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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  | PROVVEDIMENTO 23 novembre 2006 |  | Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per  finalita'  di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati. |  | 
 |  |  |  | IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 (Codice in materia   di   protezione   dei   dati  personali),  con  particolare riferimento all'art. 154, comma 1, lettera h);
 Esaminate   le   istanze   (segnalazioni,  reclami  e  quesiti)  di lavoratori, organizzazioni sindacali ed imprese, pervenute in materia di   trattamento  di  dati  personali  di  lavoratori  operanti  alle dipendenze di datori di lavoro privati;
 Viste  le  pronunce  adottate dall'Autorita' in ordine a specifiche operazioni  di  trattamento  di dati personali effettuate nell'ambito della  gestione  del  rapporto  di lavoro, anche a seguito di ricorso degli interessati;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  alla  definizione, in tale contesto, di un quadro unitario di misure ed accorgimenti necessari e opportuni  in  grado  di  fornire  ulteriori orientamenti utili per i datori  di  lavoro  e  i  lavoratori  in  ordine  alle  operazioni di trattamento  di dati personali connesse alla gestione del rapporto di lavoro, individuando, a tal fine, i comportamenti piu' appropriati da adottare;
 Rilevata  l'esigenza  che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida,  suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verra' curata la   piu'  ampia  pubblicita',  anche  attraverso  il  sito  Internet dell'Autorita' (http://www.garanteprivacy.it);
 Ritenuta la necessita' che le misure e gli accorgimenti relativi al trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle Linee guida di cui   al   successivo  dispositivo  siano  altresi'  oggetto  di  una prescrizione  del  Garante  ai sensi degli articoli 17, 154, comma 1, lettera c)  e  167, comma 2 del Codice, considerati i maggiori rischi specifici  che  tale  trattamento  pone  per  i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato;
 Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il dott. Mauro Paissan;
 Delibera:
 
 1.  di  adottare  le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali  di  lavoratori  per  finalita' di gestione del rapporto di lavoro  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro  privati», di cui al documento  che  e'  allegato  quale  parte  integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
 2. di   prescrivere   ai  titolari  del  trattamento  interessati l'adozione  delle  misure  e degli accorgimenti per il trattamento di dati  biometrici  di  cui  al  punto 4 delle medesime Linee guida, ai sensi degli articoli 17, 154, comma 1, lettera c) e 167, comma 2, del Codice;
 3. che   copia   del   presente  provvedimento,  unitamente  alle menzionate   «Linee   guida»,   sia   trasmessa  al  Ministero  della giustizia-Ufficio   pubblicazione   leggi   e  decreti,  per  la  sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
 Roma, 23 novembre 2006
 Il presidente: Pizzetti
 
 Il relatore: Paissan
 
 Il segretario generale: Buttarelli
 |  |  |  | Allegato 1 
 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
 Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per  finalita'  di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori  di  lavoro privati (Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006) 1. Premessa.
 1.1.   Scopo   delle  linee  guida.  Per  fornire  indicazioni  e raccomandazioni   con   riguardo   alle   operazioni  di  trattamento effettuate   con  dati  personali  (anche  sensibili)  di  lavoratori operanti  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro privati il Garante ravvisa  l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di  periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresi', di precedenti decisioni dell'Autorita'.
 Le  indicazioni  fornite  non  pregiudicano  l'applicazione delle disposizioni  di  legge  o  di regolamento che stabiliscono divieti o limiti  piu'  restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici casi  di  trattamento  di dati (articoli 113, 114 e 184, comma 3, del Codice) 1.
 1.2.  Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono  prevalentemente alla comunicazione e alla diffusione dei dati,  all'informativa  che  il  datore  di  lavoro  deve  rendere ai lavoratori  (art.  13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e il diritto d'accesso.
 Le operazioni di trattamento riguardano per lo piu':
 - dati   anagrafici   di  lavoratori  (assunti  o  cessati  dal servizio),  dati  biometrici,  fotografie  e  dati sensibili riferiti anche  a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o l'adesione a sindacati; dati idonei a rivelare lo stato di salute, di regola  contenuti  in  certificati  medici  o in altra documentazione prodotta  per  giustificare  le  assenze  dal  lavoro o per fruire di particolari   permessi   e  benefici  previsti  anche  nei  contratti collettivi;
 - informazioni  piu'  strettamente  connesse  allo  svolgimento dell'attivita'  lavorativa, quali la tipologia del contratto (a tempo determinato  o  indeterminato,  a  tempo  pieno o parziale, etc.); la qualifica  e  il  livello  professionale, la retribuzione individuale corrisposta   anche   in   virtu'  di  provvedimenti  «ad  personam»; l'ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e permessi  individuali  (fruiti o residui); l'assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro; trasferimenti  ad  altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti disciplinari.
 I medesimi dati sono:
 - contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di  assunzione  (rispetto ai quali, con riferimento alle informazioni raccolte  mediante  annunci  contenenti  offerte  di  lavoro,  questa Autorita'  si  e'  gia'  pronunciata  2  o  nel corso del rapporto di lavoro;
 - contenuti  in  documenti  e/o file elaborati dal (o per conto del)  datore  di  lavoro  in  pendenza  del  rapporto  di  lavoro per finalita'  di  esecuzione  del contratto e successivamente raccolti e conservati  in  fascicoli  personali,  archivi cartacei o elettronici aziendali 3;
 - resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali. 2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
 2.1.  Liceita', pertinenza, trasparenza. Le predette informazioni di  carattere  personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella  misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto  di  lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni  contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  e accordi collettivi.
 In  ogni  caso,  deve  trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti  e  devono  essere  osservate  tutte  le disposizioni della vigente  disciplina  in  materia di protezione dei dati personali che trae origine anche da direttive comunitarie.
 1  Le  indicazioni  rese  tengono  altresi'  conto, per i profili esaminati,  della  Raccomandazione n. R (89) 2 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati ai fini  dell'occupazione,  del  Parere  8/2001 sul trattamento dei dati personali  nel  contesto  dell'occupazione, reso il 13 settembre 2001 dal        Gruppo        dei        Garanti        europei,        in http://ec.europa.eu/justice home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48en. pdf  e  del Code of practice, "Protection of workers' personal data", pubblicato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).     2 Cfr.  Provv.  10  gennaio 2002, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1064553.
 3 Cfr. Provv. 23 aprile 2002, doc. web n. 1065065.
 In  particolare,  il  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali   (Codice),   in  attuazione  delle  direttive  95/46/Ce  e 2002/58/Ce, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:
 - nel  rispetto  di  principi  di  necessita'  e liceita' e che riguardano la qualita' dei dati (articoli 3 e 11);
 - informando  preventivamente  e  adeguatamente gli interessati (art. 13);
 - chiedendo  preventivamente  il  consenso solo quando, anche a seconda  della  natura  dei  dati,  non sia corretto avvalersi di uno degli altri presupposti equipollenti al consenso (articoli 23, 24, 26 e 43 del Codice);
 - rispettando,  se  si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni  impartite  dal  Garante  nelle  autorizzazioni anche di carattere  generale rilasciate (articoli 26 e 27 del Codice; cfr., in particolare, l'autorizzazione generale n. 1/2005);
 - adottando  le  misure di sicurezza idonee a preservare i dati da  alcuni  eventi  tra  i  quali  accessi ed utilizzazioni indebite, rispetto  ai quali puo' essere chiamato a rispondere anche civilmente e penalmente (articoli 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice).
 2.2.  Finalita'.  Il  trattamento  di dati personali riferibili a singoli  lavoratori,  anche  sensibili,  e' lecito, se finalizzato ad assolvere  obblighi  derivanti dal contratto individuale (ad esempio, per  verificare  l'esatto adempimento della prestazione o commisurare l'importo  della  retribuzione, anche per lavoro straordinario, o dei premi  da  corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza).
 Alcuni   scopi   sono   altresi'  previsti  dalla  contrattazione collettiva  per la determinazione di circostanze relative al rapporto di  lavoro  individuale  (ad  esempio, per la fruizione di permessi o aspettative   sindacali   e  periodi  di  comporto  o  rispetto  alle percentuali  di  lavoratori  da assumere con particolari tipologie di contratto)   o,   ancora,   dalla   legge   (quali,  ad  esempio,  le comunicazioni ad enti previdenziali e assistenziali).
 Se  queste  finalita'  sono  in  termini generali lecite, occorre pero'  rispettare  il  principio  della  compatibilita' tra gli scopi perseguiti  (art.  11,  comma 1,  lettera b),  del  Codice): lo scopo perseguito   in   concreto  dal  datore  di  lavoro  sulla  base  del trattamento  di  dati personali non deve essere infatti incompatibile con le finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti. 3. Titolare e responsabile del trattamento.
 3.1.  Titolare  e responsabile. Ai fini della protezione dei dati personali assume un ruolo rilevante identificare le figure soggettive che  a  diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del titolare e del responsabile  del  trattamento (articoli 4, comma 1, lettera f) e g), 28 e 29 del Codice).
 In   linea   di   principio,  per  individuare  il  titolare  del trattamento  rileva l'effettivo centro di imputazione del rapporto di lavoro, al di la' dello schema societario formalmente adottato 4.
 Peraltro,  specie  nelle realta' imprenditoriali piu' articolate, questa  identificazione  puo'  risultare  non  sempre  agevole e tale circostanza  costituisce  in  qualche  caso  un  ostacolo  anche  per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 5.
 3.2.  Gruppi di imprese. Le societa' che appartengono a gruppi di imprese  individuati in conformita' alla legge (art. 2359 cod. civ.;, decreto  legislativo  2 aprile  2002,  n.  74)  hanno  di  regola una distinta ed autonoma titolarita' del trattamento in relazione ai dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del Codice).
 Tuttavia,  nell'ambito  dei  gruppi,  le  societa'  controllate e collegate   possono   delegare  la  societa'  capogruppo  a  svolgere adempimenti  in  materia  di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per  i  lavoratori  indicati dalla legge 6: tale attivita' implica la designazione   della   societa'  capogruppo  quale  responsabile  del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice 7.
 Analoga  soluzione  (art.  31,  comma 2,  deceto  legislativo  n. 276/2003)  deve  essere adottata per i trattamenti di dati personali, aventi  identica  natura,  effettuati  nell'ambito  dei  consorzi  di societa'  cooperative  (nei  quali  a  tal  fine puo' essere altresi' designata una delle societa' consorziate).
 4 Cfr.,  in merito, i principi affermati in giurisprudenza: Cass. 24 marzo 2003, n. 4274; v. altresi' Cass. 1° aprile 1999, n. 3136.
 5 In merito v. di seguito il punto 9.
 6 Cfr.  art.  1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12; cfr. art. 31, comma 1, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276; l. 14 febbraio 2003, n. 30.
 7 Come  gia'  accade per i soggetti indicati al menzionato art. 1 della legge n. 12/1979.
 3.3.  Medico  competente.  Considerazioni ulteriori devono essere svolte  in  relazione  a  taluni  specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all'interno dell'impresa in conformita' alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro 8.
 Tale  disciplina,  che attua anche alcune direttive comunitarie e si  colloca nell'ambito del piu' generale quadro di misure necessarie a  tutelare  l'integrita' psico-fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.),  pone  direttamente in capo al medico competente in materia di igiene  e  sicurezza  dei  luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria  (e,  ai  sensi  degli  articoli 16  e  17  del  decreto legislativo   n.   626/1994,  il  correlativo  trattamento  dei  dati contenuti in cartelle cliniche).
 In  quest'ambito,  il  medico  competente  effettua  accertamenti preventivi  e  periodici  sui  lavoratori  (art.  33  del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956; art. 16, decreto legislativo n.  626/1994)  e  istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria  e  di  rischio (in conformita' alle prescrizioni contenute negli    articoli 17,    59-quinquiesdecies,   comma 2,   lettera b), 59-sexiesdecies e 70 decreto legislativo n. 626/1994).
 Detta   cartella   e'   custodita  presso  l'azienda  o  l'unita' produttiva,   «con   salvaguardia   del   segreto   professionale,  e [consegnata   in]   copia  al  lavoratore  stesso  al  momento  della risoluzione  del  rapporto  di  lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta»  (art.  4,  comma 8,  decreto legislativo n. 626/1994); in caso  di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto  superiore  prevenzione  e  sicurezza  sul lavoro-Ispesl (art.  72-undecies,  comma 3,  decreto  legislativo  n. 626/1994), in originale e in busta chiusa 9.
 In  relazione  a  tali  disposizioni,  il  medico  competente  e' deputato  a  trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute  annotazioni  nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le  opportune  misure  di  sicurezza  per salvaguardare la segretezza delle  informazioni  trattate  in rapporto alle finalita' e modalita' del  trattamento  stabilite.  Cio',  quale  che  sia  il titolare del trattamento effettuato dal medico 10.
 Alle  predette  cartelle  il  datore di lavoro non puo' accedere, dovendo  soltanto  concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali  aziendali (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da  parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, «con salvaguardia del segreto professionale» 11.
 Il  datore  di  lavoro,  sebbene sia tenuto, su parere del medico competente  (o  qualora  il  medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione  a  rischio),  ad  adottare  le  misure  preventive e protettive  per  i  lavoratori  interessati,  non  puo'  conoscere le eventuali  patologie  accertate,  ma solo la valutazione finale circa l'idoneita'  del  dipendente  (dal  punto  di  vista  sanitario) allo svolgimento di date mansioni.
 In tal senso, peraltro, depongono anche le previsioni legislative che dispongono la comunicazione all'Ispesl della cartella sanitaria e di  rischio  in  caso  di  cessione  (art.  59-sexiesdecies, comma 4, decreto  legislativo n. 626/1994) o cessazione del rapporto di lavoro (art.  72-undecies,  decreto  legislativo n. 626/1994), precludendosi anche  in tali occasioni ogni loro conoscibilita' da parte del datore di lavoro. 4. Dati biometrici e accesso ad «aree riservate».
 4.1.   Nozione.   In   piu'   circostanze,  anche  ricorrendo  al procedimento  previsto  dall'art. 17 del Codice, e' stato prospettato al  Garante l'utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro 12, con particolare riferimento all'impiego di tali informazioni per accedere ad aree specifiche dell'impresa.
 Si  tratta  di  dati  ricavati  dalle  caratteristiche  fisiche o comportamentali  della  persona a seguito di un apposito procedimento (in   parte   automatizzato)  e  poi  risultanti  in  un  modello  di riferimento.  Quest'ultimo  consiste in un insieme di valori numerici ricavati,  attraverso  funzioni  matematiche,  dalle  caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso  opportune  operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.
 8 In  particolare,  d.lg.  19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.
 9 Cfr. circolare Ispesl 3 marzo 2003, n. 2260.
 10   In  tal  senso,  v.  l'autorizzazione generale n. 1/2005, in rapporto  al  diverso  titolo  in base al quale il medico opera quale libero  professionista,  o quale dipendente del datore di lavoro o di aziende sanitarie locali.
 11 La  cui  violazione e' peraltro penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 92, lett. a), d.lg. n. 626/1994.
 12 Cfr. Provv. 21 luglio 2005, doc. web n. 1150679.
 L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati  dalle  impronte  digitali, non e' lecito. Tali dati, per la loro  peculiare  natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire   possibili  pregiudizi  a  danno  degli  interessati,  con particolare  riguardo  a  condotte illecite che determinino l'abusiva «ricostruzione» dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore «utilizzazione» a loro insaputa.
 L'utilizzo  di  dati  biometrici puo' essere giustificato solo in casi  particolari, tenuto conto delle finalita' e del contesto in cui essi  sono  trattati  e,  in  relazione  ai  luoghi  di  lavoro,  per presidiare  accessi  ad «aree sensibili», considerata la natura delle attivita'  ivi  svolte:  si  pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi  13  o  sottoposti a segreti di varia natura 14 o al fatto che  particolari  locali  siano  destinati  alla  custodia  di  beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore 15.
 4.2.  Sistemi di rilevazione biometrica. Inoltre, nei casi in cui l'uso  dei  dati biometrici e' consentito, la centralizzazione in una banca  dati  delle  informazioni  personali (nella forma del predetto modello)   trattate   nell'ambito   del   descritto  procedimento  di riconoscimento  biometrico  risulta  di  regola  sproporzionata e non necessaria.  I  sistemi informativi devono essere infatti configurati in  modo  da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e da escluderne  il  trattamento,  quando  le finalita' perseguite possono essere  realizzate  con  modalita' tali da permettere di identificare l'interessato  solo  in  caso  di  necessita'  (articoli 3  e  11 del Codice).
 In  luogo,  quindi, di modalita' centralizzate di trattamento dei dati  biometrici,  deve ritenersi adeguato e sufficiente avvalersi di sistemi  efficaci  di verifica e di identificazione biometrica basati sulla   lettura  delle  impronte  digitali  memorizzate,  tramite  il predetto   modello  cifrato,  su  un  supporto  posto  nell'esclusiva disponibilita'  dell'interessato  (una  smart  card  o un dispositivo analogo)  e privo di indicazioni nominative riferibili a quest'ultimo (essendo  sufficiente  attribuire  a  ciascun  dipendente  un  codice individuale).
 Tale   modalita'   di   riconoscimento,  infatti,  e'  idonea  ad assicurare  che  possano accedere all'area riservata solo coloro che, autorizzati preventivamente, decidano su base volontaria di avvalersi della  predetta  carta  o del dispositivo analogo. Il confronto delle impronte  digitali  con  il  modello  memorizzato  sulla  carta o sul dispositivo  puo'  essere realizzato ricorrendo a comuni procedure di confronto  sulla  carta  o  dispositivo  stesso,  evitando  cosi'  la costituzione  di  un archivio di delicati dati biometrici. Del resto, in  caso  di  smarrimento  della carta o dispositivo, sono allo stato circoscritte le possibilita' di abuso rispetto ai dati biometrici ivi memorizzati.
 4.3.  Misure  di  sicurezza  e  tempi  di  conservazione.  I dati personali necessari per realizzare il modello possono essere trattati esclusivamente   durante  la  fase  di  registrazione;  per  il  loro utilizzo,  il titolare del trattamento deve raccogliere il preventivo consenso informato degli interessati.
 In  aggiunta  alle  misure  di  sicurezza  minime  prescritte dal Codice,  devono  essere  adottati ulteriori accorgimenti a protezione dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni scritte alle quali  attenersi,  con  particolare  riguardo  al  caso  di perdita o sottrazione delle carte o dispositivi loro affidati.
 I   dati  memorizzati  devono  essere  accessibili  al  personale preposto   al   rispetto   delle   misure  di  sicurezza  all'interno dell'impresa,  per  l'esclusiva  finalita'  della verifica della loro osservanza  (rispettando  peraltro  la  disciplina  sul  controllo  a distanza  dei  lavoratori:  art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970, n. 300, richiamato dall'art. 114 del Codice).
 I  dati  raccolti  non possono essere di regola conservati per un arco  di  tempo  superiore  a  sette giorni e vanno assicurati, anche quando tale arco temporale possa essere lecitamente protratto, idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati.
 4.4.   Verifica   preliminare.   Resta   salva,  per  fattispecie particolari o in ragione di situazioni eccezionali non considerate in questa  sede,  la  presentazione da parte di titolari del trattamento che  intendano  discostarsi  dalle presenti prescrizioni, di apposito interpello al Garante, ai sensi dell'art. 17 del Codice. 5. Comunicazione e diffusione di dati personali.
 5.1.  Comunicazione. La conoscenza dei dati personali relativi ad un  lavoratore  da  parte  di  terzi  e'  ammessa se l'interessato vi acconsente.
 Se  il  datore  di lavoro non puo' avvalersi correttamente di uno degli  altri  presupposti  del  trattamento  equipollenti al consenso (art. 24 del Codice), non puo' prescindersi dal consenso stesso per
 13 Cfr.  Provv.  15 giugno 2006, docc. web nn. 1306523, 1306530 e 1306551.
 14 Cfr. Provv. 23 novembre 2005, doc. web n. 1202254.
 15 Cfr.  Provv. 15 giugno 2006, doc. web n. 1306098; v., inoltre, Provv. 26 luglio 2006, doc. web n. 1318582. comunicare  dati  personali (ad esempio, inerenti alla circostanza di un'avvenuta  assunzione,  allo  status  o  alla  qualifica ricoperta, all'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  o  a  trasferimenti  del lavoratore) a terzi quali:
 - associazioni  (anche  di categoria) di datori di lavoro, o di ex dipendenti (anche della medesima istituzione);
 - conoscenti, familiari e parenti.
 Fermo restando il rispetto dei principi generali sopra richiamati in  materia  di  trattamento di dati personali (cfr. punto 2), rimane impregiudicata  la  facolta'  del datore di lavoro di disciplinare le modalita'  del  proprio  trattamento designando i soggetti, interni o esterni,  incaricati  o  responsabili  del  trattamento,  che possono acquisire  conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro,  in  relazione  alle  funzioni  svolte  e a idonee istruzioni scritte  alle  quali attenersi (articoli 4, comma 1, lettere g) e h), 29  e  30). Cio', ove necessario, anche mediante consegna di copia di documenti all'uopo predisposti.
 E'  altresi'  impregiudicata  la facolta' del datore di lavoro di comunicare  a  terzi  in  forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni  relative  a singoli o gruppi di lavoratori: si pensi al numero  complessivo  di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non  lavorate  a  livello  aziendale  o all'interno di singole unita' produttive,  agli importi di premi aziendali di risultato individuati per  fasce,  o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unita' organizzative).
 5.2.  Intranet  aziendale.  Allo  stesso  modo,  il  consenso del lavoratore  e'  necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso   riferite   (quali  fotografia,  informazioni  anagrafiche  o curricula)   nella   intranet  aziendale  (e  a  maggior  ragione  in Internet),  non  risultando tale ampia circolazione di dati personali di  regola  «necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di  lavoro» (art. 24, comma 1, lettera b), del Codice). Tali obblighi possono  trovare  esecuzione  indipendentemente  da  tale particolare forma  di  divulgazione  che  comunque,  potendo  a  volte  risultare pertinente  (specie  in  realta'  produttive  di  grandi dimensioni o ramificate  sul  territorio),  richiede  il  preventivo  consenso del singolo dipendente, salva specifica disposizione di legge.
 5.3.  Diffusione. In assenza di specifiche disposizioni normative che  impongano  al  datore  di lavoro la diffusione di dati personali riferiti   ai   lavoratori   (art.   24,  comma 1,  lettera a)  o  la autorizzino,  o  comunque  di altro presupposto ai sensi dell'art. 24 del Codice, la diffusione stessa puo' avvenire solo se necessaria per dare  esecuzione  a  obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art. 24,  comma 1,  lettera b)  del  Codice).  E'  il  caso,  ad  esempio, dell'affissione  nella  bacheca  aziendale  di ordini di servizio, di turni  lavorativi  o  feriali,  oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione  del  lavoro  e  l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti 16.
 Salvo  che ricorra una di queste ipotesi, non e' invece di regola lecito  dare  diffusione  a informazioni personali riferite a singoli lavoratori,  anche  attraverso  la  loro  pubblicazione  in  bacheche aziendali o in comunicazioni interne destinate alla collettivita' dei lavoratori,  specie  se  non  correlate  all'esecuzione  di  obblighi lavorativi.  In  tali  casi la diffusione si pone anche in violazione dei  principi  di  finalita'  e pertinenza (art. 11 del Codice), come nelle ipotesi di:
 - affissione  relativa  ad  emolumenti  percepiti  o  che fanno riferimento a particolari condizioni personali 17;
 - sanzioni  disciplinari  irrogate  o  informazioni  relative a controversie giudiziarie;
 - assenze dal lavoro per malattia;
 - iscrizione   e/o   adesione   dei   singoli   lavoratori   ad associazioni.
 5.4.   Cartellini   identificativi.   Analogamente,   si  possono determinare  altre forme di diffusione di dati personali quando dette informazioni  debbano  essere  riportate  ed  esibite  su  cartellini identificativi  appuntati  ad  esempio  sull'abito o sulla divisa del lavoratore  (di  solito,  con  lo scopo di migliorare il rapporto fra operatori ed utenti o clienti).
 Al  riguardo,  questa Autorita' ha gia' rilevato 18, in relazione allo  svolgimento  del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati,  che  l'obbligo  di  portare  in modo visibile un cartellino identificativo   puo'   trovare  fondamento  in  alcune  prescrizioni contenute in accordi sindacali aziendali, il cui rispetto puo' essere ricondotto  alle  prescrizioni  del contratto di lavoro. Tuttavia, in relazione   al   rapporto   con  il  pubblico,  si  e'  ravvisata  la sproporzione   dell'indicazione  sul  cartellino  di  dati  personali identificativi (generalita' o dati anagrafici), ben
 16 Cfr. Cass., sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11741; Cass., sez. lav.,  11 febbraio 2000, n. 1557; Cass., sez. lav., 16 febbraio 2000, n. 1752.
 17 Cfr., in relazione alla diffusione di informazioni in grado di rivelare situazioni di handicap, Provv. 27 febbraio 2002, in Boll. n. 25/2002, p. 51, doc. web n. 1063639.
 18 Cfr. Provv. 11 dicembre 2000, doc. web n. 30991. potendo spesso risultare sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi,  il  solo  nome o il ruolo professionale svolto), per se' sole in grado di essere d'ausilio all'utenza.
 5.5.  Modalita'  di  comunicazione.  Salvi  i casi in cui forme e modalita'  di divulgazione di dati personali discendano da specifiche previsioni  (cfr.  art.  174,  comma 12, del Codice) 19, il datore di lavoro deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore,   adottando   le  misure  piu'  opportune  per  prevenire un'indebita  comunicazione  di  dati  personali,  in  particolare  se sensibili,  a soggetti diversi dal destinatario, ancorche' incaricati di  talune  operazioni  di  trattamento  (ad  esempio,  inoltrando le comunicazioni  in  plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).
 Analoghe  cautele,  tenendo  conto  delle  circostanze  di fatto, devono  essere  adottate in relazione ad altre forme di comunicazione indirizzate  al  lavoratore  dalle  quali  possano  desumersi vicende personali 20. &ad1;6. Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori.
 6.1.  Dati  sanitari. Devono essere osservate cautele particolari anche  nel  trattamento  dei  dati  sensibili del lavoratore (art. 4, comma 1,  lettera d),  del  Codice)  e,  segnatamente, di quelli dati idonei  a  rivelarne  lo  stato  di  salute.  Tra questi ultimi, puo' rientrare   l'informazione  relativa  all'assenza  dal  servizio  per malattia,   indipendentemente  dalla  circostanza  della  contestuale enunciazione della diagnosi 21.
 Per  tali  informazioni, l'ordinamento appresta anche fuori della disciplina  di protezione dei dati personali particolari accorgimenti per  contenere,  nei  limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il datore  di  lavoro  puo'  venire  a conoscenza per dare esecuzione al contratto (cfr. gia' l'art. 8 della legge n. 300/1970).
 In  questo  contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice deve  essere  coordinata  ed  integrata, come si e' visto (cfr. punto 3.3.), con altre regole settoriali 22 o speciali 23.
 Resta  comunque  vietata la diffusione di dati sanitari (art. 26, comma 5, del Codice).
 6.2.  Assenze  per  ragioni  di salute. Con specifico riguardo al trattamento  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute dei lavoratori,  la  normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai casi  di  infermita'  (e  talora  a quelli inerenti all'esecuzione di visite  specialistiche  o  di  accertamenti  clinici)  che  determini un'incapacita'   lavorativa   (temporanea   o   definitiva,   con  la conseguente   sospensione   o   risoluzione   del   contratto).   Non diversamente,  il  datore  di  lavoro  puo'  trattare dati relativi a invalidita'  o  all'appartenenza a categorie protette, nei modi e per le finalita' prescritte dalla vigente normativa in materia.
 A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato che  prevede  anche obblighi di comunicazione in capo al lavoratore e di  successiva  certificazione  nei  confronti del datore di lavoro e dell'ente   previdenziale  della  condizione  di  malattia:  obblighi funzionali  non  solo  a  giustificare  i  trattamenti  normativi  ed economici spettanti al lavoratore, ma anche a consentire al datore di lavoro, nelle forme di legge 24, di verificare le reali condizioni di salute del lavoratore.
 Per   attuare   tali   obblighi   viene   utilizzata  un'apposita modulistica, consistente in un attestato di malattia da consegnare al datore  di  lavoro con la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta  dell'infermita':  c.d.  «prognosi»  e  in un certificato di diagnosi  da  consegnare,  a cura del lavoratore stesso, all'Istituto nazionale  della  previdenza sociale (Inps) o alla struttura pubblica indicata  dallo  stesso  Istituto  d'intesa  con  la  regione,  se il lavoratore  ha  diritto  a ricevere l'indennita' di malattia a carico dell'ente previdenziale 25.
 19 Cfr. Provv. 12 maggio 2005, doc. web n. 1137798.
 20 Cfr., con riguardo alle dizioni riportate sui "cedolini" dello stipendio,  o  su  documenti  aventi  la medesima funzione, Provv. 31 dicembre  1998,  in  Boll.  n. 6, p. 100; v. anche Provv. 19 febbraio 2002, doc. web n. 1063659.
 21 Cfr.  Provv.  7  luglio  2004, doc. web n. 1068839. V. pure il punto  50  della  sentenza  della  Corte di giustizia delle Comunita' europee, 6 novembre 2003, C-101/01, Lindqvist.
 22 Tra  le  quali,  ad  esempio,  la  richiamata regolamentazione contenuta  nel  decreto  legislativo  n. 626/1994 o nell'art. 5 della legge n. 300/1970 sugli accertamenti sanitari facoltativi.
 23   Si pensi, ad esempio, ai divieti contenuti negli artt. 5 e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia Aids; art. 124 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
 24 Cfr. Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.
 25 Cfr.  art.  2,  d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge, con  mod.,  con  l'art.  1, legge 29  febbraio 1980, n. 33 e mod. dal comma 149 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Tuttavia,  qualora  dovessero  essere  presentati  dai lavoratori certificati  medici  redatti  su  modulistica diversa da quella sopra descritta,  nella  quale  i  dati di prognosi e di diagnosi non siano separati,  i  datori  di  lavoro restano obbligati, ove possibile, ad adottare idonee misure e accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in ogni caso, ad oscurali 26.
 6.3.  Denuncia  all'Inail.  Diversamente,  per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore  di  lavoro puo' anche venire a conoscenza delle condizioni di salute  del  lavoratore.      Tra le fattispecie piu' ricorrenti deve essere  annoverata  la  denuncia  all'Istituto  assicuratore  (Inail) avente  ad  oggetto  infortuni  e  malattie  professionali occorsi ai lavoratori;  essa,  infatti,  per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (articoli 13 e 53 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965).
 In  tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da  parte del datore di lavoro, resta fermo a suo carico l'obbligo di limitarsi  a  comunicare  all'ente  assistenziale  esclusivamente  le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e  non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate  nel  corso  del  rapporto  di  lavoro,  la  cui eventuale comunicazione  sarebbe  eccedente e non pertinente con la conseguente loro  inutilizzabilita',  trattandosi  di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2 del Codice) 27.
 6.4.  Altre informazioni relative alla salute. A tali fattispecie devono   essere  aggiunti  altri  casi  nei  quali  puo',  parimenti, effettuarsi   un   trattamento  di  dati  relativi  alla  salute  del lavoratore   (e  finanche  di  suoi  congiunti),  anche  al  fine  di permettergli  di  godere  dei  benefici  di legge (quali, ad esempio, permessi  o  periodi  prolungati di aspettativa con conservazione del posto  di  lavoro):  si  pensi, ad esempio, a informazioni relative a condizioni di handicap 28.
 Allo  stesso  modo,  il datore di lavoro puo' venire a conoscenza dello  stato di tossicodipendenza del dipendente, ove questi richieda di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del   posto   di  lavoro  (senza  retribuzione),  atteso  l'onere  di presentare   (nei   termini   prescritti  dai  contratti  collettivi) specifica  documentazione  medica  al  datore  di  lavoro  (ai  sensi dell'art.  124,  commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990).
 6.5.   Comunicazioni   all'Inps.   E'   altresi'   legittima   la comunicazione  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato di salute dei lavoratori  che il datore di lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti previdenziali   e  assistenziali)  tenuti  a  erogare  le  prescritte indennita' in adempimento a specifici obblighi derivanti dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali, nei limiti delle sole informazioni indispensabili.
 In  particolare, il datore di lavoro puo' comunicare all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (Inps)  i  dati del dipendente assente,  anche  per  un solo giorno, al fine di farne controllare lo stato di malattia (art. 5, commi 1 e 2, legge 20 maggio 1970, n. 300) 29;  a  tal  fine deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Inps,  la  documentazione in suo possesso. Le eventuali visite di controllo   sullo  stato  di  infermita'  del  lavoratore,  ai  sensi dell'art.  5  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300, o su richiesta dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate  dai  medici  dei  servizi sanitari indicati dalle regioni (art. 2, l. n. 33/1980 cit.). 7. Informativa.
 Il  datore  di lavoro e' tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere  al trattamento dei dati personali che lo riguardano (anche in  relazione  alle  ipotesi nelle quali la legge non richieda il suo consenso),  un'informativa  individualizzata  completa degli elementi indicati dall'art. 13 del Codice 30.
 Con particolare riferimento a realta' produttive nelle quali, per ragioni  organizzative (ad esempio, per l'articolata dislocazione sul territorio  o  per  il ricorso consistente a forme di out-sourcing) o dimensionali,  puo'  risultare difficoltoso per il singolo lavoratore esercitare  i  propri  diritti  ai  sensi  dell'art. 7 del Codice, e' opportuna   la   designazione  di  un  responsabile  del  trattamento appositamente  deputato  alla  trattazione  di  tali  profili  (o  di responsabili  esterni  alla  societa',  che  effettuino,  ad esempio, l'attivita' di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti), indicandolo chiaramente nell'informativa fornita.
 26 Cfr. di seguito al punto 8.
 27 In tal senso v. il Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.
 28 Cfr.  art.  33, legge 5 febbraio 1992, n. 104; si vedano anche le pertinenti disposizioni contenute nel d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.
 29 V. Provv. 28 settembre 2001, cit.
 30 V.   anche  il  Parere  8/2001,  cit.,  secondo  il  quale  "i lavoratori  devono  conoscere  quali  dati  il  datore di lavoro stia raccogliendo  sul  loro  conto (direttamente o da altre fonti), quali siano gli scopi delle operazioni di trattamento previste o effettuate per tali dati sia per il presente che per il futuro". 8. Misure di sicurezza.
 8.1.  Dati sanitari. Il datore di lavoro titolare del trattamento e'  tenuto  ad  adottare  ogni  misura  di  sicurezza,  anche minima, prescritta  dal Codice a protezione dei dati personali dei dipendenti comunque   trattati  nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro,  ponendo particolare  attenzione  all'eventuale  natura sensibile dei medesimi (art. 31 e ss. e Allegato B) al Codice).
 Dette informazioni devono essere conservate separatamente da ogni altro  dato personale dell'interessato; cio', deve trovare attuazione anche  con riferimento ai fascicoli personali cartacei dei dipendenti (ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate alla custodia dei  dati  sensibili,  inclusi  quelli  idonei a rivelare lo stato di salute  del  lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non consentirne  una  indistinta  consultazione nel corso delle ordinarie attivita' amministrative 31).
 Del  pari,  nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati  medici  su  modulistica  diversa  da quella descritta al punto 6.2.,  il  datore  di  lavoro  non  puo',  comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) e deve adottare  gli  opportuni  accorgimenti  per  non  rendere visibili le diagnosi  contenute  nei  certificati  (ad esempio, prescrivendone la circolazione   in   busta   chiusa   previo   oscuramento   di   tali informazioni);  cio', al fine di impedire ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non previamente designati come incaricati o responsabili (art. 31 e ss. del Codice).
 8.2.  Incaricati.  Resta  fermo l'obbligo del datore di lavoro di preporre  alla  custodia  dei  dati personali dei lavoratori apposito personale, specificamente incaricato del trattamento, che «deve avere cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una formazione  adeguata.  In  assenza  di  un'adeguata  formazione degli addetti   al   trattamento  dei  dati  personali  il  rispetto  della riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potra' mai essere garantito» 32.
 8.3.  Misure  fisiche  ed organizzative. Il datore di lavoro deve adottare,  tra  l'altro  (cfr.  articoli 31  ss.  del Codice), misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:
 - i  luoghi  ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;
 - le   comunicazioni   personali  riferibili  esclusivamente  a singoli   lavoratori  avvengano  con  modalita'  tali  da  escluderne l'indebita  presa  di  conoscenza da parte di terzi o di soggetti non designati quali incaricati;
 - siano  impartite  chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla  scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni personali;
 - sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali trattati   elettronicamente,   in  assenza  di  adeguati  sistemi  di autenticazione   o   autorizzazione   e/o   di  documenti  contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati 33;
 - sia  prevenuta  l'involontaria  acquisizione  di informazioni personali  da  parte  di  terzi  o  di  altri  dipendenti:  opportuni accorgimenti,  ad  esempio,  devono  essere  presi in presenza di una particolare  conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di misure  idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (si pensi al mancato rispetto di distanze di sicurezza o alla trattazione di  informazioni  riservate  in spazi aperti, anziche' all'interno di locali chiusi). 9.  Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice e riscontro del datore di lavoro.
 9.1.   Diritto  di  accesso.  I  lavoratori  interessati  possono esercitare  nei  confronti  del  datore  di lavoro i diritti previsti dall'art.  7  del Codice (nei modi di cui agli articoli 8 e ss.), tra cui  il  diritto  di accedere ai dati che li riguardano (anziche', in quanto  tale,  all'intera  documentazione  che  li  contiene  34), di ottenerne  l'aggiornamento,  la  rettificazione,  l'integrazione,  la cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
 31 Cfr. Provv. 30 ottobre 2001, doc. web n. 39085.
 32 Parere 8/2001, cit.
 33 Cfr. Provv. 27 luglio 2004, doc. web n. 1099386.
 34 Cfr. Provv. 16 giugno 2005, doc. web n. 1149957.
 La  richiesta  di  accesso  che  non  faccia  riferimento  ad  un particolare  trattamento o a specifici dati o categorie di dati, deve ritenersi  riferita  a  tutti  i  dati  personali  che  riguardano il lavoratore  comunque  trattati  dall'amministrazione (art. 10) e puo' riguardare  anche informazioni di tipo valutativo 35, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5.
 Tra  essi  non  rientrano  notizie  di  carattere  contrattuale o professionale  che non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili 36.
 9.2.  Riscontro  del  datore  di  lavoro.  Il  datore  di  lavoro destinatario  della  richiesta  e'  tenuto  a  fornire  un  riscontro completo  alla  richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi alla   sola   elencazione   delle  tipologie  di  dati  detenuti,  ma comunicando  in  modo chiaro e intelligibile tutte le informazioni in suo possesso 37.
 9.3.  Tempestivita'  del  riscontro.  Il  riscontro  deve  essere fornito  nel  termine  di  15  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza dell'interessato  (ritualmente presentata 38); il termine piu' lungo, pari  a  trenta  giorni, puo' essere osservato, dandone comunicazione all'interessato,  solo  se  le operazioni necessarie per un integrale riscontro  sono  di  particolare  complessita'  o  se  ricorre  altro giustificato motivo (art. 146 del Codice).
 Pertanto  il datore di lavoro, specie nelle realta' produttive di grande   dimensione   39,   deve   pertanto   predisporre   procedure organizzative  adeguate  per  dare piena attuazione alle disposizioni del  Codice in materia di accesso ai dati e all'esercizio degli altri diritti, anche attraverso l'impiego di appositi programmi finalizzati ad  una  accurata  selezione  dei dati relativi a singoli lavoratori, nonche'  alla semplificazione delle modalita' e alla compressione dei tempi per il riscontro.
 9.4.  Modalita'  del  riscontro. Il riscontro puo' essere fornito anche  oralmente;  tuttavia, in presenza di una specifica istanza, il datore  di lavoro e' tenuto a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).
 Muovendo  dalla  previsione  dell'art.  10,  comma 1, del Codice, secondo  cui  il  titolare  deve  predisporre  accorgimenti idonei «a semplificare  le  modalita'  e  a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente»,  puo' risultare legittima la richiesta dell'interessato di  ricevere la comunicazione dei dati in questione presso la propria sede lavorativa o la propria abitazione 40.
 9.5.  Dati personali e documentazione. Come piu' volte dichiarato dal  Garante  41,  l'esercizio  del  diritto  di  accesso consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, solo la comunicazione dei dati  personali  relativi  al  richiedente  detenuti dal titolare del trattamento e da estrarre da atti e documenti; non permette invece di richiedere a quest'ultimo il diretto e illimitato accesso a documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti  negli archivi, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche  modalita'  prospettate  dall'interessato  o,  ancora,  di ottenere,  sempre  e  necessariamente,  copia dei documenti detenuti, ovvero di pretendere particolari modalita' di riscontro (salvo quanto previsto  per  la  trasposizione  dei dati su supporto cartaceo: cfr. art. 10, comma 2, del Codice).
 Specie  nei  casi  in  cui  e'  elevata  la  mole di informazioni personali  detenute  dal  titolare  del  trattamento,  il  diritto di accesso  ai  dati  puo'  essere  soddisfatto  mettendo a disposizione dell'interessato il fascicolo personale 42, dal quale successivamente possono essere estratte le informazioni personali.
 35 V.  gia'  Provv. 10 marzo 2001, doc. web n. 40285; cfr. Provv. 15  novembre  2004,  doc.  web  n. 1102939. Raccomandazione n. 1/2001 concernente i dati relativi alla valutazione del personale del Gruppo art. 29, Wp 42.
 36 In tal senso, con riguardo ad esempio alle mansioni proprie di un  determinato  profilo  professionale  cfr. Provv. 29 ottobre 2003, doc. web n. 1053781.
 37 In  tal  senso  cfr.,  in  relazione ad informazioni personali conservate  con  tecniche di cifratura, Provv. 21 novembre 2001, doc. web n. 39773.
 38 Cfr.  Provv.  17  febbraio  2005,  doc. web n. 1148228, con il quale  si e' dichiarato inammissibile un ricorso presentato a seguito di   istanza   avanzata   dalle   "segreterie  nazionali"  di  alcune organizzazioni sindacali priva di sottoscrizione.
 39 Cfr.  ad  esempio  Provv.  2 luglio 2003, doc. web n. 1079989; Provv. 24 giugno 2003, doc. web n. 1132725.
 40 Cfr. Provv. 17 marzo 2005, doc. web n. 1170467.
 41 Cfr. da ultimo Provv. 7 luglio 2005, doc. web n. 1149559;
 42 Provv. 16 giugno 2005, doc. web n. 1149999.
 La  scelta  circa  l'eventuale  esibizione o consegna in copia di atti  e  documenti  contenenti i dati personali richiesti puo' essere effettuata  dal  titolare  del  trattamento  nel  solo  caso  in  cui l'estrapolazione   dei  dati  personali  da  tali  documenti  risulti particolarmente  difficoltosa  per  il  titolare  medesimo 43; devono essere poi omessi eventuali dati personali riferiti a terzi (art. 10, comma 4,  del  Codice)  44. L'adozione di tale modalita' di riscontro non  comporta l'obbligo in capo al titolare di fornire copia di tutti i    documenti    che    contengano   i   medesimi   dati   personali dell'interessato,  quando  gli  stessi  dati siano conservati in piu' atti, lettere o note.
 Nel  fornire  riscontro  ad una richiesta di accesso formulata ai sensi  degli  articoli 7  e 8 del Codice, il titolare del trattamento deve,  poi, comunicare i dati richiesti ed effettivamente detenuti, e non  e'  tenuto  a  ricercare  o raccogliere altri dati che non siano nella propria disponibilita' e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale  trattamento da parte dello stesso (o perche' originariamente trattati  e  non  piu'  disponibili, ovvero perche', come nel caso di dati  contenuti  nella corrispondenza intercorsa, in qualunque forma, tra  dipendenti  di  un  determinato  datore di lavoro, non siano mai stati  nell'effettiva  e  libera  disponibilita'  di quest'ultimo (si pensi  al  caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra dipendenti  45)  -  al  di la' dei profili di tutela della segretezza della  corrispondenza che pur vengono in rilievo - non competerebbero le decisioni in ordine alle loro finalita' e modalita' di trattamento (cfr. art. 4, comma 1, lettera f), del Codice).
 9.6.   Aggiornamento.   Infine,   il   lavoratore  puo'  ottenere l'aggiornamento dei dati personali a se' riferiti 46.
 In  ordine,  poi,  all'eventuale  richiesta di rettifica dei dati personali  indicati  nel  profilo  professionale  del  lavoratore, la medesima  puo' avvenire solo in presenza della prova dell'effettiva e legittima     attribuibilita'     delle     qualifiche    rivendicate dall'interessato,  ad  esempio  in  base a «decisioni o documenti del datore  di  lavoro  o  di  terzi, obblighi derivanti dal contratto di lavoro,    provvedimenti    di    organi   giurisdizionali   relativi all'interessato  o  altri  titoli  o  atti che permettano di ritenere provata, agli effetti e sul piano dell'applicazione della [disciplina di  protezione  dei  dati  personali], la richiesta dell'interessato» (che  puo'  comunque  far  valere in altra sede, sulla base di idoneo materiale  probatorio,  la  propria  pretesa  al riconoscimento della qualifica o mansione rivendicata) 47.
 43 Provv.  16  ottobre  2002,  doc.  web  n. 1066447. Cfr. Provv. 25 novembre 2002, doc. web n. 1067321.
 44 Cfr.  Provv.  20 aprile 2005, doc. web n. 1134190; gia' Provv. 27 dicembre 2001, in Boll., 2001, n. 23, p. 72.
 45 Cfr. Provv. 21 dicembre 2005, doc. web n. 1219039.
 46 Cfr.,  in  relazione  all'aggiornamento  del  dato relativo al titolo di studio, Provv. 6 settembre 2002, doc. web n. 1066183.
 47 Cfr.,   in   relazione  all'aggiornamento  delle  informazioni relative  al  titolo  di  studio,  Provv. 9 gennaio 2003, doc. web n. 1067817.
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