| 
| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 14 novembre 2006 |  | Misure   straordinarie   di   polizia   veterinaria   in  materia  di tubercolosi,  brucellosi  bovina  e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  9 giugno  1964,  n.  615, concernente la bonifica sanitaria  degli  allevamenti  dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  4 giugno  1968, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 236 del 16 settembre 1968, concernente  il  piano  nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni;
 Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Vista  la  legge  2 giugno  1988, n. 218 concernente «Misure per la lotta  contro  l'afta  epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  28 marzo  1989, pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  29 marzo  1989 concernente   l'obbligo   in  tutto  il  territorio  nazionale  delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;
 Visto  il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  23 novembre  1992,  n.  276, concernente  il  piano  nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651 pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  26 novembre  1994,  n.  277, concernente  il  piano  nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 maggio 1996, n. 125, concernente  il  Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio  del  27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
 Visto  il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il  Regolamento  concernente  il  piano  nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.    437,   concernente   il   Regolamento   delle   modalita'   per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  31 gennaio  2002, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002 n. 72 concernente disposizioni   in   materia   di   anagrafe   bovina,   e  successive modificazioni;
 Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della  direttiva  97/12/CE  del  consiglio  del  17 marzo  1997,  che modifica  e  aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE  del  Consiglio  del 26 giugno  1964  relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
 Vista  la  decisione  90/424/CEE  del  Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario;
 Vista  la  direttiva  91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 e successive modifiche relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
 Vista  la  decisione  2002/677/CE  della  Commissione del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di  eradicazione  e  di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunita', e successive modificazioni;
 Vista  la  decisione  2004/450/CE  della  Commissione del 29 aprile 2004,  che  stabilisce  requisiti  uniformi  per  il  contenuto delle domande   di   finanziamenti  comunitari  destinati  a  programmi  di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali;
 Visto  il  regolamento  CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003,  che  istituisce  un sistema di identificazione e registrazione degli  animali  della  specie  ovina  e  caprina  e  che  modifica il regolamento  CE  1782/2003  del  Consiglio del 29 settembre 2003 e le direttive  92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 e 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964;
 Considerato  il  persistere  di  focolai di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi negli ultimi anni nelle  regioni  Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tale da indurre la  Commissione  europea  ad  effettuare varie missioni ispettive per valutare la situazione epidemiologica, l'ultima delle quali, mirata a verificare il sistema di controllo della brucellosi, si e' svolta dal 26 al 30 giugno 2006;
 Considerato  il rapporto definitivo degli esperti della Commissione europea   (report   DG(SANCO)/8204/2006),   che   nelle   conclusioni raccomanda   l'adozione   di   efficaci  misure  di  controllo  della brucellosi  bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud Italia;
 Considerato  che,  nonostante  l'adozione  di  vari piani regionali straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,  tubercolosi  e leucosi continua a essere endemica nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
 Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che ha  preventivato  il  taglio della quota di co-finanziamento prevista per  i  piani  di  risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,   brucellosi   ovi-caprina   e   leucosi   presentati   per l'approvazione  comunitaria  per  l'anno  2007  nel  caso  in cui non vengano intraprese adeguate misure correttive,;
 Ritenuto  necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro tubercolosi,  brucellosi  bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi,  ai  fini  della  salvaguardia della sanita' animale e anche della  salute  pubblica,  considerati  i  casi di infezione nell'uomo riscontrati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
 Considerata  la  necessita'  di  prevenire  l'interferenza  con  la diagnosi  ufficiale  di  brucellosi  bovina  e  bufalina e brucellosi ovi-caprina  dell'utilizzazione  privata dei kit diagnostici posti in commercio;
 Considerato  che  e'  stata  rilevata tramite controllo genetico la presenza  di  piu'  campioni  che,  riferiti a numeri di matricola di animali diversi, sono riconducibili ad un unico genotipo;
 Visto   il   principio   statuito   nella   sentenza   della  Corte costituzionale  n.  12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati in  territori  individuati  da decisioni comunitarie in diversi Stati membri  della  Comunita'  europea  sono riconducibili alla materia di legislazione   esclusiva   dello   Stato  attenendo  alla  profilassi internazionale  e  riguardano  anche  profili  incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale .
 Acquisito  il  parere  conforme  espresso  in  proposito dal Centro Nazionale  di  Referenza  per  le  brucellosi  di  Teramo, dal Centro Nazionale  di  Referenza per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia  e dal Centro Nazionale di Referenza per la leucosi enzootica bovina di Perugia;
 
 Ordina:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1. La  presente  ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta ed  eradicazione  contro la tubercolosi (TBC), la brucellosi bovina e bufalina  (BRC), la brucellosi ovi-caprina ai fini anche della tutela della  salute  pubblica,  nonche'  contro la leucosi bovina enzootica (LEB) nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
 2. Ai  fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 196 e all'art.  2  del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453.
 3.  La  presente  ordinanza  deve  essere  divulgata,  anche per il tramite delle associazioni degli allevatori, ai soggetti interessati.
 |  |  |  | Art. 2. Periodicita' dei controlli
 1. Il   Servizio   Veterinario   locale   entro   quindici   giorni dall'acquisizione,  sospensione o revoca della qualifica sanitaria di tutti  gli  allevamenti  bovini,  bufalini ed ovi-caprini aggiorna la banca dati nazionale dell'anagrafe bovina ed ovi-caprina.
 2.  Il  Servizio  Veterinario locale presenta alla Regione entro il 20 gennaio  di  ogni  anno il programma di controllo annuale del 100% degli  allevamenti sulla base delle informazioni raccolte nella banca dati nazionale dell'anagrafe bovina ed ovi-caprina.
 3.  I  Direttori  Generali  delle  Aziende  Sanitarie  Locali hanno l'obiettivo  di  eradicare  la  tubercolosi,  la  brucellosi bovina e bufalina,  la  brucellosi  ovi-caprina e la leucosi bovina enzootica, applicando  le misure previste dalla presente ordinanza. A tale scopo valutano in anticipo il fabbisogno di personale e programmano in modo adeguato le risorse finanziarie necessarie.
 4.   Il   Servizio   Veterinario  locale  aggiorna  l'elenco  degli allevamenti  presenti  ed attivi, con almeno un animale presente, nel territorio,  e  le  relative  qualifiche  sanitarie, nella banca dati nazionale  dell'anagrafe  bovina  ed  ovi-caprina  ai sensi di quanto previsto  dal decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 e dal Regolamento  (CE)  n.  21/2004  del  Consiglio del 17 dicembre 2003 e successive modifiche.
 5.   Il   Servizio   Veterinario  locale  entro  sette  giorni  dal ricevimento  della  comunicazione  del proprietario o detentore della cessazione    di    attivita',    verifica    l'effettiva    chiusura dell'allevamento e la consegna del registro aziendale.
 6.  Gli  allevamenti chiusi, ai fini delle rendicontazioni previste dall'Allegato  II  della  Decisione 2002/677/CE della Commissione del 22 agosto 2002 non sono inclusi nel calcolo del numero di allevamenti presenti sul territorio.
 |  |  |  | Art. 3. Qualifica sanitaria negli allevamenti da riproduzione
 1. La  qualifica  sanitaria  degli allevamenti da riproduzione deve essere  riportata  sul Mod 4 unificato con la dizione «Allevamento da riproduzione Ufficialmente indenne da Tbc, Brc, Leb».
 2. In  tutti  gli allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da  tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e  leucosi vengono effetuati 2 controlli annuali ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.
 3. Il  Servizio  Veterinario locale sospende la qualifica sanitaria degli   allevamenti   da   riproduzione   ufficialmente   indenni  da tubercolosi,  brucellosi  bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi  in caso di mancato rispetto della periodicita' dei controlli previsti al comma 2.
 4.  A  seguito  della  notifica  del  provvedimento  di sospensione l'allevamento  e'  valutato  «Ufficialmente  indenne SOSPESO» ai fini delle   rendicontazioni  previste  dall'Allegato  V  della  Decisione 2002/677/CE della Commissione del 22 agosto 2002.
 5. Il Servizio Veterinario locale notifica entro sette giorni dalla data  prevista per il controllo dell'allevamento, il provvedimento di sospensione  di  qualifica al proprietario o detentore degli animali, ritirando  le  cedole  identificative  dei  capi e/o i passaporti che saranno  riconsegnati al momento del rilascio del Modello 4 unificato per l'invio al macello.
 6.   E'   vietata  la  movimentazione  di  animali  verso  o  dagli allevamenti  da riproduzione con qualifica sanitaria sospesa salvo in caso  di  invio  del  capo  al  macello,  accompagnato  dal Modello 4 unificato,  a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura «bovino/bufalino/ovi-caprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Tbc, Brc, Leb».
 7.  Gli  allevamenti sospesi riacquistano la qualifica a seguito di un  controllo  favorevole  su  tutti  gli animali, da effettuarsi non prima di trenta giorni dalla notifica ufficiale da parte del Servizio Veterinario  locale  al  proprietario  o  detentore degli animali del provvedimento di sospensione della qualifica.
 8.   Il   latte   proveniente  dagli  allevamenti  sospesi,  previa autorizzazione  del Servizio Veterinario locale, deve essere raccolto in  contenitori  separati,  identificati  con appositi contrassegni e destinato  a  caseifici  dotati  di  idonee  attrezzature  per essere sottoposto, prima della lavorazione, a trattamento di pastorizzazione a 71,7°C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.
 9.  La  qualifica  sanitaria  degli  allevamenti da riproduzione e' revocata  nel  caso in cui il controllo previsto al comma 7 non venga effettuato  entro  sei  mesi  dalla  notifica  ufficiale da parte del Servizio Veterinario locale al proprietario o detentore degli animali del provvedimento di sospensione della qualifica.
 10.  Gli  allevamenti di cui al comma 9 sono considerati «con stato sanitario   sconosciuto»   ai  fini  delle  rendicontazioni  previste dall'Allegato  V  della  Decisione  2002/677/CE della Commissione del 22 agosto 2002.
 |  |  |  | Art. 4. Qualifica  sanitaria  negli allevamenti da ingrasso e nelle stalle di sosta
 1. La  qualifica  sanitaria  degli  allevamenti da ingrasso e delle stalle  di  sosta  deve  essere  riportata sul Mod 4 unificato con la dizione   «Allevamento  da  ingrasso/stalla  di  sosta  Ufficialmente indenne da Tbc, Brc, Leb».
 2. In  caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in  altri  allevamenti,  o  nel  caso  di lesioni sospette in sede di macellazione,  il  Servizio  Veterinario locale sospende la qualifica sanitaria  dell'allevamento  di  provenienza  del  capo  sospetto  ed applica i provvedimenti previsti per gli allevamenti da riproduzione, di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
 3.  In  caso  di  conferma  ufficiale  di  focolaio si applicano le disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente per gli allevamenti infetti  da  tubercolosi,  brucellosi  bovina  e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi.
 4.  Gli allevamenti da ingrasso e le stalle di sosta, ai fini delle rendicontazioni previste dall'Allegato II della Decisione 2002/677/CE della  Commissione  del 22 agosto 2002 sono valutati come allevamenti controllabili  e  sono  soggetti  al programma di eradicazione per la tubercolosi,   la   brucellosi   bovina  e  bufalina,  la  brucellosi ovi-caprina e la leucosi .
 |  |  |  | Art. 5. Movimentazione per allevamenti da ingrasso e stalle di sosta
 1. E'  consentita la movimentazione verso allevamenti da ingrasso e stalle  di sosta esclusivamente di animali provenienti da allevamenti da  riproduzione  ufficialmente indenni da tubercolosi, ufficialmente indenni  o  indenni  da  brucellosi bovina e bufalina o ovi-caprina e indenni da leucosi.
 2.  Gli  animali  possono  essere movimentati soltanto a seguito di accertamento  diagnostico  con  esito  favorevole nei confronti della tubercolosi  se  di  eta'  superiore  alle 6 settimane, nei confronti della  brucellosi  bovina  e  bufalina  e  della  leucosi  se di eta' superiore   ai   dodici   mesi,  e  nei  confronti  della  brucellosi ovi-caprina  se  di  eta'  superiore  ai  sei mesi, nei trenta giorni precedenti la spedizione verso l'allevamento da ingrasso.
 3.  Gli  animali  provenienti  dagli allevamenti da ingrasso devono essere destinati esclusivamente al macello.
 |  |  |  | Art. 6. Tipologia dei controlli per la brucellosi ovi-caprina
 1. Per la sorveglianza della brucellosi ovi-caprina in tutti i tipi di  allevamenti,  anche  in  quelli  ufficialmente indenni, i Servizi Veterinari  Locali  competenti  effettuano il prelievo del sangue sul 100% dei capi presenti nell'allevamento di eta' superiore ai sei mesi ed  inviano  i  campioni  entro  48  ore all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
 2.  L'I.Z.S.  sottopone  i  campioni  prelevati alle seguenti prove diagnostiche, da effettuarsi in parallelo:
 a) test di screening con sieroagglutinazione (SAR);
 b) esecuzione  della Fissazione del Complemento (FDC), su tutti i capi  dell'allevamento  anche nel caso in cui la positivita' alla SAR riguardi esclusivamente un singolo animale dell'allevamento.
 3.  Entro  tre  giorni  dall'accettazione  dei  campioni,  l'I.Z.S. competente  trasmette  gli  esiti  delle prove di sieroagglutinazione (SAR) al Servizio Veterinario locale.
 4.  Entro  sette  giorni  dall'accettazione  dei campioni, l'I.Z.S. competente  trasmette  gli  esiti delle eventuali prove di Fissazione del Complemento (FDC) al Servizio Veterinario locale.
 5.  In  caso  di  positivita'  alla SAR, ed in attesa dei risultati della  prova  di  FDC, immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento  dei  risultati  di  laboratorio, il Servizio Veterinario locale  competente  notifica  in  via  ufficiale  al  proprietario  o detentore  degli  animali  la  sospensione della qualifica sanitaria, dispone   il   sequestro   fiduciario   dell'allevamento,  ordina  la distruzione  o l'utilizzazione solo per alimentazione animale, previo trattamento  termico  all'interno dello stesso allevamento, del latte proveniente  dagli  animali  risultati  positivi alla SAR, nonche' la raccolta  del  latte  dei  capi  negativi  in  contenitori  separati, identificati  con  appositi  contrassegni,  e  destinato  a caseifici dotati  di  idonee  attrezzature  per  essere  risanato,  prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.
 6. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, su proposta del   Servizio   Veterinario   locale,   ordina   l'abbattimento,  da effettuarsi  entro  quindici  giorni dalla notifica di positivita' al proprietario  o  detentore  degli  animali, di tutti i capi risultati positivi alla SAR.
 7.   Per   la   riacquisizione   della  qualifica  sanitaria  negli allevamenti  di  cui  al  comma 5  il Servizio Veterinario competente effettua  un  controllo  sierologico negativo su tutti gli animali di eta'  superiore ai sei mesi, a distanza di almeno trenta giorni e non oltre  quarantadue giorni dall'abbattimento di tutti i capi risultati positivi   alla   SAR   e   dall'effettuazione   delle  procedure  di disinfezione nell'allevamento.
 8.  In  caso di positivita' alla FDC il Servizio Veterinario locale dispone  l'apertura del focolaio, applicando le disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453.
 |  |  |  | Art. 7. Tipizzazione dei ceppi batterici
 1. L'I.Z.S.  territorialmente  competente,  entro  quindici  giorni dall'avvenuto  isolamento,  invia  per  la  tipizzazione  i ceppi dei batteri  della  specie  Brucella  e  Mycobacterium rispettivamente al Centro Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo e al Centro Nazionale  di  Referenza per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia.
 |  |  |  | Art. 8. Identificazione degli animali da abbattere
 1. Immediatamente e non oltre 48 ore dalla notifica ufficiale della positivita'  degli  animali  al proprietario o detentore, il Servizio veterinario   locale  provvede  a  contrassegnare  tutti  i  capi  da abbattere,  inclusi i negativi in caso di abbattimento totale, con un bolo  endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella   della   marca  auricolare  ufficiale,  e/o  con  un  marchio auricolare  di  colore  rosso da applicarsi all'orecchio destro. Tale marchio  auricolare  aggiuntivo  dovra' essere idoneo a consentire il prelievo  di  un  frammento  cutaneo  e conforme a quanto specificato nell'allegato I del decreto ministeriale 13 ottobre 2004 e successive modifiche  e  nell'allegato A, parte 1, della Circolare del Ministero della  salute  del 28 luglio 2005 e successive modifiche. La suddetta marcatura  supplementare  e' sostitutiva della marcatura a T prevista dalla normativa previggente.
 2.  Il  Sevizio  Veterinario  locale  competente  per l'allevamento infetto   invia  i  campioni  di  cute  prelevati  con  la  marcatura auricolare,   di   cui  al  comma 1,  all'I.Z.S.  competente  per  lo svolgimento  degli  accertamenti dell'identita' degli animali, di cui al  comma 2  dell'art.  9,  unitamente  alla  scheda di invio redatta secondo il modello di cui all'Allegato A della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 9. Tipologia dei controlli sugli animali da inviare al macello
 1. Il Servizio Veterinario locale competente per il macello preleva un  campione di pelo, sangue o cute da ogni animale proveniente da un allevamento  infetto  da  tubercolosi,  brucellosi bovina e bufalina, brucellosi  ovi-caprina  e  leucosi  e  lo invia, insieme ai campioni previsti  dall'art.  11  comma 4 della presente ordinanza, all'I.Z.S. competente  per l'allevamento di provenienza per lo svolgimento degli approfondimenti  diagnostici, unitamente alle schede di invio redatte secondo  i  modelli  di  cui agli Allegati C, D, E e F della presente ordinanza.
 2.  L'I.Z.S.  verifica  la  corrispondenza  genetica  dei  campioni ricevuti  dal  macello  con quelli prelevati dal Servizio Veterinario locale  nell'allevamento  di  provenienza  dei capi macellati, di cui all'art. 8.
 3.  L'I.Z.S  comunica la mancata corrispondenza genetica, di cui al comma 2,  alla  Regione,  al  Servizio Veterinario locale, al Comando N.A.S. Carabinieri e all'Autorita' giudiziaria.
 4.  L'I.Z.S.  deve inoltre effettuare gli accertamenti necessari ad escludere  la  corrispondenza  del genotipo dei sieri di piu' animali provenienti  dallo  stesso  allevamento,  al  fine di accertare che i campioni di sangue non appartengano allo stesso animale.
 5.  Eventuali ulteriori misure, quali l'obbligo del controllo degli animali   nei   confronti  della  tubercolosi,  brucellosi  bovina  e bufalina,  brucellosi  ovi-caprina  o  leucosi  prima  dell'invio  al macello  o  durante  la macellazione, possono essere prescritte dalla Task force di cui all'art. 18 della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 10. Macellazione in stabilimenti al di fuori della Regione
 1. In  caso  di assenza o indisponibilita' di adeguati stabilimenti di  macellazione all'interno della Regione, il Ministero della salute per  garantire  l'applicazione  delle  misure  straordinarie previste dalla  presente  ordinanza,  puo' autorizzare il Servizio Veterinario Regionale  al  trasporto  fuori  Regione dei capi da abbattere per la macellazione in altri stabilimenti.
 |  |  |  | Art. 11. Ispezione post-mortem in sede di macellazione
 1. Il  Servizio  Veterinario  locale  competente per il macello che esegue  la  visita  ispettiva  post mortem su tutti i capi in caso di riscontro  di  lesioni  tubercolari  sospette  in  capi  regolarmente macellati,  preleva  i  campioni di tessuto (organi e linfonodi) e li invia  all'I.Z.S. competente per lo svolgimento degli approfondimenti diagnostici  unitamente  alla  scheda  di  invio  redatta  secondo il modello di cui all'Allegato B della presente ordinanza.
 2.    Il    Servizio   Veterinario   locale   entro   le   24   ore dall'effettuazione  della  visita,  trasmette  copia  della scheda di invio  campione  alla  Regione  e/o  all'Osservatorio  Epidemiologico Veterinario  Regionale  (O.E.V.R.), ed al Servizio Veterinario locale competente per l'allevamento di provenienza del capo sospetto.
 3.  Il  Servizio  Veterinario  locale competente entro 48 ore dalla ricezione  della  scheda  di  invio  sospende  la qualifica sanitaria dell'allevamento  di  provenienza  del  capo  sospetto,  e  adotta  i provvedimenti di cui all'art. 3.
 4.  Il  Servizio  Veterinario locale, competente per il macello, in caso  di  animali  provenienti da allevamenti infetti da tubercolosi, brucellosi  bovina  e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina  e  leucosi preleva  i  campioni  di  tessuto  (organi  e  linfonodi)  e li invia all'I.Z.S.   competente  per  lo  svolgimento  degli  approfondimenti diagnostici unitamente alle schede di invio redatte secondo i modelli di cui agli Allegati C, D, E e F della presente ordinanza.
 5.  L'I.Z.S.  competente  comunica  entro  48 ore i risultati degli esami di laboratorio di cui al comma 1 al Servizio Veterinario locale competente   per   il  macello  ed  al  Servizio  Veterinario  locale competente per l'allevamento.
 |  |  |  | Art. 12. Abbattimenti
 1. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, su proposta del  Servizio Veterinario locale, ordina l'abbattimento degli animali infetti.
 2.  Il  direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  locale ordina l'abbattimento  totale  (stamping  out) in un allevamento infetto, su proposta  del Servizio Veterinario locale e sulla base di linee guida che vengono prescritte dalla Task force di cui all'art. 18.
 3. Gli animali devono essere macellati o abbattuti al piu' presto e comunque  non  oltre  quindici  giorni dalla notifica ufficiale degli esiti  dei  controlli,  o  della decisione di effettuare abbattimento totale,  al  proprietario  o  detentore degli animali, effettuata dal Servizio Veterinario locale.
 4.  Se il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi  nel  termine  di  cui  al  comma 3, il direttore generale della Azienda  sanitaria  locale,  su  proposta  del  Servizio  Veterinario locale, ordina l'abbattimento coattivo dei capi rimasti.
 5.  Nel  caso  di cui al comma 4 non e' corrisposta l'indennita' di abbattimento per tutti i capi oggetto del provvedimento e sono carico del proprietario o detentore tutte le spese relative all'applicazione delle  misure  di polizia veterinaria. Il Servizio Veterinario locale anticipa le spese necessarie all'applicazione delle misure di polizia veterinaria.
 |  |  |  | Art. 13. Indennizzi
 1. Ai   proprietari   o   detentori   degli  animali  abbattuti  e' corrisposta  una  indennita' ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33,  secondo  le  norme e i criteri previsti dal decreto del Ministro della  sanita'  14 giugno  1968  e successive modificazioni, ai sensi della  legge  28 maggio  1981  n 296 ed ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
 2.  E'  esclusa  ogni  altra forma di indennizzo regionale o locale diversa  da  quelle indicate al comma 1, salvo quelle preventivamente approvate a livello comunitario.
 3.   I  Servizi  Veterinari  locali  comunicano  all'AGEA,  o  agli organismi  pagatori  regionali  ove  esistenti,  i  nominativi  degli allevatori che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini di cui  all'art. 12 comma 3, nonche' in caso di mancata cooperazione con il   Servizio   Veterinario   locale  nell'esecuzione  dei  piani  di profilassi nazionali.
 |  |  |  | Art. 14. Indagini epidemiologiche
 1. Il  Servizio  Veterinario  locale  invia  entro  quindici giorni dall'apertura  o  chiusura  di  un  focolaio, al Servizio Veterinario regionale  e/o  all'O.E.V.R.,  il Modello 1 Sez. A e Sez. B, previsto dal  Regolamento  di  Polizia  Veterinaria  approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  8 febbraio 1954, n. 320 e le relazioni epidemiologiche  redatte secondo i modelli di cui agli Allegati G, H, I e L della presente ordinanza.
 2.  Le  Regioni  e/o  gli  O.E.V.R. inviano relazioni semestrali al Ministero  della  salute  ed  ai Centri Nazionali di Referenza, sullo stato  di  avanzamento  dei  piani  di controllo e monitoraggio delle malattie,    allegando,   se   richiesto,   copia   delle   relazioni epidemiologiche di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 15. Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, alpeggio e pascolo vagante.
 1. E'  consentita  la  movimentazione  per  transumanza, alpeggio e pascolo vagante, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti da  riproduzione  Ufficialmente Indenni da tubercolosi, Ufficialmente Indenni   o   Indenni  da  brucellosi  bovina  e  bufalina,brucellosi ovi-caprina e Indenni da leucosi.
 2. Gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con  esito  favorevole  nei  confronti  della  tubercolosi se di eta' superiore  alle  6 settimane, nei confronti della brucellosi bovina e bufalina  nei  confronti  della  brucellosi  ovi-caprina  se  di eta' superiore  ai sei mesi, e della leucosi, nei trenta giorni precedenti lo spostamento.
 3.  Il  direttore generale della Azienda sanitaria locale ordina il sequestro   e   l'abbattimento  degli  animali  in  pascolo  vagante, transumanza  o alpeggio privi del modello 4 e degli altri certificati sanitari  previsti dal Regolamento di Polizia, con spese a carico del proprietario o detentore.
 4. Tutti gli spostamenti degli animali devono essere comunicati dai Servizi Veterinari locali alla Regione o agli O.E.V.R. entro quindici giorni dalla fine dello spostamento.
 |  |  |  | Art. 16. Controlli sul latte e sui prodotti a base di latte
 1. Il  servizio veterinario locale effettua un controllo mensile su campioni  di latte e di prodotti a base di latte, sulla base di linee guida  stabilite dalla Task Force di cui all'art. 18, nei caseifici e nelle aziende autorizzate alla vendita diretta al consumatore.
 2.  Nel  caso  di  riscontro  di positivita' ai controlli di cui al comma 1,  il  Servizio  Veterinario locale sospende immediatamente la qualifica sanitaria e l'autorizzazione alla vendita degli allevamenti fornitori o caseifici e procede ad ulteriori accertamenti diagnostici sulla  base di linee guida stabilite dalla Task Force di cui all'art. 18.
 3. I controlli sono stabiliti annualmente dalle Regioni, sentito il parere del Ministero della salute e del Centro Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo.
 |  |  |  | Art. 17. Divieto  di  commercializzazione,  detenzione ed utilizzazione di kit per la diagnosi di brucellosi animale
 1. E'  vietata  la commercializzazione, detenzione ed utilizzazione su  tutto  il  territorio  nazionale  di  kit  per  la diagnosi della brucellosi  animale,  ad  eccezione  dei  laboratori  degli  Istituti Zooprofilattici  Sperimentali  e  dell'Istituto Superiore di sanita'. Altri  laboratori  possono  essere  autorizzati  dal  Ministero della salute nell'ambito di progetti di ricerca.
 |  |  |  | Art. 18. Task force
 1. E'  istituita  presso  il  dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria,   la  nutrizione  e  la  sicurezza  degli  Alimenti  del Ministero  della salute, la Task force permanente per l'indirizzo, il coordinamento  e  l'attuazione  delle  misure previste dalla presente ordinanza.
 2.  La  Task  force e' costituita da 2 rappresentanti del Ministero della  salute,  da 1 rappresentante del Centro Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo, 1 rappresentante del Centro Nazionale di Referenza  per  la Tubercolosi, 1 rappresentante del Centro Nazionale di  Referenza per la leucosi enzootica bovina, 1 rappresentante delle Regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,  Sicilia,  1 rappresentante di ciascun   Osservatorio   epidemiologico  veterinario  regionale  e  1 rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela della salute.
 3.  La  Task force puo' organizzare attivita' di formazione diretta agli allevatori e agli operatori del settore.
 4.  La Task force puo' effettuare ispezioni o audit con il supporto del Comando N.A.S. Carabinieri.
 |  |  |  | Art. 19. Commissario ad acta
 1. Il   Prefetto   su  proposta  del  Ministro  della  salute  puo' istituire, in caso di inadempimenti e ritardi nell'applicazione delle misure  previste dalla presente ordinanza, un Commissario ad acta con poteri  d'intervento straordinario presso i Servizi veterinari locali competenti per territorio.
 2. Il Commissario ad acta puo' richiedere supplementi d'indagine al Comando  N.A.S.  Carabinieri  competente  per territorio ed assicura, avvalendosi  delle Forze di Polizia e del Comando N.A.S. Carabinieri, l'abbattimento  dei  capi e la distruzione dei derivati del latte nel caso  in  cui  le  Regioni interessate dovessero incontrare qualsiasi difficolta' nell'applicazione di tali misure.
 3.   Per   la   ripartizione   degli   oneri   di   spesa  relativi all'abbattimento  dei  capi e alla distruzione dei derivati del latte di  cui  al  comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 12.
 |  |  |  | Art. 20. Sanzioni
 1. Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque, ivi compreso il veterinario  ufficiale,  non  osservi  le prescrizioni previste dalla presente  ordinanza, e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2009.
 
 Roma, 14 novembre 2006
 Il Ministro: Turco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 222
 |  |  |  | Allegati 
 ---->  Vedere Allegato A a pag. 16   <----
 
 ---->  Vedere Allegato B a pag. 17   <----
 
 ---->  Vedere Allegato C da pag. 18  a pag. 21   <----
 
 ---->  Vedere Allegato D da pag. 22  a pag. 24   <----
 
 ---->  Vedere Allegato E da pag. 25  a pag. 27   <----
 
 ---->  Vedere Allegato F a pag. 28   <----
 
 ---->  Vedere Allegato G da pag. 29  a pag. 39   <----
 
 ---->  Vedere Allegato H da pag. 40  a pag. 53   <----
 
 ---->  Vedere Allegato I da pag. 54  a pag. 67   <----
 
 ---->  Vedere Allegato L da pag. 68  a pag. 70   <----
 |  |  |  |  |