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| Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 27 settembre 2006 |  | Concessione   del  trattamento  di  CIGS  e  di  mobilita',  previsto dall'articolo  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore  delle  imprese industriali operanti nel settore legno-mobile, meccanica,  tessile, abbigliamento, calzature e area territoriale del Piceno. (Decreto n. 39327). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005, con il  quale,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, dellalegge 30 dicembre 2004,  n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati attribuiti  15  milioni  di  euro  per  gli ammortizzatori sociali in deroga  alla  vigente normativa alle imprese della filiera produttiva del  settore tessile, abbigliamento, calzature ubicate nel territorio della regione Marche;
 Visto  l'art.  13,  comma  2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che sposta al 31 dicembre 2006 il termine per l'utilizzo delle  risorse  finanziarie  destinate agli ammortizzatori in deroga, concessi   sulla   base  di  accordi  governativi  di  settore  sulla competenza 2005;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il verbale di accordo intervenuto in sede territoriale il 22 giugno 2006;
 Visto il verbale di accordo governativo stipulato in data 28 giugno 2006, relativo alla modifica del precedente accordo governativo del 9 maggio  2005 concluso ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; e ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Considerato  che  le  difficolta'  economiche  e produttive si sono estese  ad  altri  comparti  e  settori, determinando difficolta' sul piano occupazionale, anche per imprese non appartenenti ai settori di cui  al decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005 ubicate nel territorio della regione Marche;
 Ritenuto  di  dare attuazione all'accordo governativo del 28 giugno 2006,  secondo  le  modalita'  e le condizioni concordate nel verbale medesimo, che si allega al presente decreto.
 Decreta:
 Art. 1.
 1. L'utilizzo delle risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro a valere  sulla competenza 2005 e non ancora utilizzate viene esteso ai settori legno - mobile, meccanica ed area territoriale del Piceno.
 2.  Con riferimento all'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, vengono  attribuiti  6  milioni  di  euro  per  la  concessione degli ammortizzatori   sociali   in  deroga  ai  settori  legno  -  mobile, meccanica,  tessile, abbigliamento, calzature e area territoriale del Piceno.
 |  |  |  | Art. 2. Le  risorse  residue  di cui al punto 1 dell'art. 1 e le risorse di cui  al punto 2 del medesimo art. 1 verranno utilizzate per i settori e  per  l'area  industriale  indicati  nelle premesse come di seguito indicato:
 a)  il  trattamento  di integrazione salariale straordinario puo' essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati, intermedi,  quadri)  delle  imprese  arti-giane  (cui  non si applica l'art. 12 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti. Il trattamento di integrazione salariale straordinario puo'  essere,  altresi' concesso alle imprese industriali con piu' di 15  dipendenti  che  non  possono  ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;
 b)  il  trattamento di mobilita' puo' essere esteso ai lavoratori licenziati  da aziende artigiane ed industriali fino a 15 dipendenti. Ai  lavoratori  licenziati da imprese industriali con piu' di 15 puo' essere  erogata  l'indennita'  di  mobilita'  in  deroga,  qualora  i medesimi   lavoratori  abbiano  utilizzato  i  periodi  di  mobilita' ordinaria.
 |  |  |  | Art. 3. Per  le  modalita' di gestione dei trattamenti di cui agli articoli 1)  e  2), e per i criteri di priorita' si fara' riferimento a quanto gia'  concordato  per  il settore tessile, abbigliamento, calzature e all'intesa   del  22  giugno  2006;  ulteriori  integrazioni  saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Marche.
 |  |  |  | Art. 4. L'onere  complessivo,  pari  ad  euro  6.000.000,00,  gravera'  sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto  direttoriale  n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni  n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art.  4, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa  afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005 come modificato dal presente provvedimento e darne riscontro al Ministro del lavoro e delle  previdenza  sociale  ed  al  Ministro  dell'economia  e  delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e  la  registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 27 settembre 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle previdenza sociale
 Damiano
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 168
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