Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2006, n. 291 |
Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, concernente il procedimento di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, recante "Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 280
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) lettera abrogata. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973. - La legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 2 novembre 1977. - La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative al servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986. - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1996. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, recante "Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1999. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2004. Nota all'art. 1: - Per il decreto legislativo 9 dicembre 1998, n. 507, si vedano le note alle premesse.
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