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| Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 23 novembre 2006 |  | Autorizzazione,  al  laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze»,   per   l'intero  territorio  nazionale,  al  rilascio  dei certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo,  aventi  valore ufficiale,  anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/1990  della Commissione del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Vista   la  richiesta  presentata  in  data  15 novembre  2006  dal laboratorio  ARPAT  - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze,   via   Ponte   alla   Mosse   n.  211,  volta  ad  ottenere l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo,  aventi  valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
 Autorizza il  laboratorio  ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in  Firenze,  via  Ponte  alla  Mosse n. 211, per l'intero territorio nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore vitivinicolo,   aventi   valore   ufficiale,   anche  ai  fini  della esportazione.
 Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Il responsabile del laboratorio e' la dott.ssa Maura Ceccanti.
 L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 maggio  2007  data di scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato ===================================================================== Denominazione della prova        |Norma/metodo ===================================================================== |Regolamento CEE n. 2676/90, Acidita' totale....              |allegato 13 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Acidita' volatile....            |allegato 14 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Acido sorbico....                |allegato 22 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Anidride solforosa               |allegato 25 metodo rapido ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Ceneri....                       |allegato 9 ---------------------------------------------------------------------
 |Decreto ministeriale 12 marzo 1986
 |Ministero agricoltura e foreste,
 |metodo LIV pagg. 88-89 Gazzetta Metanolo....                     |Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1986 --------------------------------------------------------------------- Piombo....                       |MI/C/10/004 2003, Rev. 1 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Piombo, rame e zinco....         |allegati 31, 34 e 35 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90,
 |allegato 3, punto 5.2 + regolamento Titolo alcolometrico volumico....|CE n. 128/04
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