Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 luglio 2006 |
Conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio, da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni recante le nuove disposizioni sulle uniformi del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6, che stabiliscono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, vanno definite le caratteristiche e i criteri di attribuzione dei distintivi d'onore per meriti di servizio, per anzianita' di servizio ed i distintivi di specialita' destinati al personale del Corpo forestale dello Stato; Ritenuto opportuno stabilire nell'occasione anche le fogge delle suddette distinzioni sulle uniformi del personale del Corpo forestale dello Stato; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»; Decreta: Art. 1. Generalita' Il presente decreto disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato. |
| Art. 2. Riconoscimenti per la lunga carriera forestale, al merito di servizio, per l'anzianita' di servizio, per la lunga navigazione e per la lunga navigazione aerea. 1. Sono istituiti, per gli appartenenti al Corpo, i seguenti riconoscimenti, o decorazioni, per anzianita' di servizio ed al merito di servizio: a) la medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale; b) la medaglia al merito di servizio, per l'anzianita' di direzione o di comando; c) la croce per l'anzianita' di servizio, per il lodevole servizio maturato nel Corpo; d) la medaglia di lunga navigazione, per il servizio maturato sulle unita' navali del Corpo; e) la medaglia di lunga navigazione aerea, per il servizio maturato sui mezzi aerei del Corpo. |
| Art. 3. Criteri per il conferimento dei riconoscimenti 1. La medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale, conferita con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' concessa ai dirigenti, ai funzionari, agli ispettori, ai periti, ai sovrintendenti e ai revisori del Corpo. 2. La medaglia al merito di servizio, la croce per l'anzianita' di servizio, la medaglia di lunga navigazione e la medaglia di lunga navigazione aerea, conferite con decreto del Capo del Corpo, sono destinate agli appartenenti al Corpo. 3. Il procedimento di concessione della medaglia gualbertiana e' avviato d'ufficio. 4. Il procedimento di concessione della medaglia al merito di servizio, della croce per l'anzianita' di servizio e delle medaglie di lunga navigazione e di lunga navigazione aerea e' avviato da un'apposita istanza rivolta all'Amministrazione dagli interessati. Eventuali demeriti di servizio sono pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento. 5. Alla valutazione dei requisiti per il conferimento della medaglia gualbertiana, nonche' all'esame delle domande di cui al precedente comma e' preposta un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo del Corpo entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento. Alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al conferimento dei predetti riconoscimenti, nonche' alle prescritte annotazioni matricolari provvedono le competenti unita' dirigenziali preposte all'ordinamento giuridico del personale del Corpo. |
| Art. 4. Medaglia gualbertiana 1. La medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale e' concessa al personale indicato al comma 1 dell'art. 3 che abbia compiuto cinquant'anni di lodevole servizio forestale. 2. Per il computo dell'anzianita' utile alla concessione, il periodo di servizio prestato nel Corpo e' integrato con: a) il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di polizia, Forze armate e Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero; b) il servizio prestato in qualita' di comandante di reparto, o incarichi equivalenti, calcolato per intero. I comandi e gli incarichi validi ai fini del computo dell'anzianita' sono i medesimi previsti per la concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo art. 5; c) i periodi di navigazione aerea e di navigazione svolti nel Corpo, calcolati della meta'; d) i corsi universitari, per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei funzionari, calcolati per intero. 3. Il periodo di servizio utile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di cui al precedente comma 2. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero. 4. Tutte le maggiorazioni di cui al precedente comma 2 devono essere attestate dall'Amministrazione forestale o risultare da appositi provvedimenti formali. 5. Le caratteristiche della medaglia gualbertiana sono riportate nell'allegato 1, Tavola A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 5. Medaglia al merito di servizio 1. La medaglia al merito di servizio, d'oro per la I classe, d'argento per la II classe, di bronzo per la III classe, e' concessa ai dirigenti, ai funzionari, agli ispettori, ai periti, ai sovrintendenti e ai revisori del Corpo che abbiano raggiunto, complessivamente, anche in piu' riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto, o incarichi equivalenti: a) per la I classe, 20 anni; b) per la II classe, 15 anni; c) per la III classe, 10 anni. 2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore. 3. Gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento sono stabiliti con decreto del Capo del Corpo, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, comma 5. Sino alla emanazione di tale decreto, gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento saranno stabiliti e valutati dalla Commissione medesima, su istanza degli interessati. 4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3 devono essere attestati dall'Amministrazione o risultare da appositi provvedimenti formali. 5. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma 3, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero. 6. Le caratteristiche della medaglia al merito di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 6. Croce per l'anzianita' di servizio 1. La croce per l'anzianita' di servizio, d'oro per la I classe e d'argento per la II classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio: a) per la I classe, 25 anni; b) per la II classe, 16 anni. 2. La medaglia di classe superiore assorbe quella di grado inferiore. 3. Il nastro della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio. 4. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero. 5. E' computato, ai fini della concessione, il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di polizia, Forze armate e Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo. 6. Le caratteristiche della croce per l'anzianita' di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola C, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 7. Medaglia di lunga navigazione 1. La medaglia di lunga navigazione, d'oro per la I classe, d'argento per la II classe, di bronzo per la III classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di imbarco sulle unita' navali del Corpo: a) per la I classe, 20 anni d'imbarco; b) per la II classe, 15 anni d'imbarco; c) per la III classe, 10 anni d'imbarco. 2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore. 3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio navigante prestato a bordo di unita' navali del Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero. 4. Le caratteristiche della medaglia di lunga navigazione sono riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 8. Medaglia di lunga navigazione aerea 1. La medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro per la I classe, d'argento per la II classe, di bronzo per la III classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia conseguito uno dei brevetti aeronautici riconosciuti dall'Amministrazione e che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante: a) per la I classe, 20 anni e almeno 600 ore di volo; b) per la II classe, 15 anni e almeno 450 ore di volo; c) per la III classe, 10 anni e almeno 300 ore di volo. 2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore. 3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio aeronavigante prestato a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite le relative indennita' di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero. 4. Le caratteristiche della medaglia di lunga navigazione aerea sono riportate nell'allegato 1, Tavola E, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 9. Medaglia d'onore di commiato 1. E' istituita, quale riconoscimento al personale del Corpo all'atto del collocamento a riposo, la medaglia d'onore di commiato. 2. La medaglia d'onore di commiato e' conferita all'atto del collocamento a riposo al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti di eta' e che non abbia mai riportato sanzioni disciplinari o che cessi dal servizio per infermita' contratta in servizio, nonche' agli eredi del personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio. 3. Il procedimento di concessione e' avviato d'ufficio e la concessione avviene con decreto del Capo del Corpo. 4. Le caratteristiche della medaglia di commiato sono riportate nell'allegato 1, Tavola F, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 10. Uso delle decorazioni e delle medaglie 1. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui e' stata disposta la trascrizione a matricola, e' obbligatorio ed e' disciplinato dalle consuetudini militari in vigore. 2. I nastri possono portarsi senza medaglie e croci. I nastrini, sottopannati in verde, vengono disposti su una o piu' righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino. 3. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile e' regolato dalle leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente decreto per il personale del Corpo e' quello previsto dall'ordine istitutivo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto. 5. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali e' subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa vigente. |
| Art. 11. Oneri, integrazioni e disposizioni finali 1. Gli oneri necessari alla fornitura al personale del Corpo delle decorazioni per anzianita' di servizio ed al merito di servizio, della medaglia d'onore di commiato, nonche' dei relativi diplomi e attestati sono a carico dell'Amministrazione. 2. Con successivo decreto sono istituiti i distintivi di specialita' e ne sono stabiliti i criteri e le caratteristiche, nonche' dettate le disposizioni sull'uso. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Corpo.
Roma, 27 luglio 2006
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 145 |
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