| 
| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 27 luglio 2006 |  | Conferimento  dei  riconoscimenti  per  anzianita'  di servizio ed al merito  di  servizio,  da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche»;
 Visto   il  decreto  ministeriale  1° dicembre  1998  e  successive modificazioni  ed  integrazioni  recante  le nuove disposizioni sulle uniformi del Corpo forestale dello Stato;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello   Stato,   ed  in  particolare  gli  articoli 1,  5  e  6,  che stabiliscono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,   vanno   definite  le  caratteristiche  e  i  criteri  di attribuzione  dei  distintivi  d'onore  per  meriti  di servizio, per anzianita'  di  servizio  ed i distintivi di specialita' destinati al personale del Corpo forestale dello Stato;
 Ritenuto  opportuno  stabilire  nell'occasione anche le fogge delle suddette distinzioni sulle uniformi del personale del Corpo forestale dello Stato;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano nazionale del Corpo forestale dello Stato;
 Vista   la   legge  6 febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;
 Decreta:
 Art. 1.
 Generalita'
 Il  presente  decreto disciplina il conferimento dei riconoscimenti per  anzianita' di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 2. Riconoscimenti   per  la  lunga  carriera  forestale,  al  merito  di servizio,  per  l'anzianita'  di servizio, per la lunga navigazione e per la lunga navigazione aerea.
 1.  Sono  istituiti,  per  gli  appartenenti  al  Corpo, i seguenti riconoscimenti,  o  decorazioni,  per  anzianita'  di  servizio ed al merito di servizio:
 a) la medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale;
 b) la  medaglia  al  merito  di  servizio,  per  l'anzianita'  di direzione o di comando;
 c) la  croce  per  l'anzianita'  di  servizio,  per  il  lodevole servizio maturato nel Corpo;
 d) la  medaglia  di  lunga  navigazione, per il servizio maturato sulle unita' navali del Corpo;
 e) la  medaglia  di  lunga  navigazione  aerea,  per  il servizio maturato sui mezzi aerei del Corpo.
 |  |  |  | Art. 3. Criteri per il conferimento dei riconoscimenti
 1.  La  medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale,   conferita  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  e'  concessa  ai  dirigenti, ai funzionari,  agli  ispettori,  ai  periti,  ai  sovrintendenti  e  ai revisori del Corpo.
 2.  La medaglia al merito di servizio, la croce per l'anzianita' di servizio,  la  medaglia  di  lunga navigazione e la medaglia di lunga navigazione  aerea,  conferite  con  decreto del Capo del Corpo, sono destinate agli appartenenti al Corpo.
 3.  Il  procedimento  di concessione della medaglia gualbertiana e' avviato d'ufficio.
 4.  Il  procedimento  di  concessione  della  medaglia al merito di servizio,  della  croce per l'anzianita' di servizio e delle medaglie di  lunga  navigazione  e  di  lunga  navigazione aerea e' avviato da un'apposita  istanza  rivolta  all'Amministrazione dagli interessati. Eventuali  demeriti di servizio sono pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento.
 5.  Alla  valutazione  dei  requisiti  per  il  conferimento  della medaglia  gualbertiana,  nonche'  all'esame  delle  domande di cui al precedente  comma e'  preposta  un'apposita commissione, da nominarsi con  decreto  del Capo del Corpo entro sessanta giorni dalla data del presente    provvedimento.    Alla    predisposizione    degli   atti amministrativi necessari al conferimento dei predetti riconoscimenti, nonche'   alle   prescritte  annotazioni  matricolari  provvedono  le competenti unita' dirigenziali preposte all'ordinamento giuridico del personale del Corpo.
 |  |  |  | Art. 4. Medaglia gualbertiana
 1.  La  medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale  e'  concessa  al personale indicato al comma 1 dell'art. 3 che abbia compiuto cinquant'anni di lodevole servizio forestale.
 2.  Per  il  computo  dell'anzianita'  utile  alla  concessione, il periodo di servizio prestato nel Corpo e' integrato con:
 a) il  servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze  di  polizia,  Forze armate e Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero;
 b) il  servizio  prestato in qualita' di comandante di reparto, o incarichi   equivalenti,  calcolato  per  intero.  I  comandi  e  gli incarichi  validi ai fini del computo dell'anzianita' sono i medesimi previsti  per  la concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo art. 5;
 c) i  periodi  di  navigazione  aerea e di navigazione svolti nel Corpo, calcolati della meta';
 d) i  corsi  universitari,  per  gli  appartenenti  ai  ruoli dei dirigenti e dei funzionari, calcolati per intero.
 3.  Il  periodo  di  servizio  utile  ai  fini della concessione si ottiene  sommando  tutti  i  periodi di cui al precedente comma 2. La frazione  di  anno  eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
 4.  Tutte  le  maggiorazioni  di  cui  al precedente comma 2 devono essere   attestate  dall'Amministrazione  forestale  o  risultare  da appositi provvedimenti formali.
 5.  Le  caratteristiche  della medaglia gualbertiana sono riportate nell'allegato  1,  Tavola  A,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Medaglia al merito di servizio
 1.  La  medaglia  al  merito  di  servizio,  d'oro per la I classe, d'argento  per la II classe, di bronzo per la III classe, e' concessa ai   dirigenti,   ai   funzionari,  agli  ispettori,  ai  periti,  ai sovrintendenti  e  ai  revisori  del  Corpo  che  abbiano  raggiunto, complessivamente, anche in piu' riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto, o incarichi equivalenti:
 a) per la I classe, 20 anni;
 b) per la II classe, 15 anni;
 c) per la III classe, 10 anni.
 2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quelle  di  grado inferiore.
 3.  Gli  incarichi  utili  alla concessione del riconoscimento sono stabiliti  con  decreto del Capo del Corpo, sentita la commissione di cui  al  precedente  art.  3,  comma 5.  Sino alla emanazione di tale decreto,  gli  incarichi  utili  alla  concessione del riconoscimento saranno  stabiliti  e valutati dalla Commissione medesima, su istanza degli interessati.
 4.  Tutti  gli incarichi di cui al precedente comma 3 devono essere attestati  dall'Amministrazione o risultare da appositi provvedimenti formali.
 5.  Il  periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene  sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma 3, senza  limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal  suddetto  computo  se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
 6.  Le  caratteristiche  della  medaglia al merito di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Croce per l'anzianita' di servizio
 1.  La  croce per l'anzianita' di servizio, d'oro per la I classe e d'argento  per  la  II classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:
 a) per la I classe, 25 anni;
 b) per la II classe, 16 anni.
 2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quella  di  grado inferiore.
 3.  Il  nastro  della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.
 4.  Il  periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene  sommando  tutti  i  periodi di servizio espletati nel Corpo, senza  limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal  suddetto  computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
 5.  E' computato, ai fini della concessione, il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di polizia, Forze armate e  Corpi  armati  dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo.
 6. Le caratteristiche della croce per l'anzianita' di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 7. Medaglia di lunga navigazione
 1.  La  medaglia  di  lunga  navigazione,  d'oro  per  la I classe, d'argento  per la II classe, di bronzo per la III classe, e' concessa al  personale  del  Corpo  che  abbia  raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di imbarco sulle unita' navali del Corpo:
 a) per la I classe, 20 anni d'imbarco;
 b) per la II classe, 15 anni d'imbarco;
 c) per la III classe, 10 anni d'imbarco.
 2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quelle  di  grado inferiore.
 3.  Il  periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene  sommando  tutti  i  periodi  di effettivo servizio navigante prestato  a bordo di unita' navali del Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
 4.  Le  caratteristiche  della  medaglia  di lunga navigazione sono riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 8. Medaglia di lunga navigazione aerea
 1.  La  medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro per la I classe, d'argento  per la II classe, di bronzo per la III classe, e' concessa al  personale  del  Corpo  che  abbia  conseguito  uno  dei  brevetti aeronautici  riconosciuti dall'Amministrazione e che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante:
 a) per la I classe, 20 anni e almeno 600 ore di volo;
 b) per la II classe, 15 anni e almeno 450 ore di volo;
 c) per la III classe, 10 anni e almeno 300 ore di volo.
 2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quelle  di  grado inferiore.
 3.  Il  periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene  sommando tutti i periodi di effettivo servizio aeronavigante prestato  a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite le relative indennita' di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno eventualmente  risultante  dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
 4.  Le  caratteristiche  della  medaglia di lunga navigazione aerea sono  riportate  nell'allegato  1,  Tavola  E,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 9. Medaglia d'onore di commiato
 1.  E'  istituita,  quale  riconoscimento  al  personale  del Corpo all'atto del collocamento a riposo, la medaglia d'onore di commiato.
 2.  La  medaglia  d'onore  di  commiato  e'  conferita all'atto del collocamento  a  riposo al personale del Corpo che cessi dal servizio per   limiti   di  eta'  e  che  non  abbia  mai  riportato  sanzioni disciplinari  o  che  cessi  dal servizio per infermita' contratta in servizio,  nonche'  agli  eredi  del  personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio.
 3.  Il  procedimento  di  concessione  e'  avviato  d'ufficio  e la concessione avviene con decreto del Capo del Corpo.
 4.  Le  caratteristiche  della  medaglia di commiato sono riportate nell'allegato  1,  Tavola  F,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 10. Uso delle decorazioni e delle medaglie
 1.  L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle  ricompense,  dei  riconoscimenti  e  delle medaglie, di cui e' stata  disposta  la  trascrizione  a matricola, e' obbligatorio ed e' disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.
 2.  I  nastri  possono portarsi senza medaglie e croci. I nastrini, sottopannati   in  verde,  vengono  disposti  su  una  o  piu'  righe orizzontali,  per  un  massimo  di  quattro, di formato normale, e di cinque,  di  formato  ridotto,  sopra  il  taschino  sinistro.  Sulle uniformi  prive  di  taschini, i nastrini si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
 3.  L'uso  delle  decorazioni  cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti  e  delle medaglie sull'abito civile e' regolato dalle leggi   e  dai  provvedimenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.
 4.  L'ordine  di  precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente  decreto  per  il  personale  del  Corpo  e' quello previsto dall'ordine  istitutivo  di  cui  all'art.  2,  comma 1, del presente decreto.
 5.  Il  pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali e' subordinato  all'autorizzazione  governativa,  secondo  la  normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 11. Oneri, integrazioni e disposizioni finali
 1.  Gli oneri necessari alla fornitura al personale del Corpo delle decorazioni  per  anzianita'  di  servizio  ed al merito di servizio, della  medaglia  d'onore  di commiato, nonche' dei relativi diplomi e attestati sono a carico dell'Amministrazione.
 2.   Con   successivo   decreto  sono  istituiti  i  distintivi  di specialita'  e  ne  sono  stabiliti  i  criteri e le caratteristiche, nonche' dettate le disposizioni sull'uso.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Corpo.
 
 Roma, 27 luglio 2006
 
 Il Ministro: De Castro
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 145
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 33 della G.U.  <---- |  |  |  |  |