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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | I  Programma  delle  infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Centro  merci di Novara: lavori di completamento del terminale Ovest. (Deliberazione n. 90/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  prevede  che  le opere medesime siano comprese in intese generali  quadro  tra  il  Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,  al  fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il  comma 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di assegnazione   di  risorse  per  le  infrastrutture  strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma 176,  che  autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il  comma 177  -  come  sostituito  dall'art.  1,  comma 13,  del decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge 30 luglio  2004,  n.  191,  e poi modificato e integrato dall'art. 16 della  legge  21 marzo 2005, n. 39 - che reca precisazioni in tema di limiti  d'impegno  iscritti  nel  bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:
 l'art.  1,  comma 78,  che autorizza un contributo annuale di 200 milioni  di  euro  per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi  infrastrutturali, prevedendo tra l'altro il finanziamento di  opere  strategiche  di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;
 l'art.  1,  comma 85,  che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002,  supplemento  ordinario),  con  la quale questo Comitato, ai sensi  del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo  programma  delle  infrastrutture strategiche, che, nell'ambito degli  «Hub  interportuali», include il «Centro merci Novara», con un costo complessivo di 296,963 Meuro;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140,  della  legge  n.  350/2003,  prevedendo  che di norma - a corredo   della   richiesta   di   finanziamento   a   carico   delle risorsedell'art.  13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato -  venga  presentato  il  piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato  stesso,  in  sede  di  approfondimento,  puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei  ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture   e  dei  trasporti,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  con  il  quale  in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota 15 dicembre 2005, n. 611, con la quale il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione   istruttoria  del  «Centro  merci  di  Novara,  lavori  di completamento  del  terminale ovest, stralcio funzionale, nuovo ponte ferroviario  sul  torrente  Terdoppio», proponendo l'approvazione del relativo progetto definitivo;
 Vista  la  successiva  nota  21 marzo 2006, n. 218, con la quale il medesimo  Ministero  ha  trasmesso  -  tra  l'altro  -  la  relazione istruttoria  del «Centro merci di Novara, lavori di completamento del terminale  ovest»,  proponendo  l'assegnazione di un contributo di 21 Meuro;
 Vista  l'ulteriore  nota  28 marzo  2006,  n.  234,  con  la  quale l'Amministrazione    sopra    citata    ha    trasmesso    il   piano economico-finanziario e le schede ex delibera n. 63/2003, concernenti il Centro merci di Novara;
 Considerato  che  nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, e' individuata, tra gli «hub interportuali»,  l'infrastruttura «Centro merci di Novara», con onere di  realizzazione da imputare per il 60% a carico del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e per il restante 40% a carico del soggetto attuatore;
 Considerato  che  il  CUP assegnato al «nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio» e' il seguente: G11J06000020001;
 Considerato   che   questo  Comitato  nelle  precedenti  sedute  ha conferito  carattere  programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato  1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere  successivamente  alla  ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  con  delibera  in  data  odierna,  n.  75, questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;
 Rilevato  che  il costo dell'intervento del cui progetto definitivo viene   richiesta   l'approvazione  non  trova  al  momento  completa copertura;
 Ritenuto   di   condizionare   detta   approvazione  all'assunzione dell'impegno,  da  parte del soggetto aggiudicatore, di accollarsi il costo residuo, autorizzando comunque il soggetto aggiudicatore stesso ad  utilizzare,  a  tal  fine,  anche  gli  eventuali  ribassi d'asta maturati  in  sede  di aggiudicazione dei lavori di completamento del terminale ovest;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 a) per  quanto  concerne  i lavori di completamento del terminale ovest: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  l'intervento  relativo  al Centro merci di Novara prende avvio nella  seconda  meta'  degli  anni '80 con l'impostazione urbanistica generale  del  complesso  e  che sin da allora la localizzazione e la potenzialita'  del  Centro  stesso  erano  delineate  nel  quadro del progressivo   incremento  di  traffici  intermodali  interessanti  il comparto  nord-occidentale italiano: direttrice nord-sud tra Sempione e    porti    liguri,    direttrice    est-ovest   tra   Europa   sud occidentale/Francia   e   Paesi   dell'est,   influenza   del  bacino occidentale  lombardo  ed  in  particolare dell'area metropolitana di Milano, pianificazione dei corridoi destinati alla percorrenza veloce delle merci in ambito europeo, ecc.;
 che,    costituita    l'apposita    Societa'   mista   a   capitale pubblico-privato, Centro Intermodale Merci S.p.A. (C.I.M. S.p.A.), la realizzazione  di  un  primo  lotto  funzionale  e' stata possibile a seguito  della  concessione  di  finanziamenti  a  valere  sul  Fondo Investimenti Occupazione (FIO) relativo al 1989 e che la prosecuzione dell'iniziativa e' stata assicurata dall'accesso ai fondi della legge 4 agosto  1990,  n.  240,  che  ha  individuato il Centro merci quale struttura   interportuale  di  primo  livello  e  che  e'  stata  poi modificata e integrata dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;
 che  in  particolare, ai sensi della richiamata normativa, e' stata stipulata  apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e   dei   trasporti  e  C.I.M.  S.p.A.,  titolare  di  progettazione, realizzazione  e  gestione  dell'infrastruttura  e  dei  servizi  per definire  il  «programma di attuazione» inteso a portare l'interporto ad  elevato  livello  di  efficienza  e  ad aumentare la capacita' di trattamento  globale  del  terminale  al  di sopra della soglia delle 200.000  UTI/anno,  con  conseguente  contributo al trasferimento del traffico pesante sul sistema ferroviario;
 che  il  programma  di  completamento  della  realizzazione  e  del finanziamento   delle   opere  e'  stato  disciplinato  dalla  citata convenzione  tra  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e C.I.M.  S.p.A. in data 26 marzo 2001 e dal successivo atto aggiuntivo del 27 dicembre 2002 e che i predetti atti individuano gli interventi da  realizzare  con i fondi pubblici di cui all'art. 6 della legge n. 240/1990 e gli interventi da realizzare a carico di C.I.M. S.p.A.;
 che,  su istanza presentata da C.I.M. S.p.A. nel luglio 2005, e' in corso  l'iter  per la modifica al programma d'interventi sottoscritto nel richiamato atto aggiuntivo;
 che  il  progetto complessivo dell'interporto di Novara si articola in  due fasi: il terminale ad ovest della tangenziale di Novara, gia' in  parte  realizzato  e  funzionante,  ed  il terminale ad est della medesima  tangenziale,  il  cui  progetto  preliminare e' in corso di redazione e che costituisce l'ampliamento dell'attuale impianto;
 che  il  completamento  del  terminale  ovest  -  preliminare  alla realizzazione  del terminale est - presuppone l'infrastrutturazione e la  costruzione  dell'area  servizi  a  nord-est  dell'interporto, la realizzazione del magazzino M2 e delle relative sistemazioni esterne, la  realizzazione  del nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio ed   il  potenziamento  dei  binari  di  raccordo  tra  Scalo  FS  di Novara-Boschetto  ed  il  terminale,  nonche'  la  realizzazione  dei magazzini M3 e delle relative sistemazioni esterne;
 che  per  l'attuazione  degli  interventi  in  esame  C.I.M. S.p.A. dispone   dei   relativi  progetti  immediatamente  utilizzabili  per l'appaltabilita'  degli  interventi finanziati e che, per la parte ad ovest  della  tangenziale,  dispone  in  proprieta' delle aree su cui dovranno  sorgere  le  opere  non  ancora  eseguite,  si'  che  sara' necessario  far ricorso alle procedure espropriative - come precisato in  seduta  - esclusivamente per le aree di sedime delle fondazioni e degli appoggi del ponte;
 che,  per  quanto  concerne  l'aspetto urbanistico, l'interporto e' stato  inserito  dal PRGC del comune di Novara all'interno di un'area regolata  dal  Piano  Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.), documento approvato  il  18 maggio  1987  dal comune di Novara e che disciplina l'utilizzo  delle  aree  destinate al Centro, prevedendo le tipologie dei   singoli   interventi   ed   individuando   lotti  destinati  al soddisfacimento  degli  standard  nella  misura  minima fissata dalla legge  regionale  5 dicembre  1977,  n.  56, e successive modifiche e integrazioni;
 che  con delibera del Consiglio comunale 23 settembre 1998, n. 177, il  suddetto  P.P.E.,  oggetto  di  adeguamenti  funzionali, e' stato definitivamente   approvato   nelle   modalita'   d'intervento,   sia viabilistiche che normative;
 che  con  delibera  del Consiglio comunale 6 maggio 1999, n. 55, e' stata  adottata  la  variante  strutturale  relativa al perimetro del P.P.E. interessante l'area destinata al Centro, variante poi adottata definitivamente   con  successiva  delibera  del  Consiglio  comunale 27 settembre 1999, n. 125;
 che  con  ulteriore  delibera  in  data 26 novembre 2004, n. 65, il Consiglio  comunale  ha  preso  atto  che  la  Giunta  regionale  con deliberazione  30 marzo  2004,  n. 10-12107, ha approvato la suddetta variante  strutturale  al  P.R.G.  vigente  relativa al perimetro del P.P.E.  per  l'area destinata al centro interportuale in questione ed ha  integrato  l'elaborato  delle  norme  tecniche  di  attuazione al P.R.G.C. vigente;
 che  con delibera del Consiglio comunale 20 luglio 2005, n. 303, la strumentazione   urbanistica   esecutiva   e'   stata  adeguata  alle prescrizioni  regionali  di  cui  al  decreto V.I.A. 12 dicembre 2000 appresso specificato e alle deliberazioni conseguenti sopra citate;
 che,  per  quanto  concerne l'aspetto ambientale, la configurazione funzionale   e  territoriale  del  Centro  e'  stata  assoggettata  a procedura  di  V.I.A. nazionale e che il Ministero dell'ambiente - di concerto  con  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali - ha formulato al riguardo parere positivo, con prescrizioni, sul progetto di completamento con decreto VIA 12 dicembre 2000, n. 5658;
 che   C.I.M.   S.p.A.  ha  ottemperato  alle  prescrizioni  dettate nell'occasione,  come  certificato  dal  suddetto  Ministero con nota 5 giugno 2001, n. 6322/VIA/A.O.4;
 che,  per  quanto  concerne  i  vincoli  ambientali, tutte le opere previste  all'interno  del  perimetro presentano piena compatibilita' con  le  fasce  di  rispetto  derivanti dalla presenza, ad ovest, del torrente  Terdoppio,  a sud del metanodotto Snam Novara - Passo Gries e, ad est, della tangenziale di Novara; sotto l'aspetto attuativo:
 che  il  soggetto  attuatore  dell'intervento e' Centro Intermodale Merci  (C.I.M.)  S.p.A. - societa' costituita ai sensi della legge n. 240/1990  - nella quale oltre il 65% della componente azionaria e' di proprieta'  di  Enti  pubblici e/o di soggetti privati con capitale a prevalente  maggioranza  pubblica e che la societa' viene configurata quale  soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera g, del decreto legislativo n. 190/2002;
 che,  relativamente ai lavori di completamento del terminale ovest, CIM  S.p.A.  ha  optato  per  proseguire  e  concludere  le procedure ordinarie in corso ai sensi dell'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo  n. 190/2002, ad eccezione dell'intervento concernente la realizzazione  del  nuovo  ponte  ferroviario sul torrente Terdoppio, ultima  opera  da approvare nell'ambito del citato terminale e per la quale  la  societa'  chiede  il  ricorso  alla  procedura di cui agli articoli 4 e 16 del suddetto decreto legislativo; sotto l'aspetto finanziario:
 che  il costo complessivo delle opere del terminale ovest ammonta a 108.332.770,87  euro,  di cui 75.200.573,40 per lavori, 24.121.476,90 per somme a disposizione e 9.010.720,57 per acquisizione dei terreni;
 che,  rispetto  al  totale  degli investimenti previsti, sono state realizzate   opere   per   40.102.710,75   euro,  sono  in  corso  di realizzazione opere per 11.758.260,12 euro e devono essere realizzate opere per 56.471.800 euro;
 che   il   piano  economico-finanziario,  allegato  alla  relazione istruttoria  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche nella  forma  analitica,  evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante  dalla  gestione dell'opera e prevede - nella struttura del finanziamento  -  «capitale  privato» per oltre 46 Meuro (pari al 43% del costo delle opere), un contributo a fondo perduto, a carico delle risorse  destinate all'attuazione del Programma, di 27 Meuro (pari al 25%  del  suddetto  costo)  ed altri contributi pubblici per oltre 35 Meuro (32% del costo totale);
 che  l'Unita'  tecnica  -  Finanza di progetto, istituita presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ha chiesto che il piano stesso,  costruito su una durata di dieci anni, venisse rivisto sulla base di indicatori in parte diversi e che, in esito a tale richiesta, il  periodo  di  analisi  dell'investimento  e' stato portato a venti anni,  il  capitale  privato  e'  stato scisso tra capitale proprio e capitale  da  prestiti  commerciali o mutui ed e' stata verificata la possibilita'  di  convertire  il  contributo richiesto a carico della «legge obiettivo» in mutuo agevolato garantito da fondo pubblico;
 che  sono state quindi effettuate due nuove analisi di redditivita' -  ipotizzando  nel  primo caso l'assenza di contributo statale e nel secondo  caso  la concessione di un contributo ridotto a 21 Meuro - e che  in  particolare  il  piano  economico  finanziario relativo alla seconda    ipotesi,    rapportato    ad   un   periodo   di   analisi dell'investimento  di  20  anni,  ha evidenziato, quali indicatori di redditivita'  del  capitale  investito, un VAN di 24 k-euro ed un TIR del 5,01%;
 che  in  definitiva  le  suddette  analisi  hanno  evidenziato come l'investimento   di  capitale  privato  nell'opera  non  puo'  essere considerato  remunerativo senza il concorso di un contributo statale, ma  che  quest'ultimo puo' essere ridotto fino a 21 Meuro, garantendo comunque agli investitori un'adeguata redditivita';
 che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pertanto proposto  di  assegnare  ai  «lavori  di  completamento del terminale ovest»   un   finanziamento   di  21  Meuro,  in  termini  di  volume d'investimenti  e a valere sulle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e che - come precisato in seduta - la  differenza  tra  il  valore delle opere previste per il terminale ovest  ed il finanziamento cosi' proposto resta a carico del soggetto aggiudicatore;
 che  pertanto  la  copertura del costo complessivo del terminale e' cosi' determinata:
 
 =====================================================================
 Tipologia finanziamento              |     Importo ===================================================================== Contributo {legge obiettivo}                      |     21.000.000,00 Capitale privato                                  |     52.295.000,00 Altri contributi pubblici:                        | - FIO `89 ... 4.929.920,65                        | - Fondi regionali 2.823.876,29                    |
 - Legge n. 240/1990 1ª convenz. 11.033.532,74    |
 - Legge n. 240/1990 att. agg. 16.250.000,00      |     35.037.329,68
 Totale                              |    108.332.329,68
 
 b)  per  quanto  concerne il nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  l'interporto  e  lo scalo di Novara Boschetto sono fisicamente separati dal «confine idraulico« rappresentato dal torrente Terdoppio e  che  il  collegamento con il sistema ferroviario nazionale avviene attualmente  mediante  un'unica via di corsa che scavalca il suddetto torrente  su  di  un  ponte  a  due campate con pila in alveo per poi interconnettersi allo scalo ferroviario;
 che  il  potenziamento  delle capacita' di trattamento dei convogli ferroviari, correlato alla possibilita' di disporre - all'interno del terminale  intermodale  - di 8 binari con sviluppo superiore ai 550 m oltre  ai  futuri  binari  intermodali  a servizio del terminale est, verrebbe limitato dall'esistenza di un'unica via di corsa;
 che  per il futuro sviluppo dell'interporto risulta imprescindibile la  realizzazione  di  un  nuovo ponte a 6 vie di corsa e che l'opera presenta  delicate  problematiche  derivanti  da  vincoli  fisici  ed idraulici, che ne condizionano fortemente l'attuazione;
 che  una prima ipotesi progettuale prevedeva la realizzazione di un ponte  costituito  da  un  impalcato  misto  acciaio-calcestruzzo  di larghezza  di  circa  27  m,  su  due  campate  da  17 m ciascuna per complessivi 34 m circa, con pila centrale in alveo e spalle in sponda e  con soletta suddivisa in due parti, destinata all'alloggiamento di un fascio di sei binari;
 che  nell'ambito  delle prescrizioni formulate nel sopra richiamato decreto  VIA n. 5658 del 12 dicembre 2000, concernente la valutazione d'impatto ambientale del terminale ovest, e' stato richiesto di porre particolare  attenzione,  «in  fase di progettazione definitiva, alla tipologia  ed  ai  particolari  costruttivi  dei  ponti  previsti sul Terdoppio,  prevedendo  che il progetto esecutivo sia sottoposto alla valutazione  del  gruppo  a  suo  tempo  istituito  presso la regione Piemonte   con  O.d.S.  prot.  n.  3049/SG  del  22 aprile  1996  del presidente  della  giunta  regionale,  per la messa a punto del piano dell'area critica di Novara Trecate»;
 che  il  comune  di Novara, con delibera 30 luglio 2003, n. 393, ha formulato parere favorevole sul progetto, rilevando la coerenza dello stesso con gli strumenti urbanistici;
 che  la  regione Piemonte, con delibera di giunta 5 agosto 2003, n. 22-10308,  ha  espresso parere favorevole sul progetto definitivo del nuovo ponte, «fatti salvi i pareri, le determinazioni ed i nulla osta dell'Autorita'  di  bacino del fiume Po e dell'Azienda interregionale per   il  fiume  Po  (A.I.PO),  che  dovranno  essere  acquisiti  dal proponente, per il prosieguo dell'iter del progetto»;
 che  la  Direzione patrimonio e tecnico della regione Piemonte, con nota  23 luglio  2004, n. 21414/10.M, comunica che «prende atto e da' atto»  della nota del comune di Novara in data 21 luglio 2004, con la quale  il  comune  stesso  certifica  l'inesistenza di vincoli di uso civico  nel  proprio  comprensorio,  come  da  decreto  commissariale 12 marzo 1936;
 che  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali ed il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, con note, rispettivamente,  21 luglio  2004, n. ST/413/25000, e 28 luglio 2004, n.   DSA/2004/17518,  hanno  richiamato  il  parere  favorevole,  con prescrizioni,  gia' espresso in merito alla compatibilita' ambientale dell'interporto, ponte incluso;
 che l'Autorita' di bacino del fiume Po, con nota 27 luglio 2004, n. 3913/CC,   ha   comunicato   il   parere   formulato   dalla  propria Sottocommissione  Assetto  Idrogeologico,  nel  quale  non si ritiene compatibile  la  presenza  di  pile  interne  all'alveo del torrente, mentre  si  sollecita  un pronto adeguamento del ponte esistente, con particolare riferimento alla rimozione della pila esistente;
 che  nella  Conferenza  di  servizi, svoltasi il 28 luglio 2004, e' stata  recepita  la  prescrizione  dell'Autorita'  di  bacino e si e' convenuto  di  sottoporre  il  progetto,  adeguato  secondo la citata prescrizione,  ad  un  nuovo  esame  dell'Autorita' di bacino per gli aspetti  idraulici e della regione Piemonte, Direzione pianificazione e gestione urbanistica relativamente agli aspetti ambientali;
 che  il richiesto adeguamento progettuale ha determinato il ricorso ad  una  diversa  soluzione  strutturale (il cosiddetto «impalcato in acciaio»),  tra  l'altro in grado di garantire il franco idraulico di rispetto;
 che,   per   soddisfare   gli   standard   di   sicurezza  di  RFI, l'alloggiamento   dei   sei   binari   richiede  l'interposizione  di camminamenti   pedonali  intermedi,  con  conseguente  necessita'  di suddividere  l'impalcato  complessivo  in tre solette differenti, che garantiscono  l'indipendenza  strutturale  delle  tre  parti,  e che, pertanto,   dette   parti   potranno  essere  realizzate  in  momenti differenti,  minimizzando  le  eventuali  necessita'  di interruzione dell'esercizio  ferroviario  verso  il  terminale  ovest,  legate  al completamento del raccordo con i binari esistenti;
 che  RFI, unico ente gestore di interferenze, ha chiesto che tra le prescrizioni  figurino  la  sottoposizione  a RFI stessa del progetto esecutivo, per quanto concerne il raccordo dei binari con lo scalo di Novara-Boschetto,  e  la  predisposizione di apposita convenzione che regoli la connessione;
 che  l'Autorita'  di bacino del fiume Po, con nota 31 gennaio 2005, n.   411/CC,  nel  prendere  atto  che  il  progetto  definitivo  con «impalcato in acciaio» ha recepito la prescrizione di cui alla citata nota   del   27 luglio  2004,  ha  espresso  parere  favorevole  alla realizzazione  del  nuovo  ponte secondo quanto previsto nel progetto definitivo   adeguato   e  ha  ribadito,  come  gia'  evidenziato  in comunicazioni  precedenti,  che  il  ponte  esistente  dovra'  essere considerato  in  esercizio  transitorio,  in  attesa  del  prescritto adeguamento;
 che  la  regione  Piemonte,  Direzione  pianificazione  e  gestione urbanistica,  Settore  gestione  beni  ambientali, con nota 11 aprile 2005,  n. 12979/13/13.20, ha rilasciato parere preliminare favorevole al progetto definitivo sopra richiamato, con prescrizioni;
 che  il  progetto  esecutivo dovra' essere sottoposto alla suddetta Direzione   per   il   rilascio   della   prescritta   autorizzazione paesaggistica   ai   sensi  dell'art.  159  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 che   il  progetto  definitivo  adeguato  e'  stato  approvato  dal Consiglio d'amministrazione di C.I.M. S.p.A. il 30 giugno 2005; sotto l'aspetto attuativo:
 che,  come  precedentemente esposto, per la realizzazione del nuovo ponte  ferroviario in questione CIM S.p.A. ha chiesto il ricorso alla procedura  di cui agli articoli 4 e 16 del citato decreto legislativo n. 190/2002; sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo  originario dell'intervento, desunto dallo studio di fattibilita',  era  stato  stimato  in 1.500.000 euro e che, rispetto alla  versione  progettuale in cemento e con pila in alveo, del costo di  2.157.832,86  euro,  al netto dei binari, il progetto definitivo, nella  nuova versione «con impalcato metallico», presenta un costo di 3.373.000  euro,  di  cui  2.680.000  per  lavori  a base d'appalto e 773.000 per somme a disposizione;
 che il rilevato incremento di costo e' imputabile:
 - all'alta  incidenza  della carpenteria metallica, il cui prezzo unitario, negli ultimi 12 mesi, e' stato oggetto di cospicui aumenti;
 - all'incremento  dei  costi delle opere fondali delle spalle del ponte,   non   compensati   dalle  riduzioni  dei  costi  stessi  per l'eliminazione della pila in alveo;
 - alla previsione degli oneri aggiuntivi derivanti dalla messa in sicurezza  del  ponte esistente, prescritta dall'Autorita' di bacino, operazione  che,  comportando  la  rimozione  della pila in alveo, si configura  in  sostanza  come  una  demolizione  completa  del  ponte medesimo;
 - alla  quantificazione  degli oneri connessi alle indicazioni di carattere ambientale formulate dalla regione Piemonte;
 - all'utilizzo  dell'elenco  prezzi OO.PP. della regione Piemonte per l'anno 2004, che riporta costi superiori a quelli dell'anno 2002, periodo di riferimento dei costi del progetto iniziale;
 che  l'opera  potra'  essere  realizzata  in  un  periodo  di tempo compreso tra i 10 e i 14 mesi;
 che la copertura finanziaria del progetto nella versione iniziale era  assicurata  da  2.050.000 euro provenienti dall'atto integrativo alla  convenzione  in  corso  di  perfezionamento  e  da 108.000 euro provenienti da fondi della Societa';
 che  nella relazione istruttoria relativa allo specifico intervento all'esame   il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, richiamandosi  alla limitatezza dei fondi allora disponibili rispetto al  costo della versione progettuale da ultimo approvata, ha proposto di  approvare  il  progetto  definitivo  del ponte con esecuzione dei lavori  articolata  nelle  tre  fasi appresso specificate e con avvio immediato della sola prima fase:
 - realizzazione,  per  un  costo  di 2.158.000 euro, delle spalle complete  del ponte e di due impalcati per complessive quattro vie di corsa,  il  che  consente  comunque  di  sopperire  al  traffico  del terminale ovest;
 - messa  in  sicurezza  (demolizione) del ponte esistente, per un costo 250.000 euro;
 - realizzazione,   per  un  costo  di  965.000  euro,  del  terzo impalcato  con  le  restanti  due  vie  di corsa in coincidenza con i lavori di costruzione del futuro terminale est;
 che  tale  articolazione  risulta  comunque rispondente ad esigenze funzionali  ed  e'  quindi  condivisibile,  anche  se  la  successiva relazione   istruttoria,  concernente  il  complesso  dei  lavori  di completamento    del   terminale   ovest,   e   il   relativo   piano economico-finanziario evidenziano che il costo di detti lavori di cui al  punto  1 della presente delibera include l'onere di realizzazione non  solo della prima, ma anche della seconda fase di costruzione del ponte,   onere   che  trova  quindi  copertura  nelle  disponibilita' esistenti  (comprensive  degli importi di 2.050.000 euro e di 108.000 euro  sopra  richiamati)  e  nel  contributo richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;
 che  al  momento  quindi  non  trova  copertura  solo  il  costo di realizzazione  della terza fase, piu' direttamente connessa ai lavori di costruzione del terminale est;
 Delibera:
 
 A. Completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara 1. Concessione contributo
 1.1  Per la realizzazione dei lavori di completamento del terminale ovest  del Centro merci di Novara e' assegnato, a completamento della copertura  del costo, un contributo di 1,877 Meuro, per quindici anni a  valere  sui  fondi  recati  dall'art.  1, comma 78, della legge n. 266/2005  con  decorrenza  2007:  detto  contributo,  suscettibile di sviluppare  un  volume  di  investimenti di 21 Meuro, e' quantificato indicando,  nel  costo  di  realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari. 2. Altre disposizioni
 2.1  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore e' tenuto a richiedere il CUP per l'intervento  relativo  ai  «lavori  di  completamento  del terminale ovest»,  CUP  che  del  pari  dovra'  essere  evidenziato in tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile  riguardante la predetta opera. B. Nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio 1. Approvazione progetto definitivo
 1.1  Ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo  n.  190/2002,  come  modificato  e integrato dal decreto legislativo  n. 189/2005, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da  ultimo  dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni  e  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,   anche   ai   fini  dell'attestazione  di  compatibilita' ambientale  dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto  definitivo  con  «impalcato  metallico»  del  «nuovo  ponte ferroviario  sul  torrente Terdoppio», stralcio funzionale dei lavori di completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara.
 L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
 E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed edilizio,  l'Intesa  Stato-regione  sulla  localizzazione  dell'opera stessa.
 1.2  Il soggetto aggiudicatore e' individuato in Centro Intermodale Merci (C.I.M.) S.p.A.
 1.3  L'importo  di  3.373.000  euro, indicato nella «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.
 1.4  Le  prescrizioni  citate al punto B.1.1, a cui e' condizionata l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
 1.5   L'approvazione   del   progetto   in  questione  e'  altresi' condizionata  all'assunzione,  da  parte  del soggetto aggiudicatore, dell'impegno ad accollarsi, utilizzando esclusivamente i fondi propri ovvero  i fondi provenienti da eventuali ribassi d'asta relativi alle gare  d'appalto  dei  lavori di completamento del terminale ovest, il costo di realizzazione della terza fase del progetto nell'ipotesi che il  soggetto  aggiudicatore  stesso  intenda realizzare detta fase in anticipo    rispetto    all'approvazione    generale    tecnica    ed economico-finanziaria  del  progetto relativo al terminale est ovvero nell'ipotesi  in cui l'onere relativo non trovi copertura nell'ambito di quest'ultimo progetto.
 Ai  fini  di cui sopra il soggetto aggiudicatore dovra' trasmettere apposito  atto  formale  d'impegno alla Segreteria di questo Comitato entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. 2. Altre disposizioni
 2.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti  componenti il progetto definitivo approvato al punto B.1.1 della presente delibera.
 2.2  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori   previsti   nel   citato   progetto   definitivo,  a  fornire assicurazioni  al  predetto  Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato allegato,   nonche'  sull'ottemperanza  alle  ulteriori  prescrizioni previste nell'allegato stesso.
 Il  citato  Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.
 2.3  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  dovra' contenere apposita clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla  stazione  appaltante  i  dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive  modifiche  ed  integrazioni, ponga, a carico dell'impresa aggiudicataria,  adempimenti  ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui  all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e sub-affidatari  indipendentemente  dai  limiti  d'importo fissati dal citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme   di  monitoraggio  durante  la  realizzazione  dei  lavori:  i contenuti  di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.
 2.4 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto di cui al  punto  B.1.1,  ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella   documentazione   amministrativa   e   contabile   riguardante l'intervento. C. Disposizioni comuni
 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvedera' a svolgere  le  attivita'  di  supporto  intese  a  consentire a questo Comitato  di  espletare  i  compiti  di vigilanza sulla realizzazione delle  opere  ad  esso  assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE : Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 23 novembre 2006 Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziari,  registo  n. 6 Economia   e finanze, foglio n. 248
 |  |  |  | Allegato 1 
 PRESCRIZIONI  PROPOSTE  DAL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI
 TRASPORTI
 
 Il    progetto   esecutivo   deve   uniformarsi   alle   seguenti prescrizioni:
 1. porre particolare attenzione (nella scelta della tonalita' e delle   finiture   esterne)   al  rispetto  dei  cromatismi  naturali prevalenti della vegetazione arborea;
 2. porre  particolare  attenzione  al  livello  qualitativo del paramento  esterno  dei muri di spalla del ponte (ad es. rivestimento in  blocchetti  di  pietra  o  con  graticci  di  sostegno  di specie rampicanti);
 3. porre  particolare  attenzione agli approfondimenti relativi agli  interventi  di ripristino vegetativo e di compensazione arborea dell'intorno;
 4. il  progetto  esecutivo  deve  essere  sottoposto  al parere definitivo dell'Autorita' di Bacino del fiume Po;
 5. il  progetto  esecutivo  deve essere sottoposto alla regione Piemonte  - Direzione pianificazione e gestione urbanistica - Settore gestione beni ambientali, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004;
 6. il   progetto   esecutivo   deve   essere   sottoposto  alla valutazione  del  gruppo  a  suo  tempo  istituito  presso la regione Piemonte con O.d.S prot. n. 3049/SG del 22 aprile 1996 del presidente della  giunta  regionale,  per  la  messa a punto del piano dell'area critica di Novara-Trecate;
 7. il  progetto  esecutivo,  per quanto attiene al raccordo dei binari  con  lo  scalo  Novara-Boschetto,  dovra' essere sottoposto a nulla osta di RFI e la connessione dovra' essere regolata da apposita convenzione.
 |  |  |  | Allegato 2 
 CLAUSOLA ANTIMAFIA
 
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12,  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti.
 La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei sub-appalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di talune tipologie esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto  definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati  relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per  i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1,  lettera c)del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 252/1998,  l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori  sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali  verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto,  ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli acquisti di materiale di pronto reperimento   fino  all'importo  di  50  mila  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche,  di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e  successive  integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 4)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
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