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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006 |  | Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo  di maturazione di almeno sessanta giorni, prodotti con latte ovicaprino  e  di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna. (Repertorio n. 2673). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 16 novembre 2006;
 Visto  il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
 Visto  il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  29 aprile  2004  che  stabilisce  norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
 Visto  il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  29 aprile  2004  che  stabilisce norme specifiche per l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine animale destinati al consumo umano;
 Visto  l'art.  10,  paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CE) n. 853/2004  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con  il quale si prevede che gli Stati Membri, senza compromettere il raggiungimento  degli  obiettivi del regolamento, possono autorizzare l'impiego   di   latte  crudo  bovino,  bufalino  ed  ovicaprino  non rispondente  ai  criteri  di  cui  all'allegato  III, sezione IX, per quanto  riguarda  il  tenore  di  germi  e  cellule  somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno  sessanta giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi.
 Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede  che,  in  sede  di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere  la  stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
 Considerata    l'opportunita'    di    consentire   l'utilizzazione ininterrotta   dei   metodi  tradizionali  e  per  tenere  conto,  in particolare,  delle  esigenze  delle  imprese  alimentari  situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici;
 Considerata  l'opportunita'  di  mantenere  l'utilizzo,  durante la stagione   estiva,  degli  alpeggi  montani,  pascoli,  fabbricati  e strutture  rurali,  per  la  produzione  di  alcuni  formaggi tipici, tenendo  conto della pratica impossibilita' di garantire, nei tempi e con  le modalita' di recapito idonei, l'analisi dei campioni di latte prelevati  in zone di montagna difficilmente raggiungibili durante le fasi di alpeggio;
 Considerata  l'opportunita'  di  permettere  il continuo impiego di tecniche  tradizionali  di  allevamento  finalizzate  alla produzione stagionale  di capretti e agnelli da carne e all'utilizzo, durante la stagione   estiva,  degli  alpeggi  montani,  pascoli,  fabbricati  e strutture  rurali, per la produzione di alcuni formaggi tipici a base di  latte  caprino,  ovino  o misti, tenendo conto del periodo spesso molto  breve  che  trascorre  tra  l'inizio  della  lattazione  e  la monticazione degli animali, periodo che non permette il calcolo della media geometrica mobile del tenore in germi a 30oC;
 Considerato  che  i  regolamenti  CE  n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004  non  sono  applicabili  alla  produzione  primaria  per uso domestico   privato,   garantendo  al  contempo  l'effettuazione  dei controlli  previsti  nel momento in cui la produzione fosse destinata all'immissione sul mercato;
 Considerato   che   le   misure   oggetto   della  presente  intesa rappresentano  un  adattamento  dei requisiti di cui all'allegato III del  regolamento  n.  853/2004  e  che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi dello stesso regolamento;
 Vista  la  nota  in data 20 ottobre 2006, con la quale il Ministero della salute ha inviato a questa Conferenza una proposta di intesa in materia  di  adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna;
 Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
 Sancisce intesa
 
 tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
 Art. 1.
 
 1.  Ai  sensi dell'art. 10, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CE  )  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.  853/2004, e' consentito  l'impiego di latte crudo ovicaprino non corrispondente ai criteri  per  il  tenore in germi a 30oC, previsti dall'allegato III, sezione IX dello stesso regolamento per la produzione di formaggi che richiedono  un periodo di stagionatura superiore ai sessanta giorni e di  prodotti  lattiero-caseari  ottenuti  dalla  lavorazione di detti formaggi.
 2.  Sono  fatti  salvi gli obblighi dei controlli igienico-sanitari previsti  dall'allegato  III,  sezione  IX,  capo  I,  parte  III del regolamento  CE  n. 853/2004 e dall'allegato IV del regolamento CE n. 854/2004.
 3.  Le  creme,  il  siero  e  gli  altri  prodotti  ottenuti  dalla lavorazione  del latte non conforme devono essere sottoposti, prima o durante  il  processo  di  trasformazione,  ad un trattamento termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Al fine di consentire l'utilizzazione estiva dei pascoli di alta montagna  per  l'allevamento  di  animali  da  latte  e  le strutture tradizionalmente  dedicate alla raccolta e alla trasformazione per la produzione  di  formaggi (alpeggi), i controlli sul latte di massa di cui  all'allegato III, sezione IX, capitolo I del regolamento n. 853, riguardano:
 a) il periodo di produzione a fondo valle;
 b) gli  animali  il  cui latte nel periodo di allevamento a valle risulta  conforme  ai criteri stabiliti dall'allegato III, sezione IX del  regolamento CE n. 853/2004 potranno essere destinati a qualsiasi alpeggio, indipendentemente dalle caratteristiche dei prodotti che vi vengono ottenuti;
 c) gli  animali di allevamenti il cui latte di massa non rispetta i criteri fissati dall'allegato III del regolamento n. 853 per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche e germi a 30oC, come pure gli animali  di  allevamenti  nei  quali  non  si  procede  al  periodico controllo   della  qualita'  del  latte,  possono  venire  trasferiti esclusivamente  in  alpeggi dove si producono formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni.
 2.  Al  fine di continuare a consentire l'utilizzo tradizionale dei prodotti    dell'allevamento    ovicaprino,    caratterizzato   dalla stagionalita'  del  ciclo riproduttivo degli animali, i controlli sul latte  crudo  delle  aziende  agricole  che,  prima  dell'invio degli animali   in  alpeggio,  conferiscono  il  latte  a  stabilimenti  di trasformazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 sono effettuati secondo i seguenti criteri minimi:
 a) esecuzione  e  analisi  di un campione di latte entro la prima settimana di conferimento;
 b) esecuzione di almeno due ulteriori controlli a distanza di non meno   di   quindici   giorni  l'uno  dall'altro  entro  la  data  di monticazione   degli  animali  in  lattazione.  I  valori  in  carica batterica ottenuti, sono valutati secondo i criteri seguenti:
 1)  il  latte  il cui tenore in germi a 30oC per ml del singolo campione  sia  uguale  o  inferiore al valore massimo previsto per la media geometrica calcolata secondo quanto previsto dal regolamento n. 853  e'  considerato conforme e puo' pertanto essere utilizzato senza alcun vincolo;
 2)  il latte il cui tenore in germi a 30oC per ml sia superiore al  valore massimo previsto per la media geometrica calcolata secondo quanto  previsto  dal  regolamento n. 853 e' considerato non conforme puo'  essere  destinato,  sino  al  conseguimento  di  un  successivo risultato  conforme, alla fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni;
 c) la destinazione del latte ottenuto in alpeggio e' deciso sulla base   dell'esito   dell'ultimo   campionamento   utile  prima  della monticazione:
 1)  se  tale  risultato  e'  conforme,  i  capi potranno essere trasferiti presso qualsiasi alpeggio;
 2)  se  risultato  non  conforme,  i  capi  potranno  monticare esclusivamente  in  un  alpeggio  nel quale vengano prodotti formaggi aventi periodo di maturazione superiore a sessanta giorni.
 3.  Al  fine  di continuare a consentire la produzione tradizionale dei  formaggi d'alpeggio ottenuti dal latte di animali provenienti da allevamenti  diversi, compresi gli animali normalmente destinati alla produzione  di  latte utilizzato per il consumo domestico privato, il latte  degli  animali  appartenenti  ad  allevamenti non sottoposti a controllo  ai  sensi  dell'allegato  III,  sezione IX, capitolo I del regolamento  n.  853  deve  essere  sottoposto ad almeno un controllo prima della monticazione.
 4. La valutazione del tenore in cellule somatiche e in germi a 30oC sul singolo campione, consente l'invio in alpeggio dei capi secondo i seguenti criteri:
 a) gli animali per i quali il tenore in cellule somatiche e germi del  latte  crudo  rispetta  i  criteri fissati dall'allegato III del regolamento   n.  853  possono  venire  trasferiti  presso  qualsiasi alpeggio;
 b) gli animali per i quali il tenore in cellule somatiche e germi del   latte   rispetta   i  criteri  fissati  dall'allegato  III  del regolamento  n.  853  possono  venire  trasferiti  esclusivamente  in alpeggi  dove  si  producono  formaggi  che  richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni
 5.  La  destinazione del latte ottenuto in alpeggio e' deciso sulla base dell'esito del campionamento condotto prima della monticazione.
 Roma, 16 novembre 2006
 Il presidente: Lanzillotta
 
 Il segretario: Busia
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