano di caratterizzazione ad opera  dei  privati  nella  parte  dell'area  perimetrata  ancora non sottoposta a campionamento;
 alla  progettazione  degli  interventi  di  messa  in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera che  interessano  le  aree  pubbliche  o comunque di competenza della pubblica   amministrazione   e  verifica  della  progettazione  degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici  e  dell'area  marino-costiera  qualora  predisposti  da altri soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;
 all'esecuzione  degli interventi di messa in sicurezza e bonifica che  interessano  le  aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;
 alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione degli  ulteriori  interventi  di  messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprieta' privata dell'area perimetrata;
 al   controllo  sull'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in sicurezza  e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area perimetrata;
 all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili    per    lo    svolgimento    degli    interventi    di caratterizzazione,  messa  in sicurezza e bonifica di loro competenza ed  all'eventuale  esercizio  del  potere  sostitutivo,  in  caso  di inadempienza  e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;
 al  monitoraggio  dei  singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica  che  interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della  pubblica  amministrazione  ed  alla verifica dell'attivita' di monitoraggio  dei singoli interventi e della situazione ambientale da effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente;
 all'esercizio   delle  azioni  tecniche  e  amministrative  e  di rappresentanza  in  sede  giudiziaria  per  il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 all'espletamento   di   tutte  le  altre  attivita'  strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.
 3.  I  progetti  di  bonifica  sono  predisposti nel rispetto delle disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono  approvati  dal  Commissario  delegato  d'intesa  con la regione Liguria.
 4.  Il  Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza  si  avvale  della  collaborazione  degli Uffici regionali, degli  Enti  pubblici  anche  locali,  dei Dipartimenti universitari, delle   Societa'  con  capitale  interamente  detenuto  dallo  Stato, dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi   tecnici,   dell'Istituto   per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica applicata al mare.
 5.  Il  Commissario  delegato  e' altresi' autorizzato ad avvalersi della  collaborazione  del  personale  attualmente  dipendente  dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A. e alla realizzazione delle attivita' di formazione  e  di  specializzazione  dello  stesso nelle attivita' di bonifica di propria competenza, mediante apposita convenzione.
 6. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario   delegato  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle  misure giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto, nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza, esperendo,  nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti  concessionari inadempienti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente ordinanza,  che  sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita',   il   Commissario   delegato,   ove   non   sia  possibile l'utilizzazione   delle   strutture   pubbliche,   puo'  affidare  la progettazione  a  liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.
 2.  Il  Commissario  delegato puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze  dei  servizi,  entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante  di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato  di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata   a  deliberare.  Il  dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza  di  servizi  deve  essere  motivato  e  recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine   dell'assenso.   In  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta   regionale,  secondo  che  il  dissenso  sia  stato  espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di  servizi  di  cui  al  comma  precedente,  in  deroga all'art. 17, comma 24,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, devono essere resi dalle  amministrazioni  competenti entro sette giorni dalla richiesta e,   qualora   entro  tale  termine  non  siano  resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 4.  Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di  cui  alla  presente  ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale  d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 5.  Per  gli  interventi  e  per  le opere da realizzarsi in ambiti territoriali  in  cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere  connessi,  o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla  presente  ordinanza,  il  Commissario  delegato  puo' procedere all'unificazione  complessiva  delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 |  |  |  | Art. 3. 1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle  iniziative  da  porre  in  essere  ai  sensi dell'ordinanza al Commissario  delegato  e'  corrisposto un compenso da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dalla presente ordinanza,  il  Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino ad  un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente alle amministrazioni   pubbliche.   Tale   personale   e'  autorizzato  ad effettuare   lavoro  straordinario  nel  limite  di  70  ore  mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
 3.  Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono   essere   eseguite  per  il  superamento  dell'emergenza,  il Commissario  delegato  puo'  avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie   tecniche,   giuridiche   ed  amministrative,  ai  quali  e' corrisposta  un  indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
 4.   Gli   oneri   derivanti   dall'applicazione   dei   precedenti commi gravano  sulle  risorse  finanziarie  assegnate  al Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed   alla   quantificazione  del  danno  ambientale,  anche  mediante l'effettuazione  di  accertamenti  in  campo,  si  avvale, nei limiti temporali  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza, di una unita' di personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione, con contratto a tempo   determinato,   da   retribuire   nel   limite  massimo  della retribuzione  spettante  al  personale  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e di tre unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllati, cui e' autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, che sara' retribuito in base all'attivita' effettivamente resa ed alla qualifica di appartenenza.
 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti  a  carico  delle  risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste   dalla  presente  ordinanza  il  Commissario  delegato,  e' autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130,132,141 e 241;
 decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, articoli 100, 101, 103,  105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, Tabella 3 dell'Allegato 5  relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  16,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37, 42, 50, 51 e articoli 191,  208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,  249,  250,  251,  252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;
 legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;
 legge  7  agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  e successive modificazioni  ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e 50;
 decreto   legislativo   22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
 decreto   legislativo   18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive modificazioni ed integrazioni, art. 42;
 legge  regionale  21 giugno 1999, n. 18, articoli 19, 23, 24, 25, 31,  33,  34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 e 102;
 legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
 legge  regionale  24 marzo 1999, n. 9, articoli 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 19;
 legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, articoli 2 e 4;
 legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
 legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Per    la    realizzazione   dei   primi   interventi   relativi all'attuazione  della  presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse:
 quanto  a  euro  5.073.867,57  pari alle risorse residue rispetto alla  somma  di euro 6.920.522,45 gia' assegnata alla regione Liguria con  il  Piano  nazionale  di bonifica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio 18 settembre 2001, n. 468;
 quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le eventuali   risorse   finanziarie   di  competenza  regionale,  fondi comunitari,  nazionali,  regionali  e  locali,  comunque  assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 3.  Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato all'uopo istituita  secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 4.  Il  Commissario  delegato  con propria relazione trimestrale ed ogni  volta  richiesto  o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  il  Commissario  delegato predispone entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento della  protezione  civile, un programma di attivita' sperimentali nel campo  delle  metodologie  di verifica e quantificazione dei danni da realizzare,   con   il   supporto  del  Consorzio  universitario  per l'ingegneria  nelle  assicurazioni,  attraverso  il  ricorso a periti assicurativi.
 3.  Per  la  valutazione  dei  progetti,  nonche'  per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per  il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di   un   Comitato   tecnico-scientifico,   nominato   con   apposito provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile, composto  da  tre  membri,  scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche  estranei  alla  pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della protezione  civile,  uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il presidente  del Comitato e' scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri   -  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  provvede altresi' a designare il segretario del Comitato.
 4.  Al  personale  di  cui  al presente articolo e' riconosciuto un compenso  da  stabilire  con  separato  provvedimento del Commissario delegato,  sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse  disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente.
 5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione  civile  resta  estranea  ad  ogni  rapporto  contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 5 dicembre 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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