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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2006, n. 263 |  | Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge  di  conversione  6 dicembre  2006,  n.  290  (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  a  pag. 4)  recante:  «Misure  straordinarie per fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge, integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . ))".
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Individuazione e (( poteri )) del Commissario delegato
 
 1.   Al   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per (( l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione  Campania  per  il  periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. )) ((  1-bis.  Con  ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai  sensi  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del    Commissario    delegato,    necessari   per   il   superamento dell'emergenza,  non  previsti  dalle presenti norme e necessari alla loro  rapida  ed  efficace  attuazione, coordinando, e modificando se necessario,  gli  effetti  delle  precedenti  ordinanze  emanate  per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania. ))
 2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze  di  protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto  emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento,  gli  indispensabili  provvedimenti  per assicurare ogni   forma   di  tutela  degli  interessi  pubblici  primari  delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e   degli   Enti   pubblici,   nonche'  di  ogni  altra  istituzione, organizzazione  e  soggetto  privato,  il  cui apporto possa comunque risultare  utile,  utilizzando  le  strutture operative nazionali del Servizio  nazionale della protezione civile (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 3.  Il  Commissario  delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste  dal  presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali  uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza  nel  settore  della  raccolta  differenziata, individuato d'intesa  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  ed  uno  a  cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito   di   determinati   settori   di   intervento.   Per  il perseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  presente  decreto  e' costituita  dal  Commissario  delegato  una  Commissione  composta da cinque   soggetti   di  qualificata  e  comprovata  esperienza  nella soluzione delle emergenze ambientali.
 4.  Al  fine  dell'invarianza  della  spesa,  per  l'attuazione del comma 3  e  per  facilitare  il  rientro nella gestione ordinaria una volta  cessato  lo  stato  di  emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e' ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, (( contestualmente  alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della  Commissione  di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque  la  soppressione  di  un numero di posizioni effettivamente occupate  ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto  previsto  dall'art.  29,  comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
 24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
 nazionale della protezione civile):
 «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
 1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
 lettera c),  il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
 delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
 coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
 emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
 in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
 eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
 revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
 presupposti.
 2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
 conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,  si
 provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
 13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
 ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
 generali dell'ordinamento giuridico.
 3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
 per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
 per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
 altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
 pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
 ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
 4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
 per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
 per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
 l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
 presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
 Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
 contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
 modalita' del suo esercizio.
 5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
 si intende derogare e devono essere motivate.
 6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
 sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
 affinche'   vengano   pubblicate  ai  sensi  dell'art.  47,
 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
 - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
 2006,   n.   223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
 economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
 razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
 in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
 n. 248, recita:
 «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
 ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
 previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
 2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
 amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
 decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
 modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
 anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
 predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
 rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
 fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
 comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
 ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
 quella   prevista   dall'art.   1,  comma 58,  della  legge
 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
 spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
 procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
 vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
 anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
 con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
 previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
 con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
 concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
 proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
 conto dei seguenti criteri:
 a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
 funzionali;
 b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
 che svolgono funzioni omogenee;
 c) limitazione del numero delle strutture di supporto
 a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
 organismi;
 d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
 organismi;
 e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
 degli organismi;
 e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
 superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
 l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
 e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
 sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
 all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
 Consiglio dei Ministri.
 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
 prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
 individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
 concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
 perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
 conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
 dello stesso.
 3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
 provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
 stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
 regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
 sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
 e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
 prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
 le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
 di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
 4.  Gli  organismi  non  individuati  dai provvedimenti
 previsti  dai  commi 2  e  3 entro centottanta giorni dalla
 data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
 soppressi.
 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
 si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
 divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
 componenti degli organismi di cui al comma 1.
 6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
 diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
 agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
 nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
 principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
 7.  Le  disposizioni del presente art. non si applicano
 agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Informazione e partecipazione dei cittadini (( Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania ))
 
 1.  Il  Commissario  delegato,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  adotta,  con  propria ordinanza,   le  misure  volte  ad  assicurare  l'informazione  e  la partecipazione  dei cittadini in conformita' ai principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle citta'  sostenibili,  tenutasi  ad  Aalborg  il  27 maggio  1994.  Le iniziative  di  informazione  sono  attuate  in collaborazione con il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del Consiglio  dei Ministri, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, e, (( comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) ((  1-bis.  All'art.  1  del  decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4.  E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per  la  gestione  dei  rifiuti  nella  regione  Campania, di seguito denominata   Consulta,   presieduta   dal  Presidente  della  regione Campania,  che  provvede  a  convocarla,  su proposta del Commissario delegato  fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di  emergenza,  il  Commissario  delegato.  La  Consulta  ha  compiti consultivi  in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche  e  per  lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti  per  il  trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle  riunioni  della  Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei  comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta  la  corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.
 1-ter. Il Commissario delegato individua le modalita' operative che assicurino  il  pieno  coinvolgimento  degli  enti locali interessati dall'emergenza.». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  «Carta di Aalborg» del 27 maggio 1994 reca «Carta
 delle   citta'   europee   per   uno  sviluppo  durevole  e
 sostenibile».
 - Il   decreto   legislativo  19 agosto  2005,  n.  195
 (pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   222   del
 23 settembre   2005)   reca   «Attuazione  della  direttiva
 2003/4/CE   sull'accesso   del   pubblico  all'informazione
 ambientale».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 30 novembre   2005,   n.   245  (Misure  straordinarie  per
 fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti nella
 regione  Campania  ed  ulteriori disposizioni in materia di
 protezione civile.) convertito in legge, con modificazioni,
 dall'art.  1,  L.  27 gennaio  2006, n. 21, come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  1  (Risoluzione  del contratto e affidamento del
 servizio   di   smaltimento   dei   rifiuti  nella  regione
 Campania).  -  1.  Al fine di assicurare la regolarita' del
 servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
 a  decorrere  dal quindicesimo giorno dalla data di entrata
 in  vigore  del presente decreto, i contratti stipulati dal
 Commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
 Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei
 rifiuti  solidi urbani in regime di esclusiva nella regione
 medesima  sono  risolti,  fatti salvi gli eventuali diritti
 derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
 2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma
 urgenza,   all'individuazione   dei  nuovi  affidatari  del
 servizio  sulla  base  di  procedure accelerate di evidenza
 comunitaria  e  definisce  con  il Presidente della regione
 Campania,  sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
 del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale
 di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  incrementare  i
 livelli   della   raccolta   differenziata  ed  individuare
 soluzioni  compatibili  con  le  esigenze  ambientali per i
 rifiuti   trattati   accumulati   nei  siti  di  stoccaggio
 provvisorio.
 3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio  ed  il  Commissario delegato, nell'ambito delle
 rispettive  competenze istituzionali, assicurano la massima
 divulgazione   delle   informazioni   relative  all'impatto
 ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di
 smaltimento   dei   rifiuti   assicurando   altresi'   alle
 popolazioni   interessate  ogni  elemento  informativo  sul
 funzionamento  di  analoghe  strutture  gia'  esistenti nel
 territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri
 a carico della finanza pubblica.
 4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta
 regionale   per  la  gestione  dei  rifiuti  nella  regione
 Campania,  di  seguito  denominata Consulta, presieduta dal
 Presidente   della   regione   Campania,   che  provvede  a
 convocarla,  su proposta del Commissario delegato fino alla
 cessazione  dello  stato di emergenza, di cui fanno parte i
 presidenti  delle  province  e,  fino alla cessazione dello
 stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha
 compiti    consultivi    in    ordine    alla   equilibrata
 localizzazione   dei  siti  per  le  discariche  e  per  lo
 stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per
 il  trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle
 riunioni  della  Consulta  sono  invitati  a  partecipare i
 Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti
 predetti.   Per   la  partecipazione  alle  riunioni  della
 Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione
 di  compensi,  emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o
 rimborsi  spese.  Dall'attuazione  del  presente  comma non
 devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
 finanza pubblica.
 5.   Il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
 Presidenza  del  Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per
 tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
 settore  dei  rifiuti,  del  Consiglio superiore dei lavori
 pubblici.  Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale
 in  materia  di  valutazione  di impatto ambientale, per le
 esigenze  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  di
 valutazione  e  di  consulenza  nell'ambito  di progetti di
 opere  di  cui  all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
 109,  e  successive  modificazioni,  il  cui  valore sia di
 entita'  superiore  a  5  milioni  di euro, per le relative
 verifiche   tecniche   e   per  le  conseguenti  necessita'
 operative,  e'  posto  a carico del soggetto committente il
 versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato di una
 somma  pari  allo  0,5  per mille del valore delle opere da
 realizzare.   Le  predette  entrate  sono  riassegnate  con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
 proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
 ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
 infrastrutture  e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
 applica ai progetti presentati successivamente alla data di
 entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
 presente  comma non  devono derivare nuovi o maggiori oneri
 per la finanza pubblica.
 6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento
 dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia
 e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle
 regioni  Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al
 31 maggio 2006.
 7.  In funzione del necessario passaggio di consegne ai
 nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative
 al  personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che
 appare   utile   rilevare,   tenuto   conto  dell'effettiva
 funzionalita',    della   vetusta'   e   dello   stato   di
 manutenzione,    fino    al   momento   dell'aggiudicazione
 dell'appalto  di  cui  al  comma 2,  e  comunque  entro  il
 31 dicembre  2007,  le  attuali affidatarie del servizio di
 smaltimento  dei rifiuti nella regione Campania sono tenute
 ad  assicurarne  la prosecuzione e provvedono alla gestione
 delle   imprese   ed   all'utilizzo  dei  beni  nella  loro
 disponibilita',   nel   puntuale  rispetto  dell'azione  di
 coordinamento   svolta   dal   Commissario  delegato.  Alla
 copertura  degli  oneri  connessi con le predette attivita'
 svolte  dalle  attuali affidatarie del servizio provvede il
 Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di
 cui   all'art.  7.  Le  attuali  affidatarie  del  servizio
 compiono  ogni  necessaria  prestazione, al fine di evitare
 interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di
 smaltimento  dei rifiuti e della connessa realizzazione dei
 necessari    interventi    ed   opere,   ivi   compresi   i
 termovalorizzatori,  le discariche di servizio ed i siti di
 stoccaggio  provvisorio.  Per  le  finalita'  del  presente
 comma e'  autorizzata  la  spesa massima di euro 27 milioni
 per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
 8.  Per  il  perseguimento delle finalita' del presente
 decreto,   nonche'   per   l'espletamento  delle  ulteriori
 attivita'  istituzionali,  il Dipartimento della protezione
 civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri si
 avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri
 per   la  tutela  dell'ambiente,  nonche',  su  indicazione
 nominativa  del  Capo  del  Dipartimento,  di  non  piu' di
 quindici  unita'  di  personale  appartenente  all'Arma dei
 carabinieri,  alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale
 dello  Stato  assegnate  alla  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento  della  protezione  civile, entro
 trenta   giorni   dalla   relativa  richiesta,  secondo  le
 procedure   e   le   modalita'   previste   dai  rispettivi
 ordinamenti,  nei limiti delle risorse e delle attribuzioni
 previste  dalla  normativa  vigente.  Tale personale svolge
 attivita'   di   monitoraggio   e   di  accertamento  delle
 iniziative    adottate    dalle   strutture   commissariali
 nell'ambito  delle  situazioni  di  emergenza dichiarate ai
 sensi  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
 n.  225,  per  il  conseguimento  degli  obiettivi e per il
 rispetto  degli  impegni  assunti  in  base ad ordinanze di
 protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
 del  territorio,  anche  in  relazione  alle  competenze da
 esercitarsi  in  base  al  presente  decreto, provvede allo
 studio   di  programmi  e  piani  per  l'individuazione  di
 soluzioni  ottimali  attinenti  al  ciclo  integrato  della
 gestione   dei   rifiuti,   con   le   risorse  previste  a
 legislazione vigente.
 9. (abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Affidamento  del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle
 migliori tecnologie disponibili
 
 1.   In   relazione   al  sopravvenuto  aggravamento  del  contesto emergenziale  nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli  obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie (( immediatamente )) disponibili,  il  Commissario delegato ridefinisce (( con l'esclusiva assistenza  dell'Avvocatura generale dello Stato )) le condizioni per l'affidamento  del  servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.  Conseguentemente e' annullata la procedura di gara indetta dal  Commissario  di  Governo  per  l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006. ((  1-bis.  All'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge 30 novembre 2005,  n.  245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006,  n.  21,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni  mobili  ed  immobili  che  appare  utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva   funzionalita',  della  vetusta'  e  dello  stato  di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al  comma 2,  e  comunque  entro  il  31 dicembre  2007,  le  attuali affidatarie  del  servizio  di  smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione   delle   imprese   ed  all'utilizzo  dei  beni  nella  loro disponibilita',  nel  puntuale  rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.
 1-ter.  Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare,  sentite  le  province  ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per  le attivita' di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale  delle  strutture  operative  nazionali del Servizio nazionale della  protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici».
 2.  Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti  nella  regione  Campania,  il  Commissario  delegato, con le necessarie  garanzie  ambientali e sanitarie, individua in termini di somma  urgenza,  fatta  salva  la normativa antimafia, anche mediante affidamenti   diretti  a  soggetti  diversi  dalle  attuali  societa' affidatarie  del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilita' di tali  soggetti  in  ordine  alla  regolare  ed  efficace gestione del servizio,  le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale   smaltimento  delle  balle  di  rifiuti  trattati  dagli impianti  di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate   o   gia'   poste   sotto  sequestro  con  provvedimento dell'autorita'   giudiziaria,  previa  revoca  del  provvedimento  di sequestro da parte della medesima autorita', anche al fine della loro ricomposizione morfologica. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 Per  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245 del
 2005, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Misure per la raccolta differenziata
 
 ((  1.   Il   Commissario  delegato,  sentita  la  struttura  di  cui all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  n.  3529  del  30 giugno  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  n.  159  dell'11 luglio  2006,  verifica il raggiungimento dell'obiettivo  minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei   rifiuti  urbani  prodotti  e  definisce  un  programma  per  il raggiungimento  di  almeno  il  50  per cento, adottando le opportune misure  sostitutive,  anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei  confronti  di  tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.
 2.  Con  apposita  ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  sono  individuati  gli incentivi tariffari  o  le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia di raccolta differenziata.
 3.  Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma   con   il   Commissario  delegato  per  il  raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al  consumo  nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative  di  sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.
 4.   Tutti   i   consorzi  nazionali  operanti  nel  settore  della valorizzazione   della   raccolta   differenziata   contribuiscono  a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico   della  raccolta  differenziata,  attraverso  adeguate  ed efficaci  campagne  di  informazione  e  mobilitazione dei cittadini, promosse  anche  su  proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.
 5.  I  consorzi  nazionali  di  cui  al  comma 4  adottano, dandone tempestivamente    comunicazione    al    Commissario   delegato,   i provvedimenti  organizzativi  e  gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento   degli   obiettivi   e  delle  procedure  di  raccolta differenziata  previsti  dalla  normativa  vigente,  a  registrare  e rendere  pubblica  la  tracciabilita'  del  rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.
 6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno
 2006 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
 «Art.  1.  -  1.  Al  fine  di  assicurare le opportune
 sinergie  per  accelerare  il completamento delle procedure
 necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia
 ambientale   entro  i  termini  indicati  nei  decreti  del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri citati in premessa,
 nonche'  per  favorire  il conseguimento degli obiettivi di
 raccolta  differenziata,  finalizzata  al  recupero  ed  al
 riciclaggio,  di  imballaggi primari, secondari e terziari,
 della  frazione  organica, dei rifiuti ingombranti, nonche'
 della  frazione  valorizzabile  di  carta, plastica, vetro,
 legno,  metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui
 e'  stato  dichiarato  lo stato d'emergenza nel settore dei
 rifiuti,  ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992,
 e'  istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
 tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di
 coordinamento  e  di  supporto  delle  attivita' svolte dai
 Commissari delegati.
 2. Tale struttura avra' in particolare il compito di:
 a) formulare  indicazioni  ai  Commissari delegati di
 cui  ai  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri
 citati   in   premessa  circa  le  migliori  soluzioni  per
 assicurare  livelli  adeguati per la raccolta differenziata
 dell'umido,  anche  ai  fini  della  sua  trasformazione in
 compost di qualita' per il successivo riutilizzo;
 b) formulare  proposte  per  ottenere  da  parte  del
 Consorzio  nazionale  imballaggi  (CONAI) e dei consorzi di
 filiera  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta
 differenziata  e  di  riciclaggio  fissati  dalla normativa
 vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;
 c) formulare  proposte  ai  fini dell'adeguamento dei
 piani   regionali  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  per
 correggere   eventuali   violazioni   della   normativa  di
 derivazione comunitaria;
 d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle
 balle di rifiuti trattati;
 e) promuovere  altresi' le iniziative di informazione
 per   incentivare   presso   la   popolazione  la  raccolta
 differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;
 f) formulare  proposte  per  mettere in condivisione,
 tra  le  regioni  in  cui  vige  lo  stato  d'emergenza, le
 discariche   di   servizio,   anche  in  fase  di  gestione
 post-operativa  dove residuino volumetrie disponibili ed ai
 fini  della messa in sicurezza, nonche', ove possibile, gli
 impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
 3.  La  predetta struttura e' presieduta da un soggetto
 designato  dal  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
 territorio,   sentito   il   Capo  del  Dipartimento  della
 protezione   civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  con  funzioni  di Presidente, scelto tra persone
 dotate   di  comprovata  ed  elevata  professionalita'  nel
 settore  della  tutela  ambientale. Alla predetta struttura
 sono  assegnate  20 unita' di personale, poste in posizione
 di  comando o di distacco, previo assenso degli interessati
 fermo  restando  il trattamento, anche economico, in essere
 al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle
 Amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti pubblici anche
 economici. Detto personale e' posto, in deroga alle vigenti
 procedure  di  comando e distacco, nella disponibilita' del
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro
 quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato
 a  svolgere  attivita'  di  lavoro straordinario sino ad un
 massimo  di  70  ore  mensili. Il Ministero dell'ambiente e
 della  tutela del territorio puo' altresi' avvalersi per le
 attivita'    connesse   all'operativita'   della   predetta
 struttura  di un massimo di 40 unita' di personale comunque
 in  servizio presso il medesimo Dicastero ed e' autorizzato
 a  svolgere  attivita'  di  lavoro straordinario sino ad un
 massimo di 70 ore mensili.
 4. Per le medesime finalita' il predetto Dicastero puo'
 avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie
 tecniche,  giuridiche  ed amministrative. Con il decreto di
 cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti
 esperti  e  del  personale  di  cui al comma 2. Ai predetti
 consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui
 al comma 2, qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta una
 indennita'  mensile  onnicomprensiva, ad eccezione del solo
 trattamento  di  missione,  di  entita'  pari  al 50% degli
 emolumenti  allo  stato  in godimento. Per i consulenti non
 dipendenti   pubblici,   nel  provvedimento  di  nomina  si
 provvede  a determinarne i relativi compensi, sulla base di
 quanto  spettante  ai  consulenti dipendenti pubblici ed in
 relazione  al  profilo professionale ed alle mansioni a cui
 sono adibiti presso la medesima struttura.
 5.   I  Commissari  delegati  di  cui  ai  decreti  del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri citati in premessa,
 riferiscono   mensilmente  alla  predetta  struttura  sulle
 iniziative  assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti
 dalle   ordinanze   di  protezione  civile  evidenziando  e
 motivando le eventuali criticita' e indicando le misure che
 si  intendono  adottare per consentire che la realizzazione
 degli  interventi  avvenga nei tempi stabiliti dai predetti
 decreti.
 6. Il Prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento
 degli  oneri del personale operante presso la struttura del
 Commissario delegato per il superamento della situazione di
 emergenza   socio   B   economico-ambientale   del   bacino
 idrografico  del  fiume  Sarno,  di  cui  all'ordinanza del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo
 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
 7.  In  considerazione  dei  maggiori  compiti connessi
 all'espletamento   delle  iniziative  di  cui  al  presente
 articolo e'  corrisposto  al Prefetto di Napoli un compenso
 pari  al  30%  della  retribuzione  complessiva  mensile in
 godimento,  a  titolo  di  indennita'  onnicomprensiva, con
 oneri  a  carico delle risorse assegnate ancora disponibili
 presso  la  contabilita'  speciale  intestata  al  medesimo
 Prefetto.
 8.    Agli    oneri   derivanti   dall'attuazione   dei
 commi precedenti  provvede  il  Prefetto  di  Napoli con le
 risorse  finanziarie  presenti  nella contabilita' speciale
 relativa  all'emergenza  rifiuti  al medesimo intestata che
 presenta la necessaria capienza finanziaria.
 9.  Al  fine di contenere le spese del personale di cui
 si  avvale  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
 territorio  per  le  attivita'  connesse  alle ordinanze di
 protezione  civile,  fermo  restando  quanto  stabilito dai
 precedenti  commi del  presente  articolo, e' ridotto nella
 misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti
 dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art.
 6,   comma 2  dell'ordinanza  n.  3062/2000,  dall'art.  4,
 comma 2  dell'ordinanza  n.  3106/01,  dall'art. 6, comma 2
 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza
 n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02,
 dall'art.  9,  comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art.
 6,   comma 6   dell'ordinanza  n.  3261/03  e  dall'art.  8
 dell'ordinanza       n.       3270/03       in      materia
 socio-economico-ambientale,  ed  il  relativo  onere. A tal
 fine,  alla data di pubblicazione della presente ordinanza,
 cessano  gli  incarichi  ancora in essere, affidati in base
 alle  ordinanze appena citate ed il Ministero dell'Ambiente
 e    della    tutela    del    territorio   provvede   alla
 riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia,
 affidando  nuovi  incarichi ed individuando il personale da
 assegnare  all'espletamento  delle  attivita' connesse alle
 ordinanze in materia ambientale.».
 - Per  l'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225
 (Istituzione  del  Servizio nazionale di protezione civile)
 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche
 
 ((  1.  Fino  alla  cessazione  dello  stato di emergenza nel settore dello   smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  per  lo smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  o  speciali non pericolosi provenienti  dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti   solidi   urbani,  che  potranno  essere  destinati  in  via eccezionale  fuori  regione,  sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche    gia'   autorizzate   o   realizzate   dal   Commissario delegato-prefetto  di  Napoli, nonche' le ulteriori discariche che il Commissario   delegato   puo'   individuare  per  l'attuazione  degli obiettivi  fissati  dal  presente  decreto. Nell'individuazione delle aree  da  destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato  dovra'  tenere  conto del carico e degli impatti ambientali gravanti  sulle  aree  su  cui  gia'  insistono  discariche,  siti di stoccaggio  o  altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine  il  Commissario  delegato,  nel  disporre  l'apertura  di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilita' di individuare siti ubicati  in  aree  diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa  in  sicurezza delle predette discariche e' comunque assicurata in  conformita'  alla  normativa  vigente  assicurando  comunque, con particolare  riferimento  alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento  e  la  partecipazione  delle  comunita'  e degli enti locali nelle attivita' di cui al presente articolo.
 2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i  necessari  interventi  di  sistemazione  delle  discariche e delle relative  infrastrutture,  anche  al fine di aumentarne le volumetrie disponibili,  e  provvede  altresi'  agli  atti conseguenziali per la messa  in  sicurezza, nonche' alla bonifica dei territori interessati d'intesa  con  il  Commissario  delegato  per la bonifica e la tutela delle  acque  nella  regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse  rese  disponibili  dal  Programma operativo regionale per il finanziamento  degli  interventi strutturali comunitari nella regione Campania,   nei   limiti  delle  dotazioni  finanziarie  del  settore «Gestione  rifiuti»  del  Programma  stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma.
 2-bis.  Con  apposita  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,  e'  determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in  vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza,  a  valere  sugli  importi  incassati  con  la  tariffa di smaltimento  comprensiva  delle  quote  di  ristoro, dei contributi e maggiorazioni,   di  cui  agli  articoli 1  e  3  dell'ordinanza  del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.
 2-ter.  I  comuni  di  cui al comma 2-bis, nonche' i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di  siti  di  stoccaggio  provvisorio  di  balle di rifiuti trattati, nonche'  sede  di  siti  di  stoccaggio  definitivo  degli  scarti di lavorazione  degli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,  possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con  la  tariffa  di cui al comma 2-bis anche per finalita' di natura socio-economica.
 2-quater.  Il  Commissario  delegato,  qualora  le discariche siano situate  in  Campania  e  allocate  in  prossimita' di centri abitati ricadenti  in  altre  regioni,  adotta  ogni  provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.
 3.  Il  Commissario delegato puo' disporre, d'intesa con le regioni interessate,  lo  smaltimento  ed  il  recupero  fuori regione, nella massima  sicurezza  ambientale  e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.
 3-bis.  Il  trasferimento,  in  una  regione  nella  quale e' stato dichiarato  lo  stato  di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti,  di  una parte dei rifiuti prodotti puo' essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque  tenendo  conto  del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima.
 4.  Al  fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attivita' da  porre  in  essere  ai  sensi del presente decreto e per garantire adeguati   livelli   di   salubrita'  dell'ambiente  a  tutela  delle collettivita'  locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente  deputati alle attivita' di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto, con le comunita' locali tutte  le  necessarie  iniziative  per  garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attivita' poste in essere.
 5.  Il  Commissario  delegato  assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti  sostituendosi  ai  sindaci  ed  ai Presidenti delle province della  regione  Campania  per  l'esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle leggi   sull'ordinamento   degli   enti  locali  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche', avvalendosi dei prefetti della  regione  Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei  poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 5-bis.  Fino  alla  cessazione dello stato di emergenza nel settore dello  smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato,  d'intesa  con  le  regioni interessate, puo' sospendere il conferimento  di  rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti  di  smaltimento  o  di  recupero  esercitati  nella regione Campania.
 5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale  derivante  dalla  situazione  di  emergenza in atto nella regione  Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento  alle  zone  caratterizzate  da  un elevato impatto delle attivita'  connesse  al  ciclo  di smaltimento di rifiuti, propone al presidente  della  regione  Campania,  limitatamente  al  periodo  di permanenza  dello  stato  di  emergenza,  modifiche  del  piano cave, secondo  quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.
 6.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  di cui all'articolo  3,  nonche'  quelli  relativi  alla  bonifica, messa in sicurezza  ed  apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento   sui   rifiuti  solidi  urbani  (TARSU),  nonche'  delle ulteriori   dotazioni   finanziarie  disponibili  sulla  contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  delegato.  Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilita'   della  citata  contabilita'  speciale  intestata  al Commissario  delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006,   cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il   testo   degli   articoli 1   e  3
 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
 3479  del  14 dicembre  2005  (Ulteriori  disposizioni  per
 fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti della
 regione Campania):
 «Art.  1.  -  1.  Al  fine  di  dare urgente e compiuta
 attuazione  al  decreto legge del 30 novembre 2005 n. 245 e
 per  assicurare  la regolarita' del servizio di smaltimento
 dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato
 assume   nella   propria   contabilita'   speciale,   dalle
 affidatarie  del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe
 Campania  S.p.a.,  la  gestione  delle  somme accantonate a
 titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2,
 comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato
 dall'art.  9  comma 5  dell'ordinanza  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  n.  3100 del 22 dicembre 2000, ai
 sensi  dell'art.  5  comma 4, dell'ordinanza del Presidente
 del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai
 sensi dell'art. 2 comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente
 del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.
 2.  Le  somme di cui al precedente comma sono acquisite
 alla  Contabilita'  speciale  3111 intestata al Commissario
 delegato   e   possono   essere   utilizzate  a  titolo  di
 anticipazioni, per le attivita' di cui al decreto legge del
 30 novembre   2005,   n.   245,  a  valere  sui  successivi
 trasferimenti  del  Dipartimento  della  protezione  Civile
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
 7 del predetto decreto-legge.
 3. Il  Dipartimento  della Protezione civile provvede a
 svolgere  le  funzioni  di  cui all'art. 1 comma 7, decreto
 legge  30  novembre  2005,  n.  245,  per  il  tramite  del
 Commissario   delegato,   presso  cui  e'  aperta  apposita
 contabilita'  speciale,  ulteriore rispetto a quella di cui
 al  comma  2,  sulla  quale  il suddetto Dipartimento fara'
 affluire   le   risorse   di  cui  all'art.  7  del  citato
 decreto-legge.
 4.  I  pagamenti  delle  prestazioni  effettuate  dalle
 affidatarie,   in   attuazione   dell'art.   1,   comma   7
 decreto-legge  30  novembre 2005, n. 245, sono disposti dal
 Commissario   delegato  previa  presentazione  di  regolare
 fattura  e  rendicontazione  da parte delle affidatarie del
 servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del
 soggetto   attuatore   di   cui   all'art.   1,   comma  7,
 decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245. Il Commissario
 delegato  puo'  disporre  il  pagamento  di un acconto fino
 all'80%  dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle
 affidatarie  del  servizio  in  relazione alle quantita' di
 rifiuti   urbani  da  conferirsi  a  valle  della  raccolta
 differenziata   presso   gli  impianti  di  produzione  del
 combustibile  dai  rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi
 del  presente  comma non  possono  essere  destinati  dalle
 affidatarie  a  finalita'  diverse  da  quelle indicate dal
 soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il
 regime  giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.
 245 del 2005».
 «Art.  3.  - 1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino
 alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le
 ordinanze  commissariali  recanti  l'obbligo  per  tutti  i
 comuni  e/o  i  soggetti  che  effettuano  la  gestione dei
 rifiuti  urbani,  di  conferimento  in  via  esclusiva agli
 impianti   di  produzione  del  combustibile  derivato  dai
 rifiuti,  di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta
 differenziata,  prodotti e raccolti sul loro territorio, di
 pagamento  della  tariffa  di smaltimento ed il conseguente
 divieto  di  conferimento  a  terzi  o  di  altra  forma di
 smaltimento dei rifiuti urbani.
 2.  A  decorrere  dal  16  dicembre  2005  e  fino alla
 cessazione   dello   stato  di  emergenza,  la  tariffa  di
 smaltimento    comprensiva    delle   quote   di   ristoro,
 maggiorazioni  di  cui  alle  ordinanze  citate all'art. 1,
 comma 1, e delle imposte, e' determinata in Euro 0,0880 per
 chilogrammo  per tutti i comuni della regione Campania. Gli
 incassi   di   detta   tariffa   affluiscono   all'apposita
 contabilita' speciale istituita dal Commissario delegato ai
 sensi  del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi
 ai  contributi  e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1,
 comma  1,  della  presente  ordinanza, accantonati a favore
 degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilita'
 speciale   3111  intestata  al  Commissario  delegato,  che
 provvedera' alla successiva liquidazione.
 3.  A  decorrere  dal 16 dicembre 2005, l'importo della
 tariffa  di cui al comma 2 e' ridotto del 10 % per i comuni
 che  alla  data  del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una
 percentuale  di  raccolta differenziata almeno pari al 30%.
 Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma
 2  e'  ridotto  del  15% per i comuni che, alla data del 31
 dicembre   2005,  hanno  raggiunto  una  percentuale  della
 raccolta  differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal
 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi
 incaricati   che   sosterranno  direttamente  il  costo  di
 conferimento  della  frazione  organica  proveniente  dalla
 raccolta   differenziata   individuando  autonomamente  gli
 impianti  di  trattamento  di  tali rifiuti, il Commissario
 delegato  riconoscera' un contributo pari ad Euro 0,040 per
 chilogrammo.
 4.  A  valere  sugli  importi incassati per la predetta
 tariffa  il  Commissario delegato provvede a riconoscere un
 contributo  ai  comuni  sede  di impianti di produzione del
 combustibile  derivato  dai  rifiuti pari a 0,0052 euro per
 chilogrammo   di   rifiuto   conferito   agli  impianti  di
 produzione   del  combustibile  derivato  dai  rifiuti,  ed
 accantona  per  i  comuni  sede  di  termovalorizzatore  un
 importo  pari  a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in
 ingresso  agli  impianti  di  produzione  del  combustibile
 derivato  dai  rifiuti,  da  erogare  ai  suddetti comuni a
 seguito   dell'entrata   in  esercizio  degli  impianti  di
 termovalorizzazione.  Inoltre  il  Commissario riconosce ai
 comuni   sede   di   siti  di  stoccaggio  provvisorio  del
 combustibile  derivato  dai  rifiuti  un contributo di Euro
 0,0026  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuto  in  ingresso e
 stoccato  in  tali siti, ed un contributo per i comuni sede
 di   siti   di   stoccaggio   definitivo  degli  scarti  di
 lavorazione  degli  impianti di produzione del combustibile
 derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di
 rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.
 5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori
 di  impianti  di  trasferenza,  a  monte  degli impianti di
 produzione  di  combustibile da rifiuti, sono autorizzati a
 fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attivita'
 oltre  alla quota di ristoro per il comune sede di impianto
 di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di
 rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2,
 dopo  il  comma  4-bis  dell'ordinanza  del  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre  1999,  n. 3032, come
 modificato   dall'art.   2,   comma 4   dell'ordinanza  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 9 maggio 2004, n.
 3286,  e' aggiunto il seguente comma: "4-ter. I consorzi di
 bacino  e/o  i  soggetti  pubblici  gestori  di impianti di
 trasferenza,  a  monte  degli  impianti  di  produzione  di
 combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attivita' di
 tritovagliatura  e  rotoimballatura,  o  trasferenza  della
 frazione   umida  proveniente  da  raccolta  differenziata,
 possono   applicare   alla  tariffa  di  conferimento,  nel
 rispettivo  ambito di intervento, un ulteriore contributo a
 favore  del  comune  sede di impianto non superiore ad euro
 0,0024  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuto  in ingresso. I
 consorzi  di  bacino  e/o  i  soggetti  pubblici gestori di
 impianti di trattamento della frazione umida proveniente da
 raccolta  differenziata  devono  applicare  alla tariffa di
 conferimento  un  contributo  a  favore  del comune sede di
 impianto  pari  ad  euro  0,0052  per  ogni  chilogrammo di
 rifiuto in ingresso"».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  50  e 54 del
 decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 (testo unico
 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
 «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
 provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
 sono   gli  organi  responsabili  dell'amministrazione  del
 comune e della provincia.
 2.   Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia
 rappresentano  l'ente,  convocano  e  presiedono la giunta,
 nonche'  il  consiglio quando non e' previsto il presidente
 del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
 e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
 3.  Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano
 le  funzioni  loro  attribuite dalle leggi, dallo statuto e
 dai  regolamenti  e sovrintendono altresi' all'espletamento
 delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
 comune e alla provincia.
 4.  Il  sindaco  esercita  altresi'  le  altre funzioni
 attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
 da specifiche disposizioni di legge.
 5.  In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
 igiene   pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le
 ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
 quale  rappresentante  della  comunita' locale. Negli altri
 casi  l'adozione  dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
 la  costituzione  di  centri  e  organismi  di  referenza o
 assistenza,  spetta  allo  Stato  o alle regioni in ragione
 della    dimensione    dell'emergenza    e   dell'eventuale
 interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
 6.  In caso di emergenza che interessi il territorio di
 piu'  comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
 a  quando  non  intervengano i soggetti competenti ai sensi
 del precedente comma.
 7.  Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
 base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio comunale e
 nell'ambito   dei   criteri  eventualmente  indicati  dalla
 regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
 esercizi  e  dei  servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
 responsabili      territorialmente     competenti     delle
 amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
 pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
 al  fine  di  armonizzare l'espletamento dei servizi con le
 esigenze complessive e generali degli utenti.
 8.  Sulla  base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
 il  sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
 nomina,  alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
 del  comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende ed
 istituzioni.
 9.  Tutte  le  nomine  e le designazioni debbono essere
 effettuate  entro  quarantacinque  giorni dall'insediamento
 ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 In  mancanza,  il  comitato regionale di controllo adotta i
 provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.
 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
 i  responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
 definiscono   gli   incarichi   dirigenziali  e  quelli  di
 collaborazione  esterna  secondo  le modalita' ed i criteri
 stabiliti  dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
 statuti e regolamenti comunali e provinciali.
 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
 davanti  al  consiglio,  nella  seduta  di insediamento, il
 giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
 12.  Distintivo  del sindaco e' la fascia tricolore con
 lo  stemma  della  Repubblica  e  lo  stemma del comune, da
 portarsi   a  tracolla.  Distintivo  del  presidente  della
 provincia  e'  una  fascia  di colore azzurro con lo stemma
 della  Repubblica  e  lo stemma della propria provincia, da
 portare a tracolla».
 «Art.  54  (Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi di
 competenza  statale).  - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
 Governo, sovraintende:
 a) alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di
 popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
 materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
 dalle  leggi  e  dai  regolamenti in materia di ordine e di
 sicurezza pubblica;
 c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
 e  di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
 legge;
 d) alla  vigilanza  su tutto quanto possa interessare
 la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
 atto   motivato   e  nel  rispetto  dei  principi  generali
 dell'ordinamento  giuridico,  provvedimenti  contingibili e
 urgenti  al  fine  di prevenire ed eliminare gravi pericoli
 che    minacciano    l'incolumita'   dei   cittadini;   per
 l'esecuzione   dei   relativi  ordini  puo'  richiedere  al
 prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
 3.  In  casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
 con  l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
 causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
 particolari   necessita'   dell'utenza,   il  sindaco  puo'
 modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei
 pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
 con   i   responsabili  territorialmente  competenti  delle
 amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
 pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
 adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
 4.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi del comma 2 e'
 rivolta  a  persone  determinate  e  queste non ottemperano
 all'ordine  impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
 a  spese  degli  interessati, senza pregiudizio dell'azione
 penale per i reati in cui fossero incorsi.
 5.   Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche  le
 funzioni di cui al presente articolo.
 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
 il  prefetto  puo'  disporre  ispezioni  per  accertare  il
 regolare  funzionamento  dei  servizi  stessi  nonche'  per
 l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
 di carattere generale.
 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
 del  comma  1,  nonche'  dall'art.  14,  il sindaco, previa
 comunicazione  al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
 funzioni   ivi   indicate   al   presidente  del  consiglio
 circoscrizionale;  ove  non  siano costituiti gli organi di
 decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
 ad  un  consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
 nei quartieri e nelle frazioni.
 8.  Ove  il  sindaco  o chi ne esercita le funzioni non
 adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
 puo'   nominare  un  commissario  per  l'adempimento  delle
 funzioni stesse.
 9.  Alle  spese  per  il  commissario  provvede  l'ente
 interessato.
 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
 comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.».
 -  Il  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 146 del 26 giugno 1931) reca
 «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
 sicurezza».
 -  L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
 dei Ministri n. 3529/2006 recita:
 «Art.  2.  -  1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi
 alla   grave   situazione   del  contesto  socio  economico
 ambientale  derivante dalla situazione di emergenza in atto
 nella   regione   Campania   in   materia  di  rifiuti,  il
 commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
 Campania   (da   ora  il  commissario  delegato)  provvede,
 d'intesa  con  il  presidente  della  regione Campania ed i
 presidenti  delle  province  interessate, ad individuare le
 discariche  di  servizio localizzate nella medesima regione
 presso  le  quali conferire immediatamente rifiuti urbani e
 rifiuti  speciali  non pericolosi, anche tra quelle in fase
 di  gestione  post  operativa,  a  condizione che residuino
 volumetrie  disponibili  per  l'ulteriore  conferimento dei
 rifiuti  urbani  e  speciali  non pericolosi, ed al fine di
 garantire  la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto
 necessario,  delle  deroghe  previste  dalle  ordinanze  di
 protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei
 fondi   commissariali.   Per   le   discariche  private  il
 commissario  delegato  anticipa  le  somme occorrenti per i
 relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro
 i  quali  sono  tenuti,  in  base alla normativa vigente, a
 farsi  carico  dei  relativi  oneri. Ai fini della messa in
 sicurezza   delle   predette   discariche,  il  commissario
 delegato  puo'  utilizzare  i materiali inerti estratti dal
 piede  della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica
 tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.
 2.  Il  commissario  delegato  per  l'emergenza rifiuti
 nella  regione  Campania,  e'  autorizzato  ad individuare,
 anche  al  fine della loro ricomposizione morfologica, cave
 dismesse  e/o  abbandonate,  per il conferimento di rifiuti
 urbani  e  rifiuti  speciali non pericolosi in uscita dagli
 impianti di selezione dei rifiuti della regione.
 3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, il
 Commissario  delegato si avvale dei Prefetti delle province
 della   regione   stessa,   che  garantiscono  la  puntuale
 attuazione delle determinazioni commissariali.
 4.  Il commissario delegato propone al presidente della
 regione  Campania  modifiche  del  piano  cave  al  fine di
 ridurre  il  volume  dell'attivita'  estrattiva  nelle zone
 caratterizzate   da  un  elevato  impatto  delle  attivita'
 connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.
 5. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare
 il  50%  delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli
 impianti  del  ciclo  integrato  dei rifiuti ai sensi delle
 disposizioni vigenti.
 6.  Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a
 disporre  il riconoscimento di quote di ristoro anche per i
 comuni  confinanti  con  quelli  che  ospitano  impianti in
 esercizio  a  fronte  di oggettivi disagi subiti dai comuni
 medesimi  in  dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La
 copertura  di  tali  oneri  e' posta a carico della tariffa
 dovuta dai soggetti conferenti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. (( Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi ))
 
 1.  L'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  si  interpreta  nel  senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio  1994,  n.  313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  e  successive modificazioni, si applica alle risorse  comunque  dirette  a  finanziare  le  contabilita'  speciali istituite  con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225;  tali  risorse  sono  insuscettibili di pignoramento o sequestro. ((  1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che   le  disposizioni  delle  ordinanze  di  protezione  civile  che prevedono   il   beneficio   della  sospensione  dei  versamenti  dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano  esclusivamente  ai  datori  di  lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 3 del
 decreto-legge n. 245/2005:
 «Art.  3  (Destinazione  delle  risorse  finanziarie  e
 procedure esecutorie). - 1. (Omissis).
 2.  Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge
 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   22   luglio  1994,  n.  460,  e  successive
 modificazioni,  fino  alla  cessazione  degli effetti delle
 ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rispetto  a  contesti diversi da
 quelli  di  cui  al  comma  1,  resta  sospesa  ogni azione
 esecutiva,  ivi  comprese quelle di cui agli articoli 543 e
 seguenti  del  codice  di  procedura civile e quelle di cui
 agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul
 Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
 n.  1054,  ed  all'art.  33 della legge 6 dicembre 1971, n.
 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i
 pignoramenti comunque notificati.».
 -  Il  testo  dell'art.  1  del decreto-legge 25 maggio
 1994,   n.   313   (Disciplina   dei   pignoramenti   sulle
 contabilita'  speciali delle prefetture, delle direzioni di
 amministrazione  delle  Forze  armate  e  della  Guardia di
 finanza),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22
 luglio 1994, n. 460, recita:
 Art.  1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle
 prefetture,  delle direzioni di amministrazione delle Forze
 armate  e  della  Guardia  di  finanza).  -  1.  I fondi di
 contabilita'  speciale  a  disposizione  delle  prefetture,
 delle  direzioni  di  amministrazione  delle Forze armate e
 della  Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a
 favore  dei  funzionari delegati degli enti militari, degli
 uffici  o  reparti  della  Polizia  di Stato, della Polizia
 penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato e dei
 comandi  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, o del
 cassiere  del  Ministero dell'interno, comunque destinati a
 servizi   e  finalita'  di  protezione  civile,  di  difesa
 nazionale  e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese
 anticipate    dai   comuni   per   l'organizzazione   delle
 consultazioni   elettorali,   nonche'   al   pagamento   di
 emolumenti   e   pensioni  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
 personale  amministrato,  non  sono  soggetti ad esecuzione
 forzata,  salvo  che  per  i  casi  previsti dal capo V del
 titolo  VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo
 unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
 e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
 dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, approvato con
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
 180.
 2.  I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
 somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
 e  delle  direzioni  di  amministrazione  ed  a  favore dei
 funzionari   delegati   di  cui  al  comma 1,  si  eseguono
 esclusivamente,  a  pena  di nullita' rilevabile d'ufficio,
 secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II
 del  codice  di  procedura  civile,  con atto notificato al
 direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
 al  direttore di amministrazione od al funzionario delegato
 nella   cui   circoscrizione   risiedono  soggetti  privati
 interessati,  con l'effetto di sospendere ogni emissione di
 ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
 Il   funzionario   di   prefettura,   o   il  direttore  di
 amministrazione   o  funzionario  delegato  cui  sia  stato
 notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
 vincolare    l'ammontare,    sempreche'    esistano   sulla
 contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
 da  quelle  indicate  al  comma  1,  per cui si procede con
 annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
 effetti  riguardo  agli  ordini  di pagamento che risultino
 gia' emessi.
 3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
 ai  sensi  del  presente  articolo  presso  le  sezioni  di
 tesoreria  dello  Stato a pena di nullita' rilevabile anche
 d'ufficio.   Gli   atti  di  sequestro  o  di  pignoramento
 eventualmente   notificati   non   determinano  obbligo  di
 accantonamento   da   parte   delle  sezioni  medesime  ne'
 sospendono  l'accreditamento  di  somme  nelle contabilita'
 speciali  intestate  alle  prefetture  ed alle direzioni di
 amministrazione  ed  in  quelle  a  favore  dei  funzionari
 delegati di cui al comma 1.
 4.   Viene   effettuata  secondo  le  stesse  modalita'
 stabilite  nel  comma 2  la  notifica  di  ogni  altro atto
 consequenziale  nei  procedimenti  relativi  agli  atti  di
 pignoramento o di sequestro.».
 -  Per  l'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225
 (Istituzione  del  Servizio nazionale di protezione civile)
 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Abrogazioni
 
 1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere  efficacia  gli  articoli  1,  comma  9,  e  8,  comma  2,  del decreto-legge   30   novembre   2005,   n.   245,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  2006,  n. 21, e successive modificazioni.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 Per  il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245/2005
 si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del decreto-legge n.
 245/2005, come modificato dalla presente legge:
 «Art. 8. Cessazione di efficacia di talune disposizioni
 del  decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  15  aprile  2005,  n.  53,  e
 modifica al medesimo decreto-legge.
 1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
 presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1,
 commi  1,  2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17
 febbraio  2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  15  aprile  2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto
 dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.
 2. (abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  |  |