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| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 23 novembre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo  denominato «INOQ  -  Istituto  nord  ovest  qualita'  -  Soc.  coop. a r.l.», ad effettuare  i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Toma Piemontese;
 Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio  2004,  29 novembre  2004,  25 marzo  2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre  2005,  3 aprile  2006  e  12 luglio 2006, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop.  a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 19 dicembre 2006;
 Considerato  che  il  Consorzio  per  la  tutela del formaggio Toma Piemontese  con  nota  del  2 aprile 2002 ha comunicato di confermare l'organismo  I.N.O.Q. -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.  quale  organismo  di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta Toma Piemontese  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della predetta  autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al  fine di consentire  all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita'  -  Soc.  coop.  a  r.l.  la  predisposizione  del  piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  2 giugno  1999,  fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo  di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto 2 giugno 1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine protetta   Toma   Piemontese  registrata  con  il  regolamento  della Commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre  2004,  25 marzo  2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile  2006  e  12 luglio  2006,  e'  ulteriormente prorogata fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 2 giugno 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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