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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2006 |  | Programmazione   aggiuntiva  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  contenente  il  testo  unico  delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'art. 3, comma 4;
 Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio  2004-2006,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  13  maggio  2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15 febbraio  2006,  concernente  la programmazione dei flussi d'ingresso dei  lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006,  che  ha  fissato  una  quota  complessiva  massima  di 170.000 ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale;
 Rilevato  che  alla data del 31 maggio 2006 e' stato presentato, da parte  dei  datori  di lavoro, un numero di domande di concessione di nulla  osta  al  lavoro  subordinato  non  stagionale  per  cittadini extracomunitari,  notevolmente superiore alla corrispondente quota di ingressi prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006;
 Considerato  il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro interno, di   lavoratori   subordinati   extracomunitari  non  stagionali,  in particolare  per le esigenze di specifici settori produttivi, nonche' del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona;
 Rilevato  che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998  sopra  citato,  nel disporre la definizione annuale delle quote massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato con decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede altresi' la  possibilita'  di  emanare,  qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti flussi nel corso dell'anno;
 Ritenuto  che,  al  fine di corrispondere alle esigenze del mercato del  lavoro interno sopra evidenziate e di non penalizzare il sistema produttivo nazionale, nonche' il settore del lavoro domestico e della cura  ed  assistenza  alla  persona, e' opportuno dare riscontro alle domande  di  concessione  di  nulla  osta  al  lavoro subordinato non stagionale  per  cittadini  extracomunitari, che risultino, a seguito della  verifica  del  rispetto  dei requisiti prescritti, esser state regolarmente presentate dai datori di lavoro;
 Ravvisata, peraltro, l'esigenza di salvaguardare le quote riservate ai  «lavoratori  di  origine  italiana  per  parte di almeno, uno dei genitori  fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in  Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente   le  qualifiche  professionali  dei  lavoratori  stessi», nonche'  l'esigenza di assicurare il proseguimento di una politica di incentivazione della collaborazione da parte di Paesi di origine o di transito   di   importanti   flussi   migratori,   salvaguardando  il riconoscimento di quote privilegiate a favore di quei Paesi che hanno sottoscritto  o  sottoscrivano  accordi  di  cooperazione  in materia migratoria;
 Sentito  il  Comitato  per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni  del  testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art.  2-bis  dello  stesso  testo  unico, riunitosi il giorno 21 luglio  2006,  che  ha  tenuto  conto  della relazione conseguente al supplemento  di  istruttoria  sui  flussi  d'ingresso  dei lavoratori extracomunitari  per l'anno 2006, svolta del Gruppo tecnico di lavoro istituito  presso il Ministero dell'interno, ai sensi del citato art. 2-bis,  comma 3,  del  testo  unico  sull'immigrazione,  il  quale ha ritenuto  ipotizzabile  un secondo decreto flussi per l'anno 2006 che preveda   una  quota  massima  di  350.000  ingressi  aggiuntivi  per lavoratori subordinati extracomunitari non stagionali;
 Acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata  Stato-regioni, citta' ed autonomie locali del 3 agosto 2006;
 Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei  deputati  in  data  3  ottobre  2006  ed  il  parere della prima Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 12 ottobre 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  In  aggiunta  rispetto  alla  quota  complessiva di ingresso in Italia  per  motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extracomunitari residenti all'estero, determinata per l'anno 2006 con il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006,  e'  ammessa  per  l'anno  2006  un'ulteriore  quota massima di 350.000  ingressi, concedibili sulla base delle domande di nulla osta al   lavoro   che,   a   seguito  di  verifica  delle  condizioni  di ammissibilita',  risultino  regolarmente  presentate  dai  datori  di lavoro entro la data del 21 luglio 2006.
 2.  La  quota  aggiuntiva  di  ingressi  indicata  al comma 1 sara' ripartita  tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarieta' sociale.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Nell'ambito  delle  domande  di  cui  all'art. 1, comma 1, sono, comunque,  ammessi  in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato non stagionale,  in  via  preferenziale  ed in aggiunta rispetto a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 15 febbraio  2006,  i  lavoratori  di  origine  italiana per parte di almeno  uno  dei  genitori  fino  al  terzo  grado  in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti  in  apposito  elenco,  costituito  presso le rappresentanze diplomatiche  o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche' i lavoratori cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto  o  sottoscrivano  specifici  accordi di cooperazione in materia migratoria con la Repubblica italiana.
 Roma, 25 ottobre 2006
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2006 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro   n. 12, foglio n. 156
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