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| Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 16 ottobre 2006 |  | Integrazioni  e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  30  settembre  2004,  n. 173/04, in esecuzione  delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento  del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas diversi dal gas naturale. (Deliberazione n. 219/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 16 ottobre 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 6 maggio 2004, n. 69/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 170/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre  2004, n. 173/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 173/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  2 agosto  2005,  n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);
 la  deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05 (di seguito: deliberazione n. 206/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2006,  n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  31 luglio  2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 ottobre  2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06);
 le   sentenze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia  (di  seguito: Tar Lombardia) 13 aprile 2005, n. 823/05, n. 824/05;
 le  decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06, e 7 giugno 2006, n. 3422/06;
 il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 25 luglio  2006, recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 25 luglio 2006);
 Considerato che:
 con    le   decisioni   sopra   richiamate,   rese   su   appello dell'Autorita',  il  Consiglio di Stato ha annullato la disciplina di cui  alla  deliberazione  n. 173/04, relativa al tasso di recupero di produttivita'  per l'attivita' di distribuzione e di fornitura di gas diversi  dal  gas  naturale per gli anni termici successivi al primo, confermando,  in  coerenza  con  i  principi  generali  formulati dal medesimo  giudice  in  materia  di distribuzione del gas naturale, la legittimita'  della  previsione  del  valore iniziale del recupero di produttivita';
 l'Autorita',   con   deliberazione   n.   109/06  ha  avviato  un procedimento per l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di  Stato,  nonche'  per modificare la disciplina tariffaria prevista per  il  periodo  di  avviamento  e  per  il primo anno successivo al completamento del medesimo periodo; e che ha previsto di differire la data,  da  stabilirsi  in  esito  al  medesimo  procedimento,  per la presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007;
 nel  documento  di  consultazione  25 luglio  2006 l'Autorita' ha prospettato   le   seguenti  integrazioni  e  modifiche  che  intende apportare alla deliberazione n. 173/04:
 (i) definire un tasso di recupero di produttivita' costante per gli  anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto che  il tasso medio di recupero di produttivita' del quadriennio deve essere inferiore al tasso medio del primo periodo di regolazione;
 (ii) individuare il valore di cui al sub (i) con riferimento al valore  minimo  del  range  di incremento di produttivita' registrato nell'ultimo anno del primo periodo di regolazione, ritenendo che tale incremento  sia  rappresentativo  della  potenzialita' di recupero di produttivita' per il secondo periodo di regolazione;
 (iii)  modificare  la  disciplina  prevista  per  il periodo di avviamento,  riconoscendo  all'impresa  la facolta' di determinare le tariffe delle relative localita', in luogo di quelli vigenti, secondo criteri  omogenei  a  quelli  previsti  per  le restanti localita' e, conseguentemente prevedere:
 a) il  calcolo  annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione secondo criteri coerenti con quelli stabiliti con la deliberazione n. 171/05 per garantire il riconoscimento degli investimenti effettuati;
 b) criteri  per  il  calcolo  della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;
 c) che  le  imprese  possano avvalersi della nuova disciplina tariffaria  relativa  al periodo di avviamento e di fine avviamento a partire   dal  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  dell'anno  termico 2005-2006;
 con   la  deliberazione  n.  172/06  l'Autorita'  ha  fissato  al 31 agosto  2006 i termini per la ricezione dei dati tariffari nonche' le istanze in regime individuale;
 nell'ambito  della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti considerazioni:
 (i)  l'andamento  del  tasso  di  recupero  della produttivita' dovrebbe   essere  decrescente  in  coerenza  con  il  dettato  della giustizia amministrativa;
 (ii)  il livello del tasso di recupero proposto e' giudicato da parte   di  alcuni  operatori  troppo  elevato  e  non  adeguatamente giustificato,  e  da parte di altri ritenuto accettabile per entrambe le attivita' di distribuzione e fornitura;
 (iii)  la  riduzione del tasso di recupero della produttivita', prospettata  dall'Autorita'  nel  caso di aggregazione delle gestioni del servizio di distribuzione di gas naturale, dovrebbe essere estesa anche al settore della distribuzione e fornitura di gas diversi;
 (iv)  quanto  alla  revisione  della  disciplina  relativa alle localita'  in  avviamento,  viene evidenziata l'esigenza che anche le imprese  che  distribuiscono  gas  diversi  dal  gas naturale possano accedere  al  fondo  di  compensazione temporanea degli alti costi di distribuzione;
 Ritenuto che sia opportuno:
 coerentemente   con   le   decisioni   del  Consiglio  di  Stato, individuare  tassi  di  recupero di produttivita' decrescenti per gli anni  termici  dal  2005-2006  al  2007- 2008, determinati in modo da indurre,   nel   secondo   periodo   di   regolazione,   recuperi  di produttivita'  di entita' complessivamente inferiore a quella imposta nel primo periodo regolatorio;
 confermare,   per   entrambe  le  attivita'  di  distribuzione  e fornitura  di  gas  diversi  dal  gas naturale, i livelli di recupero della  produttivita'  indicati  nel  documento  di  consultazione, in quanto  le indicazioni fornite dagli operatori, se rappresentative di singole  situazioni  aziendali, non possono essere estese all'insieme degli  operatori.  Inoltre parte degli operatori medesimi, tramite la loro associazione di categoria, hanno ritenuto accettabile il livello proposto nel documento di consultazione;
 non prevedere per le distribuzioni di gas diverso da gas naturale la  riduzione del tasso di recupero della produttivita' per sostenere l'aggregazione  societaria,  in quanto tali realta', territorialmente circoscritte:
 da  un  lato  evidenziano  un andamento crescente del numero di operatori,  cosa  che  testimonia come il sistema tariffario permetta margini  tali  da  non  stimolare  le imprese a ricercare economie di scala;
 dall'altro i processi aggregativi, se avvengono, prefigurano in genere  una  sostituzione  della  fornitura  di  gas  diversi con gas naturale;
 non  prevedere  per  le  distribuzioni  di  gas  diversi  dal gas naturale  l'accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati  di  distribuzione,  in  quanto  tale  tematica  esula  dagli argomenti  concernenti  il  procedimento avviato con deliberazione n. 109/06;  inoltre  tale  istituto  e' previsto per un periodo di tempo limitato  e  gli  oneri  connessi sono a carico dei soli soggetti che utilizzano   gas   naturale.   Estendere   tale   norma   anche  alle distribuzioni   di  gas  diversi  dal  gas  naturale  significherebbe attivare  una  forma  di  sussidio  incrociato  tra  i  due  tipi  di attivita';
 Ritenuto inoltre che sia opportuno:
 al  fine  di  dare esecuzione alle sopra richiamate decisioni del Consiglio   di   Stato   prevedere   che  il  tasso  di  recupero  di produttivita'  sia  fissato  pari al 28%, 2,7% e 2,6% rispettivamente per  gli  anni  termici  dal  2005-2006,  2006-2007  e 2007-2008, per entrambe le attivita' di distribuzione e fornitura;
 riconoscere  all'impresa  la  facolta'  di determinare le tariffe delle  localita'  in  avviamento  secondo  criteri  omogenei a quelli previsti  per  le  localita'  a regime, prevedendo una metodologia di calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  analoga  a  quella prevista dalla deliberazione  n.  171/05,  tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli  operatori,  e conseguentemente modificare i criteri di calcolo delle  tariffe  di  distribuzione  e  della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;
 prevedere  che  la  prospettata  facolta'  per  gli esercenti che gestiscono   localita'   in   avviamento  decorra  dall'anno  termico 2004-2005, ma esplichi i suoi effetti a partire dall'anno 2005-2006;
 prevedere  un  termine di presentazione delle proposte tariffarie di  distribuzione  per  l'anno  termico 2005-2006 e 2006-2007 tale da garantire   certezza   dei   tempi  e  non  discriminatorieta'  delle procedure;
 Delibera:
 1. Di modificare e integrare la deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, nei termini di seguito indicati:
 a. all'art.   1,   comma 1.1,   la  definizione:  «g. periodo  di avviamento  e'  il  periodo  di  3 (tre) anni successivi alla data di prima fornitura di gas;» e' sostituita con: «g. periodo di avviamento e'  il  periodo  di 3 (tre) anni termici successivi all'anno di prima fornitura di gas;»;
 b. all'art.  2,  il  comma 2.3 e' sostituito dal seguente: «2.3 I vincoli  sui ricavi di cui al presente provvedimento non si applicano alle  localita'  durante  il periodo di avviamento. In tali localita' l'esercente  applica tariffe di distribuzione liberamente determinate ma  soggette  alle  condizioni  di  cui  all'art. 7, commi 7.2 e 7.3, nonche'  una  quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, liberamente determinata.»;
 c. all'art.  2, dopo il comma 2.3, e' inserito il seguente comma: «2.4  L'esercente  che  rinuncia  alla  liberta' tariffaria di cui al comma 2.3  applica  per  le  localita'  in avviamento, dal primo anno termico  del  periodo  di  avviamento,  le  tariffe  di distribuzione determinate  ai  sensi  dell'art. 7, nonche' la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, calcolata ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2.»;
 d. all'art.  7,  comma  7.1,  la  lettera c)  e' sostituita dalla seguente:  «c)  la  quota  addizionale  alla tariffa di distribuzione \gamma  a  copertura di eventuali oneri associati all'implementazione di  specifiche  disposizioni  normative  e  regolatorie; per gli anni termici  2004-2005,  2005-2006  e  2006-2007 tale quota assume valore pari   a   0,40   euro/cliente/anno,  ai  sensi  della  deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/2003.»;
 e. all'art.  7,  il  comma 7.4  e'  sostituito dal seguente: «7.4 L'opzione  tariffaria  di cui al comma 7.1, lettere a) e b), non puo' comportare un ricavo superiore al vincolo sui ricavi di distribuzione di  ambito  VRDA «t,i»,  calcolato  ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli esercenti     calcolano     i    ricavi    convenzionali    derivanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria, considerando:
 a) i  clienti  attivi,  suddivisi  per  gli  scaglioni di consumo previsti  dall'opzione  tariffaria  dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:
 
 ---->  Vedere Formula a pag. 51 della G.U.  <----
 
 dove:
 NUA «t-2,i»   e'  la  somma  dei  clienti  attivi  delle  localita' costituenti  l'i-esimo  ambito  alla  data  del  30 giugno  dell'anno termico  t-2,  quando  t  rappresenta  gli  anni  termici 2004-2005 e 2005-2006,  ed  alla  data  del  30 settembre  dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi; per le localita' in avviamento  di  cui  all'art. 2, comma 2.4, si considera il numero di clienti determinato ai sensi del comma 7.5;
 NUA «2001,t,i»  e'  la  somma  dei  clienti  attivi  alla  data del 30 giugno  2002  delle  localita',  costituenti  l'i-esimo  ambito, a regime  nel  primo  anno  termico  del  secondo  periodo regolatorio, incrementata  del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno termico  antecedente a quello di fine avviamento, delle localita' che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementata  del  numero  di  clienti  riferito  alle  localita'  in avviamento  di  cui  all'art.  2, comma 2.4, determinati ai sensi del comma 7.5;
 b) i  consumi complessivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti  dall'opzione  tariffaria  dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:
 
 ---->  Vedere Formula a pag. 51 della G.U.  <----
 
 dove:
 EA «t-2,i»  sono  i  consumi  complessivi  di  gas  delle localita' costituenti  l'i-esimo ambito dell'anno termico t-2, per le localita' in  avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, si considerano i consumi determinati ai sensi del comma 7.5;
 EA «2001,t,i»  sono  i consumi complessivi di gas dell'anno termico 2001-2002 delle localita', costituenti l'i-esimo ambito, a regime nel primo  anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementati dei consumi,  relativi  al  secondo  anno termico antecedente a quello di fine  avviamento,  delle localita' che terminano e hanno terminato il periodo  di  avviamento  ed  ulteriormente  incrementati  dei consumi riferiti  alle  localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, determinati ai sensi del comma 7.5»;
 f.  all'art. 7, dopo il comma 7.4, e' inserito il seguente comma: «7.5 Ai fini della determinazione del numero di clienti e dei consumi di  gas  nelle  localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, l'esercente,  per i primi due anni termici del periodo di avviamento, considera:
 a) il  numero  di  clienti  finali  che  l'impresa  prevede  di allacciare  nell'anno  termico  di riferimento, come da dichiarazione del   legale   rappresentante,  di  cui  all'art.  12,  comma 12.4.1, lettera c);
 b) un'energia  pari al prodotto tra il numero di clienti finali di  cui  alla  precedente  lettera a)  e  l'energia attribuita a ogni cliente,   riportata   alla   tabella   3  per  fascia  climatica  di appartenenza della localita' in avviamento.
 Il  numero  di  clienti  e  l'energia,  determinati  secondo quanto indicato  ai punti a) e b) del presente comma, vengono attributi alla fascia di consumo indicata nella tabella 3.
 Dal  terzo  anno termico del periodo di avviamento, nelle localita' in  avviamento  di  cui  all'art.  2, comma 2.4, il numero di clienti attivi  e  la quantita' di energia distribuita sono quelli registrati nella localita' stessa nell'anno termico t-2.»;
 g.   all'art.   8,   comma 8.1,  le  parole:  «8.1  Per  ciascuna localita',» sono sostituite dalle parole: «8.1 Per ciascuna localita' a regime,»;
 h.  all'art.  8,  comma 8.1  .1,  dopo il punto: «- I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a  quello  cui  si  riferisce  la  proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;» e' inserito il seguente punto «- RP D e' il tasso annuale di recupero di  produttivita'  dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al 2,8%  per  l'anno  termico  2005-2006,  al  2,7%  per  l'anno termico 2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico 2007-2008;»;
 i.   all'art.   8,   comma 8.1.2,   le  parole:  «necessari  allo svolgimento  delle  attivita'  di distribuzione di gas naturale» sono sostituite  dalle parole: «necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas diversi da gas naturale»;
 j.  all'art.  8, il comma 8.3 e' sostituito dal seguente: «8.3 Le localita'  che  hanno  completato  il periodo di avviamento e che non dispongono  di un valore VRD approvato dell'Autorita', assumono quale vincolo  sui  ricavi  VRD  il  valore derivante dall'applicazione, ai clienti  attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2 e ai consumi   complessivi   del  medesimo  anno  termico,  delle  tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.»;
 k.  all'art.  8,  dopo  il  comma 8.3.1, sono inseriti i seguenti commi:
 «8.3.2.  Le  localita'  che  hanno  completato  il  periodo  di avviamento  e  che  dispongono  di  un &i VRD approvato, calcolato ai sensi  del  comma 8.3.4,  procedono  all'aggiornamento  di  CI «t-1», CO «t-1», AMM «t-1», secondo i criteri di cui al comma 8.1.1.
 8.3.3.   Le  localita'  che  hanno  completato  il  periodo  di avviamento  e alle quali e' stato attribuito un vincolo sui ricavi ai sensi  dell'art.  9, aggiornano il suddetto vincolo secondo i criteri di cui all'art. 8.1.1.
 8.3.4.  Per ciascuna localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4,   l'esercente   determina   il   vincolo   sui  ricavi  di distribuzione considerando:
 a) i valori di CI t e di AMM t calcolati ai sensi dell'art. 8 dell'allegato   A  alla  deliberazione  n.  171/05,  con  riferimento all'ultimo  esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione delle  proposte  tariffarie (anno t-1) e aggiornato secondo i criteri di cui al comma 8.1.1;
 b) il  valore  di  CO t  calcolato  annualmente a partire dal valore delle quote di remunerazione del CI t e di AMM t, tenuto conto che le suddette incidono in media per il 61% del vincolo sui ricavi e che i costi operativi hanno un'incidenza media pari al 39%.»;
 l. all'art.  11,  il comma 11.2 e' sostituito dal seguente: «11.2 Le  localita'  che  terminano l'avviamento e che non dispongono di un valore  della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del  gas  distribuito,  QVD,  approvato  dall'Autorita', calcolano la quota QVD secondo la seguente formula:
 VRVD
 QVD= ----
 VCV
 
 dove:
 VRVD  e'  il  vincolo  sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita  al  dettaglio  del  gas distribuito, calcolato moltiplicando 32,07  euro  per  il  numero  dei  clienti  attivi nella localita' di riferimento al 30 settembre dell'anno termico t-2;
 VCV  e'  il  volume  del  gas  venduto ai clienti appartenenti alla localita' in esame, nell'anno termico t-2, espresso in GJ.
 Dall'anno termico successivo la quota QVD viene aggiornata ai sensi del comma 11.3.»;
 m.  all'art.  11,  dopo  il  comma 11.2, sono inseriti i seguenti commi:
 «11.2.1.   Le   localita'  che  terminano  l'avviamento  e  che dispongono  di  un  valore  della  quota rappresentativa dei costi di vendita   al   dettaglio   del   gas   distribuito,   QVD,  approvato dall'Autorita',  procedono  al suo aggiornamento secondo i criteri di cui al comma 11.3.
 11.2.2. Per ciascuna localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4,  l'esercente calcola, per ogni anno termico del periodo di avviamento,   la  quota  rappresentativa  dei  costi  di  vendita  al dettaglio  del  gas  distribuito  QVD, in base alla formula di cui al comma 11.2,  assumendo,  per  la  localita'  in esame, come numero di clienti  e  come  volume  del gas venduto ai clienti stessi, i valori determinati ai sensi dell'art. 7, comma 7.5.»;
 n.  all'art. 11, comma 11.3, il punto «- RP V e' il tasso annuale di  recupero  di produttivita' dei costi dell'attivita' di vendita al dettaglio,  pari  al  3%;»  e' sostituito dal seguente: «- RP V e' il tasso  annuale  di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di  vendita  al dettaglio, pari al 2,8% per l'anno termico 2005-2006, al  2,7%  per  l'anno  termico 2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico 2007-2008;»;
 o.  all'art.  12, comma 12.1, le parole: «12.1 Entro il 30 giugno di  ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorita»  sono sostituite dalle parole: «12.1 Entro il 30 giugno di  ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorita',  anche con riferimento alle localita' in avviamento di cui all'art. 2, commi 2.3 e 2.4,»;
 p.  all'art.  12, comma 12.2, le parole: «12.2 Entro il 30 giugno di   ogni   anno,   gli   esercenti  degli  ambiti  riforniti  a  gas manifatturato trasmettono all'Autorita» sono sostituite dalle parole: «12.2  Entro  il  30 giugno  di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti  a  gas  manifatturato trasmettono all'Autorita', anche con riferimento alle localita' in avviamento di cui all'art. 2, commi 2.3 e 2.4,»;
 q.  all'art.  12,  comma 12.3,  le parole: «, a partire dal terzo anno termico,» sono eliminate;
 r.  all'art. 12, comma 12.4.1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera:
 «c)  le  seguenti  dichiarazioni  sottoscritte,  anche in forma aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:
 rinuncia   alla  liberta'  tariffaria  per  le  localita'  in avviamento;
 numero   di  clienti  che  l'impresa  prevede  di  allacciare nell'anno  termico di riferimento, da utilizzare nella determinazione prevista  dall'art.  7,  comma 7.5,  lettera a),  con indicazione del documento  aziendale  nel  quale  e' riportato il dato e conferma che tale  numero  e'  il  piu'  alto tra quelli previsti nei documenti di pianificazione.»;
 s.  all'art.  12,  comma 12.7,  dopo  le  parole: «ovvero non sia presentata  alcuna  proposta,»,  sono  inserite le parole: «ovvero la proposta sia presentata in ritardo,»;
 t.  all'art.  12,  dopo  il comma 12.7.1, e' inserito il seguente comma: «12.7.2 L'Autorita' determina, con proprio provvedimento e con riferimento  al  contesto  distributivo  in  cui  viene  prestato  il servizio, anche le tariffe della localita' in avviamento per la quale l'impresa  di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3.»;
 u.  all'art.  13,  la rubrica «Procedimento di approvazione delle proposte  tariffarie  per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006», e' sostituita   dalla  seguente:  «Procedimento  di  approvazione  delle proposte  tariffarie  per  gli  anni  termici  2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007»;
 v.  all'art. 13, il comma 13.1, e' sostituito dal seguente: «13.1 In  deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le imprese   di   distribuzione   trasmettono   i  dati  necessari  alla determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico 2004-2005  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione della relativa modulistica  sul  sito internet dell'Autorita', i dati necessari alla determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico 2005-2006  entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica   sul   sito  internet  dell'Autorita',  nonche'  i  dati necessari  alla  determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno   termico   2006-2007   entro  quarantacinque  giorni  dalla pubblicazione   della   relativa   modulistica   sul   sito  internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
 w.  all'art.  13,  dopo  il  comma 13.1, sono inseriti i seguenti commi:
 «13.1.1  In  deroga  a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2  e  12.4,  le  imprese  di  distribuzione confermano le proposte tariffarie,  determinate  dall'Autorita'  per  la  loro approvazione, relative  all'anno  termico  2005-  2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci) giorni  dalla  loro  pubblicazione  sul  sito internet dell'Autorita' (www. autorita.energia.it).
 13.1.2  In  deroga  a quanto previsto dall'art. 12, comma 12.3, lettere a)   e b),  per  gli  anni  termici  2004-2005,  2005-2006  e 2006-2007,  le  imprese  di distribuzione presentano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 13.1 e  applicano  le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9.
 13.1.3  Le  localita',  di cui all'art. 2, comma 2.4, che negli anni  termici  2005-2006  e 2006-2007 risultano in avviamento possono calcolare  le  tariffe  di  distribuzione  relative  ai medesimi anni termici   ai   sensi   dell'art.   7,  comma 7.4,  nonche'  la  quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito ai  sensi  dell'art.  11,  comma 11.2.2.  A  tal  fine,  l'impresa di distribuzione  interessata  trasmette  i  dati tariffari necessari al calcolo  del VRD e del VRVD entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa     modulistica    sul    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 13.1.4   Le  localita',  di  cui  all'art.  2,  comma 2.4,  che nell'anno  termico  2005-2006  risultano  in fine avviamento, possono calcolare  il  VRD2005-2006  aggiornando  secondo i criteri di cui al comma 8.1.1 le componenti CI «t-1», CO «t-1», AMM «t-1», calcolate ai sensi  dell'art. 8, comma 8.3.4, nonche' la QVD2005-2006, aggiornando secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  11,  comma 11.3, la QVD «t-1» calcolata  ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di  distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo  del  VRD  e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione della   relativa   modulistica   sul   sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 13.1.5  Ai  soli  fini  del  calcolo  del  VRD2005-2006  e  del QVD2005-2006,  le  localita',  di  cui  all'art.  2,  comma 2.4,  che nell'anno  termico  2004-2005  risultano  in fine avviamento, possono calcolare  il  VRD2005-2006  aggiornando  secondo i criteri di cui al comma 8.1.1 le componenti CI «t-2», CO «t-2», AMM «t-2», calcolate ai sensi  dell'art. 8, comma 8.3.4, nonche' la QVD2005-2006, aggiornando secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  11,  comma 11.3, la QVD «t-2» calcolata  ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di  distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo  del  VRD  e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione della   relativa   modulistica   sul   sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
 x. all'art. 13, sono aboliti i commi 13.2 e 13.3;
 y. dopo la tabella 2 e' inserita la seguente tabella:
 
 Tabella 3
 CONSUMO SPECIFICO PER CLIENTE E FASCIA DI CONSUMO DI ATTRIBUZIONE
 
 ===================================================================== Zona climatica |Consumo specifico (GJ/cliente/anno)|Fascia di consumo ===================================================================== B              |10                                 |2 C              |16                                 |3 D              |25                                 |4 E              |32                                 |5 F              |27                                 |4
 
 2.  Di  prevedere  che, per l'anno termico 2006-2007, le imprese di distribuzione  e fornitura di gas diversi dal gas naturale applichino le  tariffe  attualmente  in  vigore  in  ciascuna  localita' da esse gestite,  fino  alla  conclusione  del processo di approvazione delle proposte  tariffarie  avviato  in esito all'emanazione della presente deliberazione.
 3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 4. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.
 
 Milano, 16 ottobre 2006
 
 Il presidente: Ortis
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