| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Belluno
 Visto   l'art.   4,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  18  aprile  1994,  n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali  del  lavoro  la  funzione  amministrativa  in materia di determinazione  delle  tariffe minime per le operazioni facchinaggio, in   precedenza  esercitate  dalla  commissione  provinciale  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio;
 Vista  la  lettera  circolare della D.G. dei rapporti di lavoro del MLPS  n.  V/25157/70-DOC  del  2  febbraio  1995,  con  la quale sono impartite  direttive  in materia di lavori di facchinaggio del mutato quadro normativo e di competenze;
 Considerato che le tariffe di facchinaggio valevoli nella provincia di Belluno devono essere rinnovate;
 Tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo e del costo del lavoro  nel  frattempo  verificatesi, nonche' delle indicazioni degli osservatori  locali  (Camera  di commercio), in base a cui risulta un aumento medio del 5,9 % nel biennio 2005-2006;
 Determina le  seguenti tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia di Belluno per il biennio 2005-2006:
 1) Euro 15,87 per prestazioni pari ad un'ora di lavoro;
 2)  aumento  della  tariffa ad economia sub 1) del 20% per lavori aziendali  a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di carrelli elevatori con operatore;
 3) maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte (dalle ore 22 alle ore 6) in turni avvicendati;
 4) maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno;
 5)  maggiorazione  del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Primo Maggio.
 Le  maggiorazioni sub 3), 4) e 5) non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore.
 Copia del presente decreto verra' trasmessa alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
 Belluno, 20 novembre 2006
 Il direttore provinciale: Bafundi
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