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| Gazzetta n. 286 del 9 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006 |  | Disposizioni  di  vigilanza  sui  sistemi  di pagamento in materia di trattamento del contante. |  | 
 |  |  |  | IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto  l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 Visto  l'art.  16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle  BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
 Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e   alle  BCN  dell'Eurosistema  il  diritto  esclusivo  di  emettere banconote in euro;
 Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
 Visto  l'art.  6  del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro  contro  la  falsificazione,  secondo  il quale le banche e qualsiasi  soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni di selezione  ed  erogazione al pubblico di banconote hanno l'obbligo di ritirare  dalla circolazione tutte le banconote ricevute che hanno la certezza  o  sufficiente  motivo  di ritenere che siano contraffatte, nonche'  di  trasmetterle  immediatamente  alle  autorita'  nazionali competenti;
 Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  350, convertito  con  modificazioni  in legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia  di  ritiro  dalla  circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita', che ha attuato la  sopra  menzionata  disciplina  comunitaria  in  tema di banconote false;
 Visto  il  Provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio  2002,  modificato  il 15 marzo 2006, in materia di ritiro dalla  circolazione  e  di  trasmissione  alla  Banca  d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita';
 Visto  il  documento  della  Banca Centrale Europea del 16 dicembre 2004  «Ricircolo  delle  banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione  dei  falsi  e  la selezione dei biglietti non piu' idonei  alla  circolazione  da  parte  delle  banche  e  di  tutte le categorie professionali che operano con il contante»;
 Considerato  che, complementare alla funzione delle Banche Centrali dell'Eurosistema  di  emettere  banconote  in  euro, riveste primaria importanza  il compito di assicurare l'integrita' e il buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione e di preservare quindi la fiducia del pubblico nelle banconote in euro;
 Considerato  che,  per  conseguire  questi  obiettivi gli esemplari devono  mantenere  un  buon  livello  qualitativo,  affinche' vengano accettati come mezzo di pagamento da tutti gli utilizzatori e possano essere   impiegati   senza  problemi  nelle  macchine  che  accettano banconote;
 Considerato che i controlli di autenticita' delle banconote in euro risultano  facili e attendibili soltanto se i biglietti sono in buone condizioni;
 Considerato  che  per salvaguardare l'integrita' delle banconote in euro  come  mezzo  di  pagamento  e'  necessario  che  i  falsi siano prontamente   riconosciuti  e  consegnati  alle  autorita'  nazionali competenti,  a  supporto  dell'attivita'  investigativa  delle  forze dell'ordine;
 Considerato   che   la   Banca   d'Italia   persegue   il  regolare funzionamento   del   sistema  dei  pagamenti  nazionale  e  promuove l'affidabilita' dei sistemi di pagamento in tutte le loro componenti;
 Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art.  146  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca   d'Italia   puo'  emanare  disposizioni  volte  ad  assicurare l'affidabilita' dei sistemi di pagamento;
 
 E m a n a
 le seguenti disposizioni:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 Nel presente provvedimento si intende per:
 1) banconote: banconote denominate in euro;
 2) intermediari: le banche e la Societa' p.a. Poste italiane;
 3) societa' di servizi: le societa' che effettuano il trattamento del contante per conto di un intermediario;
 4)  trattamento  del  contante:  le operazioni di contazione e di autenticazione o di selezione buono/logoro delle banconote;
 5)  operazione  di  autenticazione  delle  banconote:  operazione finalizzata  ad individuare fra le banconote trattate quelle che sono sospette di falsita';
 6)   operazione   di   selezione  buono/logoro  delle  banconote: operazione  finalizzata  a  separare,  fra  le  banconote autentiche, quelle idonee da quelle non idonee alla circolazione;
 7) banconote buone: banconote autentiche idonee ad essere rimesse in circolazione;
 8)  banconote  logore:  banconote autentiche non piu' idonee alla circolazione;
 9)  apparecchiature  di selezione: apparecchiature che consentono di  effettuare  automaticamente  la contazione, l'autenticazione e la selezione  buono/logoro  delle  banconote.  Ai  fini  delle  presenti disposizioni  sono  assimilati  alle apparecchiature di selezione gli apparati    automatici   di   deposito   in   grado   di   effettuare automaticamente  la contazione, l'autenticazione e la selezione delle banconote  immesse  dal  pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone, logore e sospette di falsita';
 10)   apparecchiature   di  autenticazione:  apparecchiature  che consentono    di   effettuare   automaticamente   la   contazione   e l'autenticazione  delle  banconote introdotte dagli intermediari e di classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette di falsita'. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilate alle apparecchiature  di  autenticazione le apparecchiature di deposito in grado  di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione delle   banconote   introdotte   dal   pubblico  e  di  classificarle separatamente in banconote buone e sospette di falsita';
 11)   apparecchiature   di   ricircolo:   apparati   utilizzabili autonomamente  dalla  clientela  per  il versamento e prelevamento di banconote;
 12)  sportelli  bancari  automatici:  dispositivi  automatici  di erogazione di banconote al pubblico.
 |  |  |  | Art. 2. Principi
 1.   Gli  intermediari  devono  assicurare  che  le  operazioni  di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico  attraverso  operazioni  di  sportello  siano  effettuate da personale  esperto, con l'osservanza dei criteri indicati all'art. 3, comma 4.
 2.  Le  banconote  sospette di falsita' e quelle logore non possono essere  rimesse in circolazione e devono essere consegnate alla Banca d'Italia.
 3.  Gli  intermediari  e  le  societa'  di  servizi  sono tenuti ad effettuare   le   operazioni   di   autenticazione   e  di  selezione buono/logoro  delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso   sportelli   bancari   automatici  o  apparecchiature  di ricircolo secondo le prescrizioni del presente Provvedimento.
 |  |  |  | Art. 3. Condizioni da osservare per il trattamento delle banconote
 1.  Le  operazioni  di  autenticazione  e di selezione buono/logoro delle   banconote  di  cui  all'art.  2,  comma 3,  debbono  avvenire meccanicamente  attraverso  apparecchiature  di  autenticazione  e di selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale   dell'Eurosistema  nel  rispetto  delle  procedure  comuni stabilite    dalla    Banca    Centrale   Europea.   L'elenco   delle apparecchiature  che  hanno  superato  positivamente  detti  test  e' pubblicato  sul  sito  internet  della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema.
 2.  In  deroga  a quanto stabilito al comma 1, gli intermediari, in caso  di  forza  maggiore,  possono, in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote per le  quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano  state  effettuate  manualmente  da  proprio  personale esperto ovvero  da  personale  di  una  societa'  di servizi; in tal caso gli intermediari  danno  immediata  e  circostanziata  comunicazione alla Filiale  territorialmente  competente della Banca d'Italia, indicando la  natura  dell'evento  e la presumibile durata dello stato di forza maggiore.
 3.  Gli  intermediari  che  abbiano  sportelli ubicati in localita' remote  e  con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro possono,  in  deroga  a  quanto  previsto  al comma 1, alimentare gli sportelli  automatici  con  banconote  per  le quali le operazioni di autenticazione    siano    avvenute   automaticamente   tramite   una apparecchiatura  di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro siano  state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo taglio, il volume di dette banconote non potra' superare il  5%  del  totale  del taglio stesso erogato mediante gli sportelli bancari  automatici  o  le altre apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario.
 4.  I criteri da osservare per le operazioni di autenticazione e di selezione  buono/logoro  delle  banconote,  siano esse manuali ovvero automatiche,  sono  definiti  con  apposita comunicazione dalla Banca d'Italia,  in  conformita'  delle  disposizioni  adottate dalla Banca Centrale Europea.
 |  |  |  | Art. 4. Obblighi informativi degli intermediari
 1. Per consentire il monitoraggio dell'attivita' di ricircolo delle banconote  e  di  valutare la qualita' dei biglietti in circolazione, gli  intermediari  sono  tenuti  a trasmettere alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
 a) informazioni  generali  sul  ricircolo  delle  banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;
 b) dati  statistici  sul  volume  delle operazioni in contanti in euro;
 c) informazioni   sugli  sportelli  bancari  automatici  e  sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote;
 d) dati  sulle  filiali  ubicate in localita' remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove le operazioni di selezione  buono/logoro  delle  banconote  possono  essere effettuate manualmente.
 2.  La  Banca  d'Italia  definisce,  con apposita comunicazione, il contenuto, le modalita' e la periodicita' di inoltro delle richiamate informazioni  nel  rispetto  delle  disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonche' di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest'ultima.
 3.  I  dati  forniti  hanno carattere riservato, vengono utilizzati esclusivamente  per  le  finalita'  sopra  indicate  e possono essere pubblicati dalla Banca d'Italia solo in forma aggregata.
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 1.  Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il  periodo  transitorio,  entro  il quale dovra' essere completato l'adeguamento   delle   procedure  e  delle  attrezzature,  scade  il 31 dicembre   2007.   Eventuali  proroghe  saranno  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 29 novembre 2006
 Il Governatore: M. Draghi
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