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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 15 novembre 2006 |  | Iscrizione  al  Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto dell'Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron», in Palermo. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista  la  legge  22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza  del  Clero  e  dei  ministri  di  culto delle Confessioni religiose  diverse  dalla  cattolica  e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
 Vista  la  richiesta  prodotta  ai  sensi dell'art. 5 della legge medesima  dalla Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron»,  con  sede  in  Palermo,  via  G. Peralta n. 5, rappresentata legalmente dal sig. Eliseo Siino;
 Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il  rilascio  delle  certificazioni  ai  sensi dell'art. 5, comma 30, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
 Visto  il  verbale  in  data  5 ottobre 2006 relativo alle intese raggiunte,  a  termini dell'art. 5, comma 20, della legge n. 903/1973 sopra  menzionata,  con  il  rappresentante legale della Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron»;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'  data  applicazione  alla  legge  22 dicembre  1973,  n.  903, integrata  dalla  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, nei riguardi dei ministri  di  culto  dell'Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero  Saron»,  con  sede in Palermo, via G. Peralta n. 5, con le modalita' previste dalla legge stessa.
 |  |  |  | Art. 2. All'atto   dell'iscrizione  al  Fondo  di  previdenza,  per  ogni ministro  dell'Associazione  «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron»,  deve  essere  esibita,  a  cura  del  rappresentante  legale dell'organismo, la seguente documentazione:
 a) certificato  attestante  l'avvenuta  nomina  del ministro di culto;
 b) certificato  di  nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 c) certificato  di  cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;
 d) certificato  di  residenza  in  Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.
 |  |  |  | Art. 3. Il  rappresentante  legale  dell'Associazione  trasmettera'  alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - entro  i  primi  dieci  giorni  successivi  alla  scadenza di ciascun bimestre  solare - un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
 a) nuove nomine, con complete generalita' dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
 b) cessazione  dell'obbligo  dell'iscrizione per raggiungimento del   diritto   alla  liquidazione  della  pensione  di  invalidita'; cessazione  del  ministero in seno all'Associazione predetta; perdita della  cittadinanza  italiana; cessazione della residenza in Italia o avvenuto decesso.
 |  |  |  | Art. 4. Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge  viene  effettuato  dai  singoli  ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  della  liquidazione della pensione ai ministri di culto che  si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13 e 17  della predetta legge nonche' della pensione di reversibilita', ai sensi   dell'art.  14,  il  rappresentante  legale  dell'Associazione «Chiesa   Cristiana   Evangelica  -  Ministero  Saron»,  trasmettera' all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  le  domande  dei ministri  di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel  caso di pensione di invalidita', la dichiarazione che attesti lo stato   invalidante  del  richiedente,  ai  sensi  dell'art.  12,  4° comma della  legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attivita' di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda  di pensione di invalidita', la dichiarazione che l'attivita' medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo 5° comma.
 |  |  |  | Art. 6. In  riferimento  a  quanto disposto dall'art. 17, 3° comma, della legge  citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate  con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 |  |  |  | Art. 7. La   facolta'  di  rinunciare  alla  sospensione  dei  versamenti contributivi  al  Fondo ai sensi dell'art. 8 della citata legge, puo' essere  esercitata  dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.
 |  |  |  | Art. 8. Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai  sensi  dell'art.  6  della  legge n. 903, ogni diritto di mora e' applicabile  a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
 Per  quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
 |  |  |  | Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  data  della  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 novembre 2006
 Il Ministro: Amato
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