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| Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2006, n. 291 |  | Regolamento  recante  abrogazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica  9  dicembre  1998, n. 507, concernente il procedimento di omologazione  degli  apparati  e  dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
 Vista  la  legge  18  ottobre  1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE,  relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro alcuni limiti di tensione;
 Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507;
 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
 Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 dicembre  1998,  n.  507,  recante  "Nuovo  regolamento recante norme concernenti  il  procedimento  per  la certificazione di omologazione degli  apparati  e  dei  sistemi  da  impiegare  nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Gentiloni   Silveri,   Ministro   delle
 comunicazioni
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 280
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate   alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 17
 della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
 1988:
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) lettera abrogata.
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.".
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
 1973,  n.  156, recante "Approvazione del testo unico delle
 disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
 e  di  telecomunicazioni"  e'  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973.
 - La legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante "Attuazione
 della  direttiva  del consiglio delle Comunita' europee (n.
 72/23/CEE)  relativa  alle  garanzie  di sicurezza che deve
 possedere   il  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
 utilizzato  entro  alcuni limiti di tensione" e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 2 novembre 1977.
 -  La  legge 21 giugno 1986, n. 317, recante "Procedura
 d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
 tecniche  e delle regole relative al servizi della societa'
 dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
 del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
 modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
 e  del  Consiglio  del  20 luglio 1998" e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986.
 -  Il  decreto  legislativo  12 novembre  1996, n. 615,
 recante   "Attuazione   della   direttiva   89/336/CEE  del
 Consiglio  del 3 maggio 1989, in materia di riavvicinamento
 delle   legislazioni   degli  Stati  membri  relative  alla
 compatibilita'  elettromagnetica,  modificata  ed integrata
 dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
 dalla  direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993
 e  dalla  direttiva  93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
 1993" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1996.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
 1998,  n.  507,  recante  "Nuovo  regolamento recante norme
 concernenti   il  procedimento  per  la  certificazione  di
 omologazione  degli  apparati  e  dei  sistemi da impiegare
 nelle  reti  pubbliche  nazionali di telecomunicazioni", e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
 1999.
 -  Il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,
 recante   "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche",  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003.
 -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003, n. 366,
 recante  "Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e la
 struttura  organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
 a  norma  dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
 2004.
 Nota all'art. 1:
 -  Per  il decreto legislativo 9 dicembre 1998, n. 507,
 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
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