Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 settembre 2006
Concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio. (Decreto n. 39325).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 6 febbraio 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio;
Visto il verbale di accordo stipulato, in data 27 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. ammortizzatori e I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e dalla Direzione regionale del lavoro della Lombardia);
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel verbale ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto, puo' essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali e cooperative fino a 15 dipendenti, nonche' delle imprese industriali e cooperative oltre 15 dipendenti che non possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, operanti nel settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto, puo' essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento di mobilita' ai lavoratori (operai, impiegati, intermedi e quadri) licenziati dalle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o dalle imprese industriali e cooperative fino a 15 dipendenti, nonche' dalle imprese industriali e cooperative oltre 15 dipendenti che abbiano esaurito i periodi di mobilita' ordinaria, operanti nel settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio.
 
Art. 3.
Le parti concorderanno presso la provincia di Sondrio la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilita', i criteri e le modalita' di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonche' i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto.
 
Art. 4.
La concessione dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia
e della finanze
Padoa-Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 167
 
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