Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006
I Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Centro merci di Novara: lavori di completamento del terminale Ovest. (Deliberazione n. 90/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e prevede che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e poi modificato e integrato dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 - che reca precisazioni in tema di limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:
l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo tra l'altro il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;
l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'ambito degli «Hub interportuali», include il «Centro merci Novara», con un costo complessivo di 296,963 Meuro;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorsedell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 15 dicembre 2005, n. 611, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria del «Centro merci di Novara, lavori di completamento del terminale ovest, stralcio funzionale, nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio», proponendo l'approvazione del relativo progetto definitivo;
Vista la successiva nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria del «Centro merci di Novara, lavori di completamento del terminale ovest», proponendo l'assegnazione di un contributo di 21 Meuro;
Vista l'ulteriore nota 28 marzo 2006, n. 234, con la quale l'Amministrazione sopra citata ha trasmesso il piano economico-finanziario e le schede ex delibera n. 63/2003, concernenti il Centro merci di Novara;
Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, e' individuata, tra gli «hub interportuali», l'infrastruttura «Centro merci di Novara», con onere di realizzazione da imputare per il 60% a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il restante 40% a carico del soggetto attuatore;
Considerato che il CUP assegnato al «nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio» e' il seguente: G11J06000020001;
Considerato che questo Comitato nelle precedenti sedute ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che con delibera in data odierna, n. 75, questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;
Rilevato che il costo dell'intervento del cui progetto definitivo viene richiesta l'approvazione non trova al momento completa copertura;
Ritenuto di condizionare detta approvazione all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto aggiudicatore, di accollarsi il costo residuo, autorizzando comunque il soggetto aggiudicatore stesso ad utilizzare, a tal fine, anche gli eventuali ribassi d'asta maturati in sede di aggiudicazione dei lavori di completamento del terminale ovest;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
a) per quanto concerne i lavori di completamento del terminale ovest: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento relativo al Centro merci di Novara prende avvio nella seconda meta' degli anni '80 con l'impostazione urbanistica generale del complesso e che sin da allora la localizzazione e la potenzialita' del Centro stesso erano delineate nel quadro del progressivo incremento di traffici intermodali interessanti il comparto nord-occidentale italiano: direttrice nord-sud tra Sempione e porti liguri, direttrice est-ovest tra Europa sud occidentale/Francia e Paesi dell'est, influenza del bacino occidentale lombardo ed in particolare dell'area metropolitana di Milano, pianificazione dei corridoi destinati alla percorrenza veloce delle merci in ambito europeo, ecc.;
che, costituita l'apposita Societa' mista a capitale pubblico-privato, Centro Intermodale Merci S.p.A. (C.I.M. S.p.A.), la realizzazione di un primo lotto funzionale e' stata possibile a seguito della concessione di finanziamenti a valere sul Fondo Investimenti Occupazione (FIO) relativo al 1989 e che la prosecuzione dell'iniziativa e' stata assicurata dall'accesso ai fondi della legge 4 agosto 1990, n. 240, che ha individuato il Centro merci quale struttura interportuale di primo livello e che e' stata poi modificata e integrata dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;
che in particolare, ai sensi della richiamata normativa, e' stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e C.I.M. S.p.A., titolare di progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura e dei servizi per definire il «programma di attuazione» inteso a portare l'interporto ad elevato livello di efficienza e ad aumentare la capacita' di trattamento globale del terminale al di sopra della soglia delle 200.000 UTI/anno, con conseguente contributo al trasferimento del traffico pesante sul sistema ferroviario;
che il programma di completamento della realizzazione e del finanziamento delle opere e' stato disciplinato dalla citata convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e C.I.M. S.p.A. in data 26 marzo 2001 e dal successivo atto aggiuntivo del 27 dicembre 2002 e che i predetti atti individuano gli interventi da realizzare con i fondi pubblici di cui all'art. 6 della legge n. 240/1990 e gli interventi da realizzare a carico di C.I.M. S.p.A.;
che, su istanza presentata da C.I.M. S.p.A. nel luglio 2005, e' in corso l'iter per la modifica al programma d'interventi sottoscritto nel richiamato atto aggiuntivo;
che il progetto complessivo dell'interporto di Novara si articola in due fasi: il terminale ad ovest della tangenziale di Novara, gia' in parte realizzato e funzionante, ed il terminale ad est della medesima tangenziale, il cui progetto preliminare e' in corso di redazione e che costituisce l'ampliamento dell'attuale impianto;
che il completamento del terminale ovest - preliminare alla realizzazione del terminale est - presuppone l'infrastrutturazione e la costruzione dell'area servizi a nord-est dell'interporto, la realizzazione del magazzino M2 e delle relative sistemazioni esterne, la realizzazione del nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio ed il potenziamento dei binari di raccordo tra Scalo FS di Novara-Boschetto ed il terminale, nonche' la realizzazione dei magazzini M3 e delle relative sistemazioni esterne;
che per l'attuazione degli interventi in esame C.I.M. S.p.A. dispone dei relativi progetti immediatamente utilizzabili per l'appaltabilita' degli interventi finanziati e che, per la parte ad ovest della tangenziale, dispone in proprieta' delle aree su cui dovranno sorgere le opere non ancora eseguite, si' che sara' necessario far ricorso alle procedure espropriative - come precisato in seduta - esclusivamente per le aree di sedime delle fondazioni e degli appoggi del ponte;
che, per quanto concerne l'aspetto urbanistico, l'interporto e' stato inserito dal PRGC del comune di Novara all'interno di un'area regolata dal Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.), documento approvato il 18 maggio 1987 dal comune di Novara e che disciplina l'utilizzo delle aree destinate al Centro, prevedendo le tipologie dei singoli interventi ed individuando lotti destinati al soddisfacimento degli standard nella misura minima fissata dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni;
che con delibera del Consiglio comunale 23 settembre 1998, n. 177, il suddetto P.P.E., oggetto di adeguamenti funzionali, e' stato definitivamente approvato nelle modalita' d'intervento, sia viabilistiche che normative;
che con delibera del Consiglio comunale 6 maggio 1999, n. 55, e' stata adottata la variante strutturale relativa al perimetro del P.P.E. interessante l'area destinata al Centro, variante poi adottata definitivamente con successiva delibera del Consiglio comunale 27 settembre 1999, n. 125;
che con ulteriore delibera in data 26 novembre 2004, n. 65, il Consiglio comunale ha preso atto che la Giunta regionale con deliberazione 30 marzo 2004, n. 10-12107, ha approvato la suddetta variante strutturale al P.R.G. vigente relativa al perimetro del P.P.E. per l'area destinata al centro interportuale in questione ed ha integrato l'elaborato delle norme tecniche di attuazione al P.R.G.C. vigente;
che con delibera del Consiglio comunale 20 luglio 2005, n. 303, la strumentazione urbanistica esecutiva e' stata adeguata alle prescrizioni regionali di cui al decreto V.I.A. 12 dicembre 2000 appresso specificato e alle deliberazioni conseguenti sopra citate;
che, per quanto concerne l'aspetto ambientale, la configurazione funzionale e territoriale del Centro e' stata assoggettata a procedura di V.I.A. nazionale e che il Ministero dell'ambiente - di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali - ha formulato al riguardo parere positivo, con prescrizioni, sul progetto di completamento con decreto VIA 12 dicembre 2000, n. 5658;
che C.I.M. S.p.A. ha ottemperato alle prescrizioni dettate nell'occasione, come certificato dal suddetto Ministero con nota 5 giugno 2001, n. 6322/VIA/A.O.4;
che, per quanto concerne i vincoli ambientali, tutte le opere previste all'interno del perimetro presentano piena compatibilita' con le fasce di rispetto derivanti dalla presenza, ad ovest, del torrente Terdoppio, a sud del metanodotto Snam Novara - Passo Gries e, ad est, della tangenziale di Novara; sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto attuatore dell'intervento e' Centro Intermodale Merci (C.I.M.) S.p.A. - societa' costituita ai sensi della legge n. 240/1990 - nella quale oltre il 65% della componente azionaria e' di proprieta' di Enti pubblici e/o di soggetti privati con capitale a prevalente maggioranza pubblica e che la societa' viene configurata quale soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera g, del decreto legislativo n. 190/2002;
che, relativamente ai lavori di completamento del terminale ovest, CIM S.p.A. ha optato per proseguire e concludere le procedure ordinarie in corso ai sensi dell'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo n. 190/2002, ad eccezione dell'intervento concernente la realizzazione del nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio, ultima opera da approvare nell'ambito del citato terminale e per la quale la societa' chiede il ricorso alla procedura di cui agli articoli 4 e 16 del suddetto decreto legislativo; sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo delle opere del terminale ovest ammonta a 108.332.770,87 euro, di cui 75.200.573,40 per lavori, 24.121.476,90 per somme a disposizione e 9.010.720,57 per acquisizione dei terreni;
che, rispetto al totale degli investimenti previsti, sono state realizzate opere per 40.102.710,75 euro, sono in corso di realizzazione opere per 11.758.260,12 euro e devono essere realizzate opere per 56.471.800 euro;
che il piano economico-finanziario, allegato alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche nella forma analitica, evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione dell'opera e prevede - nella struttura del finanziamento - «capitale privato» per oltre 46 Meuro (pari al 43% del costo delle opere), un contributo a fondo perduto, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, di 27 Meuro (pari al 25% del suddetto costo) ed altri contributi pubblici per oltre 35 Meuro (32% del costo totale);
che l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto che il piano stesso, costruito su una durata di dieci anni, venisse rivisto sulla base di indicatori in parte diversi e che, in esito a tale richiesta, il periodo di analisi dell'investimento e' stato portato a venti anni, il capitale privato e' stato scisso tra capitale proprio e capitale da prestiti commerciali o mutui ed e' stata verificata la possibilita' di convertire il contributo richiesto a carico della «legge obiettivo» in mutuo agevolato garantito da fondo pubblico;
che sono state quindi effettuate due nuove analisi di redditivita' - ipotizzando nel primo caso l'assenza di contributo statale e nel secondo caso la concessione di un contributo ridotto a 21 Meuro - e che in particolare il piano economico finanziario relativo alla seconda ipotesi, rapportato ad un periodo di analisi dell'investimento di 20 anni, ha evidenziato, quali indicatori di redditivita' del capitale investito, un VAN di 24 k-euro ed un TIR del 5,01%;
che in definitiva le suddette analisi hanno evidenziato come l'investimento di capitale privato nell'opera non puo' essere considerato remunerativo senza il concorso di un contributo statale, ma che quest'ultimo puo' essere ridotto fino a 21 Meuro, garantendo comunque agli investitori un'adeguata redditivita';
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pertanto proposto di assegnare ai «lavori di completamento del terminale ovest» un finanziamento di 21 Meuro, in termini di volume d'investimenti e a valere sulle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e che - come precisato in seduta - la differenza tra il valore delle opere previste per il terminale ovest ed il finanziamento cosi' proposto resta a carico del soggetto aggiudicatore;
che pertanto la copertura del costo complessivo del terminale e' cosi' determinata:

=====================================================================
Tipologia finanziamento | Importo ===================================================================== Contributo {legge obiettivo} | 21.000.000,00 Capitale privato | 52.295.000,00 Altri contributi pubblici: | - FIO `89 ... 4.929.920,65 | - Fondi regionali 2.823.876,29 |
- Legge n. 240/1990 1ª convenz. 11.033.532,74 |
- Legge n. 240/1990 att. agg. 16.250.000,00 | 35.037.329,68
Totale | 108.332.329,68

b) per quanto concerne il nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'interporto e lo scalo di Novara Boschetto sono fisicamente separati dal «confine idraulico« rappresentato dal torrente Terdoppio e che il collegamento con il sistema ferroviario nazionale avviene attualmente mediante un'unica via di corsa che scavalca il suddetto torrente su di un ponte a due campate con pila in alveo per poi interconnettersi allo scalo ferroviario;
che il potenziamento delle capacita' di trattamento dei convogli ferroviari, correlato alla possibilita' di disporre - all'interno del terminale intermodale - di 8 binari con sviluppo superiore ai 550 m oltre ai futuri binari intermodali a servizio del terminale est, verrebbe limitato dall'esistenza di un'unica via di corsa;
che per il futuro sviluppo dell'interporto risulta imprescindibile la realizzazione di un nuovo ponte a 6 vie di corsa e che l'opera presenta delicate problematiche derivanti da vincoli fisici ed idraulici, che ne condizionano fortemente l'attuazione;
che una prima ipotesi progettuale prevedeva la realizzazione di un ponte costituito da un impalcato misto acciaio-calcestruzzo di larghezza di circa 27 m, su due campate da 17 m ciascuna per complessivi 34 m circa, con pila centrale in alveo e spalle in sponda e con soletta suddivisa in due parti, destinata all'alloggiamento di un fascio di sei binari;
che nell'ambito delle prescrizioni formulate nel sopra richiamato decreto VIA n. 5658 del 12 dicembre 2000, concernente la valutazione d'impatto ambientale del terminale ovest, e' stato richiesto di porre particolare attenzione, «in fase di progettazione definitiva, alla tipologia ed ai particolari costruttivi dei ponti previsti sul Terdoppio, prevedendo che il progetto esecutivo sia sottoposto alla valutazione del gruppo a suo tempo istituito presso la regione Piemonte con O.d.S. prot. n. 3049/SG del 22 aprile 1996 del presidente della giunta regionale, per la messa a punto del piano dell'area critica di Novara Trecate»;
che il comune di Novara, con delibera 30 luglio 2003, n. 393, ha formulato parere favorevole sul progetto, rilevando la coerenza dello stesso con gli strumenti urbanistici;
che la regione Piemonte, con delibera di giunta 5 agosto 2003, n. 22-10308, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo del nuovo ponte, «fatti salvi i pareri, le determinazioni ed i nulla osta dell'Autorita' di bacino del fiume Po e dell'Azienda interregionale per il fiume Po (A.I.PO), che dovranno essere acquisiti dal proponente, per il prosieguo dell'iter del progetto»;
che la Direzione patrimonio e tecnico della regione Piemonte, con nota 23 luglio 2004, n. 21414/10.M, comunica che «prende atto e da' atto» della nota del comune di Novara in data 21 luglio 2004, con la quale il comune stesso certifica l'inesistenza di vincoli di uso civico nel proprio comprensorio, come da decreto commissariale 12 marzo 1936;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con note, rispettivamente, 21 luglio 2004, n. ST/413/25000, e 28 luglio 2004, n. DSA/2004/17518, hanno richiamato il parere favorevole, con prescrizioni, gia' espresso in merito alla compatibilita' ambientale dell'interporto, ponte incluso;
che l'Autorita' di bacino del fiume Po, con nota 27 luglio 2004, n. 3913/CC, ha comunicato il parere formulato dalla propria Sottocommissione Assetto Idrogeologico, nel quale non si ritiene compatibile la presenza di pile interne all'alveo del torrente, mentre si sollecita un pronto adeguamento del ponte esistente, con particolare riferimento alla rimozione della pila esistente;
che nella Conferenza di servizi, svoltasi il 28 luglio 2004, e' stata recepita la prescrizione dell'Autorita' di bacino e si e' convenuto di sottoporre il progetto, adeguato secondo la citata prescrizione, ad un nuovo esame dell'Autorita' di bacino per gli aspetti idraulici e della regione Piemonte, Direzione pianificazione e gestione urbanistica relativamente agli aspetti ambientali;
che il richiesto adeguamento progettuale ha determinato il ricorso ad una diversa soluzione strutturale (il cosiddetto «impalcato in acciaio»), tra l'altro in grado di garantire il franco idraulico di rispetto;
che, per soddisfare gli standard di sicurezza di RFI, l'alloggiamento dei sei binari richiede l'interposizione di camminamenti pedonali intermedi, con conseguente necessita' di suddividere l'impalcato complessivo in tre solette differenti, che garantiscono l'indipendenza strutturale delle tre parti, e che, pertanto, dette parti potranno essere realizzate in momenti differenti, minimizzando le eventuali necessita' di interruzione dell'esercizio ferroviario verso il terminale ovest, legate al completamento del raccordo con i binari esistenti;
che RFI, unico ente gestore di interferenze, ha chiesto che tra le prescrizioni figurino la sottoposizione a RFI stessa del progetto esecutivo, per quanto concerne il raccordo dei binari con lo scalo di Novara-Boschetto, e la predisposizione di apposita convenzione che regoli la connessione;
che l'Autorita' di bacino del fiume Po, con nota 31 gennaio 2005, n. 411/CC, nel prendere atto che il progetto definitivo con «impalcato in acciaio» ha recepito la prescrizione di cui alla citata nota del 27 luglio 2004, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del nuovo ponte secondo quanto previsto nel progetto definitivo adeguato e ha ribadito, come gia' evidenziato in comunicazioni precedenti, che il ponte esistente dovra' essere considerato in esercizio transitorio, in attesa del prescritto adeguamento;
che la regione Piemonte, Direzione pianificazione e gestione urbanistica, Settore gestione beni ambientali, con nota 11 aprile 2005, n. 12979/13/13.20, ha rilasciato parere preliminare favorevole al progetto definitivo sopra richiamato, con prescrizioni;
che il progetto esecutivo dovra' essere sottoposto alla suddetta Direzione per il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
che il progetto definitivo adeguato e' stato approvato dal Consiglio d'amministrazione di C.I.M. S.p.A. il 30 giugno 2005; sotto l'aspetto attuativo:
che, come precedentemente esposto, per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario in questione CIM S.p.A. ha chiesto il ricorso alla procedura di cui agli articoli 4 e 16 del citato decreto legislativo n. 190/2002; sotto l'aspetto finanziario:
che il costo originario dell'intervento, desunto dallo studio di fattibilita', era stato stimato in 1.500.000 euro e che, rispetto alla versione progettuale in cemento e con pila in alveo, del costo di 2.157.832,86 euro, al netto dei binari, il progetto definitivo, nella nuova versione «con impalcato metallico», presenta un costo di 3.373.000 euro, di cui 2.680.000 per lavori a base d'appalto e 773.000 per somme a disposizione;
che il rilevato incremento di costo e' imputabile:
- all'alta incidenza della carpenteria metallica, il cui prezzo unitario, negli ultimi 12 mesi, e' stato oggetto di cospicui aumenti;
- all'incremento dei costi delle opere fondali delle spalle del ponte, non compensati dalle riduzioni dei costi stessi per l'eliminazione della pila in alveo;
- alla previsione degli oneri aggiuntivi derivanti dalla messa in sicurezza del ponte esistente, prescritta dall'Autorita' di bacino, operazione che, comportando la rimozione della pila in alveo, si configura in sostanza come una demolizione completa del ponte medesimo;
- alla quantificazione degli oneri connessi alle indicazioni di carattere ambientale formulate dalla regione Piemonte;
- all'utilizzo dell'elenco prezzi OO.PP. della regione Piemonte per l'anno 2004, che riporta costi superiori a quelli dell'anno 2002, periodo di riferimento dei costi del progetto iniziale;
che l'opera potra' essere realizzata in un periodo di tempo compreso tra i 10 e i 14 mesi;
che la copertura finanziaria del progetto nella versione iniziale era assicurata da 2.050.000 euro provenienti dall'atto integrativo alla convenzione in corso di perfezionamento e da 108.000 euro provenienti da fondi della Societa';
che nella relazione istruttoria relativa allo specifico intervento all'esame il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamandosi alla limitatezza dei fondi allora disponibili rispetto al costo della versione progettuale da ultimo approvata, ha proposto di approvare il progetto definitivo del ponte con esecuzione dei lavori articolata nelle tre fasi appresso specificate e con avvio immediato della sola prima fase:
- realizzazione, per un costo di 2.158.000 euro, delle spalle complete del ponte e di due impalcati per complessive quattro vie di corsa, il che consente comunque di sopperire al traffico del terminale ovest;
- messa in sicurezza (demolizione) del ponte esistente, per un costo 250.000 euro;
- realizzazione, per un costo di 965.000 euro, del terzo impalcato con le restanti due vie di corsa in coincidenza con i lavori di costruzione del futuro terminale est;
che tale articolazione risulta comunque rispondente ad esigenze funzionali ed e' quindi condivisibile, anche se la successiva relazione istruttoria, concernente il complesso dei lavori di completamento del terminale ovest, e il relativo piano economico-finanziario evidenziano che il costo di detti lavori di cui al punto 1 della presente delibera include l'onere di realizzazione non solo della prima, ma anche della seconda fase di costruzione del ponte, onere che trova quindi copertura nelle disponibilita' esistenti (comprensive degli importi di 2.050.000 euro e di 108.000 euro sopra richiamati) e nel contributo richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;
che al momento quindi non trova copertura solo il costo di realizzazione della terza fase, piu' direttamente connessa ai lavori di costruzione del terminale est;
Delibera:

A. Completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara 1. Concessione contributo
1.1 Per la realizzazione dei lavori di completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara e' assegnato, a completamento della copertura del costo, un contributo di 1,877 Meuro, per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 con decorrenza 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 21 Meuro, e' quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari. 2. Altre disposizioni
2.1 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore e' tenuto a richiedere il CUP per l'intervento relativo ai «lavori di completamento del terminale ovest», CUP che del pari dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante la predetta opera. B. Nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio 1. Approvazione progetto definitivo
1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni e proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo con «impalcato metallico» del «nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio», stralcio funzionale dei lavori di completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara.
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.
1.2 Il soggetto aggiudicatore e' individuato in Centro Intermodale Merci (C.I.M.) S.p.A.
1.3 L'importo di 3.373.000 euro, indicato nella «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.
1.4 Le prescrizioni citate al punto B.1.1, a cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
1.5 L'approvazione del progetto in questione e' altresi' condizionata all'assunzione, da parte del soggetto aggiudicatore, dell'impegno ad accollarsi, utilizzando esclusivamente i fondi propri ovvero i fondi provenienti da eventuali ribassi d'asta relativi alle gare d'appalto dei lavori di completamento del terminale ovest, il costo di realizzazione della terza fase del progetto nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatore stesso intenda realizzare detta fase in anticipo rispetto all'approvazione generale tecnica ed economico-finanziaria del progetto relativo al terminale est ovvero nell'ipotesi in cui l'onere relativo non trovi copertura nell'ambito di quest'ultimo progetto.
Ai fini di cui sopra il soggetto aggiudicatore dovra' trasmettere apposito atto formale d'impegno alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. 2. Altre disposizioni
2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto B.1.1 della presente delibera.
2.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato, nonche' sull'ottemperanza alle ulteriori prescrizioni previste nell'allegato stesso.
Il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.
2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara dovra' contenere apposita clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, ponga, a carico dell'impresa aggiudicataria, adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.
2.4 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto di cui al punto B.1.1, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento. C. Disposizioni comuni
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
Roma, 29 marzo 2006
Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE : Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 23 novembre 2006 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registo n. 6 Economia e finanze, foglio n. 248
 
Allegato 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Il progetto esecutivo deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
1. porre particolare attenzione (nella scelta della tonalita' e delle finiture esterne) al rispetto dei cromatismi naturali prevalenti della vegetazione arborea;
2. porre particolare attenzione al livello qualitativo del paramento esterno dei muri di spalla del ponte (ad es. rivestimento in blocchetti di pietra o con graticci di sostegno di specie rampicanti);
3. porre particolare attenzione agli approfondimenti relativi agli interventi di ripristino vegetativo e di compensazione arborea dell'intorno;
4. il progetto esecutivo deve essere sottoposto al parere definitivo dell'Autorita' di Bacino del fiume Po;
5. il progetto esecutivo deve essere sottoposto alla regione Piemonte - Direzione pianificazione e gestione urbanistica - Settore gestione beni ambientali, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004;
6. il progetto esecutivo deve essere sottoposto alla valutazione del gruppo a suo tempo istituito presso la regione Piemonte con O.d.S prot. n. 3049/SG del 22 aprile 1996 del presidente della giunta regionale, per la messa a punto del piano dell'area critica di Novara-Trecate;
7. il progetto esecutivo, per quanto attiene al raccordo dei binari con lo scalo Novara-Boschetto, dovra' essere sottoposto a nulla osta di RFI e la connessione dovra' essere regolata da apposita convenzione.
 
Allegato 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c)del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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