Gazzetta n. 286 del 9 dicembre 2006 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006
Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto l'art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
Visto l'art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, secondo il quale le banche e qualsiasi soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni di selezione ed erogazione al pubblico di banconote hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote ricevute che hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano contraffatte, nonche' di trasmetterle immediatamente alle autorita' nazionali competenti;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita', che ha attuato la sopra menzionata disciplina comunitaria in tema di banconote false;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita';
Visto il documento della Banca Centrale Europea del 16 dicembre 2004 «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;
Considerato che, complementare alla funzione delle Banche Centrali dell'Eurosistema di emettere banconote in euro, riveste primaria importanza il compito di assicurare l'integrita' e il buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione e di preservare quindi la fiducia del pubblico nelle banconote in euro;
Considerato che, per conseguire questi obiettivi gli esemplari devono mantenere un buon livello qualitativo, affinche' vengano accettati come mezzo di pagamento da tutti gli utilizzatori e possano essere impiegati senza problemi nelle macchine che accettano banconote;
Considerato che i controlli di autenticita' delle banconote in euro risultano facili e attendibili soltanto se i biglietti sono in buone condizioni;
Considerato che per salvaguardare l'integrita' delle banconote in euro come mezzo di pagamento e' necessario che i falsi siano prontamente riconosciuti e consegnati alle autorita' nazionali competenti, a supporto dell'attivita' investigativa delle forze dell'ordine;
Considerato che la Banca d'Italia persegue il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale e promuove l'affidabilita' dei sistemi di pagamento in tutte le loro componenti;
Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni volte ad assicurare l'affidabilita' dei sistemi di pagamento;

E m a n a
le seguenti disposizioni:

Art. 1.
Definizioni
Nel presente provvedimento si intende per:
1) banconote: banconote denominate in euro;
2) intermediari: le banche e la Societa' p.a. Poste italiane;
3) societa' di servizi: le societa' che effettuano il trattamento del contante per conto di un intermediario;
4) trattamento del contante: le operazioni di contazione e di autenticazione o di selezione buono/logoro delle banconote;
5) operazione di autenticazione delle banconote: operazione finalizzata ad individuare fra le banconote trattate quelle che sono sospette di falsita';
6) operazione di selezione buono/logoro delle banconote: operazione finalizzata a separare, fra le banconote autentiche, quelle idonee da quelle non idonee alla circolazione;
7) banconote buone: banconote autentiche idonee ad essere rimesse in circolazione;
8) banconote logore: banconote autentiche non piu' idonee alla circolazione;
9) apparecchiature di selezione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione, l'autenticazione e la selezione buono/logoro delle banconote. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilati alle apparecchiature di selezione gli apparati automatici di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione, l'autenticazione e la selezione delle banconote immesse dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone, logore e sospette di falsita';
10) apparecchiature di autenticazione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione delle banconote introdotte dagli intermediari e di classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette di falsita'. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilate alle apparecchiature di autenticazione le apparecchiature di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione delle banconote introdotte dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone e sospette di falsita';
11) apparecchiature di ricircolo: apparati utilizzabili autonomamente dalla clientela per il versamento e prelevamento di banconote;
12) sportelli bancari automatici: dispositivi automatici di erogazione di banconote al pubblico.
 
Art. 2.
Principi
1. Gli intermediari devono assicurare che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate da personale esperto, con l'osservanza dei criteri indicati all'art. 3, comma 4.
2. Le banconote sospette di falsita' e quelle logore non possono essere rimesse in circolazione e devono essere consegnate alla Banca d'Italia.
3. Gli intermediari e le societa' di servizi sono tenuti ad effettuare le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso sportelli bancari automatici o apparecchiature di ricircolo secondo le prescrizioni del presente Provvedimento.
 
Art. 3.
Condizioni da osservare per il trattamento delle banconote
1. Le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote di cui all'art. 2, comma 3, debbono avvenire meccanicamente attraverso apparecchiature di autenticazione e di selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea. L'elenco delle apparecchiature che hanno superato positivamente detti test e' pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli intermediari, in caso di forza maggiore, possono, in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote per le quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto ovvero da personale di una societa' di servizi; in tal caso gli intermediari danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia, indicando la natura dell'evento e la presumibile durata dello stato di forza maggiore.
3. Gli intermediari che abbiano sportelli ubicati in localita' remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro possono, in deroga a quanto previsto al comma 1, alimentare gli sportelli automatici con banconote per le quali le operazioni di autenticazione siano avvenute automaticamente tramite una apparecchiatura di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo taglio, il volume di dette banconote non potra' superare il 5% del totale del taglio stesso erogato mediante gli sportelli bancari automatici o le altre apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario.
4. I criteri da osservare per le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote, siano esse manuali ovvero automatiche, sono definiti con apposita comunicazione dalla Banca d'Italia, in conformita' delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea.
 
Art. 4.
Obblighi informativi degli intermediari
1. Per consentire il monitoraggio dell'attivita' di ricircolo delle banconote e di valutare la qualita' dei biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;
b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro;
c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote;
d) dati sulle filiali ubicate in localita' remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate manualmente.
2. La Banca d'Italia definisce, con apposita comunicazione, il contenuto, le modalita' e la periodicita' di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonche' di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest'ultima.
3. I dati forniti hanno carattere riservato, vengono utilizzati esclusivamente per le finalita' sopra indicate e possono essere pubblicati dalla Banca d'Italia solo in forma aggregata.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il periodo transitorio, entro il quale dovra' essere completato l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2007. Eventuali proroghe saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 29 novembre 2006
Il Governatore: M. Draghi
 
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